lunedì 31 dicembre 2012

Provvidenze economiche 2013: ennesima vergognosa innovazione "unilaterale" per quanto riguarda la pensione di inabilita' civile


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2013 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 28 dicembre  2012, n. 149  (Allegato n. 2).
Va segnalato un grave elemento di novità che riguarda i soli invalidi civili al 100% titolari di pensione di inabilità. Fino ad oggi il limite reddituale considerato quello relativo ai redditi strettamente personali. Dal 2013 verrà considerato anche quello del coniuge.

venerdì 21 dicembre 2012

INPS: attivo su sito Portale Servizi per CTU





E' l'ennesima innovazione vergognosa che fa capire come nel processo previdenziale ed assistenziale sia oramai stata abbandonata la giusta equiparazione tra cittadino ed Istituto, favorendo spudoratamente il secondo; già i primi segni di questa abominevole disparità di trattamento si erano visti con l'art. 38 comma 7 della L. 111/2011 in cui si prevede che "...il medico legale dell'Ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al primo comma dell'art. 201 cpc"... Oggi si è perpetrato l'ennesimo abuso. Cosa dobbiamo aspettarci ancora???

A seguire il testo integrale dell'articolo dal sito ADNKRONOS

Carmine Buonomo

mercoledì 19 dicembre 2012

Facsimile dichiarazione dissenso alle conclusioni della CTU

Viste le continue richieste, allego facsimile di dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Ricordo che il successivo giudizio di merito deve essere incardinato entro 30 giorni dalla formulazione del dissenso e deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Carmine Buonomo
Clicca sull'immagine per ingrandirla

sabato 8 dicembre 2012

Petizione per l'abrogazione (o quantomeno per la riforma) dell'art. 445 bis.



Ieri 07/12/2012 una delegazione della nostra Associazione, composta dl Presidente avv. Sergio D'Andrea, dal Vicepresidente avv. Alessandro Faggiano e dall'avv. Stefano Palomba si è recata a Roma al fine di consegnare in Parlamento la petizione, da tutti noi sottoscritta al Convegno del 30/11/2012, per l'abrogazione (o quantomeno per la riforma) dell'art. 445 bis.

In particolare si è tenuto un proficuo incontro con l'On. Mario Baccini, già Ministro della Funzione Pubblica e Vicepresidente del Senato, attualmente Presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito nonchè componente della V Commissione (Bilancio Tesoro e Programmazione), il quale ha preso in consegna la petizione e si è impegnato a trasmetterla all'Ufficio Legale affinchè possa essere inserita addirittura nel Decreto di Stabilità attualmente in discussione alle Camere.

Un doveroso quanto sentito ringraziamento non può che andare all'avv. Stefano Palomba per l'impegno profuso nel rendere possibile questo incontro.

A seguire il testo della petizione:

mercoledì 5 dicembre 2012

Indennità di accompagnamento e pensione per ciechi civili assoluti: via libera alla cumulabilità se le patologie sono differenti (Cassazione, Sez. VI, Sentenza n° 11912/2012)



Il Tribunale di L'Aquila con sentenza n. 244 del 2006 accertò il diritto di E.E. all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti dal febbraio 2005.
A seguito di appello dell'interessata, che invocò la retrodatazione del beneficio, la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 726 del 2009, rinnovata la CTU, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dall' E., dichiarando il diritto dell'appellante all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18 del 1980, con decorrenza dal novembre 2004.
L'INPS ricorre lamentando che il giudice di appello non ha precisato il termine finale dell'indennità di accompagnamento ex legge del 1980 e non ha chiarito se, nell'accogliere l'invalidità totale, abbia escluso l'incidenza della cecità parziale.
L'intimata E. non si è costituita.
2. Il ricorso dell'ente previdenziale è fondato.
Invero ai sensi della L. n. 429 del 1991, art. 2, è ben possibile il cumulo tra l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 e quella per cieco totale. Occorre però che per la prima il requisito sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale.
Nel caso specifico la Corte di Appello, nell'accertare l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980, avrebbe dovuto chiarire se il requisito sanitario veniva integrato o no con il concorso della cecità parziale.
Nel primo caso l'indennità di accompagnamento ex Legge del 1980 cessava dal febbraio 2005, quando la E. maturava il diritto all'indennità di cieco assoluto. Nel secondo caso l'indennità ex legge del 1980 non trovava il limite temporale nella decorrenza dell'indennità di accompagnamento per cieco totale.
3. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma. Il giudice di rinvio provvederà a colmare le lacune riscontrate nella sentenza impugnata e in precedenza evidenziate, verificando l'incidenza della cecità parziale ai fini dell'indennità di accompagnamento ex L. n. 18 del 1980 Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.
A seguire il testo integrale del provvedimento.

Diritto alla indennità di accompagnamento in presenza di notevoli limitazioni cognitive (Cassazione, Sez. Lav., Sentenza n° 28705/2011)



La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato, come già il Tribunale, la domanda di R. A. volta alla condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento. La Corte territoriale - dissentendo dalle conclusioni della CTU disposta in secondo grado, che evidenziavano la sussistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione del beneficio, stante, per la malattia psichica di cui era portatore l' A., "la pericolosità del soggetto" tale da comportare "pericolose situazioni intra ed extra domiciliari", con incapacità ad "utilizzare convenientemente per i suoi bisogni vitali i mezzi di sostentamento resi per lui disponibili" - ha osservato che la presunta pericolosità non si era, in realtà, mai tradotta in stati dissociativi con gravi conseguenze alle cose o alle persone durante gli undici anni trascorsi dall'esordio della malattia, mentre la rilevata tendenza del soggetto ad evitare di uscire di casa - dove era opportunamente assistito - era il risultato di una sua scelta, così da non necessitare di un aiuto permanente e continuo, così come richiesto dalla legge.
Di questa sentenza A.R. ha chiesto la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con successiva memoria. L'INPS ha resistito con controricorso.
A seguire il testo integrale del provvedimento.

sabato 1 dicembre 2012

Procedimento ATPO: inammissibilitá del ricorso con condanna di parte ricorrente alle spese di lite, anche in presenza di dichiarazione di soccombenza ex art. 152 disp. att. cpc

Numerosi colleghi segnalano gravissimi episodi che si stanno verificando presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli.
Un magistrato, in particolare, in caso di declaratoria di inammissibilitá del ricorso ex art. 445 bis cpc (provvedimento adottato statisticamente in 9 cause su 10) sta procedendo sistematicamente a condannare i ricorrenti alle spese di lite (con importi di poco sotto i 1000 €) anche in caso di dichiarazione di esonero  ex art. 152 disp. att. cpc formalmente sottoscritta.
Questo é un gravissimo abuso di potere che non può essere tollerato, soprattutto in considerazione della circostanza che nel processo previdenziale tuteliamo soggetti economicamente deboli che non possono e non devono assultamente vedersi negato arbitrariamente l'accesso alla giustizia con una condanna "punitiva" così eclatante, ma soprattutto ingiustificata da tutti i punti di vista.
Invito quindi TUTTI i colleghi che giá mi hanno scritto o che me ne hanno parlato di persona a trasmettere all'indirizzo email "info@studiolegalebuonomo.it" copia delle ordinanze "incriminate"; queste saranno raccolte in un esposto che verrá trasmesso in primis al Presidente di Sezione (che sicuramente non é a conoscenza dell'abominio che si sta perpetrando) ma soprattutto al CSM.
Per cortesia diffondete la notizia anche agli altri colleghi... Solo combattendo uniti riusciremo ad ottenere qualcosa!!!

Carmine Buonomo

martedì 13 novembre 2012

ASPI: dal 2013 sostituisce le indennità di disoccupazione e di mobilità



ASPI (Assicurazione Sociale Per l'Impiego): dal 1º gennaio 2013 è istituita l’ASPI, che va a sostituire l’indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità (con esclusione dell’indennità di disoccupazione agricola).
La nuova misura a sostegno del reddito non andrà, però, a sostituire i trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria.

A CHI SI APPLICA: La nuova indennità si applica a tutti i lavoratori subordinati del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata; ne sono esclusi gli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato, ne sono beneficiari anche i dipendenti pubblici a tempo determinato.

REQUISITI: Ai fini dell’erogazione dell’indennità è necessario:
– lo stato di disoccupazione;
– almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità non spetta in caso di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, salvo che la stessa sia intervenuta nell’ambito della procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione.

martedì 6 novembre 2012

Il non vedente conserva la pensione di invalidità civile a prescindere dal suo reddito lavorativo (Cass, Sez. Lav., n. 15646/2012 - Cass. Sez. Un., n. 3814/2005).



Per regola previdenziale ormai consolidata, il diritto del non vedente al mantenimento della pensione di invalidità civile erogata ex l. 66/1962 viene subordinato alla persistenza del requisito reddituale previsto, in via generale, per tutti i trattamenti assistenziali di invalidità civile e, conseguentemente, revocato nel caso in cui tale requisito venga meno a causa dell'attività lavorativa intrapresa dall'invalido.

E ciò, nonostante precise norme di legge, ossia gli artt. 68 l. 153/1969 e 8 del d.l. n. 463 del 1983, tuttora in vigore, prevedano espressamente che "le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n.636 (secondo cui la pensione di invalidità viene soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti previsti dalla legge), non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa", e sebbene la S.C., con pronuncia a Sezioni Unite n. 3814/2005, abbia espressamente confermato la piena vigenza tale eccezionale previsione, chiarendone, poi, limiti e portata normativa con la recente pronuncia n. 15646 del 18 settembre 2012.

Obiettivi di spending review autoritativamente attuati in ambito assistenziale ed in danno di una delle più deboli fasce sociali del Paese, quale quella dei non vedenti? Sicuramente. 

Bisogna, però, riconoscere che l'INPS ha sinora agito con il conforto della prevalente giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che la regola dell'irrilevanza del reddito ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità ai non vedenti riguarderebbe unicamente le pensioni erogate in regime obbligatorio (o contributivo) ex l. n. 222/1984 e, quindi, non consentirebbe di ravvisare, nel combinato disposto di cui ai sopra menzionati artt. 68 l. 153/1969 e 8 l. 463/1983, l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale dei soggetti affetti da tale particolare tipo di invalidità, estensibile anche ai fini del conseguimento della pensione di invalidità civile (Cfr. Corte di Appello di Firenze Sez. lav., 27 maggio 2011, n. 622; Corte di Appello di Roma,26/01/2009, n.1574/2008; Corte di Appello di Napoli, Sez. Lav., n. 8478/10 del 17/12/2010; Trib. Napoli, Sez. Lav. n. 3175/08 del 12/11/2008; Tribunale Avellino, Sez. Lav., n. 789/10 del 31/03/2010; Corte di Appello di Salerno, Sez. Lav. n. 712/07 del 07/03/2007).

lunedì 5 novembre 2012

Nuovi limiti reddituali per esenzione spese lite e Contributo Unificato


Come certamente saprete, con Decreto del Ministero della Giustizia del 02/07/2012, il limite reddituale per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato è stato elevato da € 10.628,16 ad € 10.776,33.

Di conseguenza devono essere ricalcolati anche i relativi limiti reddituali stabiliti ex Lege per godere dell'esenzione sia delle spese di lite (in caso di soccombenza) che del pagamento del Contributo Unificato:

SOCCOMBENZA: € 10.776,33 X 2 = € 21.532,66

CONTRIBUTO UNIFICATO: € 10.766,33 X 3 = € 32.298,99  

domenica 4 novembre 2012

Il nuovo processo previdenziale ed assistenziale - A.M. Luna, M. Forziati - Giurisprudenza di Merito n. 7-8 2012


Sulla rivista "Giurisprudenza di Merito", n. 7/8 2012, è stato pubblicato un articolo - a cura dei magistrati del Tribunale di Roma, dott. Antonio Maria Luna e dott. Michele Forziati - di approfondimento delle questioni applicative ed interpretative sorte con l'introduzione della nuova normativa sul processo previdenziale e assistenziale.
Lo scritto è stato elaborato anche tenendo conto di quanto emerso nelle riunioni tenutesi fra i magistrati della sezione lavoro del Tribunale di Roma.
Quelle che seguono sono delle brevi note redatte dall'amico avv. Marco Aquilani di Viterbo, rinvenibili al seguente link, con cui il collega sintetizza egregiamente quanto emerge dalla lettura di questo importante contributo.

lunedì 29 ottobre 2012

Raggiunta la soglia dei 500 utenti registrati!!!


Grazie a tutti coloro che, visitando e registrandosi al Forum, stanno contribuendo alla crescita vertiginosa della  community.
A fine agosto avevamo raggiunto l'inimmaginabile soglia dei 400 utenti registrati ed in meno di due mesi siamo arrivati a 500 (con una media di circa 1000 visitatori al giorno, 50 registrazioni mensili ed il Forum che, ad ottobre, è balzato sino a raggiungere il 75° posto nella classifica delle community italiane).
Che altro dire, se non grazie, grazie, grazie!!!!

Carmine Buonomo

giovedì 25 ottobre 2012

Invalidità civile e assegno sociale: i nuovi requisiti anagrafici dopo la riforma Fornero ( Inps, Messaggio 12.10.2012 n. 16587)

Si fa seguito a quanto anticipato con circolare n.35 del 14 marzo 2012 sulle innovazioni in materia di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, previste dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per illustrare gli effetti delle citate disposizioni sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali. A decorrere dall’1.1.2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, viene adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, pertanto, tali prestazioni potranno essere concesse al compimento di 65 anni e 3 mesi. Si precisa inoltre che per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico per l’assegno sociale, con decorrenza dall’1.1.2013, la pensione d’inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e la pensione non reversibile ai sordi sono concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno e tre mesi.

Il diritto ai permessi mensili per il genitore di un portatore di handicap grave spetta anche qualora l'altro genitore non lavori (Cassazione, sez. lav. n. 16460/2012)


Un dipendente al quale erano stati negati, nel periodo febbraio 1996 - febbraio 2002, i tre giorni di permesso mensili ex lege 104/92, per l'assistenza della figlia minore convivente con handicap grave, ricorreva contro la società per la quale lavorava, chiedendo il risarcimento del danno esistenziale, biologico e morale, conseguente all’illegittima negazione del beneficio richiesto.

mercoledì 17 ottobre 2012

Disabili, Italia ultima in Europa per risorse spese secondo una ricerca del Censis: "Tutto sulle spalle delle famiglie"


Ultimi in Europa e con il peso tutto scaricato sulle famiglie. E' questo il quadro che emerge da una ricerca promossa dalla Fondazione Cesare Serono e realizzata dal Censis.
Secondo lo studio, l''Italia è tra gli ultimi paesi in Europa per risorse destinate alla protezione sociale delle persone con disabilità: si spendono 438 euro pro-capite annui contro i 531 della media europea, ben lontani dai 754 del Regno Unito.