martedì 19 maggio 2020

Nella dichiarazione ex art. 152 d.a. cpc non è richiesta la specifica indicazione del reddito (Cassazione, ord. 8316/2020)


In relazione alla dichiarazione di esonero dalle spese di lite in caso di soccombenza di cui all’art. 152 disp. att. cpc, la Suprema Corte conferma il principio in virtù del quale al ricorrente NON E’ IMPOSTA L'INDICAZIONE SPECIFICA DELL'ENTITÀ DEL REDDITO NELLA PRESCRITTA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, in un'ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la "ratio" ispiratrice della disciplina di favorire l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta ad evitare e punire gli abusi.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per l'interessante precedente segnalato.



lunedì 18 maggio 2020

Studio Legale Buonomo inserito tra gli “Studi Legali dell’anno 2020”, area Diritto del Lavoro e Welfare.

Studio Legale Buonomo inserito tra gli “Studi Legali dell’anno 2020”, area Diritto del Lavoro e Welfare.
Fonte: Il Sole 24 Ore, edizione di lunedi 18/05/2020.



mercoledì 13 maggio 2020

Tribunale di Napoli Nord: vademecum per la trattazione scritta nei giudizi previdenziali ed assitenziali

Come da titolo del post, ho il piacere di condividere con i lettori questo utilissimo vademecum, gentilmente predisposto dal fraterno amico e collega nonchè Presidente della Uif Napoli Nord avv. Nino Irollo.

Il vademecum, oltre alle linee guida, contiene interessantissimi facsimile utilizzabili sia dagli avvocati che dai CTU a seconda delle diverse fasi procedurali.

Per ingrandire le immagini: cliccarci sopra con il tasto sx del mouse.
Per stampare le immagini: salvarle prima sul proprio pc (tasto dx sull'immagine ingrandita e poi "salva immagine con nome...").

Carmine Buonomo


mercoledì 6 maggio 2020

Covid-19: sospese le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità civile fino al 31 luglio (Messaggio INPS n° 1831/2020)


Prosegue sino al 31 luglio 2020 la sospensione delle visite medico-legali di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità; sino alla medesima data, inoltre, le attività delle commissioni mediche dell'INPS continueranno ad essere svolte a distanza, in regime di lavoro agile. 

Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 1831/2020.
Come noto il recente DPCM 26 Aprile 2020 ha stabilito che durante la fase di emergenza sanitaria il lavoro agile sia la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. 
Pertanto, spiega l'Inps, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (attualmente fissata al 31 luglio 2020), o alla diversa data indicata dall'Autorità Pubblica, le visite mediche per l'accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità resteranno sospese e la presenza del personale negli uffici sarà limitata ad assicurare le attività indifferibili. 

lunedì 4 maggio 2020

Facsimile note per la trattazione scritta ex D.L. 18/2020

L'art. 83, comma 7, lettera h) del D.L. ha stabilito che i capi degli uffici giudiziari possono stabilire, testualmente, "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice".
Ritenendo di fare cosa gradita ai colleghi, allego modello di note per la trattazione scritta (alcuni elementi da inserire sono essenziali) che, ovviamente, andranno personalizzate caso per caso con le relative istanze.

Carmine Buonomo 



sabato 2 maggio 2020

Camera Previdenziale Napoletana: osservazioni alla bozza di protocollo della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli

Tutti i colleghi che, esercitando presso i Tribunali di Napoli e Napoli Nord, sono interessati alle attività della C.P.N. e desiderassero associarsi, sono invitati a contattarmi in privato.

Carmine Buonomo

martedì 21 aprile 2020

Raccolta firme per il reinserimento dell'I​.​P​.​A. tra i Pubblici Elenchi per le Notifiche Telematiche




L'Italia sta vivendo una emergenza sanitaria nazionale a causa del #Covid19 #Coronavirus che sta incidendo profondamente nelle relazioni e nell'ambito del lavoro coinvolgendo anche il mondo della Giustizia.
Il Governo sta adottando tutte le misure necessarie a ridurre al minimo la diffusione del virus, favorendo l'uso dello Smart Working, l'impiego delle tecnologie digitali nel lavoro, modalità di pagamento elettroniche.
Nella Giustizia il Governo ha disposto l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti fino al 31/05/2020 in tutti i tribunale e nelle Corti di Appello [Art. 2, co. 6 DL 11/2020], sta favorendo l'impiego di tecnologie remote per le udienze .
MA NON BASTA! DOBBIAMO FARE DI PIÙ, POSSIAMO FARE DI PIÙ.
A causa dell'emergenza sanitaria in corso una delle attività più rilevanti nell'ambito giudiziario, la notificazione degli atti giudiziari, è ferma, con gravi pregiudizi dei diritti e ricadute drammatiche, sia per la sospensione dei termini, disposta fino al 22/03/2020 [Art. 1, co. 1 e 2 DL 11/2020], sia soprattutto perché gli Ufficiale giudiziari riducono il più possibile il contatto esterno. A riguardo sono stati presi provvedimenti restrittivi regolamentati gli accessi agli Uffici NEP, addetti alle notifiche.
In questo momento difficile per tutti, una preziosa opportunità che hanno gli Avvocati per evitare di contagiarsi e, a loro volta, di diffondere il virus, è data dalla possibilità di effettuare le notifiche telematiche soprattutto verso la Pubblica Amministrazione, in generale, e verso l'I.N.P.S. in materia di previdenza e assistenza, dotati per legge di Posta Elettronica Certificata.
Con l’avvento dei Processi Telematici nel Contenzioso Civile, nell'Amministrativo, nel Tributario e nel Penale (relativo al SNT) e delle notifiche telematiche, l’art. 3-bis l. 53/1994 disciplina la notifica che “si esegue a mezzo di posta
L'Italia sta vivendo una emergenza sanitaria nazionale a causa del #Covid19 #Coronavirus che sta incidendo profondamente nelle relazioni e nell'ambito del lavoro coinvolgendo anche il mondo della Giustizia.
Il Governo sta adottando tutte le misure necessarie a ridurre al minimo la diffusione del virus, favorendo l'uso dello Smart Working, l'impiego delle tecnologie digitali nel lavoro, modalità di pagamento elettroniche.
Nella Giustizia il Governo ha disposto l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti fino al 31/05/2020 in tutti i tribunale e nelle Corti di Appello [Art. 2, co. 6 DL 11/2020], sta favorendo l'impiego di tecnologie remote per le udienze .
MA NON BASTA! DOBBIAMO FARE DI PIÙ, POSSIAMO FARE DI PIÙ.
 elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi"
Allo stato sono considerati Pubblici Elenchi:

giovedì 2 aprile 2020

Rassegna analitica dei requisiti per l'indennità di disoccupazione NASPI (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 19/2020)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Davvero degna di nota è la parte in cui la sempre impeccabile d.ssa Rosa Pacelli del Tribunale di Napoli Nord elenca per poi analizzare compiutamente tutti i requisiti ex lege per la prestazione previdenziale richiesta in giudizio e negata dall'INPS.
La sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la scadenza del termine breve concesso al soccombente per l'eventuale proposizione dell'impugnazione.

Carmine Buonomo

Certificazione Unica INPS per professionisti


Nell'ormai consolidata ottica della spending review, sono anni che l'INPS non provvede più alla trasmissione cartacea ai professionisti della Certificazione Unica relativa ai compensi versati nell’anno precedente.

La relativa documentazione dovrà quindi essere prelevata esclusivamente in formato digitale dal sito INPS.

A seguire la procedura:

Collegarsi sul sito www.inps.it

Nella campo di ricerca (contraddistinto da una lente di ingrandimento) digitare la parola "PIN" e quindi cliccare su "Servizio Richiesta PIN online".

Una volta completata la procedura di registrazione, il sistema comunicherà immediatamente via sms (o email) la prima metà del codice PIN e invierà a mezzo servizio postale la seconda metà.

In alternativa al PIN INPS è possibile accedere con il proprio SPID.

Una volta in possesso dello SPID o del PIN completo, nella scheda "Servizi Online", accedere nella sezione "Servizi per il cittadino".

Nella schermata che si aprirà, cliccare su "Fascicolo previdenziale del cittadino".

Nella colonna a sinistra "Menu", cliccare sulla voce "Modelli" ed infine sulla voce "Certificazione Unica (dal 2015)".

Da qui è possibile scaricare e/o salvare la relativa certificazione fiscale.

Carmine Buonomo 
   


martedì 31 marzo 2020

Studio Legale Buonomo eletto tra “Gli Studi Legali dell’anno 2020” da Il Sole 24 Ore

“Gli Studi Legali dell'anno 2020” è un elenco composto da circa 300 studi legali italiani che sono stati riconosciuti come eccellenze nel proprio settore di specializzazione. 


Negli scorsi mesi IL SOLE 24 ORE, in collaborazione con GUIDA AL DIRITTO e STATISTA, ha svolto per il secondo anno consecutivo il sondaggio “Gli Studi Legali dell’anno 2020” allo scopo di individuare le eccellenze del panorama legale italiano secondo le indicazioni di avvocati, clienti e professionisti del settore.


A seguito dell'indagine effettuata, lo Studio Legale Buonomo è stato eletto tra “Gli Studi Legali dell’anno 2020”, nella sezione Lavoro e welfare.

La lista completa degli Studi premiati sarà pubblicata in un report speciale in uscita il 18 maggio 2020 su Il Sole 24 ORE e online sul sito www.ilsole24ore.com

Ringrazio di vero cuore i professionisti del diritto che, segnalando il nostro studio, ci hanno permesso di raggiungere questo ambitissimo traguardo a livello nazionale.

Carmine Buonomo






domenica 22 marzo 2020

L'INPS e la possibilità di proporre istanza di correzione di errore materiale: due pesi e due misure!!!

Come tutti voi saprete, l'art. 445 bis cpc definisce il decreto di omologa "non impugnabile né modificabile", se non per ricorso per Cassazione.

Questa rigidità normativa, che avrebbe creato non pochi problemi se applicata alla lettera, col tempo è stata fortemente mitigata dai nostri amati Tribunali.

Sarebbe stato impensabile, ad esempio, dichiarare immodificabile il decreto di omologa in presenza di problematiche di semplice definizione (si pensi ad un errore materiale sui dati anagrafici di parte ricorrente, sul codice fiscale, sulla prestazione e/o decorrenza riconosciuta, etc.).

Il Tribunale di Napoli, ad esempio, ha provveduto ad emendare un'omologa errata (CTU positiva / decreto negativo), con una condivisibilissima motivazione: "ritenuto che l'errore può essere corretto, poichè, tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 445, comma V, cpc e del principio della ragionevolezza della legge, "l'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa" devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del consulente. (LINK)

Purtroppo, però, un funzionario dell'INPS stanziato a Napoli Nord (fortunatamente un caso isolato, visto che l'Istituto può vantarsi di annoverare tra le proprie fila tantissimi collaboratori sempre correttissimi e deontologicamente impeccabili) ha ritenuto di poter stravolgere il tutto a proprio uso e costume.

Questo funzionario, in particolare, quando l'errore del magistrato è stato (teoricamente) in  sfavore dell'Istituto, ha ritenuto pacificamente presentabile la relativa istanza CEM: si veda questo mio precedente articolo in cui segnalavo un episodio raccapricciante in materia di spese di giudizio (CTU parzialmente positiva / istanza CEM INPS per invocare la compensazione integrale delle spese di giudizio), accaduto proprio al Tribunale di Napoli Nord.  

Viceversa lo stesso funzionario, quando l'involontario errore del magistrato è stato in sfavore della parte ricorrente (decreto di omologa totalmente positivo / spese compensate), con formale memoria difensiva si è opposto duramente alla presentabilità dell'istanza CEM. 

Come diceva una persona a me cara: "alcune persone hanno due pesi, due misure, due facce, ma soprattutto due attributi che non usano mai"!!!
A voi lettori le amarissime considerazioni...
Carmine Buonomo

domenica 8 marzo 2020

Emergenza covid-19 e Decreto Legge 8 marzo 2020 n° 11: nuovi obblighi telematici per gli avvocati


In data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, è stato firmato il Decreto Legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. 

Il D.L. n° 11/2020, pubblicato in G.U. Edizione Straordinaria del 08/03/2020 (LINK), entra immediatamente in vigore da oggi. 

Tra le altre disposizioni, il citato D.L. statuisce (art. 2, comma 6) che, dal 08/03/2020 fino al 31/05/2020, nei Tribunali e nelle Corti d’Apello che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, gli atti introduttivi (ovvero gli atti diversi da quelli endoprocessuali) ed i relativi documenti, devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche; a ciò si aggiunga che anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria vanno assolti con sistemi telematici di pagamento. 

Ritenendo, pertanto, di fare cosa gradita - considerata soprattutto l'urgenza con cui bisogna adeguarsi al nuovo dettato normativo - allego alcune indicazioni di massima sia per il deposito telematico di un ricorso di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art. 445-bis cpc con il famosissimo software gratuito SLPCT, che per il pagamento telematico del C.U. e delle relative marche da bollo. 


1) DEPOSITO TELEMATICO DI UN RICORSO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO EX ART. 445-BIS CPC 



In primis bisogna scaricare il software gratuito SLPCT (erroneamente chiamato “redattore”, ma più correttamente definibile “imbustatore”, visto che non serve a redigere l’atto ma a creare la busta telematica) all’indirizzo: www.slpct.it



Una volta installato il software ed aver predisposto l’atto e scannerizzato i documenti da allegare, bisogna procedere come segue.

Per depositare un Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) ex art. 445-bis cpc nell'ambito del diritto del lavoro è necessario scegliere il ricorso generico come da immagine 1.

sabato 7 marzo 2020

Nuove ordinanze dei Tribunali di Avezzano, Bari e Catanzaro sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"

Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.



Questa volta è il turno dei Tribunali di Avezzano, Bari e Catanzaro con tre interessantissime ordinanze gentilmente inviatami dai colleghi avv.ti Giacomo Felli del foro di Avezzano (Aq), Francesco Luigi De Cesare del foro di Bari e Gianluca De Santis del foro di Catanzaro.

Troverete i file in formato .pdf, liberamente scaricabili, in fondo al post.


lunedì 2 marzo 2020

RETTIFICA: Formazione permanente diritto previdenziale COA Napoli - Incontri marzo / aprile 2020

In riferimento al mio post “Formazione permanente diritto previdenziale COA Napoli - Incontri marzo / aprile 2020” che troverete al seguente LINK, devo necessariamente effettuare una importantissima precisazione.

In particolare, laddove erroneamente si legge, “… corsi di formazione in diritto previdenziale nati dalla sinergia tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e la Camera Previdenziale Napoletana”, specifico pubblicamente che gli eventi medesimi non hanno avuto la partecipazione di alcun organismo associativo, ed in particolare della Camera Previdenziale Napoletana, ma semplicemente organizzati tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e l’avv. Sergio D’Andrea, quale delegato alla materia previdenziale dello stesso Consiglio.

RETTIFICO, PERTANTO, CHE L’ORGANIZZAZIONE DEI SEI EVENTI FORMATIVI, PUBBLICIZZATI AL SUINDICATO LINK, È DI ESCLUSIVA PREROGATIVA DEL C.O.A. DI NAPOLI.

La necessità del presente comunicato trae origine dalla e-mail ricevuta in data odierna dall’avv. Sergio D’Andrea con cui quest’ultimo nel comunicarmi (in riferimento alle parole “in sinergia con la C.P.N.”) “che la falsa dichiarazione diffusa sia assolutamente da ritenere contraria ad ogni principio di correttezza e deontologia professionale” mi ha diffidato, testualmente, “a dare immediata pubblica smentita della comunicazione in questione con avvertimento che in difetto, in mancanza di contezza documentale dell’avvenuta rettifica, sarò costretto a segnalare il caso alle autorità competenti”.

Tale equivoco, e mi scuso con il sempre deontologicamente impeccabile avv. D’Andrea – soprattutto per la telefonata di cortesia che avrebbe dovuto precedere la sua mail e che non è mai arrivata – è nato dalla circostanza che il delegato COA ha inserito in cinque dei sei eventi i nominativi di avvocati previdenzialisti facenti parte o del direttivo della C.P.N. (avv. G. Irollo, avv. M.E. Sassone ed il sottoscritto) o comunque associati alla stessa (avv. M. Maresca e avv. M. Mazzucchiello).

E la cosa che ancor di più mi ha tratto in innocente errore è che il sottoscritto si è improvvisamente ritrovato relatore in locandina senza ricevere dal delegato stesso una telefonata con cui si concordava la volontà o meno di partecipare e, quindi, la data e l’argomento dell’evento.    
       
Per quanto mi riguarda, ammetto quindi la mia ingenuità ed il mio “pressappochismo”, ma il fatto che l’avv. D’Andrea avesse organizzato il tutto, coinvolgendo cinque membri dell’associazione (in alcuni casi senza nemmeno consultarli prima), mi aveva erroneamente fatto pensare ad una tacita collaborazione tra C.O.A. di Napoli e C.P.N.

Ma evidentemente non era così!!!!

Mi scuso, pertanto, con il C.O.A. di Napoli in primis cui confermo - anche a nome della C.P.N. - incondizionata stima ed appoggio,  e con il delegato avv. D’Andrea in secundis per le mie “false, infondate e gratuite affermazioni” ribadendo per l’ennesima volta che le stesse sono dovute esclusivamente alla mia perenne  “innocenza” politica.

Devo tuttavia specificare - nonostante l’avv. D’Andrea concluda la propria mail con l’auspicio che il malinteso possa “rinsaldare la nostra colleganza e la nostra reciproca stima” - che, immutato il mio apprezzamento nei suoi confronti, e ringraziandolo per la preziosa occasione professionale offertami, ritenendo venuti meno i presupposti per una serena collaborazione dato lo sgradevole tenore della comunicazione ricevuta, comunico ufficialmente la mia volontà di non partecipare più come relatore all'evento da lui organizzato.

Sono consapevole che la mia decisione non creerà alcun pregiudizio organizzativo dal momento che allo stato gli eventi sono stati annullati e rinviati tutti a data da destinarsi, causa emergenza sanitaria da coronavirus.

L’avv. D’Andrea, dall’alto della sua indiscussa capacità organizzativa, sarà sicuramente in grado di sostituirmi con altro relatore altrettando valido e preparato.

Tanto dovevo.

Carmine Buonomo

martedì 25 febbraio 2020

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale è irrilevante la rinuncia all'assegno di mantenimento (Tribunale Roma, Sentenza n° 11041/2019)

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma conferma l'irrilevanza della rinuncia del coniuge separato all'assegno di mantenimento ai fini del perfezionamento del requisito reddituale richiesto per l'assegno sociale.

Ringrazio la collega avv. Michela Pugliese del foro di Roma per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.

Il file liberamente scaricabile in formato .pdf è alla fine del post.


Troverete una serie di articoli sull'argomento al seguente LINK

Carmine Buonomo

giovedì 20 febbraio 2020

Formazione permanente diritto previdenziale COA Napoli - Incontri marzo / aprile 2020

Ho il piacere di invitarvi ad una serie di interessantissimi corsi di formazione in diritto previdenziale nati dalla sinergia tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e la Camera Previdenziale Napoletana di cui ho il piacere di esserne componente del direttivo ed addetto alle comunicazioni sociali. 

Gli incontri si terranno per sei venerdì consecutivi (dal 06/03 al 10/04), ore 11 - 13, presso le sale Metafora e Girardi del nuovo palazzo di giustizia di Napoli.

Non mancate.

Carmine Buonomo


lunedì 17 febbraio 2020

Autismo: accompagnamento ai bambini anche in presenza di disturbo lieve e Q.I. nella norma (Tribunale Treviso, Sentenza n. 222/2018)


In tema di autismo e indennità di accompagnamento, il Tribunale di Treviso con la Sentenza n. 222/2018 ha affermato il principio per cui l’indennità di accompagnamento è dovuta anche ai “bambini in tenera età” a fronte di una patologia autistica lieve e pur in presenza di un Quoziente Intellettivo perfettamente nella norma.

Si legge, “La situazione dei bambini, soprattutto in tenera età richiede delle precisazioni circa il concetto di incapacità di compiere autonomamente le azioni della vita quotidiana in quanto nessun bambino in tenera età, per quanto sano e correttamente sviluppato, è autonomo, così occorrendo individuare il livello di dipendenza dagli altri che, diverso e più intenso rispetto a quello che caratterizza ciascun bambino di quella età, fonda e costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento”.

Ringrazio l' avv. Claudia Porcu del foro di Treviso per l’interessante precedente messo a disposizione e l'amica e collega avv. Nadia Delle Side per averlo diffuso sul proprio portale "Invalidi e Disabili".


Carmine Buonomo