mercoledì 29 aprile 2020
martedì 21 aprile 2020
Raccolta firme per il reinserimento dell'I.P.A. tra i Pubblici Elenchi per le Notifiche Telematiche
L'Italia sta vivendo una emergenza sanitaria nazionale a causa del #Covid19 #Coronavirus che sta incidendo profondamente nelle relazioni e nell'ambito del lavoro coinvolgendo anche il mondo della Giustizia.
Il Governo sta adottando tutte le misure necessarie a ridurre al minimo la diffusione del virus, favorendo l'uso dello Smart Working, l'impiego delle tecnologie digitali nel lavoro, modalità di pagamento elettroniche.
Nella Giustizia il Governo ha disposto l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti fino al 31/05/2020 in tutti i tribunale e nelle Corti di Appello [Art. 2, co. 6 DL 11/2020], sta favorendo l'impiego di tecnologie remote per le udienze .
MA NON BASTA! DOBBIAMO FARE DI PIÙ, POSSIAMO FARE DI PIÙ.
A causa dell'emergenza sanitaria in corso una delle attività più rilevanti nell'ambito giudiziario, la notificazione degli atti giudiziari, è ferma, con gravi pregiudizi dei diritti e ricadute drammatiche, sia per la sospensione dei termini, disposta fino al 22/03/2020 [Art. 1, co. 1 e 2 DL 11/2020], sia soprattutto perché gli Ufficiale giudiziari riducono il più possibile il contatto esterno. A riguardo sono stati presi provvedimenti restrittivi regolamentati gli accessi agli Uffici NEP, addetti alle notifiche.
In questo momento difficile per tutti, una preziosa opportunità che hanno gli Avvocati per evitare di contagiarsi e, a loro volta, di diffondere il virus, è data dalla possibilità di effettuare le notifiche telematiche soprattutto verso la Pubblica Amministrazione, in generale, e verso l'I.N.P.S. in materia di previdenza e assistenza, dotati per legge di Posta Elettronica Certificata.
Con l’avvento dei Processi Telematici nel Contenzioso Civile, nell'Amministrativo, nel Tributario e nel Penale (relativo al SNT) e delle notifiche telematiche, l’art. 3-bis l. 53/1994 disciplina la notifica che “si esegue a mezzo di posta
L'Italia sta vivendo una emergenza sanitaria nazionale a causa del #Covid19 #Coronavirus che sta incidendo profondamente nelle relazioni e nell'ambito del lavoro coinvolgendo anche il mondo della Giustizia.
Il Governo sta adottando tutte le misure necessarie a ridurre al minimo la diffusione del virus, favorendo l'uso dello Smart Working, l'impiego delle tecnologie digitali nel lavoro, modalità di pagamento elettroniche.
Nella Giustizia il Governo ha disposto l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti fino al 31/05/2020 in tutti i tribunale e nelle Corti di Appello [Art. 2, co. 6 DL 11/2020], sta favorendo l'impiego di tecnologie remote per le udienze .
MA NON BASTA! DOBBIAMO FARE DI PIÙ, POSSIAMO FARE DI PIÙ.
Allo stato sono considerati Pubblici Elenchi:
giovedì 2 aprile 2020
Rassegna analitica dei requisiti per l'indennità di disoccupazione NASPI (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 19/2020)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Davvero degna di nota è la parte in cui la sempre impeccabile d.ssa Rosa Pacelli del Tribunale di Napoli Nord elenca per poi analizzare compiutamente tutti i requisiti ex lege per la prestazione previdenziale richiesta in giudizio e negata dall'INPS.
La sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la scadenza del termine breve concesso al soccombente per l'eventuale proposizione dell'impugnazione.
Carmine Buonomo
Certificazione Unica INPS per professionisti
Nell'ormai consolidata ottica della spending review, sono anni che l'INPS non provvede più alla trasmissione cartacea ai professionisti della Certificazione Unica relativa ai compensi versati nell’anno precedente.
La relativa documentazione dovrà quindi essere prelevata esclusivamente in formato digitale dal sito INPS.
A
seguire la procedura:
Collegarsi sul sito www.inps.it
Nella campo di ricerca (contraddistinto da una lente di ingrandimento) digitare la parola "PIN" e quindi cliccare su "Servizio Richiesta PIN online".
Una volta completata la procedura di registrazione, il sistema comunicherà immediatamente via sms (o email) la prima metà del codice PIN e invierà a mezzo servizio postale la seconda metà.
In alternativa al PIN INPS è possibile accedere con il proprio SPID.
Una volta in possesso dello SPID o del PIN completo, nella scheda "Servizi Online", accedere nella sezione "Servizi per il cittadino".
Una volta in possesso dello SPID o del PIN completo, nella scheda "Servizi Online", accedere nella sezione "Servizi per il cittadino".
Nella schermata che si aprirà, cliccare su "Fascicolo previdenziale del cittadino".
Nella colonna a sinistra "Menu", cliccare sulla voce "Modelli" ed infine sulla voce "Certificazione Unica (dal 2015)".
Da qui è possibile scaricare e/o salvare la relativa certificazione fiscale.
Carmine
Buonomo
martedì 31 marzo 2020
Studio Legale Buonomo eletto tra “Gli Studi Legali dell’anno 2020” da Il Sole 24 Ore
“Gli Studi Legali dell'anno 2020” è un elenco composto da circa 300 studi legali italiani che sono stati riconosciuti come eccellenze nel proprio settore di specializzazione.
Negli scorsi mesi IL SOLE 24 ORE, in collaborazione con GUIDA AL DIRITTO e STATISTA, ha svolto per il secondo anno consecutivo il sondaggio “Gli Studi Legali dell’anno 2020” allo scopo di individuare le eccellenze del panorama legale italiano secondo le indicazioni di avvocati, clienti e professionisti del settore.
A seguito dell'indagine effettuata, lo Studio Legale Buonomo è stato eletto tra “Gli Studi Legali dell’anno 2020”, nella sezione Lavoro e welfare.
La lista completa degli Studi premiati sarà pubblicata in un report speciale in uscita il 18 maggio 2020 su Il Sole 24 ORE e online sul sito www.ilsole24ore.com.
Ringrazio di vero cuore i professionisti del diritto che, segnalando il nostro studio, ci hanno permesso di raggiungere questo ambitissimo traguardo a livello nazionale.
Carmine Buonomo
domenica 22 marzo 2020
L'INPS e la possibilità di proporre istanza di correzione di errore materiale: due pesi e due misure!!!
Come tutti voi saprete, l'art. 445 bis cpc definisce il decreto di omologa "non impugnabile né modificabile", se non per ricorso per Cassazione.
Questa rigidità normativa, che avrebbe creato non pochi problemi se applicata alla lettera, col tempo è stata fortemente mitigata dai nostri amati Tribunali.
Sarebbe stato impensabile, ad esempio, dichiarare immodificabile il decreto di omologa in presenza di problematiche di semplice definizione (si pensi ad un errore materiale sui dati anagrafici di parte ricorrente, sul codice fiscale, sulla prestazione e/o decorrenza riconosciuta, etc.).
Il Tribunale di Napoli, ad esempio, ha provveduto ad emendare un'omologa errata (CTU positiva / decreto negativo), con una condivisibilissima motivazione: "ritenuto che l'errore può essere corretto, poichè, tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 445, comma V, cpc e del principio della ragionevolezza della legge, "l'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa" devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del consulente. (LINK)
Purtroppo, però, un funzionario dell'INPS stanziato a Napoli Nord (fortunatamente un caso isolato, visto che l'Istituto può vantarsi di annoverare tra le proprie fila tantissimi collaboratori sempre correttissimi e deontologicamente impeccabili) ha ritenuto di poter stravolgere il tutto a proprio uso e costume.
Questo funzionario, in particolare, quando l'errore del magistrato è stato (teoricamente) in sfavore dell'Istituto, ha ritenuto pacificamente presentabile la relativa istanza CEM: si veda questo mio precedente articolo in cui segnalavo un episodio raccapricciante in materia di spese di giudizio (CTU parzialmente positiva / istanza CEM INPS per invocare la compensazione integrale delle spese di giudizio), accaduto proprio al Tribunale di Napoli Nord.
Questo funzionario, in particolare, quando l'errore del magistrato è stato (teoricamente) in sfavore dell'Istituto, ha ritenuto pacificamente presentabile la relativa istanza CEM: si veda questo mio precedente articolo in cui segnalavo un episodio raccapricciante in materia di spese di giudizio (CTU parzialmente positiva / istanza CEM INPS per invocare la compensazione integrale delle spese di giudizio), accaduto proprio al Tribunale di Napoli Nord.
Viceversa lo stesso funzionario, quando l'involontario errore del magistrato è stato in sfavore della parte ricorrente (decreto di omologa totalmente positivo / spese compensate), con formale memoria difensiva si è opposto duramente alla presentabilità dell'istanza CEM.
Come diceva una persona a me cara: "alcune persone hanno due pesi, due misure, due facce, ma soprattutto due attributi che non usano mai"!!!
A voi lettori le amarissime considerazioni...
mercoledì 18 marzo 2020
domenica 8 marzo 2020
Emergenza covid-19 e Decreto Legge 8 marzo 2020 n° 11: nuovi obblighi telematici per gli avvocati
In data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, è stato firmato il Decreto Legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.
Il D.L. n° 11/2020, pubblicato in G.U. Edizione Straordinaria del 08/03/2020 (LINK), entra immediatamente in vigore da oggi.
Tra le altre disposizioni, il citato D.L. statuisce (art. 2, comma 6) che, dal 08/03/2020 fino al 31/05/2020, nei Tribunali e nelle Corti d’Apello che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, gli atti introduttivi (ovvero gli atti diversi da quelli endoprocessuali) ed i relativi documenti, devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche; a ciò si aggiunga che anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria vanno assolti con sistemi telematici di pagamento.
Ritenendo, pertanto, di fare cosa gradita - considerata soprattutto l'urgenza con cui bisogna adeguarsi al nuovo dettato normativo - allego alcune indicazioni di massima sia per il deposito telematico di un ricorso di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art. 445-bis cpc con il famosissimo software gratuito SLPCT, che per il pagamento telematico del C.U. e delle relative marche da bollo.
Il D.L. n° 11/2020, pubblicato in G.U. Edizione Straordinaria del 08/03/2020 (LINK), entra immediatamente in vigore da oggi.
Tra le altre disposizioni, il citato D.L. statuisce (art. 2, comma 6) che, dal 08/03/2020 fino al 31/05/2020, nei Tribunali e nelle Corti d’Apello che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, gli atti introduttivi (ovvero gli atti diversi da quelli endoprocessuali) ed i relativi documenti, devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche; a ciò si aggiunga che anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria vanno assolti con sistemi telematici di pagamento.
Ritenendo, pertanto, di fare cosa gradita - considerata soprattutto l'urgenza con cui bisogna adeguarsi al nuovo dettato normativo - allego alcune indicazioni di massima sia per il deposito telematico di un ricorso di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art. 445-bis cpc con il famosissimo software gratuito SLPCT, che per il pagamento telematico del C.U. e delle relative marche da bollo.
1) DEPOSITO TELEMATICO DI UN RICORSO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO EX ART. 445-BIS CPC
In primis bisogna scaricare il software gratuito SLPCT (erroneamente chiamato “redattore”, ma più correttamente definibile “imbustatore”, visto che non serve a redigere l’atto ma a creare la busta telematica) all’indirizzo: www.slpct.it
Una volta installato il software ed aver predisposto l’atto e scannerizzato i documenti da allegare, bisogna procedere come segue.
Per depositare un Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) ex art. 445-bis cpc nell'ambito del diritto del lavoro è necessario scegliere il ricorso generico come da immagine 1.
sabato 7 marzo 2020
Nuove ordinanze dei Tribunali di Avezzano, Bari e Catanzaro sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"
Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.
Questa volta è il turno dei Tribunali di Avezzano, Bari e Catanzaro con tre interessantissime ordinanze gentilmente inviatami dai colleghi avv.ti Giacomo Felli del foro di Avezzano (Aq), Francesco Luigi De Cesare del foro di Bari e Gianluca De Santis del foro di Catanzaro.
Troverete i file in formato .pdf, liberamente scaricabili, in fondo al post.
lunedì 2 marzo 2020
RETTIFICA: Formazione permanente diritto previdenziale COA Napoli - Incontri marzo / aprile 2020
In riferimento al mio post “Formazione permanente diritto
previdenziale COA Napoli - Incontri marzo / aprile 2020” che troverete al
seguente LINK, devo necessariamente effettuare una importantissima precisazione.
Sono consapevole che la mia decisione non creerà alcun pregiudizio organizzativo dal momento che allo stato gli eventi sono stati annullati e rinviati tutti a data da destinarsi, causa emergenza sanitaria da coronavirus.
Carmine Buonomo
In particolare, laddove erroneamente si legge, “… corsi di formazione in
diritto previdenziale nati dalla sinergia tra il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e la Camera Previdenziale Napoletana”, specifico pubblicamente che gli eventi medesimi non hanno avuto la
partecipazione di alcun organismo associativo, ed in particolare della Camera Previdenziale
Napoletana, ma semplicemente organizzati
tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e l’avv. Sergio D’Andrea,
quale delegato alla materia previdenziale dello stesso Consiglio.
RETTIFICO, PERTANTO, CHE L’ORGANIZZAZIONE
DEI SEI EVENTI FORMATIVI, PUBBLICIZZATI AL SUINDICATO LINK, È DI ESCLUSIVA
PREROGATIVA DEL C.O.A. DI NAPOLI.
La necessità del presente comunicato trae origine dalla e-mail ricevuta in data odierna dall’avv. Sergio D’Andrea con cui quest’ultimo nel
comunicarmi (in riferimento alle parole “in sinergia con la C.P.N.”) “che la falsa dichiarazione diffusa sia assolutamente da ritenere
contraria ad ogni principio di correttezza e deontologia professionale” mi
ha diffidato, testualmente, “a dare immediata pubblica smentita della
comunicazione in questione con avvertimento che in difetto, in mancanza di
contezza documentale dell’avvenuta rettifica, sarò costretto a segnalare il
caso alle autorità competenti”.
Tale equivoco, e mi scuso con il sempre deontologicamente
impeccabile avv. D’Andrea – soprattutto per la telefonata di cortesia che
avrebbe dovuto precedere la sua mail e che non è mai arrivata – è nato
dalla circostanza che il delegato COA ha inserito in cinque dei sei eventi i
nominativi di avvocati previdenzialisti facenti parte o del direttivo della C.P.N.
(avv. G. Irollo, avv. M.E. Sassone ed il sottoscritto) o comunque associati alla
stessa (avv. M. Maresca e avv. M. Mazzucchiello).
E la cosa che ancor di più mi ha tratto in innocente errore è
che il sottoscritto si è improvvisamente ritrovato relatore in
locandina senza ricevere dal delegato stesso una telefonata con cui si concordava
la volontà o meno di partecipare e, quindi, la data e l’argomento dell’evento.
Per quanto mi riguarda, ammetto quindi la mia
ingenuità ed il mio “pressappochismo”, ma il fatto che l’avv. D’Andrea avesse
organizzato il tutto, coinvolgendo cinque membri dell’associazione (in alcuni casi senza nemmeno consultarli prima), mi aveva erroneamente fatto pensare ad una tacita
collaborazione tra C.O.A. di Napoli e C.P.N.
Ma evidentemente non era così!!!!
Mi scuso, pertanto, con il C.O.A. di Napoli in primis cui
confermo - anche a nome della C.P.N. - incondizionata stima ed appoggio, e con il delegato avv. D’Andrea in secundis per
le mie “false, infondate e gratuite affermazioni” ribadendo per l’ennesima
volta che le stesse sono dovute esclusivamente alla mia perenne “innocenza” politica.
Devo tuttavia specificare - nonostante l’avv. D’Andrea
concluda la propria mail con l’auspicio che il malinteso possa “rinsaldare la
nostra colleganza e la nostra reciproca stima” - che, immutato il
mio apprezzamento nei suoi confronti, e ringraziandolo per la preziosa occasione professionale offertami, ritenendo venuti meno i
presupposti per una serena collaborazione dato lo sgradevole tenore della comunicazione ricevuta,
comunico ufficialmente la mia volontà di non
partecipare più come relatore all'evento da lui organizzato.
Sono consapevole che la mia decisione non creerà alcun pregiudizio organizzativo dal momento che allo stato gli eventi sono stati annullati e rinviati tutti a data da destinarsi, causa emergenza sanitaria da coronavirus.
L’avv. D’Andrea, dall’alto della sua indiscussa capacità
organizzativa, sarà sicuramente in grado di sostituirmi con altro relatore altrettando valido
e preparato.
Tanto dovevo.
Carmine Buonomo
martedì 25 febbraio 2020
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale è irrilevante la rinuncia all'assegno di mantenimento (Tribunale Roma, Sentenza n° 11041/2019)
La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma conferma l'irrilevanza della rinuncia del coniuge separato all'assegno di mantenimento ai fini del perfezionamento del requisito reddituale richiesto per l'assegno sociale.
Ringrazio la collega avv. Michela Pugliese del foro di Roma per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.
Il file liberamente scaricabile in formato .pdf è alla fine del post.
Il file liberamente scaricabile in formato .pdf è alla fine del post.
Troverete una serie di articoli sull'argomento al seguente LINK.
Carmine Buonomo
giovedì 20 febbraio 2020
Formazione permanente diritto previdenziale COA Napoli - Incontri marzo / aprile 2020
Ho il piacere di invitarvi ad una serie di interessantissimi corsi di formazione in diritto previdenziale nati dalla sinergia tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e la Camera Previdenziale Napoletana di cui ho il piacere di esserne componente del direttivo ed addetto alle comunicazioni sociali.
Gli incontri si terranno per sei venerdì consecutivi (dal 06/03 al 10/04), ore 11 - 13, presso le sale Metafora e Girardi del nuovo palazzo di giustizia di Napoli.
Non mancate.
Carmine Buonomo
lunedì 17 febbraio 2020
Autismo: accompagnamento ai bambini anche in presenza di disturbo lieve e Q.I. nella norma (Tribunale Treviso, Sentenza n. 222/2018)
In tema di autismo e indennità di accompagnamento, il Tribunale di Treviso con la Sentenza n. 222/2018 ha affermato il principio per cui l’indennità di accompagnamento è dovuta anche ai “bambini in tenera età” a fronte di una patologia autistica lieve e pur in presenza di un Quoziente Intellettivo perfettamente nella norma.
Si legge, “La situazione dei bambini, soprattutto in tenera età richiede delle precisazioni circa il concetto di incapacità di compiere autonomamente le azioni della vita quotidiana in quanto nessun bambino in tenera età, per quanto sano e correttamente sviluppato, è autonomo, così occorrendo individuare il livello di dipendenza dagli altri che, diverso e più intenso rispetto a quello che caratterizza ciascun bambino di quella età, fonda e costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento”.
Ringrazio l' avv. Claudia Porcu del foro di Treviso per l’interessante precedente messo a disposizione e l'amica e collega avv. Nadia Delle Side per averlo diffuso sul proprio portale "Invalidi e Disabili".
Carmine Buonomo
giovedì 13 febbraio 2020
mercoledì 5 febbraio 2020
Il giudizio per esenzione ticket va proposto con ricorso ex art. 445 bis cpc anche nei confronti dell'ASL (Tribunale Napoli Nord, ordinanza R.G. 4213/2019)
Ho il piacere di postare questa interessantissima ordinanza del dott. Vincenzo Trinchillo, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico - in una causa avente ad oggetto sia i benefici di invalidità civile che, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità minima del 67% ai fini del diritto all'esenzione dalla compartecipazione alle spese per le prestazioni sanitarie - si controverteva sia sul rito concretamente applicabile sia dei legittimati passivi da evocare in giudizio.
Il sempre ineccepibile dr. Trinchillo con un'articolata ricostruzione logico giuridica, esprimendosi sia in merito alle note da lui autorizzate e da noi predisposte sia in merito all'orientamento dell'ordinanza della Cassazione n 21412/2018 di cui abbiamo parlato QUI, conclude stabilendo che l'ATPO sia il rito pacificamente applicabile al caso di specie e che tra i legittimati passivi, oltre l'INPS, vi fosse anche l'ASL quale soggetto tenuto ad erogare le prestazioni in regime di esenzione ticket.
Buona lettura.
Carmine Buonomo
martedì 4 febbraio 2020
Giudizio previdenziale e non contestazione dei requisiti extrabiologici (Cassazione, ordinanza n° 2513/2020)
Anche nei giudizi previdenziali ed assistenziali, il requisito reddituale – al pari degli altri elementi costitutivi del diritto (es. incollocazione) - ove sia stato specificamente dedotto nel ricorso introduttivo può essere ritenuto provato per non contestazione.
In tal caso al giudice è preclusa qualsiasi indagine.
Ringrazio il fraterno amico avv. Gaetano Irollo per il prezioso precedente messo a disposizione.
mercoledì 29 gennaio 2020
Illegittima la compensazione operata dall'INPS, tra il credito per ratei di indennità di accompagnamento ed il debito relativo all'assegno sociale (Cassazione, Sentenza n° 30220/2019)
La Suprema Corte, premessa l’impignorabilità dell’assegno sociale, ha ritenuto che non vi sia identità di titolo tra detta prestazione e l’indennità di accompagnamento nonostante la loro comune riconducibilità nell’alveo delle prestazioni assistenziali, e pertanto non siano applicabili nè la compensazione impropria nè quella propria, stante il divieto imposto dal n. 3 dell’art. 1246 c.c. con riferimento ai crediti impignorabili.
Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti dello Studio "Zurolo e Monti" di Roma, admin della Pagina Facebook "Previdenzialisti Romani", per l'interessantissimo precedente segnalato.
Un altro utile articolo in tema di compensazione crediti/debiti, lo troverete QUI.
Carmine Buonomo
mercoledì 15 gennaio 2020
Finalmente anche il Tribunale di Napoli si pronuncia sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione" (ordinanze del 08 e 14/01/2020)
Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.
Questa volta è il turno del Tribunale di Napoli, G.L. dott.ssa Mariavittoria Papa e dott. Roberto De Matteis, con due interessantissime ordinanze gentilmente inviatami dagli amici e colleghi avv.ti Gianluca Vecchione ed Alessandro Faggiano.
mercoledì 8 gennaio 2020
In caso di soppressione di prestazione assistenziale riconosciuta su precedente giudicato, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa tra la precedente condizione e quella attuale (Cassazione, Sentenza n. 26090/2019)
Nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, di assegno di invalidità civile o di indennità di accompagnamento che siano state conseguita in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all'epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, atteso che in tali casi il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate (così Cass. n. 12674 del 2003, cui ha dato seguito Cass. n. 5424 del 2006);
Ringrazio, come sempre, l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per il prezioso materiale messo a disposizone.
lunedì 23 dicembre 2019
Anche la Sicilia si pronuncia sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione" (Tribunale Catania, ordinanza del 02/12/19)
Proseguono senza sosta i provvedimenti con cui i vari Tribunali italiani si pronunciano, rigettando, la capziosa eccezione processuale dell'INPS secondo cui il verbale di revisione negativo (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione in godimento) non sarebbe impugnabile in giudizio ma richiederebbe una nuova domanda amministrativa.
Questa volta è il turno del Tribunale di Catania, G.L. d.ssa Caterina Musumeci, con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami dal collega avv. Giuseppe Marzano dell'omonimo foro.
Troverete il file in formato .pdf, liberamente scaricabile, in fondo al post.
Altri articoli sulla questione "verbale di revisione / nuova domanda" a seguire:
Carmine Buonomo
Iscriviti a:
Post (Atom)