mercoledì 26 giugno 2019

Ai fini della liquidazione di un decreto di omologa non e' preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1699/2019)

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord,  reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio ed avente ad oggetto un giudizio di condanna per mancato pagamento, nei termini di legge, della prestazione connessa all'accertato requisito sanitario in un decreto di omologa ex art. 445 bis cpc.

Nel caso specifico la sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo del Tribunale di Napoli Nord, anche rifacendosi ai messaggi INPS n° 20715/2013 e 4818/2015, conclude che - indipendentemente dal generico dovere di collaborazione all'adempimento - il creditore non è obbligato per legge all'invio del modello AP70 (o AP23 in caso di decesso) predisposto dall'INPS.

A quanto egregiamente osservato dal Giudice, si aggiunga anche che, con circolare n° 100/2016, l'INPS ha nuovamente ribadito la non necessità dell'invio del modello AP70 che andrà quindi trasmesso solo previa richiesta dell'Istituto stesso.  

Ovviamente questo precedente viene pubblicato solo dopo la decorrenza termine breve per l'impugnazione... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!

Carmine Buonomo 

venerdì 21 giugno 2019

Indennità di accompagnamento e irrilevanza spunte di non autonomia: prima applicazione pratica della Sentenza della Cassazione n° 14412/2019

Allego uno dei primissimi provvedimenti di merito in cui il Giudice di prime cure (Tribunale Napoli Nord, G.L. d.ssa M. Caroppoli, Sentenza n° 2956/2019) ha condannato l'INPS al pagamento dell'indennità di accompagnamento, negato in via amministrativa nonostante il favorevole decreto di omologa ex art. 445 bis cpc, sulla base dell'orientamento di cui alla Sentenza della Cassazione n° 14412/2019).

Per chi non dovesse ricordarlo tale, importantissimo, precedente ha dichiarato definitivamente l'irrilevanza delle spunte di non autonomia ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (LINK all'articolo).

Ringrazio l'amico e collega avv. Luigi Barisciano per il materiale messo a  disposizione.

Carmine Buonomo

martedì 28 maggio 2019

Indennità di accompagnamento e "spunte": per la S.C. sono irrilevanti ai fini del perfezionalmento della domanda amministrativa (Cassazione, Sentenza n° 14412/2019)


Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle voci di non autonomia non determina l'improcedibilità della domanda.
Per la Suprema Corte non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.

Sei avvocato e ricco? Niente Pinto - Intervista all'avv. Carmine Buonomo


lunedì 27 maggio 2019

Processo previdenziale: decorrenza del termine per l’impugnazione in caso di parte contumace (Cassazione, ordinanza n° 27017/2018)


In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. 

Ne consegue che, in caso di contumacia dell’INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.p.c., a Roma, nella sede centrale dell’Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell’atto ad una delle persone indicate dalla norma.

Nè assume rilievo la disposizione di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell’ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali – salvo che per la materia dell’invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell’Istituto – non è compresa la sentenza.

giovedì 23 maggio 2019

Solo l’avvocato titolare di uno studio in una zona infima, può proporre la Legge Pinto

La Corte d'Appello di Napoli rigetta una richiesta risarcitoria ex Lege Pinto per una giudizio durato "appena" 9 anni tra primo e secondo grado.
Il motivo??? 
Agli avvocati ricorrenti - che in ogni caso non avrebbero dovuto proporre il ricorso perchè abituati alle lungaggini giudiziarie - il risarcimento viene negato semplicemente perchè hanno lo studio in una zona elegante di Napoli e, di conseguenza, una certa "ricchezza" presunta.
Ai lettori ogni commento su questo ennesimo abominio giuridico....

Aggiornamento 24/05/19: la questione è stata prontamente segnalata ai COA di competenza e verrà discussa martedì prossimo a Napoli e giovedi prossimo ad Aversa per l'adozione dei provvedimenti che, all'esito della trattazione, verranno ritenuti necessari. 

Carmine Buonomo

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giovedì 16 maggio 2019

In base alla normativa vigente deve escludersi che particolari "diciture" costituiscano requisito necessario della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa di accompagnamento (Corte Appello Napoli, Sentenza 2196/2019)

Ho il piacere di postare questo importantissimo precedente della Corte d'Appello di Napoli, gentilmente messo a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessandro Faggiano e Sara Santochirico, in cui il collegio prima fa un completo excursus storico delle normative disciplinanti le modalità di invio delle domande di invalidità civile e, all'esito, conclude appunto che in base a quella vigente deve escludersi che particolari e precise "diciture" costituiscano requisito necessario della certificazione medica da allegare alla domanda amminsitrativa di accompagnamento.

Nell'ottimistica speranza che anche questa pronuncia possa servire a fissare un ulteriore punto fermo sull'argomento accompagnamento e "spunte" (al seguente LINK la raccolta completa di giurisprudenza) vi saluto con affetto.

Carmine Buonomo

venerdì 10 maggio 2019

Fatturazione avvocato antistatario: contestazioni Agenzia Entrate


Molti colleghi, me compreso, stanno vivendo giorni di ansia in quanto l’Agenzia delle Entrate sta contestando loro l'omessa fatturazione degli incassi derivanti da onorari versati dall’INPS o da altro Ente o Società, soccombenti in procedimenti giudiziari.

L’Ente in questione, infatti, corrispondendo gli onorari ha ovviamente anche emesso la Certificazione Unica dei compensi corrisposti e delle ritenute d’acconto effettuate, inviandola all’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima, peró, che non ha però rinvenuto le corrispondenti fatture ad opera del legale beneficiario.

Il motivo è noto: l’avvocato è infatti tenuto a emettere fattura nei confronti del proprio cliente, e non nei confronti dell’Ente o Società  soccombente pagatore!!!

Sperando di fare cosa gradita allego il LINK alla Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, da utilizzare per le istanze in autotutela da protocollare all'Agenzia Entrate.

Carmine Buonomo

Va rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS quando controverte sulla mancata spunta delle voci di non autonomia (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1754/2019)

Con il provvedimento che ho il piacere di allegarvi, il sempre impeccabile dott. Giovanni Andrea Rippa, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli Nord, ha rigettato il ricorso in opposizione dell'INPS ad ATPO positivo, basato esclusivamente sulla mancata spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento.

In particolare il Giudice ritiene, giustamente, che - tra le altre cose - non può essere rimessa ad un terzo (ovvero il medico certificatore) la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto che ritiene di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all'esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l'attribuzione del diritto.

Del resto se, per ipotesi, la domanda fosse stata inammissibile, il procedimento amministrativo avrebbe dovuto concludersi con una pronuncia in tal senso, ex art. 2 L. 241/1990.

Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Francesco e Raffaele Di Tella per l'importantissimo materiale messo a disposizione.

Altro precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord del medesimo tenore, a firma della d.ssa F. Colameo, è rinvenibile QUI 

Carmine Buonomo

martedì 7 maggio 2019

Insussistenza degli indebiti INPS carenti di indicazione delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1292/2019)

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord (Sentenza n° 1292/2019, R.G. 9524/2015) reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio dove il sempre ineccepibile G.L. dr. G.A. Rippa, anche sulla scorta del'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (Cass. Sez. L. Sentenza 198/2011), ha sancito l'insussistenza dell'indebito quando l'Istituto ometta di indicare le ragioni della richiesta di ripetizione e l'istante non abbia avuto, pertanto, conoscenza dei motivi che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate.

Buona lettura.

Carmine Buonomo

martedì 30 aprile 2019

Il diritto all'indennità di accompagnamento è reclamabile entro 10 anni (Tribunale Roma, Sentenza n° 9930/2018)


TRIBUNALE DI ROMA 

Ragioni di fatto e di diritto 

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. depositato il giorno 11 ottobre 2018 i sig.ri C.L., nato a Monteverde (AV) il (omissis) e C.L., nata a Monteverde (AV) il (omissis), nella qualità di eredi di V.B., nata a Monteverde (AV) il (omissis) e deceduta il (omissis), hanno chiamato in causa l'Inps ed hanno sostenuto che la de cuius aveva presentato domanda amministrativa il 16 febbraio 2016, che ad esito della visita della commissione medica competente effettuata il 27 ottobre 2016 era stata riconosciuta nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 delle legge n. 18/1980 con decorrenza dal momento della proposizione della domanda, in quanto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, che aveva quindi inoltrato all'INPS la documentazione necessaria per ottenere la prestazione riconosciutale, che non aveva ricevuto risposta sino al momento del decesso.

lunedì 1 aprile 2019

Ai fini dell’esclusione dal beneficio dell'assegno sociale e' necessaria la effettiva acquisizione di un reddito incompatibile nel patrimonio del richiedente (Tribunale Viterbo, Sentenza n° 476/2018)

Ai fini dell’esclusione dal beneficio dell'assegno sociale è da considerarsi irrilevante la mera titolarità e l’astratta conseguibilità di un reddito incompatibile (nel caso di specie: assegno di mantenimento), essendo al contrario necessaria la sua effettiva acquisizione nel patrimonio del richiedente. 

Il mancato esperimento delle azioni utili al conseguimento del credito non è sufficiente a configurare una violazione del principio della buona fede, essendo a tal fine necessaria una previa verifica della possibilità e convenienza delle azioni dirette alla realizzazione del reddito, con la conseguenza di escludere ogni violazione allorché risulti aliunde acclarata l’incapienza del debitore e/o l’inesistenza di garanzie patrimoniali (conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6570/2010).

Ringrazio l'amica e collega avv. Francesca Bufalini del foro di Viterbo per l'interessantissimo precedente messo a disposizione.

Altro materiale in tema di assegno sociale e assegno di mantenimento lo troverete al seguente LINK

mercoledì 20 marzo 2019

Assegno sociale e requisito reddituale: irrilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento

La Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Roma con due provvedimenti emessi da due collegi diversi, conferma l'irrilevanza della rinuncia del coniuge separato all'assegno di mantenimento ai fini del perfezionamento del requisito reddituale richiesto per l'assegno sociale.

Ringrazio sentitamente il collega avv. Andrea Occhione del foro di Viterbo per le due sentenze, nonchè l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani",  per aver messo pubblicamente a disposizione il suddetto materiale. 

Carmine Buonomo

lunedì 18 marzo 2019

Cosa succede se il CTU non risponde alle osservazioni critiche delle parti ? (Cassazione, ordinanza 6230/2019)



Se il CTU omette di rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, la perizia è affetta da nullità? 


A tale quesito ha dato risposta la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 4 marzo 2019 n. 6230.


Il caso: La Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da G.V. e M.S., nella qualità di genitori della minore A.A.V., per il ripristino della indennità di frequenza, revocata dall’INPS in data 16 dicembre 2009.

Il CTU nominato in grado di appello aveva affermato che non era presente alcuno dei segni tipici della malattia posta a base della richiesta della prestazione: per la Corte territoriale, peraltro, la completezza e precisione dell'elaborato peritale e la mancanza di nuovi elementi nelle deduzioni formulate dalla difesa delle parti appellanti inducevano a ritenere infondata la richiesta di rinnovo dell'indagine peritale formulata all'udienza di discussione.

G.V. e M.S., nella qualità, ricorrono in Cassazione deducendo in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. comma 3, come modificato dalla L. n. 69/2009 art. 46, comma 5 nonchè dell'art. 196, cpc: i ricorrenti. ripercorrendo l'iter processuale, espongono che:

- il c.t.u. nominato in grado di appello aveva omesso il preventivo invio alle parti della bozza della relazione peritale; la Corte d'Appello, pertanto, aveva disposto la restituzione degli atti al ctu, fissando un termine per la trasmissione di note critiche al ctu e un ulteriore termine per il deposito della relazione finale del ctu;

- le parti avevano trasmesso al consulente le proprie osservazioni, ma quest'ultimo, aveva omesso di rispondere alle note e di depositare la relazione finale;

- all' udienza di discussione le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, comprese le note inviate telematicamente, insistevano per il rinnovo della c.t.u.;

- pertanto, la Corte, nel decidere la causa, erroneamente aveva omesso di rilevare la totale inosservanza da parte del CTU di quanto disposto nell'ordinanza istruttoria e aveva fondato la propria decisione sulla relazione tecnica provvisoria, che conteneva il vizio procedurale che la stessa Corte aveva rilevato con la precedente ordinanza.


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Per la Suprema Corte il motivo è infondato e, nel rigettare il ricorso, ribadisce che:

venerdì 15 marzo 2019

Ennesimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui eventuali eccezioni processuali e di merito (spunta per accompagnamento e decadenza azione giudiziaria) vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 52/2019)

In un mio precedente articolo segnalavo il messaggio INPS n° 968/2018 nel quale l'Istituto (vergognosamente) conclude che "indipendentemente dai predetti oneri processuali (eccezioni nella memoria di costituzione e giudizio di merito post dissenso), i funzionari Inps SONO TENUTI A NON LIQUIDARE LE PRESTAZIONI SU ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE del requisito sanitario, qualora ad essi risulti l'insussistenza dei requisiti socio-economici".

In pratica l'INPS, con immenso rispetto del ruolo della magistratura (e questo vorrei farlo notare a chi per partito preso si erge a paladino dell’ente pubblico), dichiara espressamente che se il giudice ha ritenuto infondate le proprie eccezioni, il relativo provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’Istituto sarà considerato “carta igienica” e quindi al malcapitato cittadino non resterà altro che instaurare un nuovo giudizio di condanna con i ben noti tempi biblici ed i conseguenziali costi a carico della collettività. 

Orbene su quest'ultimo aspetto vi segnalo un altro interessantissimo precedente reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio presso il Tribunale di Napoli Nord, G.L. dr. G.A. Rippa, dove l'INPS negava la liquidazione della prestazione connessa al requisito accertato con decreto di omologa sia per l’assenza della famosa "spunta" per l'accompagnamento, sia per la presunta decadenza dall'azione giudiziaria dal momento che la parte avrebbe presentato il giudizio oltre il termine semestrale concesso per legge.

Inutile dire che l'attento magistrato ha ovviamente disatteso le eccezioni dell'INPS ed ha condannato l'istituto convenuto al pagamento della prestazione con una condanna alle spese di giudizio davvero esemplare.

Altri precedenti del medesimo tenore, resi in giudizi sempre patrocinati dal nostro studio, li troverete ai seguenti link:

Carmine Buonomo




lunedì 11 marzo 2019

Atp e requisiti socio-economici: l'Inps (NON) prende atto delle indicazioni della giurisprudenza: Messaggio INPS 968/2019

L'Inps si adegua (solo in parte) alle indicazioni della Cassazione sulla natura e funzione del procedimento di Atp previdenziale ex art. 445-bis c.p.c., in particolare rilevando che:
- il procedimento non statuisce sul diritto alla prestazione, ma si limita all'accertamento del dato sanitario;
- il giudice, sommariamente, procede alla verifica dei requisiti socio economici alla prestazione, per esigenze di economia processuale e non perché essi siano oggetto della decisione;
- l'Inps è tenuto ad eccepire l'insussistenza dei requisiti socioeconomici e quindi l'inammissibilità dell'Atp, nella prima difesa e (qualora si sia comunque proceduto alle operazioni peritali) anche nel successivo giudizio di merito, previo deposito di dichiarazione di dissenso alle conclusioni del Ctu;
- indipendentemente dai predetti oneri processuali, i funzionari Inps SONO TENUTI A NON LIQUIDARE LE PRESTAZIONI SU ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE del requisito sanitario, qualora ad essi risulti l'insussistenza dei requisiti socio-economici.

In pratica, e mi riferisco ovviamente all'ultimo - vergognoso -  punto, l'INPS dichiara e nemmeno tanto velatamente (e mi si perdoni il paragone poco felice) che i provvedimenti giurisdizionali che non recepiscono le proprie eccezioni, ai fini pratici hanno la stessa valenza della "carta igienica".

All'istituto in poche parole, poco importa se la Cassazione (ordinanza n° 22949/2016) ha stabilito a chiare lettere che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione e che in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.


Per l'INPS un giudice può pensare e scrivere quello che vuole, tanto i propri funzionari non liquideranno mai la prestazione connessa all'accertato requisito sanitario se c'è stato un proprio ricorso in opposizione post dissenso e, per ipotesi, il magistato stesso lo abbia rigettato.

Al malcapitato cittadino non resterà altro che instaurare un nuovo giudizio di condanna con i ben noti tempi biblici ed i consequenziali costi a carico della collettività.

Questa è l'Italia!!! 


Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la gentile segnalazione sul proprio sito internet.




Carmine Buonomo

Giudizio per l'accertamento della non rivedibilità del requisito sanitario: si procede con ATPO (Cass. ord. 2757/2019)


Fonte: sito web Studio Legale Aquilani

Per la S.C. il giudizio sulla esonerabilità o meno da future visite di revisione dello stato invalidante, è pur sempre un giudizio di natura medica, il quale, attinendo alla materia dell'invalidità civile, è riservato alla procedura speciale dell'Atp ex art. 445-bis c.p.c.

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile 

ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2757

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2757

Sussistenza di malattia idonea ad escludere il controllo sulla permanenza dello stato invalidante - oggetto di controversia rientrante tra quelle riservate alla procedura di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. (Sintesi non ufficiale)
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2757 Anno 2019
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: GHINOY PAOLA
Data pubblicazione: 30/01/2019
ORDINANZA
sul ricorso 11207-2017 proposto da:
A*** M***, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PETRALIA;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1041/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Rilevato che:

mercoledì 6 marzo 2019

L'ATPO finalizzato all'esenzione del ticket va proposto anche nei confronti dell'ASL (Cass. ord. 21412/2018)




Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21412

Atp previdenziale finalizzato al conseguimento del beneficio all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie - sussistenza della legittimazione passiva dell'ASL oltre che dell'Inps. (Sintesi non ufficiale)

Legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di determinati presupposti di spettanza del beneficio e su cui grava il relativo onere economico. (Massima non ufficiale)


Civile Ord. Sez. 6 Num. 21412 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 30/08/2018

martedì 5 marzo 2019

Modalità trasmissione fatture elettroniche all'Ufficio Giudiziario competente a seguito della liquidazione compensi CTU

Ringrazio il dr. Raffaele Iorio per il materiale gentilmente messo a disposizione.
Ovviamente questi chiarimenti operativi valgono solo per i provvedimenti emessi al Tribunale di Napoli Nord e relativamente ai ricorrenti residenti nella provincia di Napoli.

Carmine Buonomo

lunedì 4 marzo 2019

La Cassazione affronterà la questione del segno di spunta nel certificato medico introduttivo della domanda amministrativa (Cass. ordinanze nn. 5773 e 5774 del 27.2.2019)



Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanze interlocutorie 27 febbraio 2019, n. 5773 e 5774

Indennità di accompagnamento - apposizione dei segni di spunta, nel certificato introduttivo della domanda amministrativa, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia - questione richiedente approfondimento nomofilattico (Sintesi non ufficiale)

Viene in evidenza, ai fini della definizione del giudizio, la questione relativa alla incidenza delle indicazioni contenute nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa sul contenuto e la portata della domanda stessa. Trattandosi di questione richiedente approfondimento nomofilattico, si ritiene necessaria la rimessione della causa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Arriva in Cassazione la questione del segno di spunta (flag), nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, in corrispondenza delle condizioni di disautonomia, ai fini dell'indennità di accompagnamento.

Già in occasione dell'ordinanza num. 14764 del 7.6.2018, si è avuta l'impressione che alla Cassazione Civ. Sez. VI fosse stata sottoposta la questione del flag nel certificato medico, e che la problematica non fosse stata opportunamente evidenziata o individuata - in quell'occasione - rimanendo assorbita nel generico principio della necessità della preventiva domanda amministrativa ai fini della proponibilità del ricorso giudiziale. 

Ora, con le ordinanze num. 5773 del 27.2.2019 e num. 5774 del 27.2.2019, appare evidente come la Sez. VI della Cassazione Civile individui nella questione del segno di spunta un quesito di particolare rilevanza e problematicità, meritevole di approfondimento nomofilattico.

La questione viene quindi rimessa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Non resta che attendere di conoscere la data in cui la questione verrà trattata.

Corte di Cassazione-Sentenze Web


link all'ordinanza 14764/2018

link all'ordinanza 5773/2019

link all'ordinanza 5774/2019