martedì 12 ottobre 2021
In caso di visita di revisione volta alla mera rivalutazione del requisito sanitario, non è richiesta una nuova domanda amministrativa (Tribunale Napoli Nord, ordinanza RG 5206/2021)
martedì 21 settembre 2021
L'istanza di riconoscimento dell'handicap grave non richiede alcuna specifica indicazione al fine di integrare l'interesse ad agire ex art. 445 bis cpc (Cassazione, Sentenza 24952/2021)
Con riguardo alla fantasiosa eccezione INPS di inammissibilità del giudizio di ATPO in ragione della mancata esplicitazione, nel ricorso introduttivo, del beneficio non economico desiderato ai sensi dell'art. 3 co 3 L. 104/92, ho il piacere di postare questo interessantissimo e recentissimo provvedimento della S.C.
Con un'articolata ricostruzione giuridico/normativa la Cassazione conclude che "... l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo".
Carmine Buonomo
lunedì 30 agosto 2021
Assegno sociale: il reddito incompatibile al riconoscimento del relativo diritto assume rilievo solo se effettivamente percepito (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 3397/2021)
In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico, l'INPS rigettava in via amministrativa la domanda di assegno sociale avanzato dalla nostra assistita per un non meglio specificato superamento del limite reddituale.
Con la Sentenza n° 33397/2021 il sempre ineccepibile Giudice dr. Giovanni Andrea Rippa, accoglieva in toto la domanda giudiziale dell'assitita e, in continuità con quanto statuito da Cassazione n° 6570/2010, statuiva che un eventuale reddito incompatibile al riconoscimento del diritto all'AS assume rilievo solo se effettivamente percepito.
Carmine Buonomo
lunedì 2 agosto 2021
Tribunale Napoli Nord e stipula comodato d'uso con ASL Caserta: facsimile istanza di disapplicazione protocollo di intesa con l'INPS
Data l’importanza e soprattutto la gravità di quanto accaduto, invitiamo tutti a dare massima diffusione al presente articolo tramite i propri profili social.
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In una fase storica in cui si
paventa una quarta ondata di covid 19 e le istituzioni addirittura ricorrono
all’introduzione del green pass per regolamentare ovunque gli accessi, il nuovo
Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, in dispregio a qualsivoglia
regola di buon senso e di sicurezza, ben ha pensato di “centralizzare” le
visite CTU in materia previdenziale ed assistenziale.
Grande stupore e sconcerto,
infatti, ha suscitato nell'Avvocatura la constatazione che il Presidente
del suddetto Tribunale, Dott. Luigi Picardi, figura istituzionale che dovrebbe
garantire la parità di condizioni tra le parti processuali, abbia ritenuto di
stipulare un protocollo di intesa, che di fatto riscrive le modalità di
svolgimento del processo previdenziale, con una sola delle parti del processo (INPS),
senza neanche ritenere di dover preventivamente informare le altre parti
interessate - cioè l'Avvocatura, che difende i diritti dei cittadini, e
l'Ordine dei medici, che rappresenta i consulenti incaricati dal Tribunale di
svolgere le operazioni di accertamento sanitario.
In tal modo si è palesato
del tutto che il vero intento di tale accordo non sia quello di rendere più
efficiente e produttivo il processo previdenziale, bensì solo quello di
sbilanciarne ulteriormente le sorti ulteriormente a favore della parte pubblica ed a danno dei cittadini - anziani, disabili e pensionati -
propagandando tale operazione dietro fantomatiche finalità di efficienza e
produttività le quali, al contrario, ne verrano definitivamente travolte.
A tal uopo, infatti, ci si
domanda come il Presidente Picardi possa ritenere che sostituire le centinaia
di studi medici privati dei consulenti nominati dal Tribunale - dotati di tutte
le attrezzature mediche ed informatiche necessarie per lo svolgimento di un
processo oramai esclusivamente telematico, nonché del personale medico e di
assistenza proprio del singolo consulente - con soli 8 gabinetti medici
concessi dalla ASL di Caserta - forniti di non si sa quale attrezzatura medica
ed informatica e privi di personale infermieristico ed organizzativo - nei
quali si dovrebbero avvicendare quotidianamente centinaia e centinaia di parti
coinvolte nel processo (CTU, periziandi, medici di parte, accompagnatori ed
avvocati), con tutti gli inevitabili ritardi per la sanificazione ed
igienizzazione dei locali dopo ogni visita, oltre agli immaginabili disguidi e
disorganizzazioni, possa comportare dei reali ed effettivi benefici in termini
di efficienza e produttività del processo.
Appare evidente, infatti, che
tale situazione non potrà che determinare un inevitabile ulteriore
"imbuto" nell'iter di svolgimento del processo, che non potrà che
dilatare in maniera esponenziale i già intollerabili tempi della giustizia, come
già dimostrato dalla fallimentare esperienza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, ove l'introduzione di un analogo sistema di centralizzazione delle
perizie tecniche ha comportato un incredibile allungamento dei tempi di
convocazione a visita medica, i quali, dagli originari 20/30 giorni dal
conferimento dell'incarico da parte del magistrato (tempi che oggi si
registrano anche al Tribunale di Napoli Nord), si attestano oggi in tempi che
superano addirittura 1 ANNO dal conferimento dell'incarico peritale,
con un inaccettabile ulteriore implementazione dei già lunghissimi tempi
processuali, in un settore in cui la richiesta di giustizia, provenendo da
parte dei soggetti più deboli della società (anziani, disabili e pensionati),
assume i contorni di maggiore urgenza ed emergenza.
Di fronte all'attuale contingenza politica, in cui si sta discutendo di una riforma della giustizia finalizzata a contenere i troppo lunghi tempi di durata dei processi, il provvedimento in questione va proprio nella direzione opposta alle finalità assunte dal Governo, e sarebbe interessante conoscere sulla base di quali dati statistici e studi di settore il Presidente Picardi abbia ritenuto che tale sistema possa comportare un accorciamento dei tempi di effettuazione delle perizie, i quali oggi, grazie alla collaborazione ed all'impegno delle centinaia di consulenti medici privati nominati dal Tribunale, si attestano - lo ribadiamo - su soli 20/30 giorni dal conferimento dell'incarico, e che, al contrario, saranno inevitabilmente destinati ad allungarsi in maniera esponenziale, con un evidente enorme danno a carico dell'utenza e della collettività tutta.
giovedì 22 luglio 2021
Indebito assistenziale: le somme liquidate in una polizza vita non producono redditi rilevanti ai fini previdenziali (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 2998/2021)
In riferimento all'annosa questione degli indebiti assistenziali per motivi reddituali, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico, la sempre impeccabile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver sviscerato un interessantissimo excursus sull'evoluzione normativa degli indebiti assistenziali, si pronuncia sulla questione dell'imputazione dei capitali liquidati in una polizza vita, accogliendo la nostra tesi secondo cui la somma riscossa, non essendo fiscalmente imponibile, non ha contribuito alla produzione di redditi rilevanti ai fini previdenziali.
Come sempre il provvedimento viene pubblicato solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notifica del titolo al procuratore costituito.
Buona lettura
Carmine Buonomo
giovedì 17 giugno 2021
Il mod AP23 "telematico" può essere inviato tramite piattaforma INPS solo dopo la comunicazione dell'avvenuta liquidazione della prestazione al de cuius
Come tutti voi saprete l'INPS ha predisposto un apposito modello (cd. AP23) che consente agli eredi legittimi o testamentari di un soggetto titolare di prestazione assistenziale, di poter richiedere il pagamento in proprio favore delle relative rate maturate e non riscosse dal de cuius in vita.
E' importantissimo segnalare che fin quando l'INPS non provvede a liquidare la prestazione in favore del defunto, questo modello non può in alcun modo essere trasmesso attraverso la piattaforma telematica dell'Istituto (in quanto non si rinviene alcuna pensione su cui “appoggiarsi”), ma solo comunicato all'Ente informalmente attraverso PEC o formalmente attraverso la notifica.
Solo dopo l'avvenuta comunicazione della liquidazione della prestazione da parte dell'INPS, sarà possibile operare sul portale internet dell'istituto, presentando la relativa richiesta di pagamento.
Ho ritenuto opportuno segnalare questo importante passaggio in quanto mi sono giunte numerosi voci di giudizi di condanna post omologa positiva nei quali i giudici, pur condannando l'INPS al pagamento dei relativi ratei, hanno provveduto a compensare integralmente le spese di lite per non aver i ricorrenti presentato "telematicamente" (in quanto non era possibile farlo) il relativo modello AP23.
Carmine Buonomo
mercoledì 28 aprile 2021
Indebito assistenziale per motivi reddituali: salvo il caso dolo, non sono ripetibili le somme in presenza di rituale dichiarazione dei redditi (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1287/2021)
Come avevo avuto modo di parlarne in un mio precedente articolo (LINK), l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Questo principio, sancito più e più volte dalla Cassazione, era stato recepito dal Tribunale Nola con Sentenza n° 1880/2019 resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Non contento dell'esito del giudizio, l'Istituto soccomente impugnava la citata Sentenza, riproponendo in pratica le stesse argomentazioni del primo grado.
Con Sentenza n° 1287/2021 la Corte d'Appello di Napoli, a seguito delle nostre difese e con un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale, nello statuire che "... deve rilevarsi che per tali anni la condizione reddituale dell'appellato era conosciuta o comunque conoscibile dall'INPS, avendo questi presentato rituale dichiarazione dei redditi", ha rigettato il gravame dell'INPS confermando l'irripetibilità delle somme contestate.
Carmine Buonomo
giovedì 18 marzo 2021
E' vietata la compensazione delle spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata" (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1317/2021)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Corte di Appello di Napoli, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Il giudice di prime cure, pur accogliendo in toto la domanda giudiziale del nostro assistito, provvedeva a compensare integralmente le spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata".
La Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, pronunciandosi sulle nostre difese che richiamavano l'illegittimità della compensazione per palese violazione dell'art. 92, co II, cpc così come modificato dalla Sentenza n° 77/2018 della Corte Costituzionale, ha quindi dichiarato la fondatezza del gravame, condannando il soccombente INPS al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Carmine Buonomo
mercoledì 3 marzo 2021
Istanza di rettifica in autotutela verbali L. 104/92 e L. 381/70: facsimile e scheda esemplificativa
2) invalido con gravi limitazioni della capacità di
deambulazione o affetto da pluri-amputazioni (art.30, comma 7, L.388/2000) per
acquisto auto, senza modifiche, con IVA agevolata e/o esenzione bollo (*);
3) invalido con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta (art.381 del DPR n.495/1992) per contrassegno invalidi ai sensi del
codice della strada.
lunedì 22 febbraio 2021
Gestione separata: il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti, anche in assenza di compilazione del quadro RR del modello UNICO (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4500/2020)
mercoledì 3 febbraio 2021
Verbale revisione sanitaria e necessità nuova domanda e opposizione ad ATPO carente di argomenti scientifici e/o obiettivi (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 5015/2020)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un procedimento patrociunato dal nostro studio.
Nel caso specifico si controverteva su un giudizio di opposizione ad ATPO, proposto dall'INPS.
Nella seconda fase l'INPS, oltre al merito sanitario, riproponeva acriticamente anche l'eccezione "verbale di revsione sanitario / improponibilità giudizio per mancanza di nuova domanda mministrativa" già superata dal Giudice nella fase di ATPO (LINK).
La sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo in primis provvede così a rigettare la suddetta eccezione, prendendo anche spunto dalle recentissime pronunce della Cassazione n° 27914/2020 e 28445/2019: "... nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione, non occorreva affatto la presentazione di una nuova domanda, considerato, peraltro, che il verbale sanitario risulta tempestivamente impugnato dall'istante nei termini di legge".
Per quanto invece riguarda i motivi dell'opposizione sanitaria proposta dall'INPS, il Giudice rigetta la richiesta di una nuova CTU, omologando il requisito sanitario accertato nell'ATPO, sostenendo che "... la valutazione sepressa dal CTU in base alla scienza medico-legale non viene confutata con argomenti scientifici nè di natura obiettiva. Le contestazioni dell'INPS si prestano ad essere considerate deduzioni espressive di un mero dissenso diagnostico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritale".
Il tutto con condanna al pagamento delle spese della doppia fase di giudizio.
Buona lettura.
Carmine Buonomo
lunedì 18 gennaio 2021
Anche il provvedimento di revoca, al pari del verbale di revisione negativo, è pacificamente impugnabile in giudizio (Cassazione, ord. 15710/2020).
Come tutti saprete la Cassazione, con la Sentenza n° 28445/2019, pur rigettando la domanda giudiziaria del ricorrente, nell’ambito della propria funzione nomofilattica ha dettato delle importantissime linee guida sul procedimento da seguire quando, in ambito assistenziale, venga notificato un verbale di revisione negativo o un provvedimento di revoca.
La stessa, infatti, NELLO SVISCERARE UN INTERESSANTISSIMO EXCURSUS NORMATIVO,
NON FA ALTRO CHE
CONFERMARE LA DIFFERENZA ABISSALE TRA VERBALE SANITARIO E PROVVEDIMENTO DI REVOCA.
Andando a esaminare, infatti, i
punti da 18 a 20 della parte motiva della
"illuminante" Sentenza n° 28445/2019, si legge:
18. Inoltre, poiché l'art. 20,
comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5,
d.P.R. n. 698 del 1994, LA REVOCA È PRECEDUTA DALLA SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE,
che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.
19. DUNQUE, NULLA VIETA
ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE
AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE
GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE IL DIRITTO
ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA
ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad
interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che
deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede
alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista
espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi
effettuati).
20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA
STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto
estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire
anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e
comunicata".
Purtroppo, peró, quando “il saggio indica
la luna, lo stolto guarda il dito”….
Perché dico questo? Perché qualche scienziato all’INPS ha ben pensato di considerare solo la parte della Sentenza in cui viene rigettato il ricorso e, stravolgendo a proprio uso e costume quanto detto nel citato provvedimento ha ideato il paradossale Messaggio n°138 del 15/01/2021.
martedì 29 dicembre 2020
La formula esecutiva è finalmente telematica. Normativa di riferimento e facsimile
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare il c.d. "Decreto Ristori" è stato convertito in Legge lo scorso 18 dicembre, con l'inserimento nell' art. 23 del comma 9-bis, il quale prevede che il difensore possa ottenere il rilascio della copia esecutiva digitale delle sentenze e dei provvedimenti da mettere in esecuzione, previa istanza da depositarsi in modalità telematica.
Ritenendo di fare cosa gradita ho predisposto un modello generico di istanza che andrà trasmessa telematicamente, mediante deposito all’interno del fascicolo informatico della causa come “ISTANZA GENERICA” indicando nelle “note per la cancelleria”: “Richiesta FORMULA ESECUTIVA SENTENZA”.
Ovviamente il modello, una volta personalizzato, potrà essere utilizzato per richiedere qualsiasi titolo esecutivo (sentenze, decreti ingiuntivi, decreti, ordinanze).
Carmine Buonomo
mercoledì 23 dicembre 2020
Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"
martedì 22 dicembre 2020
Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2021 (Circolare INPS n° 148/2020)
Fonte: Pensionioggi.it
venerdì 18 dicembre 2020
E' illegittima la compensazione tra ratei di indennità di accompagnamento e assegno sociale (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3559/2020)
giovedì 17 dicembre 2020
Ordinanza del Tribunale di Chieti sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"
martedì 15 dicembre 2020
Indebito assistenziale: non sono ripetibili le somme riscosse in buona fede dall'accipiens (Tribunale Taranto, Sentenza n° 596/2018)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente gentilmente condiviso dalla collega avv. Elisabetta Barnaba del foro di Lecce.
Nel caso specifico l'INPS richiedeva la restituzione di un'ingente somma (€ 19,665) avendo erroneamente pagato le prestazioni di cieco assoluto ad un soggetto che era stato invece riconosciuto cieco parziale.
L'atttentissimo G.L. dr. Lorenzo De Napoli, facendo leva sulla buona fede dell'accipiens e sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ha annullato l'indebito con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Troverete altri post sugli indebiti assistenziali al seguente LINK.
Carmine Buonomo
giovedì 3 dicembre 2020
Irripetibilità dell'indebito su Indennità NASPI per contemporaneo svolgimento di lavoro "part-time" (Tribunale di Bari, Sentenza n. 4040/2020)
Questi, in estrema sintesi i fatti:
- Dal 1.1.2014 al 8.10.2015 il ricorrente prestava servizio presso la Soc Coop "A", con qualifica di addetto alle pulizie;
- In data 13.10.2015 il ricorrente presentava all’INPS domanda finalizzata al riconoscimento, in suo favore, dell’indennità di disoccupazione NASpI;
- L’Istituto, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, accoglieva la richiesta, liquidando la somma di € 2.432,76 quale acconto, ma non provvedeva alla liquidazione delle ulteriori somme dovute;
- Difatti, con lettera dell’11.8.2016, l’INPS ne reclamava la
restituzione, asserendo che mancassero i requisiti di legge utili alla
fruizione della stessa;