martedì 21 settembre 2021

L'istanza di riconoscimento dell'handicap grave non richiede alcuna specifica indicazione al fine di integrare l'interesse ad agire ex art. 445 bis cpc (Cassazione, Sentenza 24952/2021)

Con riguardo alla fantasiosa eccezione INPS di inammissibilità del giudizio di ATPO in ragione della mancata esplicitazione, nel ricorso introduttivo, del beneficio non economico desiderato ai sensi dell'art. 3 co 3 L. 104/92, ho il piacere di postare questo interessantissimo e recentissimo provvedimento della S.C.

Con un'articolata ricostruzione giuridico/normativa la Cassazione conclude che "... l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo".

Carmine Buonomo

lunedì 30 agosto 2021

Assegno sociale: il reddito incompatibile al riconoscimento del relativo diritto assume rilievo solo se effettivamente percepito (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 3397/2021)


In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico, l'INPS rigettava in via amministrativa la domanda di assegno sociale avanzato dalla nostra assistita per un non meglio specificato superamento del limite reddituale.

Con la Sentenza n° 33397/2021 il sempre ineccepibile Giudice dr. Giovanni Andrea Rippa, accoglieva in toto la domanda giudiziale dell'assitita e, in continuità con quanto statuito da Cassazione n° 6570/2010, statuiva che un eventuale reddito incompatibile al riconoscimento del diritto all'AS assume rilievo solo se effettivamente percepito.

Carmine Buonomo

lunedì 2 agosto 2021

Tribunale Napoli Nord e stipula comodato d'uso con ASL Caserta: facsimile istanza di disapplicazione protocollo di intesa con l'INPS

 



Data l’importanza e soprattutto la gravità di quanto accaduto, invitiamo tutti a dare massima diffusione al presente articolo tramite i propri profili social.

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In una fase storica in cui si paventa una quarta ondata di covid 19 e le istituzioni addirittura ricorrono all’introduzione del green pass per regolamentare ovunque gli accessi, il nuovo Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, in dispregio a qualsivoglia regola di buon senso e di sicurezza, ben ha pensato di “centralizzare” le visite CTU in materia previdenziale ed assistenziale.

Grande stupore e sconcerto, infatti, ha suscitato nell'Avvocatura la constatazione che il Presidente del suddetto Tribunale, Dott. Luigi Picardi, figura istituzionale che dovrebbe garantire la parità di condizioni tra le parti processuali, abbia ritenuto di stipulare un protocollo di intesa, che di fatto riscrive le modalità di svolgimento del processo previdenziale, con una sola delle parti del processo (INPS), senza neanche ritenere di dover preventivamente informare le altre parti interessate - cioè l'Avvocatura, che difende i diritti dei cittadini, e l'Ordine dei medici, che rappresenta i consulenti incaricati dal Tribunale di svolgere le operazioni di accertamento sanitario.

In tal modo si è palesato del tutto che il vero intento di tale accordo non sia quello di rendere più efficiente e produttivo il processo previdenziale, bensì solo quello di sbilanciarne ulteriormente le sorti ulteriormente a favore della parte pubblica ed a danno dei cittadini - anziani, disabili e pensionati - propagandando tale operazione dietro fantomatiche finalità di efficienza e produttività le quali, al contrario, ne verrano definitivamente travolte.

A tal uopo, infatti, ci si domanda come il Presidente Picardi possa ritenere che sostituire le centinaia di studi medici privati dei consulenti nominati dal Tribunale - dotati di tutte le attrezzature mediche ed informatiche necessarie per lo svolgimento di un processo oramai esclusivamente telematico, nonché del personale medico e di assistenza proprio del singolo consulente - con soli 8 gabinetti medici concessi dalla ASL di Caserta - forniti di non si sa quale attrezzatura medica ed informatica e privi di personale infermieristico ed organizzativo - nei quali si dovrebbero avvicendare quotidianamente centinaia e centinaia di parti coinvolte nel processo (CTU, periziandi, medici di parte, accompagnatori ed avvocati), con tutti gli inevitabili ritardi per la sanificazione ed igienizzazione dei locali dopo ogni visita, oltre agli immaginabili disguidi e disorganizzazioni, possa comportare dei reali ed effettivi benefici in termini di efficienza e produttività del processo.

Appare evidente, infatti, che tale situazione non potrà che determinare un inevitabile ulteriore "imbuto" nell'iter di svolgimento del processo, che non potrà che dilatare in maniera esponenziale i già intollerabili tempi della giustizia, come già dimostrato dalla fallimentare esperienza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ove l'introduzione di un analogo sistema di centralizzazione delle perizie tecniche ha comportato un incredibile allungamento dei tempi di convocazione a visita medica, i quali, dagli originari 20/30 giorni dal conferimento dell'incarico da parte del magistrato (tempi che oggi si registrano anche al Tribunale di Napoli Nord), si attestano oggi in tempi che superano addirittura 1 ANNO dal conferimento dell'incarico peritale, con un inaccettabile ulteriore implementazione dei già lunghissimi tempi processuali, in un settore in cui la richiesta di giustizia, provenendo da parte dei soggetti più deboli della società (anziani, disabili e pensionati), assume i contorni di maggiore urgenza ed emergenza.

Di fronte all'attuale contingenza politica, in cui si sta discutendo di una riforma della giustizia finalizzata a contenere i troppo lunghi tempi di durata dei processi, il provvedimento in questione va proprio nella direzione opposta alle finalità assunte dal Governo, e sarebbe interessante conoscere sulla base di quali dati statistici e studi di settore il Presidente Picardi abbia ritenuto che tale sistema possa comportare un accorciamento dei tempi di effettuazione delle perizie, i quali oggi, grazie alla collaborazione ed all'impegno delle centinaia di consulenti medici privati nominati dal Tribunale, si attestano - lo ribadiamo - su soli 20/30 giorni dal conferimento dell'incarico, e che, al contrario, saranno inevitabilmente destinati ad allungarsi in maniera esponenziale, con un evidente enorme danno a carico dell'utenza e della collettività tutta.

giovedì 22 luglio 2021

Indebito assistenziale: le somme liquidate in una polizza vita non producono redditi rilevanti ai fini previdenziali (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 2998/2021)

In riferimento all'annosa questione degli indebiti assistenziali per motivi reddituali, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico, la sempre impeccabile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver sviscerato un interessantissimo excursus sull'evoluzione normativa degli indebiti assistenziali, si pronuncia sulla questione dell'imputazione dei capitali liquidati in una polizza vita, accogliendo la nostra tesi secondo cui la somma riscossa, non essendo fiscalmente imponibile, non ha contribuito alla produzione di redditi rilevanti ai fini previdenziali.

Come sempre il provvedimento viene pubblicato solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notifica del titolo al procuratore costituito.

Buona lettura

Carmine Buonomo

giovedì 17 giugno 2021

Il mod AP23 "telematico" può essere inviato tramite piattaforma INPS solo dopo la comunicazione dell'avvenuta liquidazione della prestazione al de cuius

Come tutti voi saprete l'INPS ha predisposto un apposito modello (cd. AP23) che consente agli eredi legittimi o testamentari di un soggetto titolare di prestazione assistenziale, di poter richiedere il pagamento in proprio favore delle relative rate maturate e non riscosse dal de cuius in vita. 

E' importantissimo segnalare che fin quando l'INPS non provvede a liquidare la prestazione in favore del defunto, questo modello non può in alcun modo essere trasmesso attraverso la piattaforma telematica dell'Istituto (in quanto non si rinviene alcuna pensione su cui “appoggiarsi”), ma solo comunicato all'Ente informalmente attraverso PEC o formalmente attraverso la notifica.

Solo dopo l'avvenuta comunicazione della liquidazione della prestazione da parte dell'INPS, sarà possibile operare sul portale internet dell'istituto, presentando la relativa richiesta di pagamento.

Ho ritenuto opportuno segnalare questo importante passaggio in quanto mi sono giunte numerosi voci di giudizi di condanna post omologa positiva nei quali i giudici, pur condannando l'INPS al pagamento dei relativi ratei, hanno provveduto a compensare integralmente le spese di lite per non aver i ricorrenti presentato "telematicamente" (in quanto non era possibile farlo) il relativo modello AP23.

Carmine Buonomo   

mercoledì 28 aprile 2021

Indebito assistenziale per motivi reddituali: salvo il caso dolo, non sono ripetibili le somme in presenza di rituale dichiarazione dei redditi (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1287/2021)

Come avevo avuto modo di parlarne in un mio precedente articolo (LINK),  l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.

Questo principio, sancito più e più volte dalla Cassazione, era stato recepito dal Tribunale Nola con Sentenza n° 1880/2019 resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Non contento dell'esito del giudizio, l'Istituto soccomente impugnava la citata Sentenza, riproponendo in pratica le stesse argomentazioni del primo grado.

Con Sentenza n° 1287/2021 la Corte d'Appello di Napoli, a seguito delle nostre difese e con un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale, nello statuire che "... deve rilevarsi che per tali anni la condizione reddituale dell'appellato era conosciuta o comunque conoscibile dall'INPS, avendo questi presentato rituale dichiarazione dei redditi", ha rigettato il gravame dell'INPS confermando l'irripetibilità delle somme contestate.

Carmine Buonomo 



giovedì 18 marzo 2021

E' vietata la compensazione delle spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata" (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1317/2021)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Corte di Appello di Napoli, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Il giudice di prime cure, pur accogliendo in toto la domanda giudiziale del nostro assistito, provvedeva a compensare integralmente le spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata".

La Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, pronunciandosi sulle nostre difese che richiamavano l'illegittimità della compensazione per palese violazione dell'art. 92, co II, cpc così come modificato dalla Sentenza n° 77/2018 della Corte Costituzionale, ha quindi dichiarato la fondatezza del gravame, condannando il soccombente INPS al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Carmine Buonomo 

mercoledì 3 marzo 2021

Istanza di rettifica in autotutela verbali L. 104/92 e L. 381/70: facsimile e scheda esemplificativa

Capita spessissimo che alcuni verbali INPS di accertamento dell'handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) o della sordità (L. 381/1970), riportino la frase "L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5". 

Ma la cosa ancora più grave è che anche quando sussistono i requisiti di cui all'art. 4 D.L. 5/2012 viene comunque eccepita l'assenza delle seguenti voci:

1) portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art.8, L.449/1997) per acquisto auto con modifiche (*);

2) invalido con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetto da pluri-amputazioni (art.30, comma 7, L.388/2000) per acquisto auto, senza modifiche, con IVA agevolata e/o esenzione bollo (*);

3) invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art.381 del DPR n.495/1992) per contrassegno invalidi ai sensi del codice della strada.

(*) le richieste di cui ai punti 1 e 2 sono alternative e quindi non possono essere cumulate. 

La diretta conseguenza è che l'Agenzia delle Entrate interpreta tali omissioni come motivo di esclusione del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali del settore auto: esenzione dal pagamento del bollo e detrazione Irpef del costo di acquisto dell'autovettura.
I concessionari auto rifiutano di applicare l'IVA al 4% sul costo di acquisito dell'autovettura. 
Per non parlare, infine, della mancata concessione del c.d. contrassegno invalidi. 

Per porre rimedio a tale "empasse" è possibile richiedere in autotutela al Centro Medico legale INPS di competenza territoriale la rettifica del verbale se, ovviamente, ricorrono i presupposti sanitari.
Ritenendo di fare cosa gradita, posto il realtivo modello da utilizzare e una scheda esemplificativa diciture / benefici.

Carmine Buonomo

lunedì 22 febbraio 2021

Gestione separata: il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti, anche in assenza di compilazione del quadro RR del modello UNICO (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4500/2020)

Con la Sentenza n° 4500/2020, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord si pronuncia nuovamente sul termine prescrizionale dei contributi dovuti da un avvocato a titolo di Gestione Separata INPS.

In particolare, la sempre ineccepibile dott.ssa Raffaella Paesano conclude che il dies a quo del suddetto termine decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa.

Inoltre alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr. Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), attesa l’omessa individuazione, in essa, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione in favore della gestione separata (quadro RR), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., quale atto di occultamento doloso della esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all’ente creditore un’assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass. 13.10.2014 n. 21567).

Su entrambi i punti segnalo l’ennesimo, recentissimo, provvedimento della Suprema Corte (CASSAZIONE, ORDINANZA n° 3409/2021) che, sulla scia delle proprie precedenti pronunce, ribadisce che il dies a quo della prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e di conseguenza rigetta la tesi INPS sulla condotta dolosa o evasiva per omessa compilazione del quadro RR.

Carmine Buonomo

mercoledì 3 febbraio 2021

Verbale revisione sanitaria e necessità nuova domanda e opposizione ad ATPO carente di argomenti scientifici e/o obiettivi (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 5015/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un procedimento patrociunato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su un giudizio di opposizione ad ATPO, proposto dall'INPS.

Nella seconda fase l'INPS, oltre al merito sanitario, riproponeva acriticamente anche l'eccezione "verbale di revsione sanitario / improponibilità giudizio per mancanza di nuova domanda mministrativa" già superata dal Giudice nella fase di ATPO (LINK).

La sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo in primis provvede così a rigettare la suddetta eccezione, prendendo anche spunto dalle recentissime pronunce della Cassazione n° 27914/2020 e 28445/2019: "... nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione, non occorreva affatto la presentazione di una nuova domanda, considerato, peraltro, che il verbale sanitario risulta tempestivamente impugnato dall'istante nei termini di legge".

Per quanto invece riguarda i motivi dell'opposizione sanitaria proposta dall'INPS, il Giudice rigetta la richiesta di una nuova CTU, omologando il requisito sanitario accertato nell'ATPO, sostenendo che "... la valutazione sepressa dal CTU in base alla scienza medico-legale non viene confutata con argomenti scientifici nè di natura obiettiva. Le contestazioni dell'INPS si prestano ad essere considerate deduzioni espressive di un mero dissenso diagnostico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritale".  

Il tutto con condanna al pagamento delle spese della doppia fase di giudizio.

Buona lettura.    

Carmine Buonomo

lunedì 18 gennaio 2021

Anche il provvedimento di revoca, al pari del verbale di revisione negativo, è pacificamente impugnabile in giudizio (Cassazione, ord. 15710/2020).

Come tutti saprete la Cassazione, con la Sentenza n° 28445/2019, pur rigettando la domanda giudiziaria del ricorrente, nell’ambito della propria funzione nomofilattica ha dettato delle importantissime linee guida sul procedimento da seguire quando, in ambito assistenziale, venga notificato un verbale di revisione negativo o un provvedimento di revoca.

La stessa, infatti, NELLO SVISCERARE UN INTERESSANTISSIMO EXCURSUS NORMATIVO, NON FA ALTRO CHE CONFERMARE LA DIFFERENZA ABISSALE TRA VERBALE SANITARIO E PROVVEDIMENTO  DI REVOCA.

Andando a esaminare, infatti, i punti da 18 a 20 della parte motiva della  "illuminante" Sentenza n° 28445/2019, si legge: 

18. Inoltre, poiché l'art. 20, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994, LA REVOCA È PRECEDUTA DALLA  SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE, che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.

19. DUNQUE, NULLA VIETA ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE  AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO  DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE  IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi effettuati).

20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e comunicata".

Purtroppo, peró, quando “il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”….

Perché dico questo? Perché qualche scienziato all’INPS ha ben pensato di considerare solo la parte della Sentenza in cui viene rigettato il ricorso e, stravolgendo a proprio uso e costume quanto detto nel citato provvedimento ha ideato il paradossale Messaggio n°138 del 15/01/2021.

martedì 29 dicembre 2020

La formula esecutiva è finalmente telematica. Normativa di riferimento e facsimile

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In particolare il c.d. "Decreto Ristori" è stato convertito in Legge lo scorso 18 dicembre, con l'inserimento nell' art23 del comma 9-bis, il quale prevede che il difensore possa ottenere il rilascio della copia esecutiva digitale delle sentenze e dei provvedimenti da mettere in esecuzione, previa istanza da depositarsi in modalità telematica.

Ritenendo di fare cosa gradita ho predisposto un modello generico di istanza che andrà trasmessa telematicamente, mediante deposito all’interno del fascicolo informatico della causa come “ISTANZA GENERICA” indicando nelle “note per la cancelleria”: “Richiesta FORMULA ESECUTIVA SENTENZA”.

Ovviamente il modello, una volta personalizzato, potrà essere utilizzato per richiedere qualsiasi titolo esecutivo (sentenze, decreti ingiuntivi, decreti, ordinanze). 

Carmine Buonomo




mercoledì 23 dicembre 2020

Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"

Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe la presentaziuone di una nuova domanda amministrativa.

Questa volta è il turno del Tribunale di Napoli Nord con un'ordinanza del 14/12/2020 (giudizio R.G. 3831/2020) a firma del Giudice dott. Barbato, Rosario Capolongo, gentilmente inviatami dall'amico e collega avv. Vincenzo Pecorario dell’omonimo foro.

Davvero interessante è la parte in cui il sempre ineccepibile dott. Capolongo, prendendo spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445
/2019 (recentemente confermata in toto dalla Sentenza 27355/2020, punti da 28 a 30), così argomenta: "... la ratio decidendi espressa dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28445/2019) in ordine all'indispensabilità della presentazione di una nuova domanda amministrativa in caso di revoca della prestazione assistenziale in godimento non si attagliano al gudizio in esame, che ha, invece ad oggetto la verifica della permanenza del requisito sanitario, di cui l'I.N.P.S. in sede di visita di revisione ha negato la sussistenza".

Conclude, quindi, in maniera davvero impeccabile: "... L'ESITO DELLA VISITA DI REVISIONE SANITARIA NON E' ASSIMILABILE ALLA REVOCA DELLA PRESTAZIONE".

Anche questa volta giustizia è stata fatta!!!

Altri post sull'argomento li troverete QUI.

Carmine Buonomo

martedì 22 dicembre 2020

Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2021 (Circolare INPS n° 148/2020)

 


Fonte: Pensionioggi.it

Al palo nel 2021 le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. 
Sia l'assegno mensile di invalidità che l'indennità di frequenza e la pensione di inabilita' civile valgono 287,09€ al mese contro i 286,81 euro erogati nel 2020. 
I nuovi importi sono stati comunicati ufficialmente dall'ente di previdenza con la Circolare numero 148/2020 che, come di consueto, adegua le prestazioni pensionistiche ed assistenziali all'andamento dell'inflazione. 
Quest'anno il tasso ISTAT è risultato pari a zero ma gli importi crescono leggermente per recuperare la differenza rispetto al tasso applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2020 (0,4% contro lo 0,5% definitivo). L'aumento, pertanto, va tutto sull'annualità 2020 (retroattivamente), nel 2021 non ci sarà alcuna ulteriore rivalutazione.

Aggiornati anche i limiti di reddito.
Per l'assegno mensile di invalidità e per l'indennità di frequenza non bisogna superare i 4.931,29 € mentre resta piu' alto il reddito per la pensione di inabilità civile pari a 16.982,49 € annui. 
Ai fini della concessione di tali prestazioni resta fermo il principio secondo il quale bisogna guardare solo al reddito del beneficiario della prestazione, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge (ai sensi di quanto stabilito recentemente dall'articolo 10, comma 5 del Dl 76/2013). 
Per effetto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, inoltre, gli invalidi totali, i sordomuti titolari di pensione speciale e i ciechi assoluti possono ottenere il cd. incremento al milione sin dal compimento dei 18 anni (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali) grazie al quale è possibile raggiungere un massimo di 652,02 euro al mese. 

venerdì 18 dicembre 2020

E' illegittima la compensazione tra ratei di indennità di accompagnamento e assegno sociale (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3559/2020)

In merito all'annosa questione delle compensazioni tra crediti e debiti, che spessisisimo vengono operate in maniera arbitraria e quindi illegittima dall'INPS, ho il piacere di condividere con tutti voi questa interessantissimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, gentilmente inviatomi dagli amici e colleghi avv.ti Alessio e Giuseppe D'Aniello dell'omonimo foro.

Nel caso specifico, l'INPS operava autonomamente un ricalcolo sulle somme dovute a titolo di indennità di accompagnamento, trattenendo in un'unica soluzione un pregresso indebito da maggiorazione ex L. 448/2001 su assegno sociale non dovuta.

A seguito di una articolatissima e dettagliata ricostruzione logico-giuridica, la sempre ineccepibile d.ssa Chaira Cucinella, dichiara l'illegittimità delle trattenute  pronunciandosi in primissulla non conformità alla legge della trattenuta eccedente 1/5 della somma in pagamento ed in secundis prendendo posizione sui limiti della c.d. "compensazione impropria".

Sul primo punto (da ultima Cassazione n. 30220/2019) infatti afferma che "l'INPS può recuperare gli indebiti anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che a) la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta NON SUPERI LA MISURA DI 1/5 della pensione, assegno o indennità e b) che sia fatto, comunque, SALVO IL TRATTAMENTO MINIMO della pensione".

Sul secondo punto, invece, prosegue argomentando come nel caso di specie non sia giustificabile la compensazione in quanto non sussiste il requisito della COMPENSAZIONE IMPROPRIA (OVVERO QUANDO I RISPETTIVI CREDITI ABBIANO ORIGINE DA UN UNICO RAPPORTO), dal momento che è irrilevante che entrambe le prestazioni abbiano natura assistenziale, dovendosi sottlineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione dell'assegno sociale (da ultrima Cass. n, 22261/2015) da quelli dell'indennità di accompagnamento.    

Altri miei articoli sulla questione "compensazione crediti e debiti" li troverete QUI

Carmine Buonomo      

giovedì 17 dicembre 2020

Ordinanza del Tribunale di Chieti sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"

Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.

Questa volta è il turno del Tribunale di Chieti con un'ordinanza del 30/11/2020 gentilmente inviatami dalla collega avv. Maria Grazia D'Amelio dell’omonimo foro.

Davvero interessante è la parte in cui il Giudice, d.ssa Laura Ciarcia, prendendo spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019 (recentemente confermata in toto dalla Sentenza 27355/2020, punti da 28 a 30), così argomenta: "Ritenuto che l'eccezione preliminare di improponibilità non possa essere accolta in quanto, come affermato dalla S.C. ... solo ove la revoca della prestazione già fruita sia stata effettivamente adottata, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, l'interessato è obbligato a presentare una nuova domanda amministrtiva, mentre nel caso di specie tale revoca non risulta formalmente adottata nè comunicata".

Altri post sull'argomento li troverete QUI.

Carmine Buonomo




     

martedì 15 dicembre 2020

Indebito assistenziale: non sono ripetibili le somme riscosse in buona fede dall'accipiens (Tribunale Taranto, Sentenza n° 596/2018)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente gentilmente condiviso dalla collega avv. Elisabetta Barnaba del foro di Lecce.

Nel caso specifico l'INPS richiedeva la restituzione di un'ingente somma (€ 19,665) avendo erroneamente pagato le prestazioni di cieco assoluto ad un soggetto che era stato invece riconosciuto cieco parziale.

L'atttentissimo G.L. dr. Lorenzo De Napoli, facendo leva sulla buona fede dell'accipiens e sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ha annullato l'indebito con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Troverete altri post sugli indebiti assistenziali al seguente LINK.

Carmine Buonomo 

giovedì 3 dicembre 2020

Irripetibilità dell'indebito su Indennità NASPI per contemporaneo svolgimento di lavoro "part-time" (Tribunale di Bari, Sentenza n. 4040/2020)


In tema di indebiti previdenziali, e precisamente di richiesta restituzione somme percepite a titolo di indennità Naspi, allego una interessantissima Sentenza del Tribunale di Bari, G.L. d.ssa A. Vernia, gentilmente messa a disposizione dal collega avv. Francesco Luigi de Cesare dell'omonimo foro. 

Questi, in estrema sintesi i fatti:

  • Dal 1.1.2014 al 8.10.2015 il ricorrente prestava servizio presso la Soc Coop "A", con qualifica di addetto alle pulizie;
  • In data 13.10.2015 il ricorrente presentava all’INPS domanda finalizzata al riconoscimento, in suo favore, dell’indennità di disoccupazione NASpI;
  • L’Istituto, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, accoglieva la richiesta, liquidando la somma di € 2.432,76 quale acconto, ma non provvedeva alla liquidazione delle ulteriori somme dovute;
  • Difatti, con lettera dell’11.8.2016, l’INPS ne reclamava la restituzione, asserendo che mancassero i requisiti di legge utili alla fruizione della stessa;
Nel caso di specie, a prescindere dall’estrema genericità degli addebiti INPS e della singolarità del comportamento dell’Istituto (che dapprima accerta la sussistenza dei requisiti di legge, erogando l’acconto NASPI, e poi ne nega l’esistenza (reclamandone la restituzione), è possibile che l’addebito dell’INPS derivi dall’errore commesso dal ricorrente che, all’atto della compilazione della domanda amministrativa, non aveva segnalato l’esistenza di altro rapporto di lavoro part-time con la ditta "B", che, pur non ledendo il diritto alla NASPI, ne avrebbe giustificato una percezione ridotta. 
Ma se ciò è vero, è altrettanto vero che l’Istituto era ben a conoscenza di tale circostanza, in quanto, come si evince dall’estratto contributivo INPS, il rapporto di lavoro con "B" era in essere sin dal 1.1.2013, ragion per cui gli uffici amministrativi dell’Ente di Previdenza, che riceve ogni 15 giorni gli Emens da parte dal datore di lavoro, con indicazione della forza lavoro impiegata, oltre ai relativi contributi (come risulta dal citato estratto), avrebbero potuto accertare l’esistenza dello stesso, e ridurre proporzionalmente l’indennità NASPI.  
Invece essi dapprima hanno accertato la sussistenza di tutti i requisiti, e poi, a distanza di quasi un anno, li hanno negati.   

Buona lettura
Carmine Buonomo

lunedì 16 novembre 2020

Come consultare i fascicoli telematici e scaricare i relativi documenti gratuitamente dal proprio pc o smartphone senza usare alcun software.


Non tutti gli operatori del diritto (avvocati, CTU e parti processuali) sanno che per collegarsi ai propri fascicoli presenti sul PST e soprattutto per scaricare i documenti presenti all’interno degli stessi basta semplicemente avere un'identità digitale (SPID) ed uno smartphone/pc con connessione internet.

A seguire i vari passaggi:

1. Tramite browser (Chrome, Safari, Firefox, etc.) collegarsi al punto di accesso “PDA - Cancelleria Telematica” messo gratuitamente a disposizione dalla Regione Toscana. 

2. Solo per il primo utilizzo è richiesta la registrazione (cliccare sul pulsante rosso).

3. Una volta completata la procedura di accreditamento, tornare sulla homepage e cliccare sul pulsante azzurro “Login” ed accedere con le proprie credenziali SPID.

4. A questo punto è possibile effettuare ricerche per ufficio giudiziario, inserendo le parti, il giudice, il numero di R.G. etc.

5. L'aspetto particolarmente interessante è che da un fascicolo telematico, potrete scaricare sul vostro device (in particolar modo sullo smartphone) i documenti presenti, in formato .pdf o .p7m.
Per fare ció cliccate su pulsante in alto a sinistra (tre linee sovrapposte), poi su “Fascicoli”, e quindi scegliere il tipo di ricerca; una volta individuato il fascicolo cliccare su “vedi dettaglio” e poi su “Atti e documenti”.

giovedì 12 novembre 2020

Raccolta delle massime più significative della Cassazione in tema di procedimento di ATPO ex art. 445 bis cpc



Ritenendo di fare cosa gradita, posto una interessantissima raccolta di precedenti giurisprudenziali della S.C., gentilmente catalogati e segnalati dal portale Brocardi.it

Il giudizio di ATPO riguarda il solo accertamento del requisito sanitario
Cass. civ. n. 27010/2018

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.


Avverso il provvedimento di reiezione dell'ATPO è possibile promuovere giudizio di merito
Cass. Sentenza 5338/2014.
Cass. civ. n. 16685/2018

In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non è ricorribile ex art. 111 Cost. l'ordinanza che, in esito ad esame sommario, abbia dichiarato insussistenti le condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione assistenziale richiesta, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Nella specie, il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il ripristino dell'indennità di accompagnamento, revocata in revisione, era stato respinto senza procedere a consulenza, per difetto di allegazione e prova sull'aggravamento delle patologie ovvero sull'insorgenza di nuove malattie).