lunedì 12 settembre 2022
Contributo Unificato in Cassazione per i ricorsi lavoro e previdenza (Consiglio di Stato, Sentenza 3298/2019)
venerdì 9 settembre 2022
Non impugnabilità estratti di ruolo ex art. 3-bis D.L. 146/2021: nei giudizi in corso la prova del pregiudizio salva il ricorso (SS.UU. Cass. n° 26283/2022)
mercoledì 31 agosto 2022
Socio amministratore di Srl e doppia contribuzione INPS (Cassazione n° 1759/2021)
martedì 30 agosto 2022
L'accompagnamento va riconosciuto anche in favore di coloro che, pur essendo materialmente capaci di compiere gli a.v.q., necessitano comunque della presenza costante di un accompagnatore (Cass. Sent. n. 24980/2022)
martedì 26 luglio 2022
Disconoscimento INPS rapporto lavoro dipendente, iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti e restituzione dei contributi relativi al rapporto annullato (Tribunale Napoli, Sentenza 3617/22)
martedì 19 luglio 2022
Pignoramento presso terzi AdER: illegittimità della trattenuta cautelativa effettuata dall'INPS, in qualità di terzo pignorato, sia sul TFS che sulla pensione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2368/22)
In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giudiziario reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio congiuntamente all'amica e collega avv. Immacolata Marsilio.
Nel caso specifico si controverteva su una procedura di pignoramento presso terzi attivata da AdER (creditore) nei confronti del nostro assistito (debitore) con indicazione dell'INPS quale terzo pignorato.
L'Istituto previdenziale, a seguito dell'elaborazione della dichiarazione di quantità (positiva), aveva provveduto ad accantonare a titolo cautelativo la somma precettata da AdER (aumentata del 50% come per legge) sia dal TFS che, inspiegabilmente, anche dalla pensione mensile in pagamento.
Con la Sentenza in oggetto, la sempre ineccepibile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver effettuato un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale sulla disciplina della "ripetibilità dell'indebito", accoglie la nostra domanda giudiziale con la seguente motivazione: "Le trattenute operate ... sulla pensione dell'istante sono illegittime sia perchè non dovute (tutti gli importi sono stati già trattenuti dal TFS), sia perchè in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, la legge ... ha disposto la sospensione dei pignoramenti su pensioni sino al 30/06/21".
A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in formato .pdf
Buona lettura
Carmine Buonomo
giovedì 14 luglio 2022
Indebito assistenziale: sono irripetibili le somme riscosse in buona fede prima della formale richiesta di restituzione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 633/2022)
Nel caso specifico si controverteva su due diverse richieste di restituzione somme avanzate dall'INPS per il medesimo periodo sulla prestazione di invalidità civile in godimento.
Il sempre ineccepibile dott. Marco Cirillo, partendo anche dall'orientamento della Cassazione n. 13223/2020, così motiva l'accoglimento del nostro ricorso e la conseguente declaratoria di irripetibilità delle somme:
"in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo".
Davvero interessante è anche la parte in cui specifica che il "dolo" in ogni caso non è configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Altri post sull'argomento li troverete QUI.
Cliccando sul pulsante in basso troverete il provvedimento liberamente scaricabile in formato pdf.
venerdì 1 luglio 2022
Pensione di reversibilità: limiti alle decurtazioni in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario (Corte Costituzionale, sentenza n° 162/2022)
venerdì 24 giugno 2022
La donazione di immobili ai figli non rileva ai fini del diritto all'assegno sociale (Tribunale Napoli, Sentenza 8199/2016 e Tribunale Napoli Nord, Sentenza 2991/2022)
La prima è la Sentenza n° 8199/2016 del Tribunale di Napoli, G.L. dott. Francesco Armato.
La seconda invece è la recentissima Sentenza n° 2991/2022 del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dott. Marco Bottino.
In entrambi i casi si controverteva su assegno sociale negato in quanto i richiedenti, in data anteriore alla domanda amministrativa, avevavo provveduto a donare il proprio patrimonio immobiliare ai figli.
Nelle motivazioni - ad accoglimento di entrambe le domande giudiziarie - si legge, in estrama sintesi, che la donazione appare irrilevante ai fini della decisione, non essendovi incidenza della liberalità nella determinazione del reddito del donante.
A seguire il link ai due provvedimenti, liberamente sacricabili in formato PDF.
martedì 14 giugno 2022
Bonus 200 euro: servirà l'allegata autocertificazione (ma solo per i dipendenti del settore privato)
Il bonus da 200 euro previsto per il mese di luglio per i dipendenti del settore privato sarà erogato in automatico.
L’Inps però precisa che per ottenere il beneficio il lavoratore dovrà produrre un’autocertificazione.
L’art. 31 del Decreto Aiuti prevede un’indennità da riconoscersi “per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia“.
L’indennità, si specifica, verrà riconosciuta in via automatica, in misura uguale per tutti, una sola volta e previa acquisizione del datore di lavoro di una dichiarazione del lavoratore nella quale afferma “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”, ossia di non essere percettore di pensione e Reddito di cittadinanza (così come previsto dalla norma per quanto riguarda i destinatari del bonus).
Infatti, ricordiamo, sono previsti due requisiti per poter usufruire del bonus.
1) Il lavoratore deve innanzitutto aver beneficiato per almeno un mese – da gennaio ad aprile – dello sconto contributivo allo 0,8% previsto dall’ultima legge di Bilancio per chi ha un reddito mensile che non supera i 2.692 euro.
2) La seconda è che il potenziale beneficiario del bonus non percepisca né trattamenti pensionistici né il reddito di cittadinanza.
A seguire il facsimile del modello di autocertificazione liberamente scaricabile in formato .pdf, predisposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
giovedì 9 giugno 2022
Infografica procedura di riconoscimento dello status di "sordo civile" ex L. 381/1970.
Ritenendo di fare cosa gradita, allego una dettagliatissima infografica relativa alla procedura di riconoscimento dello status di "sordo civile" ex L. 381/1970.
Lo schema consente una migliore interpretazione visiva e lineare dei vari step procedurali, e soprattutto aiuta a distinguere agevolmente la sordità dall'invalidità civile in quanto destinatarie ex Lege di diverse provvidenze economiche.
Ringrazio il carissimo amico Mario Buccigrossi, Vice Presidente dell'Associazione Mente e Coscienza ONLUS, per la predisposizione e la diffusione dell’utilissimo schema.
giovedì 19 maggio 2022
Sussiste il diritto all'assegno sociale anche se l'assegno di mantenimento astrattamente dovuto non è stato mai percepito (Cass., Sentenza n° 24954/2021)
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINKCarmine Buonomo
giovedì 12 maggio 2022
Il reddito di riferimento per il diritto alle prestazioni assistenziali è quello certificato dall'Agenzia delle Entrate ed è al netto delle spese deducibili (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1865/2022)
Ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico si controverteva su una pensione di inabilità civile il cui pagamento era stato improvvisamente sospeso dall'INPS per un non meglio specificato "superamento dei limiti reddituali".
Nel provvedimento allegato, l'impeccabile G.L. dr. Giannicola Paladino, dopo un'interessantissima ricostruzione normativa della provvidenza in oggetto, condanna l'INPS al ripristino del pagamento della prestazione economica in considerazione della circostanza che dalla certificazione reddituale ufficiale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, risultava che il ricorrente avesse dichiarato un reddito al netto delle spese deducibili inferiore ai limiti massimi stabiliti annualmente per legge.
Un altro articolo sull'argomento lo troverete QUI.
Buona lettura.
Carmine Buonomo
lunedì 9 maggio 2022
Il provvedimento di revoca di una prestazione assistenziale è sempre impugnabile in giudizo (S.S. U.U. Cassazione n° 14561/2022 del 09/05/2022)
Sull'annosa questione "revoca/nuova domanda" si sono finalmente pronunciate in data odierna le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n° 14561/2022) con il seguente principio di diritto (punto 20):
"Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, NON È NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA".
Importantissima anche la parte in cui le S.S.U.U. si pronunciano sulla pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamenti sanitari intervenuti in corso di giudizio) ai giudizi avverso i verbali di mancata conferma (punto 19.3):
"A tale soluzione non è di ostacolo l'eventualità che nel corso del giudizio si accerti che i requisiti per beneficiare della prestazione fossero effettivamente venuti meno al momento della revoca e che se ne fossero realizzate nuovamente le condizioni successivamente posto che a norma dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. resta comunque nella facoltà del giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento".
Un sentito ringraziamento e le nostre più vive congratulazioni a tutto lo Studio legale dell'avv. Leonardo Maiolica, all’avv. Luigi Taffuri e all'avv. Gaetano Irollo per la strepitosa ed epocale vittoria ottenuta.
Finalmente giustizia è fatta!!!
LINK: CASS. SS.UU., SENT. 14561/2022
Carmine Buonomo
mercoledì 4 maggio 2022
Forum Studio Legale Buonomo ver. 2.0
Come qualcuno avrà potuto notare da settimane il forum era stato disattivato ed il relativo tasto di collegamento rimosso dalla homepage del sito.
Ad essere sincero, una serie di problematiche tecniche, ma soprattutto la mancanza di tempo materiale per amministrare le discussioni, mi avevano fatto prendere la decisione di eliminare definitivamente il forum.
Tuttavia negli scorsi giorni mi sono arrivati decine e decine di messaggi da parte di affezionati e storici followers che mi hanno letteralmente "pregato" di riattivare l'area discussioni, in considerazione dell'utilità della stessa e degli interessanti spunti profesionali che di volta in volta si riuscivano a rinvenire.
Non potendo dire di no date le commoventi manifestazioni di stima ed affetto, ho quindi colto l’occasione per fare "tabula rasa", creando ex novo un forum con una grafica più pulita e di facile consultazione.
A ciò si aggiunga che, anche per prevenire i frequentissimi episodi di messaggi-spam, ho deciso di impostare nuove regole di scrittura e lettura, richiedendo la registrazione obbligatoria degli utenti sia per leggere che per scrivere post.
Per il momento ho iniziato a predisporre alcune aree tematiche dedicate alle questioni processuali, alle questioni di diritto sostanziale ed anche altre tre aree genericamente riservate al diritto civile, penale ed amministrativo (anche se sono materie non trattate dal nostro studio).
Inutile dire che non ci assumiamo in alcun modo la responsabilità dei contenuti ivi postati in quanto le singole discussioni non verranno in alcun modo gestite dal nostro staff.
Pertanto il Forum continuerà a rappresentare esclusivamente una piazza virtuale, liberamente messa a disposizione dell'utenza, per lo scambio di opinioni, notizie ed esperienze.
Ovviamente se avete suggerimenti su ulteriori aree tematiche, o eventuali aspetti tecnici non esitate a farmelo sapere.
Il forum è raggiungibile clicando sul bottone in altro a destra della home page oppure al seguente LINK.
Carmine Buonomo
giovedì 21 aprile 2022
Il provvedimento di revoca successivo al verbale sanitario di revisione, è impugnabile con giudizio di ATPO (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 5469/2021)
In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa nel giudizio R.G. 5469/2021 patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico l'assitito era titolare di assegno di invalidità civile; a seguito di visita di revisione l'INPS gli attribuiva un'invalidità inferiore al 74% con conseguenziale sospensione dei benefici assitenziali sino a quel momento goduti.
Il verbale sanitario di mancata conferma dei requisiti sanitari (sospensione) veniva tempestivamente impugnato in giudizio tramite istanza di ATPO.
Circostanza gravissima è che dopo poco più di un mese dalla trasmissione del verbale sanitario, l'INPS notificava anche il formale provvedimento di revoca della prestazione.
Nella propria memoria difensiva l'Istituto quindi eccepiva che, considerata la revoca formale, la parte avrebbe dovuto presentare nuova domanda amministrativa, non essendo possibile più proporre il relativo ricorso giudiziario.
Nelle note di trattazione scritta per la prima udienza la presente difesa provvedeva quindi ad evidenziare l'illegittimità / nullità del provvedimento di revoca in quanto quest'ultimo poteva essere adottato solo in due casi tassativi:
1) mancata proposizione del giudizio di ATPO nei 6 mesi dalla comunicazione del verbale sanitario di sospensione;
2) esito negativo dell'eventuale giudizio di ATPO.
Con l'ordinanza che mi pregio di allegare, il sempre impeccabile dr. Marco Cirillo, partendo dal diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), così motiva la nomina del CTU: "Ritenuto infine significativo che la legge faccia espressamente riferimento al provvedimento da impugnare, e che tale provvedimento - in caso di visita di revisione non può che essere il provvedimento espresso di revoca, in quanto il verbale di revisione - pur avendo effetto di sospensione dell'erogazione della prestazione - rimane un atto endoprocedimentale, autonomamente impugnabile in quanto immediatamente lesivo, ma privo della natura provvedimentale. Se allora l'unico provvedimento inerente al procedimento volto alla verifica del mantenimento delle condizioni per l'erogazione della prestazione è quello di revoca e se la legge parla espressamente della possibilità di impugnare il provvedimento, non può che ritenersi infondata l'eccezione dell'INPS";
Carmine Buonomo
mercoledì 9 marzo 2022
Assegno sociale, stato di bisogno e anno di riferimento del relativo requisito reddituale (Corte Appello Napoli, Sentenza n° 674/2022)
In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo provvedimento reso dalla Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, e gentilmente messo a dispoiszione dagli amici e colleghi avv.ti Rosario e Ciro Palladino.
Al collega Rosario Palladino, in particolare, va anche un sentito ringraziamento per il commento che troverete a seguire.
"La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, con la recentissima sentenza n. 674/2022 del 21.02.2022 ha affrontato la problematica riguardante il tempo in cui debba sorgere il c.d. “stato di bisogno” quale requisito essenziale ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale da parte dell’INPS nonché della prova che l’Istituto debba fornire allorchè “sostenga” l’eventuale predeterminazione dolosa dello stesso stato di bisogno da parte del richiedente.
martedì 8 marzo 2022
Indebito previdenziale INAIL, facoltà di rettifica per errore e relativo onere probatorio (Tribunale S. Maria C.V., Sentenza n° 264/2022)
Nel caso specifico si controverteva su una ingente richiesta di restituzione somme (circa € 61.500) erogate, a detta dell'INAIL, a titolo di arretrati non spettanti per effetto di non meglio specificate "alterazioni della procedura informatica di calcolo delle prestazioni".
La presente difesa, nel proprio ricorso, invocava la decadenza decennale della facoltà di rettifica per errore concessa all'INAIL ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 38/2000, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia accertamento giudiziario di dolo o colpa grave nei confronti dell'assicurato.
L'impeccabile d.ssa Ronsini, con una dettagliatissima ricostruzione normativa e giurisprudenziale, ha accolto la domanda giudiziale dell'assistito, provvedendo a dichiarare irripetibili le somme richieste e condannando l'INAIL alla restituzione di quanto trattenuto nelle more del giudizio.
Interessantissima è anche la parte della Sentenza in cui il Giudice motiva sull'onere probatorio; nel caso specifico infatti questo non gravava sull' assicurato /ricorrente in quanto si controverteva sul solo "quantum" della rendita vitalizia e non sull' "an" che allo stato risultava incontestato.
Buona lettura,
Carmine Buonomo
lunedì 28 febbraio 2022
L'obesità, soprattutto se di grado rilevante e concomitante con altre malattie, assume la connotazione di infermità invalidante (Cassazione, Ord. n° 4684/2022)
Sulla scorta di un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale (Cass, Sentenze n° 1682/1978, n° 5125/1981, n° 1198/1985, n° 7372/1986, n° 4357/1988, n° 6392/1988), la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla connotazione invalidante da attribuire all'obesità.
Con l'Ordinanza n° 4684 del 14/02/2022 la Corte quindi stabilisce quanto segue:
" L'obesità connessa ad un improprio regime dietetico assume la connotazione di infermità invalidante allorchè il suo emendamento richieda l'adozione di una terapia medica ed alimentare ... Quanto detto assume maggiormente rilievo ove l'obesità venga in considerazione unitamente ad altre patologie".
A seguire il link al provvedimento.