lunedì 16 dicembre 2019

Dopo Napoli Nord e Bari, anche il Tribunale di Foggia rigetta l'eccezione INPS "verbale revisione / nuova domanda" (Trib. Foggia, ordinanza del 21/11/19)

Si susseguono a tamburo battente i provvedimenti con cui i Tribunali italiani stanno rigettando la capziosa eccezione di improcedibilità dell'INPS secondo cui il verbale di revisione sanitaria (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione) non sarebbe impugnabile in Tribunale

La cosa interessante è che tutti gli uffici giudiziari prendono spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019 in un primo momento erroneamente e frettolosamente sbandierata come vittoria giudiziaria dall'INPS. 

Dopo i Tribunali di Napoli Nord e Bari, è il Tribunale di Foggia, in persona del G.L. dr. Ivano Caputo, a pronunciarsi sulla questione con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami contemporaneamente dai colleghi avv.ti Giacomo A. Celentano e Luigi Francesco De Cesare.


venerdì 13 dicembre 2019

Tabelle INPS pensioni e limiti di reddito 2020 (Circolare INPS n° 147/2019)


Fonte: Pensionioggi.it


Aggiornati dall'Istituto Nazionale di Previdenza i valori relativi alle prestazioni assistenziali erogate nei confronti degli invalidi civili per il 2020.


Crescono leggermente nel 2020 le prestazioni assistenziali per gli invalidi civili.

I nuovi importi validi dal prossimo 1° gennaio 2020 sono stati comunicati ufficialmente dall'ente di previdenza con la Circolare INPS numero 147/2019 a seguito dell'adeguamento dei valori all'andamento annuo dell'inflazione. 

Così sia l'assegno mensile di invalidità sia l'indennità di frequenza che la pensione di inabilita' civile salgono dai 285,66 € al mese a 286,81 euro per 13 mensilità; un totale di poco piu' di 3.500 euro annui. 

Salgono anche il limite annuo di reddito per la concessione: per l'assegno mensile di invalidità e per l'indennità di frequenza nel 2020 non bisogna superare i 4.926,35 € mentre resta piu' alto il reddito per la pensione di inabilità civile pari a 16.982,49 € annui. 

Ai fini della concessione di tali prestazioni resta fermo il principio secondo il quale bisogna guardare solo al reddito del beneficiario della prestazione, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge (ai sensi di quanto stabilito recentemente dall'articolo 10, comma 5 del Dl 76/2013). 

Le prestazioni possono godere della maggiorazione di 10,33 euro al mese prevista dall'articolo 70, comma 6 legge 388/2000 se l'invalido civile ha meno di 65 anni e sprovvisto di altri redditi e al più robusto incremento al milione, previsto dai 60 anni con riferimento agli invalidi totali, ai sordomuti titolari di pensione speciale e ai ciechi assoluti (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali) che consente, sempre a determinate condizioni di reddito di raggiungere un massimo di 651,51 euro al mese. 

L'ottenimento delle maggiorazioni sociali, come noto, è più difficile dato che il titolare della prestazione di invalidità deve rispettare determinati requisiti reddituali che tengono in considerazione qui non solo il reddito personale ma anche quello coniugale.

Da segnalare che nel 2020 l'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile per gli invalidi parziali o totali potrà essere concesso a 67 anni: l'importo base è pari a 374,48 euro al mese a condizione che il percettore rispetti i livelli di reddito personale sopra descritti previsti per il conseguimento delle prestazioni di invalidità civile. 

Alla cifra si può aggiungere la maggiorazione di € 85,35 prevista dall'articolo 67 legge 448/1998 e dall'articolo 52 della legge 488/1999 (a condizione che il titolare rispetti particolari requisiti di reddito personale e coniugale).

L'indennità di comunicazione nel 2020 raggiunge i 258,00 euro al mese (a prescindere dal reddito del beneficiario) mentre l'importo della pensione speciale è pari a 286,81 euro al mese a condizione che il reddito annuo personale non superi i 16.982,49 euro. 

La pensione per i ciechi assoluti tocca nel 2020 i 310,17 euro al mese mentre la pensione per i ventesimisti (o assoluti ricoverati) viene erogata nella misura di 286,81 euro al mese, per entrambe il reddito annuo personale non deve superare i 16.982,49 euro. 

Leggermente inferiori le prestazioni per gli ipovedenti gravi: 212,86 euro al mese a condizione che il reddito personale non sia superiore a 8.164,73€.

Crescono anche le indennità legate alla condizione non autosufficienza degli invalidi.

Nello specifico per quanto riguarda le prestazioni erogate dall'Inps l'indennità di accompagnamento per gli invalidi totali raggiunge i 520,29 euro al mese mentre l'omologa e sostitutiva indennità prevista per i ciechi assoluti tocca i 930,99 euro al mese. 

L'indennità speciale per i ciechi parziali (ex art. 3, ln 508/1988) ammonta invece a 212,43 euro al mese. 

Queste prestazioni, come al solito, vengono erogate a prescindere dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. 

A seguire le tabelle, liberamente scaricabili in formato .pdf


giovedì 12 dicembre 2019

Anche la Puglia si pronuncia sull'eccezione INPS "verbale di revisione sanitaria = obbligo nuova domanda" (Trib. Bari, ordinanza del 03/12/2019)

Si susseguono inesorabilmente i provvedimenti con cui i Tribunali italiani, nel rigettare la strampalata eccezione di improcedibilità dell'INPS secondo cui il verbale di revisione sanitaria (per l'Istituto equivalente alla revoca della prestazione) non sarebbe impugnabile in Tribunale, provvedono alla nomina del CTU. 

La cosa interessante è che tutti gli uffici giudiziari prendono spunto dalla Sentenza della Cassazione n° 28445/2019 che in un primo momento era stata erroneamente e frettolosamente sbandierata come vittoria giudiziaria dall'INPS. 

Dopo il Tribunale di Napoli Nord (LINK) è il Tribunale di Bari in persona del dr. Giuseppe Lagioia, a pronunciarsi sulla questione con un'interessantissima ordinanza gentilmente inviatami dal collega avv. Luigi Francesco De Cesare dell'omonimo foro.

Buona lettura,

Carmine Buonomo

mercoledì 11 dicembre 2019

Il verbale di revisione sanitaria è sempre impugnabile in giudizio e non è richiesta la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Trib. Napoli Nord, ordinanza del 10/12/2019)


Facendo seguito ai miei precedenti articoli che troverete QUI, QUI e QUI, ho il piacere di postare un importantissimo provvedimento, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Alberto Messina, nel quale la sempre impeccabile d.ssa Chiara Cucinella, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord,  per la prima volta in Italia fornisce finalmente una cristallina ricostruzione logico giuridica sull'annosa questione "verbale di revisione / nuova domanda", anche alla luce della recentissima Sentenza della Cassazione n° 28445/20189, erroneamente e frettolosamente sbandierata dall'INPS come propria vittoria giudiziaria.

Nel provvedimento la d.ssa Cucinella - anche sulla base di quanto stabilito dalla S.C. - chiarisce l'importantissima distinzione tra verbale sanitario di revisione ed il (successivo ed eventuale) provvedimento di revoca, che l'INPS ha vergognosamente provato in tutti i modi a far passare in giudizio come un'unica cosa: a tutto ciò è seguito ovviamente il rinvio ad una successiva udienza per la nomina del CTU. 

Visto che la questione purtroppo è ancora controversa in parecchi fori italiani, invito i colleghi a stampare e a portare sempre con sè in udienza questa illuminante ordinanza, oltre alla scansione dei tre provvedimenti (verbale sanitario, sospensione del pagamento e revoca della prestazione) per farne capire all'interlocutore di turno le relative differenze, soprattutto grafiche, e quindi l'inconsistenza dell’eccezione sollevata dall'Istituto.

Troverete i files in formato .pdf, liberamente scaricabili, alla fine del post. 
  
Buona lettura

Carmine Buonomo

AGGIORNAMENTO 12/12/2019: ORDINANZA TRIBUNALE BARI

martedì 10 dicembre 2019

Invalidi Civili: domande più veloci anche per i soggetti tra 18 e 67 anni (Messaggio INPS n° 4601/2019)


Semplificazioni in arrivo per la concessione della prestazioni economiche di invalidità civile, di cecità o di sordità per i cittadini in età lavorativa tra 18 e 67 anni. 

Anche per questi soggetti, al pari di quanto attualmente accade per i soggetti non più in età lavorativa (cioè gli ultra 67enni) l'Inps consentirà di anticipare l’invio delle informazioni di tipo socio-economico già al momento della presentazione della domanda di invalidità civile. 

Lo rende noto l'Istituto di Previdenza con il messaggio numero 4601/2019.

Anche per tale categoria di beneficiari sarà possibile contrarre i tempi di erogazione dei benefici economici connessi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità o sordità attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria con il modello AP70. 

Al momento della presentazione della domanda di invalidità il cittadino potrà fornire, quindi, non solo le indicazioni per l’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento) ma anche altri dati funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica (dati dell’eventuale ricovero; dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa; dati reddituali;modalità di pagamento; delega alla riscossione di un terzo o di associazioni).

La novità sarà in vigore in via sperimentale dal 10 dicembre 2019 e riguarderà, in questa prima fase, solo le domande trasmesse online dai patronati. 

I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente, senza ulteriore intervento da parte del Patronato, in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica. Restano disponibili, in alternativa, le ordinarie modalità di trasmissione del modello “AP70” dopo il completamento della fase sanitaria, qualora in fase di domanda non fossero inseriti i dati descritti. 

lunedì 9 dicembre 2019

Solo l'INPS può agire in giudizio per ottenere il versamento dei contributi previdenziali; La pregressa transazione lavorativa inibisce la richiesta di risarcimento danno ex art. 2116 c.c. (Corte Appello Napoli, Sentenza n° 6124/2019)

In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Napoli, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Oggetto del contendere riguardava la richiesta di pagamento dei contributi previdenziali che la ricorrente - bypassando totalmente l'INPS - pretendeva fosse effettuato dal datore di lavoro.

Nel caso specifico, quindi, già in primo grado (Tribunale di Napoli Nord), quali resistenti, avevamo ottenuto un'importante vittoria con il rigetto delle pretese avanzate da parte ricorrente.

La soccombente nel primo giudizio però non si arrendeva ed impugnava la Sentenza; ci costituivamo quindi nel giudizio con appello incidentale chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio, totalmente compensate in primo grado.

Con il provvedimento decisorio, la Corte d'Appello  - nel condannare l'appellante alle spese processuali e ad un ulteriore importo a titolo di C.U. - ha rigettato l'impugnazione, stabilendo che solo l'INPS può chiedere il versamento dei contributi previdenziali ed agire in giudizio per ottenerlo.

Interessante anche la parte in cui il collegio specifica che, essendo intervenuta un pregressa transazione lavorativa tra le parti, all'appellante è anche inibita  una potenziale richiesta del risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c.    

Carmine Buonomo

mercoledì 4 dicembre 2019

La cartella esattoriale Inps si prescrive in 5 anni se non si procede alla riscossione o non si notifica alcun atto interruttivo (Cassazione, ord. 31010/2019)


Sulla scorta di quanto già stabilito dalle dalle Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n. 23397/2016, e poi con Ordinanza n. 21704/ 2018, la Suprema Corte ribadisce per l'ennesima volta il principio secondo cui se nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. in materia di previdenza), che tende a contestare l'an dell'esecuzione e, come è noto, uno dei «vizi » che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c. è proprio l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo.

giovedì 28 novembre 2019

Art. 149 d.a. cpc: è pacifica l'applicabilità al giudizio di opposizione ad ATPO negativo (Cassazione, ord. n° 30860/2019)



La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n° 30860 del 26/11/2019, ha definitivamente sancito la pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamento patologia intervenuto in corso di causa) al giudizio di opposizione ad ATPO negativo.

Per la Corte, escludere tale possibilità vanificherebbe il procedimento spedito e peculiare voluto dal legislatore, la ratio deflativa della novella, oltre a creare disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. 

Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per l'importantissimo precedente messo a disposizione.



giovedì 21 novembre 2019

Revoca prestazione assitenziale e necessità nuova domanda: importanti precisazioni!!!

Come ho avuto già modo di parlarne QUI e QUI, l'orientamento della Cassazione secondo cui, quando interviene la revoca di una prestazione assistenziale, il beneficiario deve presentare una nuova domanda amministrativa non solo è sacrosanto ma non fa altro che confermare quanto previsto dalla normativa in materia.

Il problema però è far capire ai solerti procuratori dell'Istituto, che propugnano acriticamente questa teoria senza evidentemente capire di cosa si parla, la differenza formale e sostanziale tra il verbale negativo di revisione sanitaria (sempre impugnabile in giudizio, cui seguirà la sospensione della prestazione nei 30 giorni successivi) ed il successivo provvedimento di revoca (che può intervenire solo quando il verbale non viene impugnato in giudizio nei 6 mesi oppure, se impugnato, il relativo giudizio dovesse concludersi con esito negativo).  

E' evidente che qualora, per assurdo e per ipotesi, il provvedimento formale di revoca dovesse intervenire prima dei 6 mesi stabiliti per l'impugnazione o prima della conclusione del giudizio di ATPO, quest'ultimo sarebbe autonomamente impugnabile con ricorso ordinario per mancanza di motivazione.

Quindi, ritenendo di far cosa gradita a tutti, anche per far meglio comprendere la differenza "grafica" con il verbale sanitario, provvedo ad allegare un formale provvedimento di revoca che l'INPS emette (o meglio emetteva fino a qualche anno fa, visto che per "spending review" oramai non lo invia più) solo dopo che sia diventato definitivo il verbale negativo di revisione.

Vi invito pertanto a stamparne una copia da portare sempre con voi (click tasto destro sull'immagine e poi salva con nome) per far capire al destinatario la differenza sostanziale e soprattutto formale tra i due provvedimenti.

Carmine Buonomo




 

mercoledì 20 novembre 2019

Gestione separata INPS: il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti, anche in assenza di compilazione del quadro RR del modello UNICO (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4134/2019)

Con la Sentenza n° 4134/2019, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio, la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord si pronuncia sul termine prescrizionale dei contributi dovuti da un avvocato a titolo di Gestione Separata INPS.

In particolare, la sempre encomiabile dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, cui va il nostro più sentito ringraziamento per essere stata tra i primi magistrati ad affrontare la questione dolo/mancata compilazione quadro RR del modello UNICO, dopo aver effettuato un'interessantissima ricostruzione normativa e giurisprudenziale, conclude che il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa.

Inoltre alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr. Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), attesa l’omessa individuazione, in essa, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione in favore della gestione separata (quadro RR), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., quale atto di occultamento doloso della esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all’ente creditore un’assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass. 13.10.2014 n. 21567).

Carmine Buonomo

martedì 19 novembre 2019

Indebito assistenziale per motivi reddituali: salvo il caso dolo, sono ripetibili solo le somme versate successivamente all'accertamento del superamento dei requisiti (Tribunale Nola, Sentenza n° 1880/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Nola, G.L. d.ssa F. Di Palma, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva su un ingente indebito su prestazione di invalidità civile, scaturito dal superamento (per soli € 100,00 annui) dei requisiti reddituali.

A seguito di una particolareggiata ricostruzione logico-giuridica il giudice dichiara irripetibili le somme, con condanna dell'INPS alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato.

Nella motivazione si legge che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.

Carmine Buonomo

martedì 5 novembre 2019

Avverso il verbale negativo di revisione sanitaria è possibile proporre ricorso giudiziario nei termini di legge e non è richiesta una nuova domanda (Cassazione, sentenza n° 28445/2019)


Circa un mese fa avevo postato un mio articolo (LINK), relativo ad una contestatissima eccezione processuale frequentemente sollevata dall'INPS nei giudizi di ATPO avverso i verbali negativi di revisione sanitaria.

In particolare, secondo l'INPS, sulla base di un “consolidato” orientamento giurisprudenziale, quando un cittadino intenda ottenere il ripristino di una prestazione assistenziale precedentemente REVOCATA, questi è tenuto presentare una nuova domanda amministrativa, essendo preclusa l’impugnativa in sede giudiziale del relativo provvedimento.

Nel post avevo evidenziato la ovvietà di quanto stabilito dalla Cassazione sottolineando, però, che IL VERBALE NEGATIVO DI REVISIONE SANITARIA NON EQUIVALE CERTAMENTE AL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PRESTAZIONE GODUTA e che la revoca stessa, che deve essere preceduta per legge da un provvedimento di sospensione, teoricamente sarebbe potuta intervenire solo in caso di mancata proposizione del ricorso per ATPO nei sei mesi o in caso di ATPO negativo.

Fortunatamente a distanza di pochi giorni è intervenuta la Cassazione che, in un giudizio patrocinato dall'amico e collega avv. Stefano Pannone, pur rigettando il ricorso per un mero vizio formale, non fa altro che formalizzare la mia ricostruzione logico/giuridica.

Andando a esaminare, infatti, i punti da 18 a 20 della parte motiva della "illuminante" Sentenza n° 28445/2019 depositata il 05/11/2019, si legge:



18. Inoltre, poiché l'art. 20, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698 del 1994, la revoca è preceduta dalla sospensione cautelativa della prestazione, che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.



19. DUNQUE, NULLA VIETA ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi effettuati).

20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e comunicata.



E anche in questo caso, non ci resta che dire.... "et fuit lux!!!"



Carmine Buonomo

lunedì 4 novembre 2019

Fatturazione e pagamento dei compensi da parte dell'INPS soccombente in giudizio

Da anni si è sempre posto il problema se, in caso di pagamento degli onorari effettuati dall'INPS, la relativa fattura andasse intestata all'Istituto soccombente in giudizio o, viceversa, al cliente sottoscrittore del mandato.
Sul punto, mentre l'INPS non ha mai preso una posizione precisa, l'Agenzia delle Entrate, con propri atti interni, aveva velatamente affermato l'obbligo di fatturazione esclusivamente nei confronti del cliente.
Tuttavia l'assenza di una normativa chiara ed univoca ha continuato ad ingenerale grossi dubbi su chi fosse effettivamente il destinatario della fattura.
Finalmente l'INPS ha deciso di prendere posizione espressa, anche in considerazione delle difficoltà operative derivanti dall'adozione della fattura elettronica.
Con pec ricevuta in data odierna con cui l'INPS mi ha comunicato il pagamento di alcuni compensi di giudizio, si legge: "FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI: NON È RICHIESTA L’EMISSIONE DI ALCUNA FATTURA ELETTRONICA PER LE SPESE DI LITE NEI CONFRONTI DELL’INPS, BENSÌ, ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE CHE LE HA CONFERITO IL MANDATO".
Et lux fuit!!!!

Carmine Buonomo

lunedì 28 ottobre 2019

Indennità di accompagnamento: più facile il ricorso in Tribunale (Messaggio INPS n° 3883/2019)


L'Inps si adegua all'orientamento della giurisprudenza della Cassazione.
Il certificato medico introduttivo negativo, attestante la mancata sussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, non pregiudica la presentazione dell'azione giudiziaria.

L’INPS, con il messaggio 25 ottobre 2019, n. 3883, fornisce ulteriori elementi utili alla difesa in giudizio e alla liquidazione della prestazione economica per invalidità civile, cecità civile e sordità civile.

Queste ultime istruzioni integrano i precedenti messaggi del 16 luglio 2015, n. 4818 e 8 marzo 2019, n. 968.

L’Istituto chiarisce che il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica che attesti la natura delle infermità invalidanti.

Pertanto, il funzionario difensore dell’Istituto, nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo, avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.




venerdì 25 ottobre 2019

Patologia apparato cardiaco: classe NYHA e Frazione di Eiezione



Ritenendo di fare cosa gradita, posto un interessante schema in cui, ai fini della quantificazione dell'invalidità civile,  si rapportano le 4 classi N.Y.H.A. (New York Heart Association) alla F.E. (Frazione di Eiezione). 

La Classificazione NYHA è stata pubblicata per la prima volta nel 1964 per suddividere in categorie i pazienti con insufficienza cardiaca. 
Nella I classe NYHA rientrano i soggetti che non hanno alcuna limitazione dell’attività fisica e le attività fisiche ordinarie non causano sintomi quali dispnea, palpitazioni od eccessivo affaticamento. 
Nella II classe NYHA sono inseriti i soggetti che accusano una lieve limitazione dell’attività fisica. Stanno bene a riposo, ma presentano sintomi durante le attività fisiche ordinarie.  
Alla III classe NYHA afferiscono i soggetti che presentano una marcata limitazione dell’attività fisica. Continuano a star bene a riposo ma le attività fisiche inferiori all’ordinario causano sintomi. 
Nella IV classe NYHA sono infine raccolti tutti quei soggetti i quali si trovano nella incapacità di eseguire qualsiasi attività fisica, anche minima, senza sintomi o li presentano addirittura a riposo.

Come probabilmente saprete, il D.M. 1992 attribuisce i seguenti punteggi di invalidità a seconda delle diverse classi NYHA:

6441 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA): 21-30%

6442 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA): 41-50%

6443 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (III classe NYHA): 71-80%

6444 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca gravissima (IV classe NYHA): 100%

6445 - Coronaropatia lieve (I classe NYHA): 11-20%

6446 - Coronaropatia moderata (II classe NYHA): 41-50%

6447 - Coronaropatia grave (III classe NYHA): 71-80%

6448 - Coronaropatia gravissima (IV classe NYHA): 100%

La Frazione di Eiezione (F.E.), invece, viene a rappresentare uno dei principali parametri di funzione meccanica di pompa cardiaca, il cui valore progressivamente decrescente dovrebbe configurare una compromissione via via crescente della funzione cardiaca e pertanto rappresentare un parametro di gravità del danno cardiaco di tipo meccanico.

giovedì 17 ottobre 2019

Per la terza volta consecutiva in pochi mesi la Cassazione torna ad esprimersi sulla irrilevanza della questione "spunte" per l'accompagnamento (Cass. ord. 25804/2019)


Dopo la Sentenza n° 14412/2019 e l'Ordinanza 19724/2019, a distanza di poco meno di tre mesi dall'ultimo provvedimento, la Cassazione con Ordinanza n° 25804 del 14/10/2019 torna ad esprimersi suilla questione "spunte" e sulla relativa irrilevanza ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompanamento.

Come già stabilito nei precedenti provvedimenti, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione. 

Carmine Buonomo

martedì 15 ottobre 2019

Revisione negativa prestazione riconosciuta su giudicato: nel provvedimento definitivo vanno trascritte le conclusioni del difensore (Cassazione, ord. n° 26090/19)

Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per l'interessantissimo precedente condiviso.

In caso di rivedibilità di prestazione riconosciuta su precedente giudicato (cui segua un verbale negativo), nella sentenza del giudizio di opposizione all'ATPO vanno trascritte le conclusioni del difensore che chiede di "personalizzare" i quesiti da affidare al CTU per tenere conto della cosiddetta "analisi comparativa" delle condizioni di salute nel rispetto del principio della "estensione oggettiva di giudicato" ex art. 2909 c.c. nei rapporti previdenziali ed assistenziali di durata (sul punto anche Cass. SS.UU. Sentenza n° 383/1999).

E' importantissimo sottolineare che, nel caso di specie, trattandosi di controversia sulla sussistenza dei requisiti sanitari, proposta nel termine decadenziale prima che fosse intervenuta la formale revoca (propriamente detta) da parte dell'Istituto, OVVIAMENTE non era stata presentata nessuna "domanda di ripristino" (si veda articolo sulla questione revoca/nuova domanda).

Trattandosi di problematica rilevabile d'ufficio (difetto della previa domanda amministrativa), questa sarebbe sicuramente emersa ed avrebbe paralizzato la pronuncia di merito ottenuta.


Carmine Buonomo

lunedì 7 ottobre 2019

Revoca prestazione assistenziale e necessità di una nuova domanda amministrativa (Cassazione, ordinanza n° 4788/2019)

La Cassazione cristalizza la normalitá ma, come spesso accade, l'Inps interpreta le sentenze a suo piacimento: a pagar le spese sono sempre i più deboli!!! (cit. avv. Danilo Albano)
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Prima di entrare nel merito del post, desidero segnalare che queste brevi osservazioni derivano da un interessantissimo scambio di idee con l’amico storico avv. Alessandro Faggiano, Presidente della Camera Previdenziale Napoletana che ringrazio, come sempre, per la sagacia, l’esperienza e la disponibilità da sempre spesi nell’interesse della categoria degli avvocati previdenzialisti. 

Fa discutere gli operatori del diritto (magistrati ed avvocati) una recente eccezione processuale sollevata in giudizio dall’INPS secondo cui – sulla base di un “consolidato” orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cassazione, ord. 4788/2019) – quando un cittadino intenda ottenere il ripristino di una prestazione assistenziale precedentemente REVOCATA, questi è tenuto presentare una nuova domanda amministrativa, essendo preclusa l’impugnativa in sede giudiziale del relativo provvedimento.

E quindi??? Dov’è il problema??? Il principio è chiaro ed anche sacrosanto!!!
La Cassazione ha assolutamente ragione, non avendo fatto altro che “scoprire l’acqua calda”.

E’ normalissimo che quando una prestazione viene REVOCATA, per ottenerne il ripristino, bisogna necessariamente presentare una nuova domanda.

C’è però da dire, e non me ne voglia a male nessuno, che “quando il saggio (leggasi Cassazione) indica la luna, lo stolto (INPS) guarda il dito”!!!

Il problema, infatti, è far capire allo stolto INPS la SOSTANZIALE DIFFERENZA TRA IL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE DI VERIFICA ED IL SUCCESSIVO  PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PRESTAZIONE SINO A QUEL MOMENTO GODUTA.

La revoca di una prestazione assistenziale, infatti, è un provvedimento amministrativo che:
1)   Segue un verbale sanitario di mancata conferma della permanenza del requisito sanitario diventato definitivo (e cioè, non impugnato in tribunale nei 6 mesi dalla notifica oppure, qualora impugnato, con giudizio conclusosi con esito negativo per il ricorrente);
2)   Deve essere emesso in forma specifica dall’amministrazione;
3)  Deve essere formalmente comunicato all’interessato, il quale ha precisi termini e modalità – stabiliti dalla legge – per impugnarlo.   

mercoledì 2 ottobre 2019

Il differimento di dodici mesi della decorrenza stabilito dal DL 78/2010 si può applicare anche alla pensione di vecchiaia anticipata VO80%: Cassazione, sentenza n° 20463/2019)




Con la sentenza numero 20463 del 30 settembre 2019 la Corte di Cassazione legittima pienamente sul piano giuridico il mantenimento del regime della finestra mobile, introdotto dall'articolo 12 del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 (il cd. decreto Sacconi), con riferimento alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi, cioè coloro che posseggono una invalidità non inferiore al 80%.
Come noto i lavoratori del settore privato in considerazione della peculiarità condizione sanitaria hanno mantenuto la facoltà di ritirasi in anticipo rispetto all'ordinaria età di vecchiaia facendo salva la normativa antecedente alla Riforma Amato (Dlgs 503/1992). 
Tale normativa consentiva sino al 31 dicembre 2012 il pensionamento con 60 anni gli uomini e 55 anni le donne unitamente a 20 anni (di regola) di contribuzione; dal 2013 a causa dell'aumento legato alla speranza di vita Istat i requisiti anagrafici sono stati innalzati di tre mesi, dal 2016 di altri quattro mesi e dal 2019 di altri cinque mesi. 
Attualmente, pertanto, i requisiti anagrafici sono pari a 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne (contro l'età standard di 67 anni prevista per la generalità degli altri lavoratori). 
Allo sconto ha fatto da contraltare la presenza, però, di una finestra mobile di 12 mesi (18 per gli autonomi) sin dal 1° gennaio 2011 che, in sostanza, differisce di un anno l'erogazione del primo rateo di pensione una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi appena descritti.

lunedì 23 settembre 2019

Applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc in materia assistenziale





Condivido con piacere questo interessantissimo articolo dell'amica e collega avv. Maria Paola Monti del Foro di Roma, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani".
Considerato che, con sempre maggior frequenza, l’Inps sta sollevando l’eccezione di inapplicabilità, alle controversie in materia assistenziale, dell’art. 149 disp. att. c.p.c. (“Controversie in materia di invalidità pensionabile. Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”), si condivide l’ordinanza predisposta dal Dott. Dario Conte, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, con cui si supera nettamente l’eccezione, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze ivi citate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004, in cui si presume pacificamente l’applicabilità del citato articolo a una fattispecie concernente l’indennità di accompagnamento).