mercoledì 9 settembre 2020

La mancata proposizione del ricorso amministrativo non costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 1094/2020)

Cosa succede quando un cittadino, nel ricorrere in giudizio avverso il mancato riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, abbia omesso di presentare il previo ricorso amministrativo o abbia comunque agito in altro modo (es. inviando una pec in autotutela)?
Secondo l'INPS il relativo giudizio andrebbe irrimediabilmente dichiarato "improcedibile".
Secondo la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n° 15797/2001, n° 2721/2012 e da ultima ordinanza n° 19481/2018), invece, "i ricorsi gerarchici interni non costituiscono più, dopo la riforma del 1973, un passaggio obbligato per giungere alla tutela giurisdizionale, ma rappresentano, oramai, un sistema di rimedi giuridici collaterali all'azione, a disposizione del cittadino e più a tutela dell'amministrazione che del cittadino stesso, capaci di influire sul processo solo in via di sospensione".     
Sul punto vorrei segnalare un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso de qua, si controverteva su un mancato riconoscimento di ratei di assegno ordinario di invalidità L. 222/1984. 
L'assistito (che si era rivolto al nostro studio solo dopo che erano decorsi i termini per il ricorso amministrativo), aveva autonomamente agito in autotutela avverso il provvedimento di reiezione tramite pec.
L'INPS quindi si costituiva chiedendo l'improcedibilità del ricorso per non aver il cittadino presentato ricorso online nei 90 giorni dalla reiezione della domanda.
Il Giudice, all'esito della precedente udienza, aveva rinviato la causa, onerando parte ricorrente a produrre la prova documentale del previo esperimento del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego INPS.
All'udienza cartolare del 08/09/2020 la presente difesa, citando la summensionata giurisprudenza della S.C. ed il combinato disposto degli artt. 7 e 8 L. 533/73, 148 disp. att. cpc, e 443 cpc, insisteva nella nomina del CTU o, in via subordinata, chiedeva l'eventuale sospensione del giudizio per la presentazione del ricorso amministrativo.
La sempre attentissima ed impeccabile d.ssa Fabiana Colameo provvedeva quindi a rigettare l’eccezione dell’inps, nominando il CTU con la seguente motivazione: "... alla data della odierna udienza cartolare è ormai decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo; considerato che, in ogni caso, la mancata proposizione del ricorso amministrativo non costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria".    
Cosa dire? Anche questa volta, grazie ad un magistrato attento, preparato e scevro da pregiudizi in favore dell'ente pubblico, giustizia è fatta!!!  

Carmine Buonomo




mercoledì 2 settembre 2020

Notifica a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dall' IPA ex art. 28 D.L. 76/2020: facsimile nota di accompagnamento e relata di notifica

Come detto già QUI, l’art. 28 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020 consente all’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) di uscire -quasi - definitivamente da quel limbo kafkiano che lo perseguita sin dalla sua nascita.

La norma in parola, concede 90 giorni di tempo al Ministero della Giustizia rectius: alla sua emanazione tecnica, la D.G.S.I.A.) per predisporre delle “specifiche tecniche” che consentano di adeguare il già esistente (ma non completamente popolato) Registro delle PP.AA.; tale registro, per intendersi, è quello attualmente accessibile tramite il P.S.T. (tecnicamente il nome esatto è: Registro contenente gli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche, costituito ai sensi del D.L. 179/2012, Art. 16, comma 12);

Ora, sino a quando tale adeguamento non sarà effettuato dalla D.G.S.I.A., i Colleghi potranno utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dal nuovo (o meglio, ora ‘maturo’) IPA, vale a dire l’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi.

A tutt'oggi, mentre l'INAIL già dal 2016 ha regolarmente comunicato la propria PEC univoca al Registro PP.AA. ("notifiche_comunicazioni@postacert.inail.it") (LINK), questo non è avvenuto per l'INPS.

Va da sè che, ai fini della valida notifica a mezzo PEC ed in attesa che l'INPS si decida a comunicare la propria PEC al registro PP.AA., i colleghi potranno tranquillamente utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Ricordo, inoltre, che la prova in giudizio dell'avvenuta notifica a mezzo PEC, negli uffici giudiziari abilitati al processo telematico, non può assolutamente essere fornita con la semplice stampa delle ricevute di consegna e di accettazione.

In questi casi infatti, bisogna salvare le relative ricevute in formato .eml o .msg ed inviarle (con una nota di accompagnamento in formato .pdf) nel relativo fascicolo telematico: solo così, infatti, il Giudice potrà "accedere materialmente" nella pec inviata e verificare i files trasmessi, gli indirizzi destinatari e data, ora ed esito della notifica.

Ritenendo di fare cosa gradita, provvedo quindi ad allegare un facsimile della nota di accompagnamento dei files in formato .eml e di una relata di notifica.

venerdì 7 agosto 2020

Incremento della pensione: ne ho diritto? e quanto mi spetta? Capirlo con due click

Il combinato della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del Decreto Legge “agosto” produce una serie di effetti per gli invalidi, i ciechi e i sordi aprendo alcune possibilità di incremento delle loro pensioni. 

Essendo complesso orientarsi correttamente HandyLex.org ha predisposto un semplice script che con pochi click fornisce una prima risposta.

Ringrazio il fraterno amico Carlo Giacobini, direttore di HandyLex per l'impagabile servizio reso.

LINK AL SERVIZIO



Assegno sociale: è irrilevante la rinuncia all'assegno di mantenimento (Corte Appello Genova, Sentenza n° 72/2020)

In riferimento all'annosa questione assegno sociale / assegno mantenimento, ho il piacere di condividere un interessantissimo precedente gentilmente messo a disposizione dalla collega Dina Fedi del Foro di La Spezia.

Degna di segnalazione è la parte in cui il collegio conclude che "... la circostanza che l'appellata in sede di divorzio abbia rinunciato all'assegno divorzile non possa essere ricondotta ad un intento di abusare della copertura assistenziale quanto, invece, alla consapevolezza che le condizioni economiche dell'ex coniuge non avrebbero concretamente consentito di provvedere al mantenimento di entrambi".

Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINK.

Carmine Buonomo

mercoledì 5 agosto 2020

Indebito pensionistico, genericità della richiesta e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991 (Tribunale Bari, Sentenza n° 2205/2020)

In tema di indebito previdenziale, allego un interessantissimo precedente giurisprudenziale della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari (Sentenza n° 2205/2020, G.L. d.ssa Angela Vernia), gentilmente messo a disposizione dal collega avv. Francesco de Cesare.

Nel provvedimento in oggetto si legge che l'onere della prova, anche secondo quanto stabilito dalle S.S.U.U. della Cassazione con Sentenza n° 18046/2016, grava sul ricorrente che richiede l'accertamento negativo della pretesa creditoria, A CONDIZIONE che l'Istituto non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme rogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.

A ciò si aggiunga un excursus normativo e giurisprudenziale sulla sanantoria ex art. 13 L. 412/1991 secondo cui l'INPS non può recuperare somme indebitamente corrisposte, salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. 

Carmine Buonomo

lunedì 20 luglio 2020

Maggiorazione sociale per gli invalidi civili al 100%: depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n° 152/2020


Post del carissimo amico Carlo Giacobini, direttore di HandyLex.org

In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Corte Costituzionale ha depositato poco fa la Sentenza 152/2020 (LINK) assunta nella seduta del 23 giugno scorso.

La Sentenza riguarda - detto molto sommariamente - l'aumento delle provvidenze agli invalidi civili attualmente fissate a 286 euro mesili.
La sentenza infatti dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 38,comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento ad un milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».


Quell'aumento oggi è di euro 651,51, per tredici mensilità con i seguenti limiti reddituali: euro 8.469,63 per il pensionato solo ed euro 14.447,42 per il pensionato coniugato.

Nei prossimi giorni approfondiremo con una specifica analisi.

Nel frattempo attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ormai imminente.
Nel frattempo:
1) non è necessario presentare nessuna domanda;
2) l'aumento spetterà solo agli invalidi civili totali (non parziali);
3) l'aumento seguirà la medesima logica di quello previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001 (limiti redituali).
Per il resto, manteniamo la pazienza: arriveranno le rituali specifiche da INPS. Prima molte risposte sarebbero approssimative.
Alla lettura della sentenza appaiono ancora più evidenti molte approssimazioni e commenti pubblicate in queste settimane da stampa generalista ma anche da testate e siti specificamente rivolti alla disabilità.



IPA: il Pubblico Registro è finalmente maturo (per le notifiche PEC)!


L’Art. 28 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020 consente all’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA) di uscire -quasi - definitivamente da quel limbo kafkiano che lo perseguita sin dalla sua nascita.

Occorre però analizzare brevemente il contenuto precettivo dell’articolo del Decreto in parola, perché il consueto, caotico affastellarsi di norme tecniche ne rendono poco intellegibile il testo. 
Quanto verrà specificato, va da sé, sarà seguito da un più esaustivo approfondimento a cura delle competenti Commissioni consiliari. 
Ma poiché non lieve è il beneficio per i Colleghi, che sin da subito possono giovarsene, è doveroso precisare:

1) La norma in parola, concede 90 giorni di tempo al Ministero della Giustizia (rectius: alla sua emanazione tecnica, la D.G.S.I.A.) per predisporre delle “specifiche tecniche” che consentano di adeguare il già esistente (ma non completamente popolato) Registro delle PP.AA.; tale registro, per intendersi, è quello attualmente accessibile tramite il P.S.T. (tecnicamente il nome esatto è: Registro contenente gli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche, costituito ai sensi del D.L. 179/2012, Art. 16, comma 12);

2) Adeguare, quindi, ma a cosa? 
Ebbene, il summenzionato Registro delle PP.AA. dovrà contenere anche “gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o legittimazione processuale”. 
Ed è altresì previsto che: “Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”;

3) Ora, sino a quando tale adeguamento non sarà effettuato dalla D.G.S.I.A., i Colleghi potranno utilizzare gli indirizzi PEC risultanti dal nuovo (o meglio, ora ‘maturo’) IPA, vale a dire l’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi.

Quindi: verificate sempre, prima, il Registro delle PP.AA. e solo nel caso in cui non sia ivi reperibile la PEC di interesse, raccogliete la stessa dall’IPA, dandone chiara contezza in relazione di notifica.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avendo più volte sollecitato la risoluzione della questione del Pubblico Registro in parola, che da anni è oggetto di continua, strenua e dettagliata denunzia in ogni sede, apprende con soddisfazione la decisione di inserire la norma all’interno del Decreto Rilancio. Nel contempo ricorda che, come deliberato finanche nel periodo di massima emergenza Covid, perseguirà concretamente avanti autorità proprio quelle Pubbliche Amministrazioni che, rendendosi inadempienti rispetto agli obblighi di legge, releghino ancora una volta nel nulla quella che invece costituisce per il difensore un’agile modalità pratica volta al conseguimento della tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Roma, 17 Luglio 2020 
Il Presidente, Antonino Galletti


martedì 7 luglio 2020

Il diritto al prepensionamento per lavori faticosi e pesanti non va necessariamente provato con il contratto individuale di lavoro (Corte Appello Firenze, Sentenza n° 323/2020)

Ho il piacere di postare un interessante precedente della Corte di Appello di Firenze, gentilmente condiviso dal collega avv. Daniele Brotini del medesimo foro, che ha confermato il diritto ai benefici ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato spettante per lavori faticosi e pesanti (D.Lgs n. 67/2011), negando la fondatezza della tesi dell'INPS che riteneva indispensabile la produzione del contratto individuale di lavoro e ritenendo, viceversa, che la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio fosse comunque provata con "estratti conto e buste paga". 
Più in generale la Corte ha affermato l'importante principio secondo il quale "la limitazione degli strumenti probatori prevista da fonti normative di livello secondario non può incidere sulle previsioni delle norme di fonte primaria".

Carmine Buonomo

venerdì 12 giugno 2020

Sospensione indennità Naspi per blocco codice fiscale nella piattaforma SCUP (Tribunale Catania, Sentenza n° 1178/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente giudiziario gentilmente condiviso dal collega avv. Giuseppe Marzano del foro di Catania.


Degna di nota è la parte in cui il Giudice adito si pronuncia, rigettando, l'eccezione di decadenza annuale proposta dall'INPS ex art. 4 L. 438/1992.

Per quanto invece riguarda la sospensione del pagamento per l'eccepito blocco del codice fiscale del ricorrente nella piattaforma SCUP (Sistema di Controllo Unificato dei Pagamenti) l'attento magistrato rigetta anche quest'ulteriore eccezione, rilevando come l'INPS non abbia fornito prova dell'esistenza di una sentenza di condanna con la quale fosse stata disposta la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di disoccupazione, assegni sociali o pensioni di invalidità civile.

venerdì 5 giugno 2020

La condanna al versamento dei contributi previdenziali non può essere proposta direttamente nei confronti del datore di lavoro (Corte Appello Napoli, Sentenza n° 6124/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente giurisprudenziale reso dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Napoli, Consigliere relatore dr. De Pietro, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico il nostro assistito veniva convenuto in primo grado avanti il Tribunale di Napoli Nord da una ex lavoratrice per essere condannato al versamento dei contributi previdenziali.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava il ricorso con compensazione integrale delle spese di lite.
La soccombente, non contenta, decideva di impugnare la sentenza in Corte d'Appello.
Ci costituivamo quindi con domanda riconvenzionale chiedendo il rigetto dell'appello ed ovviamente la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Il Giudice di seconde cure rigettava anche l'appello con condanna al pagamento delle spese di lite.  
La massima è che la condanna al versamento dei contributi previdenziali non può essere proposta direttamente nei confronti del datore di lavoro per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

Carmine Buonomo

martedì 19 maggio 2020

Nella dichiarazione ex art. 152 d.a. cpc non è richiesta la specifica indicazione del reddito (Cassazione, ord. 8316/2020)


In relazione alla dichiarazione di esonero dalle spese di lite in caso di soccombenza di cui all’art. 152 disp. att. cpc, la Suprema Corte conferma il principio in virtù del quale al ricorrente NON E’ IMPOSTA L'INDICAZIONE SPECIFICA DELL'ENTITÀ DEL REDDITO NELLA PRESCRITTA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta ad evitare e punire gli abusi.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per l'interessante precedente segnalato.



lunedì 18 maggio 2020

Studio Legale Buonomo inserito tra gli “Studi Legali dell’anno 2020”, area Diritto del Lavoro e Welfare.

Studio Legale Buonomo inserito tra gli “Studi Legali dell’anno 2020”, area Diritto del Lavoro e Welfare.
Fonte: Il Sole 24 Ore, edizione di lunedi 18/05/2020.



mercoledì 13 maggio 2020

Tribunale di Napoli Nord: vademecum per la trattazione scritta nei giudizi previdenziali ed assitenziali

Come da titolo del post, ho il piacere di condividere con i lettori questo utilissimo vademecum, gentilmente predisposto dal fraterno amico e collega nonchè Presidente della Uif Napoli Nord avv. Nino Irollo.

Il vademecum, oltre alle linee guida, contiene interessantissimi facsimile utilizzabili sia dagli avvocati che dai CTU a seconda delle diverse fasi procedurali.

Per ingrandire le immagini: cliccarci sopra con il tasto sx del mouse.
Per stampare le immagini: salvarle prima sul proprio pc (tasto dx sull'immagine ingrandita e poi "salva immagine con nome...").

Carmine Buonomo


mercoledì 6 maggio 2020

Covid-19: sospese le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità civile fino al 31 luglio (Messaggio INPS n° 1831/2020)


Prosegue sino al 31 luglio 2020 la sospensione delle visite medico-legali di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità; sino alla medesima data, inoltre, le attività delle commissioni mediche dell'INPS continueranno ad essere svolte a distanza, in regime di lavoro agile. 

Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 1831/2020.
Come noto il recente DPCM 26 Aprile 2020 ha stabilito che durante la fase di emergenza sanitaria il lavoro agile sia la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. 
Pertanto, spiega l'Inps, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (attualmente fissata al 31 luglio 2020), o alla diversa data indicata dall'Autorità Pubblica, le visite mediche per l'accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità resteranno sospese e la presenza del personale negli uffici sarà limitata ad assicurare le attività indifferibili. 

lunedì 4 maggio 2020

Facsimile note per la trattazione scritta ex D.L. 18/2020

L'art. 83, comma 7, lettera h) del D.L. ha stabilito che i capi degli uffici giudiziari possono stabilire, testualmente, "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice".
Ritenendo di fare cosa gradita ai colleghi, allego modello di note per la trattazione scritta (alcuni elementi da inserire sono essenziali) che, ovviamente, andranno personalizzate caso per caso con le relative istanze.

Carmine Buonomo 



sabato 2 maggio 2020

Camera Previdenziale Napoletana: osservazioni alla bozza di protocollo della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli

Tutti i colleghi che, esercitando presso i Tribunali di Napoli e Napoli Nord, sono interessati alle attività della C.P.N. e desiderassero associarsi, sono invitati a contattarmi in privato.

Carmine Buonomo

martedì 21 aprile 2020

Raccolta firme per il reinserimento dell'I​.​P​.​A. tra i Pubblici Elenchi per le Notifiche Telematiche




L'Italia sta vivendo una emergenza sanitaria nazionale a causa del #Covid19 #Coronavirus che sta incidendo profondamente nelle relazioni e nell'ambito del lavoro coinvolgendo anche il mondo della Giustizia.
Il Governo sta adottando tutte le misure necessarie a ridurre al minimo la diffusione del virus, favorendo l'uso dello Smart Working, l'impiego delle tecnologie digitali nel lavoro, modalità di pagamento elettroniche.
Nella Giustizia il Governo ha disposto l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti fino al 31/05/2020 in tutti i tribunale e nelle Corti di Appello [Art. 2, co. 6 DL 11/2020], sta favorendo l'impiego di tecnologie remote per le udienze .
MA NON BASTA! DOBBIAMO FARE DI PIÙ, POSSIAMO FARE DI PIÙ.
A causa dell'emergenza sanitaria in corso una delle attività più rilevanti nell'ambito giudiziario, la notificazione degli atti giudiziari, è ferma, con gravi pregiudizi dei diritti e ricadute drammatiche, sia per la sospensione dei termini, disposta fino al 22/03/2020 [Art. 1, co. 1 e 2 DL 11/2020], sia soprattutto perché gli Ufficiale giudiziari riducono il più possibile il contatto esterno. A riguardo sono stati presi provvedimenti restrittivi regolamentati gli accessi agli Uffici NEP, addetti alle notifiche.
In questo momento difficile per tutti, una preziosa opportunità che hanno gli Avvocati per evitare di contagiarsi e, a loro volta, di diffondere il virus, è data dalla possibilità di effettuare le notifiche telematiche soprattutto verso la Pubblica Amministrazione, in generale, e verso l'I.N.P.S. in materia di previdenza e assistenza, dotati per legge di Posta Elettronica Certificata.
Con l’avvento dei Processi Telematici nel Contenzioso Civile, nell'Amministrativo, nel Tributario e nel Penale (relativo al SNT) e delle notifiche telematiche, l’art. 3-bis l. 53/1994 disciplina la notifica che “si esegue a mezzo di posta
L'Italia sta vivendo una emergenza sanitaria nazionale a causa del #Covid19 #Coronavirus che sta incidendo profondamente nelle relazioni e nell'ambito del lavoro coinvolgendo anche il mondo della Giustizia.
Il Governo sta adottando tutte le misure necessarie a ridurre al minimo la diffusione del virus, favorendo l'uso dello Smart Working, l'impiego delle tecnologie digitali nel lavoro, modalità di pagamento elettroniche.
Nella Giustizia il Governo ha disposto l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti fino al 31/05/2020 in tutti i tribunale e nelle Corti di Appello [Art. 2, co. 6 DL 11/2020], sta favorendo l'impiego di tecnologie remote per le udienze .
MA NON BASTA! DOBBIAMO FARE DI PIÙ, POSSIAMO FARE DI PIÙ.
 elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi"
Allo stato sono considerati Pubblici Elenchi:

giovedì 2 aprile 2020

Rassegna analitica dei requisiti per l'indennità di disoccupazione NASPI (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 19/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Davvero degna di nota è la parte in cui la sempre impeccabile d.ssa Rosa Pacelli del Tribunale di Napoli Nord elenca per poi analizzare compiutamente tutti i requisiti ex lege per la prestazione previdenziale richiesta in giudizio e negata dall'INPS.
La sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la scadenza del termine breve concesso al soccombente per l'eventuale proposizione dell'impugnazione.

Carmine Buonomo