venerdì 28 aprile 2023

Pignoramento presso terzi su pensione: nuovo limite di impignorabilità


L’INPS, con la circolare n. 38 del 3 aprile 2023, comunica che a decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento della legge n. 142/2022, di conversione del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni.

In particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.

Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.



giovedì 6 aprile 2023

"Studi legali dell'anno 2023": lo Studio Legale Buonomo è tra i più segnalati!



Per la terza volta in quattro anni lo Studio Legale Buonomo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Studio Legale dell’Anno 2023 nell’ambito della ricerca realizzata da “Il Sole24Ore” in collaborazione con Statista.

Come specificato dagli organizzatori il contest ha preso in considerazione segnalazioni da parte di avvocati e professionisti del settore e la disponibilità da parte dei clienti a segnalare lo Studio.

Tale riconoscimento, già ottenuto negli anni 2020 e 2022, è motivo di orgoglio per tutti noi dello Studio e ci spinge a fare sempre meglio.

Naturalmente un sentito ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno inviato la propria segnalazione e ci hanno consentito di raggiungere nuovamente questo risultato.

Con immensa gratitudine ed affetto.

Carmine Buonomo

venerdì 17 marzo 2023

Assegno sociale e donazione immobili ai figli (Cassazione, Sentenza n° 7235/2023)


Con la Sentenza n° 7235/2023 la Suprema Corte ha condannato l'INPS a versare l’assegno sociale al padre venutosi a trovare in stato di disagio economico dopo aver donato due immobili, potenziale fonte di reddito, alla figlia.

Tale diritto, quindi, non può essere negato solo perché la precaria condizione economica è frutto di una scelta volontaria.

la S.C. pertanto consolida il suo orientamento secondo cui il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, SENZA CHE ASSUMA RILEVANZA CHE LO STATO DI BISOGNO DEBBA ESSERE ANCHE INCOLPEVOLE (così CASS. N. 24954 del 2021).

A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già CASS. N. 14513 del 2020) e che, ...

lunedì 13 marzo 2023

La notifica PEC agli Enti Pubblici si può fare direttamente agli indirizzi registrati nell'IPA?

Per i procedimenti inziati il 1° marzo, il preventivo passaggio per PP.AA. sembrerebbe non più necessario alla luce della normativa Cartabia.

L’art. 12, primo comma, lettera a, del decreto legislativo n. 149 del 2022 ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994. Secondo il quale, Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Questo prevede – dal 2020 (decreto legge n. 76, art. 28) – che, Fermo restando quanto previsto dal regio decreto…, [in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 – che, a questo punto, per effetto della novella del 2022, non rileva più… ], la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.

mercoledì 15 febbraio 2023

Indebito assitenziale sanitario: salvo l'ipotesi di dolo, vanno restituite solo le somme percepite successivamente alla comunicazione del verbale di revisione (Cassazione, ord. 24180/2022)


Secondo l'oramai consolidatissimo orientamento della S.C. (tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019), nell'ipotesi di indebito asssitenziale è esclusa la ripetizione delle somme percepite in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; 

Nel caso specifico la Corte statuisce che l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;

Altri post sull'argomento li troverete QUI

martedì 14 febbraio 2023

Prestazioni assistenziali: in assenza dell'identità di titolo, è illegittima la compensazione in misura eccedente 1/5 operata dall'INPS sugli arretrati (Cassazione, Sentenza n° 30220/2019)

Con la Sentenza n° 30220/2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità della compensazione in misura eccedente 1/5 operata dall'INPS tra il credito vantato per ricalcolo di assegno sociale ed il debito dell'Istituto, a titolo di arretrati per indennità di accompagnamento.

In particolare, nella liquidazione degli arretrati di accompagnamento, l'INPS aveva trattenuto l'intero importo dell'indebito in un'unica soluzione e non invece, come dovuto, entro i limiti del quinto.

Secondo il ricorrente Istituto, infatti, all'indebito assistenziale non sarebbero stati applicabili i limiti posti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale.

Secondo la Corte, invece, in applicazione dell' art. 69 L. 153/1969, è applicabile la limitazione del quinto alla compensabilità anche per quanto riguarda i ratei arretrati.

Nella fattispecie in esame, sia l'indebito che gli arretrati si erano formati con riferimento a prestazioni assistenziali e dunque la questione avrebbe dovuto necessariamente trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione.

giovedì 29 dicembre 2022

Importante servizio on-line per la definizione sugli atti delle prime istanze, aggravamenti e revisioni di invalidità civile, handicap e disabilità.


Non tutti sanno che, grazie alla modifica introdotta dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (Art. 29-ter del D.L. 76/2020, inserito in sede di conversione dalla L. 120/2020), attualmente tutti i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap possono essere definiti attraverso la c.d. "valutazione sugli atti". 

Le Commissioni Mediche Inps infatti sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza/aggravamento sia di revisione, sulla base dei documenti sanitari inviati dagli interessati. 

Questo ovviamente sarà possibile solo in tutti quei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

A fornire precise indicazioni è stato il Messaggio Inps n.3315 del 1.10.2021, che spiega come la valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata; la Commissione INPS di accertamento valuterà la documentazione sanitaria trasmessa che dovrà essere inviata esclusivamente (anche a mezzo mail) in formato PDF e di dimensioni non superiori a 2 MB per documento.

Solo qualora Inps dovesse ritenerla non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’Istituto provvederà a convocare l’interessato a visita diretta.

Questa nuova procedura consente alle Commissioni Mediche INPS di snellire il procedimento di verifica sanitaria, agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi come nel caso dei pazienti affetti da fibrosi cistica e implementare una modalità accertativa che tenga conto anche dell’evolversi del contesto pandemico.

Qualora i cittadini avessero già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, disabilità, o avessero già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti inoltrando la documentazione sanitaria come previsto, appunto, dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n.76/2020.

E' necessario specificare che il nuovo servizio di allegazione documentazione sanitaria può essere utilizzato solo per quelle pratiche...

giovedì 22 dicembre 2022

Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2023 (Circolare INPS n° 135 del 22/12/2022)


Si sono concluse le operazioni di rinnovo del pagamento delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2022. 


Lo comunica l'Inps nella Circolare n. 135 del 22/12/2022 (in particolare si veda l'Allegato 2) in cui l'Istituto adegua, come di consueto, gli importi validi per l'anno a venire.

Aggiornati quindi i trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. 

A seguire il relativo file, liberamente scaricabile in formato PDF

mercoledì 21 dicembre 2022

Diritto alla contribuzione figurativa di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in presenza di accredito della mobilità per i periodi successivi (Tribunale Nola, Sentenza 2032/2022)


In riferimento al titolo del post, ho il piacere di condividere con tutti voi un interessantissimo precedente reso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Nola in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso di specie si controverteva sul mancato accredito, da parte dell'INPS, dei contributi figurativi relativi al periodo di C.I.G.S. di cui l'azienda datrice di lavoro aveva beneficiato.

In particolare la linea difensiva del nostro studio era basata sulla circostanza che  risultava già accreditata l'indennità di mobilità per il periodo successivo alla C.I.G.S., e che l'art. 4, comma 1, L. 223/1991 prevede che la mobilità stessa possa essere richiesta dai lavoratori a tempo indeterminato licenziati SOLO ALLA FINE DEL PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA.

QUINDI SE C'È LA MOBILITÀ, ERA INCONTESTABILE IL DIRITTO ALLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA CHE LA PRESUPPONE PER LEGGE!!!

L'attentissima d.ssa Valentina Olisterno, G.L. presso il Tribunale di Nola, preso atto di quanto sopra, e verificata la bontà di quanto asserito, provvedeva alla formale condanna dell'INPS all'accredito in favore del ricorrente della contribuzione figurativa per il periodo di C.I.G.S.

Carmine Buonomo

lunedì 5 dicembre 2022

Avviso avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543 cpc: il Ministero della Giustizia conferma la facoltà di provvedere tramite notifica in proprio a mezzo PEC (con FACSIMILE)



Il 9 dicembre 2021 è stata pubblicata in G.U. la L. n. 206/2021 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile»;

L'art. 1, co. 32, della predetta legge delega ha modificato l' articolo 543 del codice di procedura civile aggiungendo, dopo il quarto, due nuovi commi;

il nuovo quinto comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile in vigore dal 21 giugno 2022, in particolare, stabilisce che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento;

Trattandosi di normativa generale, ovviamente, la stessa va obbligatoriamente applicata anche ai pignoramenti presso terzi ove l'INPS o l'INAIL rappresentino i soggetti debitori.

Il Ministero della Giustizia, con nota del 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA concernente gli adempimenti imposti dal nuovo comma 5 dell'articolo 543 del codice di procedura civile, affermava: «Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal funzionario UNEP/Ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro cronologico Mod C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti»;

Alcune associazioni forensi quindi manifestavano contrarietà a tale nuova e onerosa incombenza e alla sua interpretazione, soprattutto in considerazione della circostanza che dalla risposta ministeriale sembrasse preclusa all'avvocato la possibilità di effettuare la relativa notifica in proprio a mezzo PEC.

A seguito di ciò il Ministero della Giustizia:

1) con nota pos. IV-DOG/035/2022CA del 08/11/2022 ha formalmente dichiarato di non essesi mai espresso in merito al tipo di notifica da effettuare nei confronti del debitore e del terzo pignorato (non escludendo quindi a priori la possibilità di notifica PEC);


venerdì 2 dicembre 2022

Agevolazioni fiscali e contrassegno invalidi: riferimenti normativi e FACSIMILE istanza rettifica verbale in autotutela

La legge prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi e per usufruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità (articolo 5, decreto-legge 9 febbraio 2012 – decreto Semplifica Italia – convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35).

Requisiti+

Le tipologie delle "voci fiscali" certificabili sono diverse in base alla natura del verbale e delle condizioni sanitarie previste da specifiche leggi.

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI INVALIDITÀ CIVILE

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni psichiche o mentali
    • Affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI HANDICAP

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
    • portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 449/1997)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI DISABILITÀ

  • Menomazioni motorie
    • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
    • Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (articolo 30, comma 7, legge 388/2000)
  • Menomazioni sensoriali
    • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
    • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI CECITÀ

  • In caso di giudizio di cieco parziale o cieco assoluto
    • Menomazioni sensoriali
      • Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’ articolo 50, legge 342/2000 (articolo 1, comma 2, legge 68/1999) e articolo 6, legge 488/1999
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
  • In caso di giudizio di non cieco civile
    • Menomazioni sensoriali
      • Ipovedente grave (articolo 4, legge 138/2001 e articolo 50, legge 342)
      • Ipovedente medio-grave (articolo 5, legge 138/2001)
      • Ipovedente lieve (articolo 6, legge 138/2001)
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)

REQUISITI ATTESTABILI NEI VERBALI DI SORDITÀ

  • In caso di giudizio di sordità
    • Menomazioni sensoriali
      • Soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 50, legge 342/2000 e dall’ articolo 6, legge 488/1999
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)
  • In caso di giudizio di non sordità
    • Menomazioni motorie
      • Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)

Cosa spetta+

mercoledì 30 novembre 2022

No alla pensione di reversibilità del padre per la figlia inabile che vive a totale carico della madre e risiede con la stessa in un comune diverso da quello del de cuius (Cassazione ord. 28849/22)



Com'è noto, per legge la
pensione di reversibilità può spettare anche ai figli maggiorenni, purchè inabili al lavoro ed a carico del genitore defunto. 

Vero è che la vivenza a carico non si identifica necessariamente con la convivenza, ma trattasi di un requisito da considerare con rigore, senza dimenticare che tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Non sussiste quindi il diritto alla pensione di reversibilità del padre per la figlia inabile al 100% che vive a totale carico della madre e risiede con la stessa in un Comune diverso rispetto a quello in cui viveva il de cuius. 

la Cassazione infatti ha rilevato che la decisione impugnata era  priva di vizi logici in quanto dall'istruttoria è emerso che la figlia inabile, non conviveva con il padre.

martedì 29 novembre 2022

La notifica degli atti introduttivi nella sola materia previdenziale va effettuata esclusivamente alla sede legale INPS (Cass. Sent. n° 24048/2022)

Sebbene questo provvedimento risulti attualmente di scarso interesse applicativo, in considerazione della sopravvenuta possibilità di notificare a mezzo PEC (ai sensi dell'art. 28 D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) comodamente dallo studio, in pochi secondi e a qualsivoglia sede INPS, ritengo comunque utile segnalarlo per chi ancora provvede alla notifica a mezzo UNEP.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione.

CASS. CIV., SEZ. LAVORO, SENTENZA, 03/08/2022, N. 24048 (LINK)

PROCEDIMENTO CIVILE - Notificazione - Alle persone giuridiche - Atto introduttivo del giudizio di cognizione - Notifica all'Inps - Art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 conv. dalla l. n. 30 del 1997 - Esclusione - Regole ordinarie del codice di rito - Applicabilità - Fondamento – Fattispecie
“La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo NELLE ALTRE IPOTESI FARSI APPLICAZIONE DELLE REGOLE ORDINARIE DEL CODICE DI RITO, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell'INPS, ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/09/2019)”
La decisione riguarda l’ambito dei giudizi in materia previdenziale, atteso che per quelli in materia assistenziale opera la norma speciale introdotta dall’art. 10, comma 6, del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005, il quale ha previsto che la notifica vada “effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.”.

venerdì 18 novembre 2022

Nessuna revoca dell'assegno sociale anche se i coniugi separati convivono (Corte d’Appello di Bologna, Sent. 24 marzo 2022 n. 252)


Requisiti per l’assegno sociale - Rif. Leg. art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Né è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di ipotetiche condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.

Si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. 

In tal senso si è pronunciata la Corte d’Appello di Bologna con Sentenza del 24 marzo 2022 n. 252.
 

giovedì 13 ottobre 2022

Assegno sociale e rinuncia all'assegno di mantenimento (Cassazione, Sentenza n. 29109/2022)

 

La Corte di Cassazione riafferma ancora una volta i corretti presupposti per la concessione dell’assegno sociale. Lo stato di bisogno non necessariamente deve essere «incolpevole».

La rinuncia all’assegno di mantenimento non comporta la perdita, se sussistono gli altri requisiti, dell’assegno sociale. Ciò in quanto la legge non prevede che lo stato di bisogno debba essere incolpevole. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29109 del 6 Ottobre 2022 ribadendo l’orientamento già espresso lo scorso anno con la sentenza n. 24954/2021.

In tale sede gli ermellini avevano chiarito che ai fini della concessione dell’assegno sociale non rileva il comportamento dell’interessato, né tanto meno può intervenire un processo interpretativo che metta in discussione lo stato di bisogno a seconda delle scelte di vita del beneficiario. Se così non fosse sarebbero violati gli stessi principi costituzionali alla base del sistema di sicurezza sociale per cui l’intervento pubblico a favore dei bisognosi non ha e non può detenere un carattere natura sussidiaria (Cass. Sez. L. n. 24954 del 2021).
La questione

L’Inps aveva rifiutato l’erogazione dell’assegno sociale ad una pensionata perché...

giovedì 29 settembre 2022

Nuovo bonus 150 euro anche agli invalidi civili. Requisiti e beneficiari



Il decreto Aiuti ter (D.L. 114/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022, agli articoli 18 e 19 ha introdotto un nuovo bonus di 150 euro riservato ad alcune categorie di pensionati e lavoratori. 
Si tratta di una erogazione una tantum che verrà elargita nel mese di novembre e, appunto, per una sola volta. 

BENEFICIARI PENSIONATI

All’articolo 19 vengono specificati i requisiti di accesso al beneficio da parte dei pensionati 
Per quest'ultimi, è previsto un bonus di 150 euro, erogato una tantum, a persone residenti in Italia che, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, siano titolari di:
- uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria,
- pensione o assegno sociale,
- pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti,
- trattamenti di accompagnamento alla pensione,
che abbiano un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto ei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.
Dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
· i trattamenti di fine rapporto,
· il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il bonus...

lunedì 12 settembre 2022

Contributo Unificato in Cassazione per i ricorsi lavoro e previdenza (Consiglio di Stato, Sentenza 3298/2019)




La disciplina del Contributo Unificato in Cassazione sulle materie di diritto del lavoro, ha subito una modifica abbastanza recente.
Infatti, fino a poco tempo fa, era dovuto in Cassazione il contributo unificato per tali materie, non valendo l'esenzione in base al reddito prevista, invece, per il primo grado.
La disciplina ha subito un drastico cambiamento a seguito della decisione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3298 del 22 maggio 2019 che, accogliendo l’appello proposto dalle associazioni sindacali ha affermato il principio in base al quale «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, l’esenzione disposta a favore della parte che sia titolare di un reddito inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 debba restare ferma, anche per i giudizi in Cassazione, mentre il richiamo all’art. 13 comma 1 vale solo ad indicare l’ammontare della prestazione dovuta dalle parti che siano titolari di un reddito eccedente tale soglia».
Quindi il ricorrente in Cassazione, se in possesso di un reddito familiare inferiore alla soglia prevista dalla legge, non sarà più tenuto a versare il contributo unificato per le cause proposte dinanzi alla S.C. che, fino a quel momento, era quantificato nella misura di euro 1.036,00 per le cause di valore indeterminabile.

A seguire il testo del citato provvedimento, liberamente scaricabile.

venerdì 9 settembre 2022

Non impugnabilità estratti di ruolo ex art. 3-bis D.L. 146/2021: nei giudizi in corso la prova del pregiudizio salva il ricorso (SS.UU. Cass. n° 26283/2022)



Non sono automaticamente inammissibili i ricorsi pendenti avverso gli estratti di ruolo, ma alla luce dell’articolo 3-bis del D.L. 146/2021 (collegato alla manovra 2022) i contribuenti dovranno dimostrare il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell’impugnazione.

A fornire questo principio sono le Sezioni Unite con la Sentenza 26283/2022 depositata il 06/09/2022.

La vicenda trae origine dal ricorso contro alcuni estratti di ruolo riportanti cartelle mai notificate; i giudici di merito confermavano l’impugnabilità degli atti e l’agente della riscossione ricorreva in Cassazione.

La Suprema corte rinviava la decisione all’alto consesso sia alla luce dei principi precedentemente affermati dalle Sezioni Unite (Sentenza 19740/2015), sia rispetto alla decorrenza della nuova norma.

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in formato .pdf

mercoledì 31 agosto 2022

Socio amministratore di Srl e doppia contribuzione INPS (Cassazione n° 1759/2021)


La sentenza della Corte di Cassazione n. 1759/2021 (LINK) mette in luce un nuovo principio da seguire per l’obbligo della doppia contribuzione Inps del socio amministratore di Srl. 

Come noto, infatti, la legge n. 463/1959 ha previsto che il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che contemporaneamente svolga attività commerciale o artigianale nell’azienda, sia soggetto a doppia contribuzione Inps.

Coloro che all’interno della società svolgono concretamente l’attività lavorativa e percepiscono un compenso per la loro attività di amministratore sono obbligati quindi ad iscriversi sia alla Gestione IVS commercianti o Artigiani che alla Gestione Separata Inps.

1) Il punto sulla doppia iscrizione degli Amministratori

Come dicevamo l'originaria normativa del 1959 prevedeva l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS gli imprenditori artigiani e i familiari loro coadiuvanti, dove per imprenditore artigiano si intende colui che "esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo", cosi come definito dall’art. 2 della legge 443/1985.

In seguito, la legge n.662/1996 ha previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa agli esercenti attività commerciali, qualora i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

In entrambi i casi, il socio amministratore di SRL, che nella società svolge prevalentemente il suo lavoro, è tenuto ad iscriversi alla Gestione IVS e al versamento dei contributi previdenziali in relazione alla quota di reddito societario da lui posseduta.

Il presupposto per l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS è lo svolgimento di un’attività commerciale o artigianale con la partecipazione personale dell’imprenditore al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente.

Ovviamente qualora il socio non sia amministratore, ma soltanto un soggetto che apporta soltanto capitale e non svolge alcuna attività lavorativa nella società, non è soggetto ad alcuna iscrizione alla Gestione IVS.

Per la loro attività di gestione e direzione della società, l’assemblea dei soci può stabilire di erogare un compenso al socio amministratore.

L’attribuzione di quel compenso determina l’obbligo per il socio amministratore di iscriversi anche alla Gestione separata.

La Gestione separata è un fondo pensionistico istituito con la legge 335/95, art art. 2 c. 26 , a cui devono iscriversi i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ossia i soci amministratori che percepiscono appunto, il compenso.

Pertanto la doppia imposizione contributiva INPS per i soci amministratori delle SRL deriva da:Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS per lo svolgimento in modo attivo del lavoro aziendale;
Iscrizione alla Gestione separata INPS per il compenso ricevuto come amministratore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1759/2021, sottolinea come sia rilevante considerare le mansioni svolte dall’ amministratore, in quanto colui che esercita attività di supervisione, di referente per clienti e fornitori o l’aver assunto un dipendente, siano considerate tutte attività di ordinaria amministrazione, senza alcuna partecipazione all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.