lunedì 29 maggio 2023

Nuovi limiti reddito 2023 per esenzione Contributo Unificato e spese di lite nel processo previdenziale

A distanza di circa tre settimane dal precedente provvedimento, cambia la soglia di reddito per accedere al patrocinio gratuito 2023.

E’ stato firmato un nuovo decreto lo scorso 10 maggio, che annuncia un nuovo adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La nuova soglia, pari ad € 12.838,01 è stata adeguata al nuovo balzo dell’inflazione, che richiede ora di innalzare ancora un po’ i limiti fissati poco più di un mese fa.

Era infatti approdato in Gazzetta solo il 21 aprile il decreto che fissava i nuovi limiti per il diritto alla difesa gratuita a spese dello Stato.

Si trattava del Decreto 3 febbraio 2023 del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 aprile 2023 “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Questo provvedimento fissava la soglia a 11.734,93 euro, decisa in base alla variazione Istat degli indici al consumo.

Ora però cambia tutto di nuovo: una notizia pubblicata sul portale GNews del Ministero della Giustizia annuncia la firma del nuovo decreto con un nuovo e definitivo limite di reddito: questo è stato elevato a € 12.838,01 in virtù di un aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio 1° luglio 2020-30 giugno 2022 pari al 9,4%.

Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato.

SOCCOMBENZA: € 12.838,01 x 2 = € 25.676,02 

(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex Cassazione, ordinanza n° 22345/2016)

CONTR. UNIFICATO: € 12.838,01 x 3 = € 38.514,03

Importante precisazione: l'indennità di accompagnamento "non fa reddito" ai fini del suddetto calcolo, come stabilito dalla Cassazione, con Sentenza n. 26302/2018 (LINK)


Carmine Buonomo




mercoledì 24 maggio 2023

Indennità di accompagno, patologia tumorale e Indice di Karnofsky



Sebbene trattasi di una pronuncia di sette anni fa, è sempre importante tenerla presente in quanto affronta il tema del diritto all’indennità di accompagnamento per i soggetti affetti da tumore che effettuano chemioterapia rapportandola, in particolare, al c.d. indice Karnofski


Si tratta di una sentenza che è intervenuta a confermare il diniego al diritto formulato sia in primo grado che in appello sulla base di considerazioni di carattere di tipo procedurale ma che è stata da molti letta come un restringimento delle possibilità di riconoscimento.

La Cassazione nel confermare che il diritto all’indennità sussiste anche in caso di ricovero, ricorda come tale diritto si perfeziona nel momento in cui il trattamento chemioterapico comporti, per gli alti dosaggi o per i loro effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla legge 18 (incapacità di deambulare o di svolgere gli atti quotidiani).

Il non riconoscimento nel caso in specie è stato motivato dalla mancata dimostrazione da parte del CTU di dette condizioni; CTU che si è limitato ad una valutazione di tipo clinico e che nella sua valutazione conclusiva non ha legato il diritto della ricorrente alla sussistenza di una delle due condizioni sovra ricordate ma bensì in termini meramente possibilistici.

Questa problematica ricordiamo è stata oggetto di attenzione ad opera del Ministero dell’Economia dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi del tesoro che in una lettera inviata ai Presidenti delle CMV è pervenuto ad indicare i criteri che delle Commissioni devono seguire nella valutazione dei malati neoplastici.

Per pervenire a riconoscere ai pazienti neoplastici l’indennità di accompagnamento e nel determinismo di tale diritto rientrano anche gli effetti negativi dei trattamenti chemioterapico sull’autonomia deambulatoria e/o sulla capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita le Commissioni di Verifica dovranno basarsi su una relazione clinica oncologica che precisi:

1) la natura della patologia;

2) il decorso in termini di decadimento psico-fisico;

3) le ricadute negative dei trattamenti neoplastici praticati utilizzando la scala secondo Karnofsky.

La valutazione del paziente secondo questo indice di performance “è auspicabile che sia richiesta dalla CMV indicando alla struttura pubblica che segue il paziente, quale quesito prioritario, la sussistenza o meno dei parametri clinici correlabili alla perdita dell’autonomia deambulatoria e/o interferenti sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita, con precisazione della decorrenza e durata prevedibile”.

Come si vede si tratta di un iter procedurale che se pur individuato con lo scopo di omogeneizzare giudizi medico-legali rischi di allungare i tempi a fronte di situazioni patologiche che richiedono tempi di risposta brevi come anche recentemente previsto dalla normativa.


La lettera termina con indicazioni valutative in merito alla sussistenza del diritto all’indennità speciale: “l’indennità di accompagnamento per individui affetti da malattie neoplastiche in trattamento chemioterapico, dovrà essere riconosciuta in relazione alla criteriologia medico-legale già richiamata sul requisito di permanenza nonché sulla scorta dell’apprezzamento oggettivo sulla ripercussione negativa della capacità deambulatoria e/o su quella per compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, avvalendosi del supporto tecnico della scala di Karnofsky con esclusivo riferimento ai casi in cui tale scala assegni un punteggio pari o inferiore a 40”.

mercoledì 10 maggio 2023

Crisi epilettiche e diritto all'indennita' di accompagnamento: Sentenza del Tribunale di Napoli in difformita' alle conclusioni della CTU negativa





Allego un'interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 13995/2009, G.L. dr. Roberto Pellecchia) in cui il magistrato, sulla scorta delle dettagliate osservazioni del nostro studio, ha statuito in difformità alle conclusioni di cui alla CTU (ovviamente negativa), riconoscendo - senza rinnovare le operazioni peritali (!!!) - il diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa. 


Per completezza di informazioni specifico che si controverteva sull'annosa questione del requisito di non autonomia in presenza di crisi epilettiche, già affrontata originariamente dalla Cassazione, con Sentenza 21761/2004.

L'importantissimo precedente summenzionato, infatti, aveva categoricamente stabilito che per il diritto all'indennità di accompagnamento non è richiesta la quotidianità delle crisi epilettiche. E' richiesto invece che le stesse, indipendentemente dalla frequenza con cui si manifestano, incidano in misura rilevante sul compimento degli atti di vita quotidiana.

Carmine Buonomo






giovedì 4 maggio 2023

Abuso di permessi Legge 104/1992: chiarimenti in merito alla legittimità del licenziamento del lavoratore (Cass. Sez. Lavoro, ord. n° 73096 del 13/03/2023)



Una premessa: i permessi e agevolazioni previsti dalla legge n. 104/1992, sono uno strumento di politica socio-assistenziale, una provvidenza indiretta dello Stato sociale.
Non bisogna dimenticare che l’ordinamento riconosce al lavoratore un beneficio in funzione della prestazione di assistenza in attuazione dei superiori valori di solidarietà e richiede un sacrificio organizzativo al datore di lavoro privandolo della prestazione.
Come si assolve all’obbligo di assistenza? Secondo buon senso.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, la n. 7306 del 13 marzo 2023, indica alcuni principi utili a capire come gestire l’obbligo secondo buon senso.
Non si tenuti a prestare l’assistenza in maniera continuativa per le 24 ore della giornata di permesso o durante lo stretto orario di lavoro, il comportamento sta al buon senso della persona ma non può mancare un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile.
Il lavoratore in permesso deve svolgere l'attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze ed i bisogni della persona in condizione di handicap grave, pur senza abdicare del tutto alle esigenze personali e familiari rispetto a quelle proprie del familiare disabile.
Scrive la Corte che gli intervalli di tempo dedicati alle attività diverse dall’assistenza non devono essere troppo ampi e
dedicati alla ripresa personale psico-fisica a fronte del gravoso onere di cura del soggetto assistito o alle esigenze
connesse all'assistenza del disabile (accessi in negozi sanitari, studi medici o contatti con altri familiari coinvolti nella
cura). Solo ove manchi del tutto un nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile (ad esempio trovarsi
al mare o ai monti senza valide giustificazioni, aggiungo io), si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede che determina uno sviamento dell'intervento assistenziale.
In ogni caso spetta al giudice di merito valutare se la fruizione dei permessi possa dirsi in concreto realizzata in funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità grave pur nella salvaguardia di una residua conciliazione con le altre incombenze personali e familiari che caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo.
Si ringrazia il collega Antonino Carbone per la segnalazione ed il Coordinamento normativo del Sindacato SILPA per la diffusione della notizia




venerdì 28 aprile 2023

Pignoramento presso terzi su pensione: nuovo limite di impignorabilità


L’INPS, con la circolare n. 38 del 3 aprile 2023, comunica che a decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento della legge n. 142/2022, di conversione del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni.

In particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.

Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.



giovedì 6 aprile 2023

"Studi legali dell'anno 2023": lo Studio Legale Buonomo è tra i più segnalati!



Per la terza volta in quattro anni lo Studio Legale Buonomo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Studio Legale dell’Anno 2023 nell’ambito della ricerca realizzata da “Il Sole24Ore” in collaborazione con Statista.

Come specificato dagli organizzatori il contest ha preso in considerazione segnalazioni da parte di avvocati e professionisti del settore e la disponibilità da parte dei clienti a segnalare lo Studio.

Tale riconoscimento, già ottenuto negli anni 2020 e 2022, è motivo di orgoglio per tutti noi dello Studio e ci spinge a fare sempre meglio.

Naturalmente un sentito ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno inviato la propria segnalazione e ci hanno consentito di raggiungere nuovamente questo risultato.

Con immensa gratitudine ed affetto.

Carmine Buonomo

venerdì 17 marzo 2023

Assegno sociale e donazione immobili ai figli (Cassazione, Sentenza n° 7235/2023)


Con la Sentenza n° 7235/2023 la Suprema Corte ha condannato l'INPS a versare l’assegno sociale al padre venutosi a trovare in stato di disagio economico dopo aver donato due immobili, potenziale fonte di reddito, alla figlia.

Tale diritto, quindi, non può essere negato solo perché la precaria condizione economica è frutto di una scelta volontaria.

la S.C. pertanto consolida il suo orientamento secondo cui il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, SENZA CHE ASSUMA RILEVANZA CHE LO STATO DI BISOGNO DEBBA ESSERE ANCHE INCOLPEVOLE (così CASS. N. 24954 del 2021).

A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già CASS. N. 14513 del 2020) e che, ...

lunedì 13 marzo 2023

La notifica PEC agli Enti Pubblici si può fare direttamente agli indirizzi registrati nell'IPA?

Per i procedimenti inziati il 1° marzo, il preventivo passaggio per PP.AA. sembrerebbe non più necessario alla luce della normativa Cartabia.

L’art. 12, primo comma, lettera a, del decreto legislativo n. 149 del 2022 ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994. Secondo il quale, Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Questo prevede – dal 2020 (decreto legge n. 76, art. 28) – che, Fermo restando quanto previsto dal regio decreto…, [in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 – che, a questo punto, per effetto della novella del 2022, non rileva più… ], la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.

mercoledì 15 febbraio 2023

Indebito assitenziale sanitario: salvo l'ipotesi di dolo, vanno restituite solo le somme percepite successivamente alla comunicazione del verbale di revisione (Cassazione, ord. 24180/2022)


Secondo l'oramai consolidatissimo orientamento della S.C. (tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019), nell'ipotesi di indebito asssitenziale è esclusa la ripetizione delle somme percepite in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; 

Nel caso specifico la Corte statuisce che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;

Altri post sull'argomento li troverete QUI

martedì 14 febbraio 2023

Prestazioni assistenziali: in assenza dell'identità di titolo, è illegittima la compensazione in misura eccedente 1/5 operata dall'INPS sugli arretrati (Cassazione, Sentenza n° 30220/2019)

Con la Sentenza n° 30220/2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità della compensazione in misura eccedente 1/5 operata dall'INPS tra il credito vantato per ricalcolo di assegno sociale ed il debito dell'Istituto, a titolo di arretrati per indennità di accompagnamento.

In particolare, nella liquidazione degli arretrati di accompagnamento, l'INPS aveva trattenuto l'intero importo dell'indebito in un'unica soluzione e non invece, come dovuto, entro i limiti del quinto.

Secondo il ricorrente Istituto, infatti, all'indebito assistenziale non sarebbero stati applicabili i limiti posti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale.

Secondo la Corte, invece, in applicazione dell' art. 69 L. 153/1969, è applicabile la limitazione del quinto alla compensabilità anche per quanto riguarda i ratei arretrati.

Nella fattispecie in esame, sia l'indebito che gli arretrati si erano formati con riferimento a prestazioni assistenziali e dunque la questione avrebbe dovuto necessariamente trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.

giovedì 29 dicembre 2022

Importante servizio on-line per la definizione sugli atti delle prime istanze, aggravamenti e revisioni di invalidità civile, handicap e disabilità.


Non tutti sanno che, grazie alla modifica introdotta dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (Art. 29-ter del D.L. 76/2020, inserito in sede di conversione dalla L. 120/2020), attualmente tutti i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap possono essere definiti attraverso la c.d. "valutazione sugli atti". 

Le Commissioni Mediche Inps infatti sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza/aggravamento sia di revisione, sulla base dei documenti sanitari inviati dagli interessati. 

Questo ovviamente sarà possibile solo in tutti quei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

A fornire precise indicazioni è stato il Messaggio Inps n.3315 del 1.10.2021, che spiega come la valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata; la Commissione INPS di accertamento valuterà la documentazione sanitaria trasmessa che dovrà essere inviata esclusivamente (anche a mezzo mail) in formato PDF e di dimensioni non superiori a 2 MB per documento.

Solo qualora Inps dovesse ritenerla non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’Istituto provvederà a convocare l’interessato a visita diretta.

Questa nuova procedura consente alle Commissioni Mediche INPS di snellire il procedimento di verifica sanitaria, agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi come nel caso dei pazienti affetti da fibrosi cistica e implementare una modalità accertativa che tenga conto anche dell’evolversi del contesto pandemico.

Qualora i cittadini avessero già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, disabilità, o avessero già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti inoltrando la documentazione sanitaria come previsto, appunto, dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n.76/2020.

E' necessario specificare che il nuovo servizio di allegazione documentazione sanitaria può essere utilizzato solo per quelle pratiche...

giovedì 22 dicembre 2022

Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2023 (Circolare INPS n° 135 del 22/12/2022)


Si sono concluse le operazioni di rinnovo del pagamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2022. 


Lo comunica l'Inps nella Circolare n. 135 del 22/12/2022 (in particolare si veda l'Allegato 2) in cui l'Istituto adegua, come di consueto, gli importi validi per l'anno a venire.

Aggiornati quindi i trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. 

A seguire il relativo file, liberamente scaricabile in formato PDF

mercoledì 21 dicembre 2022

Diritto alla contribuzione figurativa di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in presenza di accredito della mobilità per i periodi successivi (Tribunale Nola, Sentenza 2032/2022)


In riferimento al titolo del post, ho il piacere di condividere con tutti voi un interessantissimo precedente reso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Nola in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso di specie si controverteva sul mancato accredito, da parte dell'INPS, dei contributi figurativi relativi al periodo di C.I.G.S. di cui l'azienda datrice di lavoro aveva beneficiato.

In particolare la linea difensiva del nostro studio era basata sulla circostanza che  risultava già accreditata l'indennità di mobilità per il periodo successivo alla C.I.G.S., e che l'art. 4, comma 1, L. 223/1991 prevede che la mobilità stessa possa essere richiesta dai lavoratori a tempo indeterminato licenziati SOLO ALLA FINE DEL PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA.

QUINDI SE C'È LA MOBILITÀ, ERA INCONTESTABILE IL DIRITTO ALLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA CHE LA PRESUPPONE PER LEGGE!!!

L'attentissima d.ssa Valentina Olisterno, G.L. presso il Tribunale di Nola, preso atto di quanto sopra, e verificata la bontà di quanto asserito, provvedeva alla formale condanna dell'INPS all'accredito in favore del ricorrente della contribuzione figurativa per il periodo di C.I.G.S.

Carmine Buonomo

lunedì 5 dicembre 2022

Avviso avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543 cpc: il Ministero della Giustizia conferma la facoltà di provvedere tramite notifica in proprio a mezzo PEC (con FACSIMILE)



Il 9 dicembre 2021 è stata pubblicata in G.U. la L. n. 206/2021 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile»;

L'art. 1, co. 32, della predetta legge delega ha modificato l' articolo 543 del codice di procedura civile aggiungendo, dopo il quarto, due nuovi commi;

il nuovo quinto comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile in vigore dal 21 giugno 2022, in particolare, stabilisce che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento;

Trattandosi di normativa generale, ovviamente, la stessa va obbligatoriamente applicata anche ai pignoramenti presso terzi ove l'INPS o l'INAIL rappresentino i soggetti debitori.

Il Ministero della Giustizia, con nota del 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA concernente gli adempimenti imposti dal nuovo comma 5 dell'articolo 543 del codice di procedura civile, affermava: «Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal funzionario UNEP/Ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro cronologico Mod C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti»;

Alcune associazioni forensi quindi manifestavano contrarietà a tale nuova e onerosa incombenza e alla sua interpretazione, soprattutto in considerazione della circostanza che dalla risposta ministeriale sembrasse preclusa all'avvocato la possibilità di effettuare la relativa notifica in proprio a mezzo PEC.

A seguito di ciò il Ministero della Giustizia:

1) con nota pos. IV-DOG/035/2022CA del 08/11/2022 ha formalmente dichiarato di non essesi mai espresso in merito al tipo di notifica da effettuare nei confronti del debitore e del terzo pignorato (non escludendo quindi a priori la possibilità di notifica PEC);