lunedì 12 settembre 2022

Contributo Unificato in Cassazione per i ricorsi lavoro e previdenza (Consiglio di Stato, Sentenza 3298/2019)




La disciplina del Contributo Unificato in Cassazione sulle materie di diritto del lavoro, ha subito una modifica abbastanza recente.
Infatti, fino a poco tempo fa, era dovuto in Cassazione il contributo unificato per tali materie, non valendo l'esenzione in base al reddito prevista, invece, per il primo grado.
La disciplina ha subito un drastico cambiamento a seguito della decisione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3298 del 22 maggio 2019 che, accogliendo l’appello proposto dalle associazioni sindacali ha affermato il principio in base al quale «nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, l’esenzione disposta a favore della parte che sia titolare di un reddito inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 debba restare ferma, anche per i giudizi in Cassazione, mentre il richiamo all’art. 13 comma 1 vale solo ad indicare l’ammontare della prestazione dovuta dalle parti che siano titolari di un reddito eccedente tale soglia».
Quindi il ricorrente in Cassazione, se in possesso di un reddito familiare inferiore alla soglia prevista dalla legge, non sarà più tenuto a versare il contributo unificato per le cause proposte dinanzi alla S.C. che, fino a quel momento, era quantificato nella misura di euro 1.036,00 per le cause di valore indeterminabile.

A seguire il testo del citato provvedimento, liberamente scaricabile.

venerdì 9 settembre 2022

Non impugnabilità estratti di ruolo ex art. 3-bis D.L. 146/2021: nei giudizi in corso la prova del pregiudizio salva il ricorso (SS.UU. Cass. n° 26283/2022)



Non sono automaticamente inammissibili i ricorsi pendenti avverso gli estratti di ruolo, ma alla luce dell’articolo 3-bis del D.L. 146/2021 (collegato alla manovra 2022) i contribuenti dovranno dimostrare il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell’impugnazione.

A fornire questo principio sono le Sezioni Unite con la Sentenza 26283/2022 depositata il 06/09/2022.

La vicenda trae origine dal ricorso contro alcuni estratti di ruolo riportanti cartelle mai notificate; i giudici di merito confermavano l’impugnabilità degli atti e l’agente della riscossione ricorreva in Cassazione.

La Suprema corte rinviava la decisione all’alto consesso sia alla luce dei principi precedentemente affermati dalle Sezioni Unite (Sentenza 19740/2015), sia rispetto alla decorrenza della nuova norma.

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in formato .pdf

mercoledì 31 agosto 2022

Socio amministratore di Srl e doppia contribuzione INPS (Cassazione n° 1759/2021)


La sentenza della Corte di Cassazione n. 1759/2021 (LINK) mette in luce un nuovo principio da seguire per l’obbligo della doppia contribuzione Inps del socio amministratore di Srl. 

Come noto, infatti, la legge n. 463/1959 ha previsto che il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che contemporaneamente svolga attività commerciale o artigianale nell’azienda, sia soggetto a doppia contribuzione Inps.

Coloro che all’interno della società svolgono concretamente l’attività lavorativa e percepiscono un compenso per la loro attività di amministratore sono obbligati quindi ad iscriversi sia alla Gestione IVS commercianti o Artigiani che alla Gestione Separata Inps.

1) Il punto sulla doppia iscrizione degli Amministratori

Come dicevamo l'originaria normativa del 1959 prevedeva l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS gli imprenditori artigiani e i familiari loro coadiuvanti, dove per imprenditore artigiano si intende colui che "esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo", cosi come definito dall’art. 2 della legge 443/1985.

In seguito, la legge n.662/1996 ha previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa agli esercenti attività commerciali, qualora i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

In entrambi i casi, il socio amministratore di SRL, che nella società svolge prevalentemente il suo lavoro, è tenuto ad iscriversi alla Gestione IVS e al versamento dei contributi previdenziali in relazione alla quota di reddito societario da lui posseduta.

Il presupposto per l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS è lo svolgimento di un’attività commerciale o artigianale con la partecipazione personale dell’imprenditore al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente.

Ovviamente qualora il socio non sia amministratore, ma soltanto un soggetto che apporta soltanto capitale e non svolge alcuna attività lavorativa nella società, non è soggetto ad alcuna iscrizione alla Gestione IVS.

Per la loro attività di gestione e direzione della società, l’assemblea dei soci può stabilire di erogare un compenso al socio amministratore.

L’attribuzione di quel compenso determina l’obbligo per il socio amministratore di iscriversi anche alla Gestione separata.

La Gestione separata è un fondo pensionistico istituito con la legge 335/95, art art. 2 c. 26 , a cui devono iscriversi i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ossia i soci amministratori che percepiscono appunto, il compenso.

Pertanto la doppia imposizione contributiva INPS per i soci amministratori delle SRL deriva da:Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS per lo svolgimento in modo attivo del lavoro aziendale;
Iscrizione alla Gestione separata INPS per il compenso ricevuto come amministratore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1759/2021, sottolinea come sia rilevante considerare le mansioni svolte dall’ amministratore, in quanto colui che esercita attività di supervisione, di referente per clienti e fornitori o l’aver assunto un dipendente, siano considerate tutte attività di ordinaria amministrazione, senza alcuna partecipazione all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.

martedì 30 agosto 2022

L'accompagnamento va riconosciuto anche in favore di coloro che, pur essendo materialmente capaci di compiere gli a.v.q., necessitano comunque della presenza costante di un accompagnatore (Cass. Sent. n. 24980/2022)



Con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, la Suprema Corte con la recentissima Sentenza n° 24980 del 19/08/2022 per l'ennesima volta (da ultima, si veda l' Ordinanza n°  11432/2017) ha ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino comunque della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. 

Ringrazio l'amico e collega avv. Flavio Capuozzo per la gentile segnalazione.

A seguire il relativo provvedimento in formato .pdf liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo

martedì 26 luglio 2022

Disconoscimento INPS rapporto lavoro dipendente, iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti e restituzione dei contributi relativi al rapporto annullato (Tribunale Napoli, Sentenza 3617/22)

Ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giudiziario reso dal Tribunale di Napoli in un giudizio patrocinato dal nostro studio congiuntamente all'amica e collega avv. Immacolata Marsilio.

Nel caso specifico si controverteva su un rapporto di lavoro dipendente, annullato dall'INPS a seguito di proprio accertamento ispettivo; a ciò conseguiva l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti per la (ex) dipendente in qualità "socio di SRL che partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza".

Con la Sentenza in oggetto, l'attentissimo dott. Federico Bile, dopo aver effettuato un certosino excursus fattuale e documentale, accoglie la nostra domanda giudiziale con condanna dell'INPS alla restituzione alla società assistita dei contributi versati in virtù del rapporto di lavoro disconosciuto.

martedì 19 luglio 2022

Pignoramento presso terzi AdER: illegittimità della trattenuta cautelativa effettuata dall'INPS, in qualità di terzo pignorato, sia sul TFS che sulla pensione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2368/22)

In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giudiziario reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio congiuntamente all'amica e collega avv. Immacolata Marsilio.

Nel caso specifico si controverteva su una procedura di pignoramento presso terzi attivata da AdER (creditore) nei confronti del nostro assistito (debitore) con indicazione dell'INPS quale terzo pignorato.

L'Istituto previdenziale, a seguito dell'elaborazione della dichiarazione di quantità (positiva), aveva provveduto ad accantonare a titolo cautelativo la somma precettata da AdER (aumentata del 50% come per legge) sia dal TFS che, inspiegabilmente, anche dalla pensione mensile in pagamento.

Con la Sentenza in oggetto, la sempre ineccepibile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver effettuato un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale sulla disciplina della "ripetibilità dell'indebito", accoglie la nostra domanda giudiziale con la seguente motivazione: "Le trattenute operate ... sulla pensione dell'istante sono illegittime sia perchè non dovute (tutti gli importi sono stati già trattenuti dal TFS), sia perchè in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, la legge ... ha disposto la sospensione dei pignoramenti su pensioni sino al 30/06/21".

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in formato .pdf 

Buona lettura

Carmine Buonomo

giovedì 14 luglio 2022

Indebito assistenziale: sono irripetibili le somme riscosse in buona fede prima della formale richiesta di restituzione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 633/2022)

In tema di indebito assistenziale ho il piacere di condividere questo interessantissimo precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su due diverse richieste di restituzione somme avanzate dall'INPS per il medesimo periodo sulla prestazione di invalidità civile in godimento.

Il sempre ineccepibile dott. Marco Cirillo, partendo anche dall'orientamento della Cassazione n. 13223/2020, così motiva l'accoglimento del nostro ricorso e la conseguente declaratoria di irripetibilità delle somme:

"in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo".

Davvero interessante è anche la parte in cui specifica che il "dolo" in ogni caso non è configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.

Altri post sull'argomento li troverete QUI.

Cliccando sul pulsante in basso troverete il provvedimento liberamente scaricabile in formato pdf.

venerdì 1 luglio 2022

Pensione di reversibilità: limiti alle decurtazioni in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario (Corte Costituzionale, sentenza n° 162/2022)


Con la Sentenza n. 162 del 30 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la pensione di reversibilità
 non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.

La Corte ha rilevato l’irragionevolezza di una simile situazione che si pone in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all’istituto della reversibilità, volta a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità. Quel legame familiare, anziché favorire il superstite, finisce paradossalmente per nuocergli, privandolo di una somma che travalica i propri redditi personali.
Pertanto, nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti), la Corte ha precisato che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.
A seguire il provvedimento, liberamente sacricabile, in formato .pdf

venerdì 24 giugno 2022

La donazione di immobili ai figli non rileva ai fini del diritto all'assegno sociale (Tribunale Napoli, Sentenza 8199/2016 e Tribunale Napoli Nord, Sentenza 2991/2022)



Ho il piacere di allegare due interessantissimi precedenti giurisprudenziali gentilmente messi a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessandro Gambardella e Silvana e Claudia Vespa.

La prima è la Sentenza n° 8199/2016 del Tribunale di Napoli, G.L. dott. Francesco Armato.

La seconda invece è la recentissima Sentenza n° 2991/2022 del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dott. Marco Bottino

In entrambi i casi si controverteva su assegno sociale negato in quanto i richiedenti, in data anteriore alla domanda amministrativa, avevavo provveduto a donare il proprio patrimonio immobiliare ai figli.

Nelle motivazioni - ad accoglimento di entrambe le domande giudiziarie - si legge, in estrama sintesi, che la donazione appare irrilevante ai fini della decisione, non essendovi incidenza della liberalità nella determinazione del reddito del donante.

A seguire il link ai due provvedimenti, liberamente sacricabili in formato PDF.

martedì 14 giugno 2022

Bonus 200 euro: servirà l'allegata autocertificazione (ma solo per i dipendenti del settore privato)

Il bonus da 200 euro previsto per il mese di luglio per i dipendenti del settore privato sarà erogato in automatico. 

L’Inps però precisa che per ottenere il beneficio il lavoratore dovrà produrre un’autocertificazione.

L’art. 31 del Decreto Aiuti prevede un’indennità da riconoscersi “per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia“.

L’indennità, si specifica, verrà riconosciuta in via automatica, in misura uguale per tutti, una sola volta e previa acquisizione del datore di lavoro di una dichiarazione del lavoratore nella quale afferma “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”, ossia di non essere percettore di pensione e Reddito di cittadinanza (così come previsto dalla norma per quanto riguarda i destinatari del bonus).

Infatti, ricordiamo, sono previsti due requisiti per poter usufruire del bonus. 

1) Il lavoratore deve innanzitutto aver beneficiato per almeno un mese – da gennaio ad aprile – dello sconto contributivo allo 0,8% previsto dall’ultima legge di Bilancio per chi ha un reddito mensile che non supera i 2.692 euro

2) La seconda è che il potenziale beneficiario del bonus non percepisca né trattamenti pensionistici né il reddito di cittadinanza.

A seguire il facsimile del modello di autocertificazione liberamente scaricabile in formato .pdf, predisposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro



giovedì 9 giugno 2022

Infografica procedura di riconoscimento dello status di "sordo civile" ex L. 381/1970.

Ritenendo di fare cosa gradita, allego una dettagliatissima infografica relativa alla procedura di riconoscimento dello status di "sordo civile" ex L. 381/1970.

Lo schema consente una migliore interpretazione visiva e lineare dei vari step procedurali, e soprattutto aiuta a  distinguere agevolmente la sordità  dall'invalidità civile in quanto destinatarie ex Lege di diverse provvidenze economiche.

Ringrazio il carissimo amico Mario Buccigrossi, Vice Presidente dell'Associazione Mente e Coscienza ONLUS, per la predisposizione e la diffusione dell’utilissimo schema.



giovedì 19 maggio 2022

Sussiste il diritto all'assegno sociale anche se l'assegno di mantenimento astrattamente dovuto non è stato mai percepito (Cass., Sentenza n° 24954/2021)

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.

Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINK


Carmine Buonomo

giovedì 12 maggio 2022

Il reddito di riferimento per il diritto alle prestazioni assistenziali è quello certificato dall'Agenzia delle Entrate ed è al netto delle spese deducibili (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1865/2022)

Ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su una pensione di inabilità civile il cui pagamento era stato improvvisamente sospeso dall'INPS per un non meglio specificato "superamento dei limiti reddituali".

Nel provvedimento allegato, l'impeccabile G.L. dr. Giannicola Paladino, dopo un'interessantissima ricostruzione normativa della provvidenza in oggetto, condanna l'INPS al ripristino del pagamento della prestazione economica in considerazione della circostanza che dalla certificazione reddituale ufficiale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, risultava che il ricorrente avesse dichiarato un reddito al netto delle spese deducibili inferiore ai limiti massimi stabiliti annualmente per legge.

Un altro articolo sull'argomento lo troverete QUI.

Buona lettura.

Carmine Buonomo 

 

lunedì 9 maggio 2022

Il provvedimento di revoca di una prestazione assistenziale è sempre impugnabile in giudizo (S.S. U.U. Cassazione n° 14561/2022 del 09/05/2022)

Sull'annosa questione "revoca/nuova domanda" si sono finalmente pronunciate in data odierna le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n° 14561/2022) con il seguente principio di diritto (punto 20): 

"Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, NON È NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA".

Importantissima anche la parte in cui le S.S.U.U. si pronunciano sulla pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamenti sanitari intervenuti in corso di giudizio) ai giudizi avverso i verbali di mancata conferma (punto 19.3): 

"A tale soluzione non è di ostacolo l'eventualità che nel corso del giudizio si accerti che i requisiti per beneficiare della prestazione fossero effettivamente venuti meno al momento della revoca e che se ne fossero realizzate nuovamente le condizioni successivamente posto che a norma dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. resta comunque nella facoltà del giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento".

Un sentito ringraziamento e le nostre più vive congratulazioni a tutto lo Studio legale dell'avv. Leonardo Maiolica, all’avv. Luigi Taffuri e all'avv. Gaetano Irollo per la strepitosa ed epocale vittoria ottenuta.

Finalmente giustizia è fatta!!!

LINK: CASS. SS.UU., SENT. 14561/2022 

Carmine Buonomo  

mercoledì 4 maggio 2022

Forum Studio Legale Buonomo ver. 2.0

Come qualcuno avrà potuto notare da  settimane il forum era stato disattivato ed il relativo tasto di collegamento rimosso dalla homepage del sito.

Ad essere sincero, una serie di problematiche tecniche, ma soprattutto la mancanza di tempo materiale per amministrare le discussioni, mi avevano fatto prendere la decisione di eliminare definitivamente il forum.

Tuttavia negli scorsi giorni mi sono arrivati decine e decine di messaggi da parte di affezionati e storici followers che mi hanno letteralmente "pregato" di riattivare l'area discussioni, in considerazione dell'utilità della stessa e degli interessanti spunti profesionali che di volta in volta si riuscivano a rinvenire.

Non potendo dire di no date le commoventi manifestazioni di stima ed affetto, ho quindi colto l’occasione per fare "tabula rasa", creando ex novo un forum con una grafica più pulita e di facile consultazione.

A ciò si aggiunga che, anche per prevenire i frequentissimi episodi di messaggi-spam, ho deciso di impostare nuove regole di scrittura e lettura, richiedendo la registrazione obbligatoria degli utenti sia per leggere che per scrivere post.

Per il momento ho iniziato a predisporre alcune aree tematiche dedicate alle questioni processuali, alle questioni di diritto sostanziale ed anche altre tre aree genericamente riservate al diritto civile, penale ed amministrativo (anche se sono materie non trattate dal nostro studio).

Inutile dire che non ci assumiamo in alcun modo la responsabilità dei contenuti ivi postati in quanto le singole discussioni non verranno in alcun modo gestite dal nostro staff.

Pertanto il Forum continuerà a rappresentare esclusivamente una piazza virtuale, liberamente messa a disposizione dell'utenza, per lo scambio di opinioni, notizie ed esperienze. 

Ovviamente se avete suggerimenti su ulteriori aree tematiche, o eventuali aspetti tecnici non esitate a farmelo sapere.

Il forum è raggiungibile clicando sul bottone in altro a destra della home page oppure al seguente LINK.

Carmine Buonomo  

giovedì 21 aprile 2022

Il provvedimento di revoca successivo al verbale sanitario di revisione, è impugnabile con giudizio di ATPO (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 5469/2021)

In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa nel giudizio R.G. 5469/2021 patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico l'assitito era titolare di assegno di invalidità civile; a seguito di visita di revisione l'INPS gli attribuiva un'invalidità inferiore al 74% con conseguenziale sospensione dei benefici assitenziali sino a quel momento goduti.

Il verbale sanitario di mancata conferma dei requisiti sanitari (sospensione) veniva tempestivamente impugnato in giudizio tramite istanza di ATPO.

Circostanza gravissima è che dopo poco più di un mese dalla trasmissione del verbale sanitario, l'INPS notificava anche il formale provvedimento di revoca della prestazione.

Nella propria memoria difensiva l'Istituto quindi eccepiva che, considerata la revoca formale, la parte avrebbe dovuto presentare nuova domanda amministrativa, non essendo possibile più proporre il relativo ricorso giudiziario.

Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza la presente difesa provvedeva quindi ad evidenziare l'illegittimità / nullità del provvedimento di revoca in quanto quest'ultimo poteva essere adottato solo in due casi tassativi:

1) mancata proposizione del giudizio di ATPO nei 6 mesi dalla comunicazione del verbale sanitario di sospensione;

2) esito negativo dell'eventuale giudizio di ATPO.

Con l'ordinanza che mi pregio di allegare, il sempre impeccabile dr. Marco Cirillo, partendo dal diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), così motiva la nomina del CTU: "Ritenuto infine significativo che la legge faccia espressamente riferimento al provvedimento da impugnare, e che tale provvedimento - in caso di visita di revisione non può che essere il provvedimento espresso di revoca, in quanto il verbale di revisione - pur avendo effetto di sospensione dell'erogazione della prestazione - rimane un atto endoprocedimentale, autonomamente impugnabile in quanto immediatamente lesivo, ma privo della natura provvedimentale. Se allora l'unico provvedimento inerente al procedimento volto alla verifica del mantenimento delle condizioni per l'erogazione della prestazione è quello di revoca e se la legge parla espressamente della possibilità di impugnare il provvedimento, non può che ritenersi infondata l'eccezione dell'INPS";

Carmine Buonomo


mercoledì 9 marzo 2022

Assegno sociale, stato di bisogno e anno di riferimento del relativo requisito reddituale (Corte Appello Napoli, Sentenza n° 674/2022)

In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, e gentilmente messo a dispoiszione dagli amici e colleghi avv.ti Rosario e Ciro Palladino.

Al collega Rosario Palladino, in particolare, va anche un sentito ringraziamento  per il commento che troverete a seguire.   

"La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, con la recentissima sentenza n. 674/2022 del 21.02.2022 ha affrontato la problematica riguardante il tempo in cui debba sorgere il c.d. “stato di bisogno” quale requisito essenziale ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale da parte dell’INPS nonché della prova che l’Istituto debba fornire allorchè “sostenga” l’eventuale predeterminazione dolosa dello stesso stato di bisogno da parte del richiedente.

Il principio richiamato dalla Corte di Appello di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che ha accolto integralmente un ricorso in appello avverso una sentenza di rigetto del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lav. e Prev., è quello per il quale in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del benefìcio debbano coesistere con l’erogazione del trattamento, con la conseguenza che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione e non – come invece previsto ai fini dell’accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi – con riferimento all’anno precedente.

Ed invero, ha sostenuto la Corte che in caso di tutela assistenziale rapportata ad un limite di reddito, tale limite va inteso - in virtù del concetto di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - nel senso di condizione effettiva, ovvero di attuale disponibilità/non disponibilità di mezzi economici

Già da Cass. n. 6570 del 18/03/2010 si deduceva che in tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. 

In altri termini il beneficio in parola ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici avviene annualmente.

A ciò la Corte di Appello di Napoli ha aggiunto che ove l’ente erogatore della prestazione (INPS) sostenga che l’istante nell’anno precedente la presentazione della domanda di assegno sociale abbia dolosamente predeterminato il proprio stato di bisogno ha l’onere di provare che la suddetta condotta sia stata posta in essere – appunto – in maniera dolosa".

Buona lettura.

martedì 8 marzo 2022

Indebito previdenziale INAIL, facoltà di rettifica per errore e relativo onere probatorio (Tribunale S. Maria C.V., Sentenza n° 264/2022)

In riferimento al titolo del post, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria C.V., G.L. d.ssa Federica Ronsini, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su una ingente richiesta di restituzione somme (circa € 61.500) erogate, a detta dell'INAIL, a titolo di arretrati non spettanti per effetto di non meglio specificate "alterazioni della procedura informatica di calcolo delle prestazioni". 

La presente difesa, nel proprio ricorso, invocava la decadenza decennale della facoltà di rettifica per errore concessa all'INAIL ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 38/2000, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia accertamento giudiziario di dolo o colpa grave nei confronti dell'assicurato.

L'impeccabile d.ssa Ronsini, con una dettagliatissima ricostruzione normativa e giurisprudenziale, ha accolto la domanda giudiziale dell'assistito, provvedendo a dichiarare irripetibili le somme richieste e condannando l'INAIL alla restituzione di quanto trattenuto nelle more del giudizio.

Interessantissima è anche la parte della Sentenza in cui il Giudice motiva sull'onere probatorio; nel caso specifico infatti questo non gravava sull' assicurato /ricorrente in quanto si controverteva sul solo "quantum" della rendita vitalizia e non sull' "an" che allo stato risultava incontestato.

Buona lettura, 

Carmine Buonomo 

lunedì 28 febbraio 2022

L'obesità, soprattutto se di grado rilevante e concomitante con altre malattie, assume la connotazione di infermità invalidante (Cassazione, Ord. n° 4684/2022)

Sulla scorta di un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale (Cass, Sentenze n° 1682/1978, n° 5125/1981, n° 1198/1985, n° 7372/1986, n° 4357/1988, n° 6392/1988), la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla connotazione invalidante da attribuire all'obesità.

Con l'Ordinanza n° 4684 del 14/02/2022 la Corte quindi stabilisce quanto segue: 

" L'obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione di infermità invalidante allorchè il suo emendamento richieda l'adozione di una terapia medica ed alimentare ... Quanto detto assume maggiormente rilievo ove l'obesità venga in considerazione unitamente ad altre patologie".

A seguire il link al provvedimento.

mercoledì 23 febbraio 2022

Nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione alla CTU (Cassazione SS.UU. n. 5624/22)



Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per la gentile segnalazione e soprattutto per il commento alla Sentenza, rinvenibile sul gruppo Facebook "UIF Napoli Nord: osservatorio previdenziale".

Risoluzione di contrasti e nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione di CTU senza il vincolo delle previe "osservazioni", direttamente in comparsa conclusionale (o note autorizzate per noi) o in appello (o in giudizio di opposizione ad ATPO per noi), purché le contestazioni attengano a questioni scientifiche e/o valutative e non a vizi del procedimento (per non eludere l'onere della contestazione nel primo atto difensivo ex art. 157 cpc sulle nullità relative).

Al capo "19" ci sono i 3 principi di diritto in tema di contestazioni alle CTU:

"Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio".

"In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dell'art. 195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello".