lunedì 28 ottobre 2019

Indennità di accompagnamento: più facile il ricorso in Tribunale (Messaggio INPS n° 3883/2019)


L'Inps si adegua all'orientamento della giurisprudenza della Cassazione.
Il certificato medico introduttivo negativo, attestante la mancata sussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, non pregiudica la presentazione dell'azione giudiziaria.

L’INPS, con il messaggio 25 ottobre 2019, n. 3883, fornisce ulteriori elementi utili alla difesa in giudizio e alla liquidazione della prestazione economica per invalidità civile, cecità civile e sordità civile.

Queste ultime istruzioni integrano i precedenti messaggi del 16 luglio 2015, n. 4818 e 8 marzo 2019, n. 968.

L’Istituto chiarisce che il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica che attesti la natura delle infermità invalidanti.

Pertanto, il funzionario difensore dell’Istituto, nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo, avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U.




venerdì 25 ottobre 2019

Patologia apparato cardiaco: classe NYHA e Frazione di Eiezione



Ritenendo di fare cosa gradita, posto un interessante schema in cui, ai fini della quantificazione dell'invalidità civile,  si rapportano le 4 classi N.Y.H.A. (New York Heart Association) alla F.E. (Frazione di Eiezione). 

La Classificazione NYHA è stata pubblicata per la prima volta nel 1964 per suddividere in categorie i pazienti con insufficienza cardiaca. 
Nella I classe NYHA rientrano i soggetti che non hanno alcuna limitazione dell’attività fisica e le attività fisiche ordinarie non causano sintomi quali dispnea, palpitazioni od eccessivo affaticamento. 
Nella II classe NYHA sono inseriti i soggetti che accusano una lieve limitazione dell’attività fisica. Stanno bene a riposo, ma presentano sintomi durante le attività fisiche ordinarie.  
Alla III classe NYHA afferiscono i soggetti che presentano una marcata limitazione dell’attività fisica. Continuano a star bene a riposo ma le attività fisiche inferiori all’ordinario causano sintomi. 
Nella IV classe NYHA sono infine raccolti tutti quei soggetti i quali si trovano nella incapacità di eseguire qualsiasi attività fisica, anche minima, senza sintomi o li presentano addirittura a riposo.

Come probabilmente saprete, il D.M. 1992 attribuisce i seguenti punteggi di invalidità a seconda delle diverse classi NYHA:

6441 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA): 21-30%

6442 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA): 41-50%

6443 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave (III classe NYHA): 71-80%

6444 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca gravissima (IV classe NYHA): 100%

6445 - Coronaropatia lieve (I classe NYHA): 11-20%

6446 - Coronaropatia moderata (II classe NYHA): 41-50%

6447 - Coronaropatia grave (III classe NYHA): 71-80%

6448 - Coronaropatia gravissima (IV classe NYHA): 100%

La Frazione di Eiezione (F.E.), invece, viene a rappresentare uno dei principali parametri di funzione meccanica di pompa cardiaca, il cui valore progressivamente decrescente dovrebbe configurare una compromissione via via crescente della funzione cardiaca e pertanto rappresentare un parametro di gravità del danno cardiaco di tipo meccanico.

giovedì 17 ottobre 2019

Per la terza volta consecutiva in pochi mesi la Cassazione torna ad esprimersi sulla irrilevanza della questione "spunte" per l'accompagnamento (Cass. ord. 25804/2019)


Dopo la Sentenza n° 14412/2019 e l'Ordinanza 19724/2019, a distanza di poco meno di tre mesi dall'ultimo provvedimento, la Cassazione con Ordinanza n° 25804 del 14/10/2019 torna ad esprimersi suilla questione "spunte" e sulla relativa irrilevanza ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompanamento.

Come già stabilito nei precedenti provvedimenti, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, admin della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la gentile segnalazione. 

Carmine Buonomo

martedì 15 ottobre 2019

Revisione negativa prestazione riconosciuta su giudicato: nel provvedimento definitivo vanno trascritte le conclusioni del difensore (Cassazione, ord. n° 26090/19)

Ringrazio l'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello per l'interessantissimo precedente condiviso.

In caso di rivedibilità di prestazione riconosciuta su precedente giudicato (cui segua un verbale negativo), nella sentenza del giudizio di opposizione all'ATPO vanno trascritte le conclusioni del difensore che chiede di "personalizzare" i quesiti da affidare al CTU per tenere conto della cosiddetta "analisi comparativa" delle condizioni di salute nel rispetto del principio della "estensione oggettiva di giudicato" ex art. 2909 c.c. nei rapporti previdenziali ed assistenziali di durata (sul punto anche Cass. SS.UU. Sentenza n° 383/1999).

E' importantissimo sottolineare che, nel caso di specie, trattandosi di controversia sulla sussistenza dei requisiti sanitari, proposta nel termine decadenziale prima che fosse intervenuta la formale revoca (propriamente detta) da parte dell'Istituto, OVVIAMENTE non era stata presentata nessuna "domanda di ripristino" (si veda articolo sulla questione revoca/nuova domanda).

Trattandosi di problematica rilevabile d'ufficio (difetto della previa domanda amministrativa), questa sarebbe sicuramente emersa ed avrebbe paralizzato la pronuncia di merito ottenuta.


Carmine Buonomo

lunedì 7 ottobre 2019

Revoca prestazione assistenziale e necessità di una nuova domanda amministrativa (Cassazione, ordinanza n° 4788/2019)

La Cassazione cristalizza la normalitá ma, come spesso accade, l'Inps interpreta le sentenze a suo piacimento: a pagar le spese sono sempre i più deboli!!! (cit. avv. Danilo Albano)
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Prima di entrare nel merito del post, desidero segnalare che queste brevi osservazioni derivano da un interessantissimo scambio di idee con l’amico storico avv. Alessandro Faggiano, Presidente della Camera Previdenziale Napoletana che ringrazio, come sempre, per la sagacia, l’esperienza e la disponibilità da sempre spesi nell’interesse della categoria degli avvocati previdenzialisti. 

Fa discutere gli operatori del diritto (magistrati ed avvocati) una recente eccezione processuale sollevata in giudizio dall’INPS secondo cui – sulla base di un “consolidato” orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cassazione, ord. 4788/2019) – quando un cittadino intenda ottenere il ripristino di una prestazione assistenziale precedentemente REVOCATA, questi è tenuto presentare una nuova domanda amministrativa, essendo preclusa l’impugnativa in sede giudiziale del relativo provvedimento.

E quindi??? Dov’è il problema??? Il principio è chiaro ed anche sacrosanto!!!
La Cassazione ha assolutamente ragione, non avendo fatto altro che “scoprire l’acqua calda”.

E’ normalissimo che quando una prestazione viene REVOCATA, per ottenerne il ripristino, bisogna necessariamente presentare una nuova domanda.

C’è però da dire, e non me ne voglia a male nessuno, che “quando il saggio (leggasi Cassazione) indica la luna, lo stolto (INPS) guarda il dito”!!!

Il problema, infatti, è far capire allo stolto INPS la SOSTANZIALE DIFFERENZA TRA IL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE DI VERIFICA ED IL SUCCESSIVO  PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PRESTAZIONE SINO A QUEL MOMENTO GODUTA.

La revoca di una prestazione assistenziale, infatti, è un provvedimento amministrativo che:
1)   Segue un verbale sanitario di mancata conferma della permanenza del requisito sanitario diventato definitivo (e cioè, non impugnato in tribunale nei 6 mesi dalla notifica oppure, qualora impugnato, con giudizio conclusosi con esito negativo per il ricorrente);
2)   Deve essere emesso in forma specifica dall’amministrazione;
3)  Deve essere formalmente comunicato all’interessato, il quale ha precisi termini e modalità – stabiliti dalla legge – per impugnarlo.   

mercoledì 2 ottobre 2019

Il differimento di dodici mesi della decorrenza stabilito dal DL 78/2010 si può applicare anche alla pensione di vecchiaia anticipata VO80%: Cassazione, sentenza n° 20463/2019)




Con la sentenza numero 20463 del 30 settembre 2019 la Corte di Cassazione legittima pienamente sul piano giuridico il mantenimento del regime della finestra mobile, introdotto dall'articolo 12 del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 (il cd. decreto Sacconi), con riferimento alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi, cioè coloro che posseggono una invalidità non inferiore al 80%.
Come noto i lavoratori del settore privato in considerazione della peculiarità condizione sanitaria hanno mantenuto la facoltà di ritirasi in anticipo rispetto all'ordinaria età di vecchiaia facendo salva la normativa antecedente alla Riforma Amato (Dlgs 503/1992). 
Tale normativa consentiva sino al 31 dicembre 2012 il pensionamento con 60 anni gli uomini e 55 anni le donne unitamente a 20 anni (di regola) di contribuzione; dal 2013 a causa dell'aumento legato alla speranza di vita Istat i requisiti anagrafici sono stati innalzati di tre mesi, dal 2016 di altri quattro mesi e dal 2019 di altri cinque mesi. 
Attualmente, pertanto, i requisiti anagrafici sono pari a 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne (contro l'età standard di 67 anni prevista per la generalità degli altri lavoratori). 
Allo sconto ha fatto da contraltare la presenza, però, di una finestra mobile di 12 mesi (18 per gli autonomi) sin dal 1° gennaio 2011 che, in sostanza, differisce di un anno l'erogazione del primo rateo di pensione una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi appena descritti.

lunedì 23 settembre 2019

Applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc in materia assistenziale





Condivido con piacere questo interessantissimo articolo dell'amica e collega avv. Maria Paola Monti del Foro di Roma, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani".
Considerato che, con sempre maggior frequenza, l’Inps sta sollevando l’eccezione di inapplicabilità, alle controversie in materia assistenziale, dell’art. 149 disp. att. c.p.c. (“Controversie in materia di invalidità pensionabile. Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”), si condivide l’ordinanza predisposta dal Dott. Dario Conte, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, con cui si supera nettamente l’eccezione, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze ivi citate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004, in cui si presume pacificamente l’applicabilità del citato articolo a una fattispecie concernente l’indennità di accompagnamento).

lunedì 16 settembre 2019

L'indebito assistenziale per motivi reddituali è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (Tribunale Velletri, Sentenza n° 1198/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, gentilmente messo a disposizione dal collega avv. Vincenzo Calarco del Foro di Roma.


Nel caso specifico sin controverteva su una richiesta di restituzione somme avanzata dall'INPS per aver il ricorrente continuato a percepire i ratei di assegno di invalidità civile nonostante il superamento dei limiti reddituali di legge.

La conclusione cui giunge il Tribunale è che "l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento".

Diversa invece è la disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari che è soggetto ad una disciplina specifica (art. 37, comma 8, L. 448/1998): in tale ipotesi è consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.

Buona lettura

Carmine Buonomo 

venerdì 6 settembre 2019

Indebiti assistenziali per ricoveri ospedalieri di lunga degenza


Da tutt'Italia ci arrivano notizie alquanto preoccupanti che riguardano i percettori di indennità di accompagnamento.
In particolare l’INPS sta trasmettendo delle salatissime richieste di restituzione somme a coloro che, negli anni precedenti, sono stati sottoposti a ricoveri di lunga degenza. 
La legge che istituisce l’indennità di accompagnamento prevede, infatti, la sospensione dell’erogazione in caso di ricoveri presso istituti di durata superiore a 30 giorni (leggi POST). 
Nel corso degli anni l’INPS ha interpretato questa regola includendo anche i ricoveri ospedalieri; la ratio deriva dal fatto che l’indennità di accompagnamento è stata creata per favorire la permanenza a casa dei disabili e che quindi non avrebbe alcuna ragione di essere in caso di ricovero in istituti specializzati.
Inutile dire che la presenza dei genitori (nel caso di minori ricoverati) o di altro personale di fiducia è quasi sempre imposta dall’ospedale. 
Inoltre nel caso di minori la costante presenza dei genitori nel corso dei ricoveri ospedalieri risulta necessaria per il semplice fatto che gli stessi devono prestare il consenso ai numerosi atti sanitari, difficilmente prevedibili, che possono essere praticati in occasione di tali ricoveri. 
La giurisprudenza di legittimità da anni ha stabilito che

giovedì 5 settembre 2019

Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all'assegno sociale e altre prestazioni di invalidità civile (INPS, messaggio n° 4570/2018)



L’articolo 24, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce il graduale incremento del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale.



Ne consegue che, a decorrere dal gennaio 2018 , il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’ assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi, è innalzato ad anni sessantasei (sessantasette da 1/2019) rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva.



Ad esso occorre aggiungere l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, richiamato dall’articolo 24, commi 12 e 13, del D.L. 201/2011.

A seguito degli adeguamenti alla speranza di vita intervenuti nel 2013 e nel 2016, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.

Inoltre, per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo anno d’età.

Si precisa che resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018 o sessantasette prima del 1° gennaio 2019, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale.

Costoro, pertanto, anche qualora presentino domanda successivamente, in caso di accoglimento, avranno diritto all’assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.


Carmine Buonomo



giovedì 29 agosto 2019

I successi giudiziari dello Studio Legale Buonomo


In oltre 15 anni di attività svolti esclusivamente nel settore di specializzazione, il nostro studio ha seguito un elevatissimo numero di giudizi in materia previdenziale ed asistenziale, partendo dalla presentazione della domanda in fase amministrativa fino a curare la procedura di liquidazione delle provvidenze economiche.

Fa sorridere la circostanza che qualche collega si sia pubblicamente autodefinito "avvocato previdenzialista" per il solo fatto di aver curato  qualche contenzioso teso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o, nella migliore delle ipotesi, dell'invalidità civile o ordinaria.

Per noi, invece, parlano i risultati materialmente conseguiti che spaziano, ovviamente, in tutto il settore della previdenza ed assistenza.

A seguire una rassegna di una minima parte delle vittorie giudiziarie conseguite dal nostro studio.

Lasciamo all'intelligenza dei lettori trarne le dovute conclusioni.



- Pensione di reversibilità per figlio inabile (LINK)



- Indebito previdenziale e trasmissione della dichiarazione dei redditi (LINK)


- Liquidazione decreto di omologa e invio dei modelli AP70 o AP23 (LINK)

- Insussistenza degli indebiti INPS carenti di motivazione (LINK)

- Eventuali eccezioni processuali e di merito vanno obbligatoriamente sollevate dall'INPS nel giudizio ordinario post dissenso (LINK1) (LINK2) (LINK3)

- L'INPS non può sollevare in un successivo giudizio contestazioni non eccepite nel giudizio di ATPO (LINK)

- Assegno sociale, separazione dei coniugi e assegno di mantenimento (LINK)

- Trasformazione invalidità civile in assegno sociale con riferimento ai soli redditi personali, anche se all'epoca del compimento del 65° anno di età questi superavano i limiti di legge (LINK)

- Assegno di incollocabilità INAIL (LINK)

- Supplemento di pensione e decorrenza (LINK)

- Crisi epilettiche ed indennità di accompagnamento (LINK)

- Sindrome di Down e decorrenza indennità di accompagnamento (LINK)

- Nella fase di opposizione ad ATPO negativo è possibile il deposito di nuova certificazione sanitaria ex art. 149 d.a. cpc (LINK)

- Doppia contribuzione (gestione commericianti e gestione separata): illegittima la richiesta dell'INPS (LINK)

- Spese generali sempre dovute, anche senza espressa menzione nel titolo (LINK)

martedì 27 agosto 2019

Rassegna analitica dei requisiti extrabiologici per la pensione di reversibilità per figlio inabile (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3515/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Davvero degna di nota è la parte della Sentenza in cui il sempre impeccabile dr. V. Trinchillo del Tribunale di Napoli Nord elenca per poi analizzare compiutamente, anche alla luce della giurisprudenza succedutasi nel tempo, tutti i requisiti extrasanitari richiesti ex lege per la prestazione previdenziale richiesta in giudizio.
La sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la scadenza del termine breve concesso al soccombente per l'eventuale proposizione dell'impugnazione.

Carmine Buonomo  

venerdì 9 agosto 2019

Nell'indebito previdenziale la trasmissione della dichiarazione dei redditi (730/UNICO) sostituisce l'invio del modello RED (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3184/2019)

Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio e relativo ad un indebito previdenziale per motivi reddituali.

Con un interessantissimo ed ineccepibile excursus logico-giuridico, la d.ssa Anna Pia Perpetua, accogliendo in toto la nostra tesi difensiva, conclude - annullando la pretesa creditoria dell'INPS ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991 - che, contrariamente da quanto asserito dall'Istituto -  parte ricorrente non era tenuta alla presentazione del cd. modello RED, in ragione della trasmissione della propria dichiarazione dei redditi all’Amministrazione Finanziaria.

La Sentenza viene ovviamente pubblicata solo dopo il decorso del termine breve di 30 giorni dalla notifica al procuratore costituito.

Carmine Buonomo


mercoledì 31 luglio 2019

La mancata comunicazione dell'indirizzo PEC da parte dell'INPS non consente la revoca del decreto di omologa per mancata ricezione della comunicazione termini dissenso (Tribunale Napoli Nord, ordinanza del 22/07/19)

L'INPS proponeva istanza di revoca di un decreto di omologa asserendo di non aver ricevuto il provvedimento termini dissenso e quindi di non essere stato messo in condizione di contestare le risultanze della CTU.

Con un interessantissimo provvedimento, la d.ssa C. Cucinella del Tribunale di Napoli Nord rigettava l'istanza argomentando che l'Istituto si era costitito senza indicare alcun indirizzo PEC e che, comunque, la cancelleria non avrebbe potuto reperirlo da alcun pubblico elenco.

A tal ultimo proposito il Magistrato specifica sia che l'INPS non ha rispettato il termine ultimo del 30/11/14 per comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC sia che, ai fini di una valida comunicazione, non è possibile utilizzare un indirizzo PEC reperito nell'indice PA (www.indicepa.gov.it).   

Ringrazio l'amico e collega avv. Francesco Palo per l'interessantissimo materiale messo a disposizione.

giovedì 25 luglio 2019

Accolto ricorso ex art. 700 cpc avverso il diniego di liquidazione di indennità di accompagnamento riconosciuta su decreto di omologa. Interessante il capo relativo alla responsabilità aggravata dell'INPS ex art. 96 cpc (Tribunale Reggio Calabria, R.G. 503/2019)

Ho il piacere di postare un interessantissimo precedente del Tribunale di Reggio Calabria, G.L. dr. A. Salvati, gentilmente messo a disposizione dalla collega avv. Mariarosaria Minniti.
Nel caso specifico il Tribunale ha accolto un ricorso d'urgenza, ritenedo sussistenti e motivando egregiamente la coesistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, avverso un diniego di liquidazione di indennità di accompagnamento (per la carenza delle famose "spunte") riconosciuta su decreto di omologa dello stesso ufficio.
Davvero interessante e meritevole di plauso la parte in cui il Giudice valuta d'ufficio e stigmatizza la condotta extraprocessuale dell'Inps per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.

Per una panoramica completa dei precedenti giurisprudenziali in tema di accompagnamento e "spunte" vi invito a cliccare sul seguente LINK.

Carmine Buonomo

mercoledì 24 luglio 2019

La Cassazione torna ad esprimersi sulla questione "spunte" per l'accompagnamento: ennesima sconfitta per l'INPS (Cass., Ord. n° 19724 del 22/07/19)

A distanza di poco meno di due mesi dal primo, epocale, provvedimento (Sentenza n° 14412/2019, di cui ne abbiamo parlato compiutamente QUI), la Suprema Corte torna nuovamente a pronunciarsi sull'annosa questione del diritto all'indennità di accompagnamento nel caso in cui il medico curante abbia omesso il flag di una o entrambi le voci di non autonomia nell'invio del certificato telematico.

Con l' Ordinanza n° 19724 del 22/07/2019 la Cassazione, richiamando sic et simpliciter il principio di diritto già enunciato con la citata Sentenza 14412/2019 ha stabilito, per l'ennesima volta, che "al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione di moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura, anche amministrativa si svolga regolarmente".

Game over per l'INPS??? Ai posteri l'ardua sentenza....

Carmine Buonomo

A seguire il provvedimento, liberamente scaricabile in formato .pdf

L'indennità di accompagnamento non esclude l'idoneità alla guida



Il Ministero della Salute, con parere n. 80242290585/2016, ha precisato che nel caso di soggetti cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento la stessa non esclude automaticamente l'idoneità alla guida.


Conseguentemente, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la patente di guida speciale che addirittura potrà anche essere rinnovata.


ll fondamento di questo chiarimento è la tipologia di patologia che da luogo al beneficio dell'indennità suddetta poichè non tutte le disabilità escludono la capacità di guida anche sotto il profilo delle presenza delle condizioni di sicurezza richieste dalla legge.


Pertanto, la Commissione Medica, incaricata della valutazione dei requisiti medico legali per la concessione del superiore beneficio, dovrà accertare caso per caso se le affezioni presenti nel soggetto inabile consentano lo stesso ad essere abilitato alla guida di veicoli.

mercoledì 17 luglio 2019

Il requisito reddituale dell'assegno sociale è rappresentato esclusivamente dal reddito effettivamente percepito dall'interessato (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2847/2019)


Sul controverso argomento dell'assegno sociale, allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega avv. Domenico Di Paola.

Nel documento il G.L. dr. Barbato, Rosario Capolongo, dopo un interessante excursus normativo, conclude statuendo che la valutazione non può che essere effettuata caso per caso, alla luce delle caratteristiche della fattispecie concreta, come confermato anche da Cass. 16852/2018.


Infatti il requisito reddituale della prestazione assistenziale in esame non è rappresentato dalla sussistenza di qualsiasi fonte potenziale di reddito o dal reddito “percepibile” nell’anno di riferimento, ma solo ed esclusivamente dal reddito effettivamente percepito dall’interessato

Il che è confermato dallo stesso dato normativo di riferimento che, per il conguaglio, si riferisce expressis verbis al “reddito effettivamente percepito”.

Altri interessanti pronunce sull'argomento li potete trovare QUI e QUI.

Carmine Buonomo

martedì 9 luglio 2019

Muta l'orientamento del Tribunale di Napoli Nord in merito ai giudizi con cui si impugnano gli estratti di ruolo. Inammissibili in assenza di esecuzione


Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Sirio e Francesco Giametta per l'interessantissimo materiale messo a disposizione.

Con le sentenze n. 2951/2019 del 12/06/2019 e la n. 2792/2019 del 5.6.2019 (della dott.ssa Perpetua) e la sentenza n. 2890/2019 pubbl. il 10/06/2019 (della dott.ssa Acquaviva Coppola) del Tribunale di Napoli Nord sez. lav. e previdenza, in accoglimento delle tesi difensive svolte dallo Studio Legale Giametta, la Sezione Lavoro dichiara espressamente di mutare il proprio precedente orientamento in ordine alla impugnabilità dell'estratto di ruolo ed aderisce alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 6166/2019, 6723/2019 e 6887/2019).

In particolare, viene dichiarato inammissibile il motivo di opposizione concernente la prescrizione successiva in quanto "nel caso in esame" non vi è la prova della minaccia attuale di atti esecutivi.