mercoledì 11 luglio 2018

Sempre sulle fatidiche crocette...

Condivido l'interessantissimo articolo pubblicato sulla Pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" dall'amica e collega avv. Maria Paola Monti dello Studio Legale Zurolo e Monti di Roma.
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Anche nell'imperversare delle reazioni negative alla sentenza apparentemente restrittiva della Cassazione (Cass. n. 14764/2018) in tema di domanda di indennità di accompagnamento, si resta convinti della bontà delle argomentazioni a sostegno della non necessità di selezionare, nel certificato medico telematico, una delle due opzioni di non autosufficienza.

Si pubblica l'ordinanza della Dott. Amalia Savignano della sezione lavoro del Tribunale di Roma, la quale assume a fondamento della propria decisione di procedere comunque alla nomina del CTU, la inequivocabile circostanza che la legge prevede esclusivamente l'indicazione, nel certificato allegato alla domanda, della natura delle infermità invalidanti.
Si segnala inoltre che la Suprema Corte non si è soffermata sulle modalità di presentazione della domanda, vero punto focale della vicenda, ma si è limitata a statuire che l'azione giudiziaria, per ottenere l'indennità in parola, debba essere preceduta da una domanda amministrativa.

Si allegano altresì i due modelli di domanda precedenti a quello telematico, attualmente vigente, nonché un necessario excursus legislativo accompagnato da nostre considerazioni in merito, speriamo utili a delineare il quadro normativo.

mercoledì 4 luglio 2018

Anche per il Tribunale di Cassino (Fr) è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

In riferimento al titolo, allego due interessantissime ordinanze rese dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Cassino (G.U. d.ssa Gualtieri e G.O.P. d.ssa La Ricca) in cui per l'ennesima volta si prende posizione, dichiarando l'ininfluenza della spunta delle voci di non autonomia.

Ringrazio il collega avv. Andrea Sacchetti del Foro di Cassino per l'interessantissimo materiale trasmessomi. 

Carmine Buonomo

1) Ordinanza d.ssa Gualtieri

martedì 3 luglio 2018

Il Tribunale di Nola, senza procedere alla nomina del CTU, dichiara il diritto all'assegno di incollocabilità INAIL dalla domanda amministrativa e non dal ricorso provinciale

Segnalo questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Nola (Sentenza n° 1138/2018, RG 7072/2015).

Nel caso specifico l'INAIL aveva rigettato la domanda di assegno di incollocabilità di un assistito del nostro studio e, solo dopo la ricezione del ricorso amministrativo, aveva concesso il beneficio stabilendo, però, la decorrenza dalla data del ricorso stesso.

Nel ricorso introduttivo il nostro studio stigmatizzava il gravissimo comportamento dell'INAIL facendo rilevare la mancanza di motivazione dello spostamento di decorrenza e soprattutto che i requisiti richiesti ex legge erano presenti ed ampiamente documentati sin dalla presentazione dell'istanza amministrativa. 

Il G.L. d.ssa Francesca Fucci così motiva egregiamente: "Ebbene, sul punto va rilevato come l’INAIL del tutto immotivatamente ha riconosciuto il diritto all’assegno di incollocabilità al ricorrente da una data successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa, atteso che come risulta dalla documentazione agli atti il sig. X già all’epoca della presentazione della domanda era in possesso dei requisiti per beneficiarne (cfr. verbale ASL del 23-4-2010 che riconosceva un’invalidità del 100% e decreto di omologa del 13-6-2016 che confermava tale percentuale a seguito di revisione, nonché provvedimento della Provincia del 31-7-2012 di cancellazione dalle liste del Centro per l’Impiego, comunicazione di liquidazione dell’INAIL in cui si fa riferimento all’inabilità del 40% con decorrenza dal 24-4-1981). In conclusione va accertato il diritto del ricorrente a beneficiare dell’assegno di incollocabilità sin dal 1-3-2014 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) con condanna dell’INAIL al pagamento degli arretrati oltre accessori come per legge.

L'aspetto più interessante della questione è che il Tribunale ha deciso positivamente la causa senza istruttoria, ritenendo quindi superfluo l'ausilio di un CTU. 

Anche questa volta giustizia è stata fatta contro l'arbitrio ed i deliri di onnipotenza di alcuni enti previdenziali.

Carmine Buonomo

Nuova PEC Direzione Coordinamento Metropolitano (ex Direzione Provinciale) INPS Napoli

Parecchi amici e colleghi ci hanno segnalato che da ieri le pec indirizzate alla Direzione Provinciale INPS di Napoli (direzione.provinciale.napoli@postacert.inps.gov.it), ritornavano indietro con il messaggio "casella postale inibita alla ricezione".

Da visura effettuata in data odierna sul sito INPS risulta, infatti, che la Direzione Provinciale di Napoli (Via Alcide De Gasperi n° 55), è attualmente stata trasformata in "Direzione Coordinamento Metropolitano" e pertanto la nuova PEC a cui inviare le comunicazioni è direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.inps.gov.it

Per quanto riguarda la Direzione Provinciale di Caserta, invece, non è cambiato nulla.

Ricordo che la PEC va utilizzata dagli avvocati per le richieste degli onorari e per le comunicazioni stragiudiziali; i CTU devono utilizzarla per inviare le bozze e comunicare le date di accesso peritali.  

Per le notifiche PEC invece, ad oggi, purtoppo non è ancora possibile operare nei confronti dell'INPS (Leggi articolo)


Carmine Buonomo

venerdì 29 giugno 2018

Giornata di studio in Diritto Previdenziale: Tribunale Napoli, sala convegni UIF, 02/07/2018 dalle ore 11,30

Vi aspettiamo numerosi al prossimo incontro che si terrà lunedì 02 luglio 2018 dalle ore 11,30 presso la sala convegni UIF del Tribunale di Napoli. 
E' prevista l'attribuzione di n° 2 crediti formativi.

Carmine Buonomo 

Ennesimo provvedimento sulla ininfluenza delle spunte di non autonomia nei giudizi per l'indennità di accompagnamento

Con il provvedimento a seguire, il Tribunale di Napoli (ordinanza del 26/06/2018, G.U. dott. Umberto Lauro) per l'ennesima volta prende posizione sull'ininfluenza della mancata spunta delle voci di non autonomia nei giudizi volti ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ringrazio l'amico e collega avv. Alessandro Faggiano per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

Carmine Buonomo  

giovedì 21 giugno 2018

La titolarità di partita IVA non è di per sé incompatibile con l’assegno sociale, che resta condizionato unicamente al rispetto dei requisiti reddituali (Tribunale Marsala, sentenza n° 434/2018)

In via amministrativa l’Inps riconosceva l’assegno sociale con decorrenza novembre 2017 anziché maggio 2017 (data della domanda amministrativa), con la motivazione che la successiva cancellazione della partita IVA presupponesse che la stessa sia stata produttiva di reddito “quantomeno sommerso” per il periodo pregresso alla chiusura.
La partita IVA in oggetto, invece, era sempre stata improduttiva di reddito, come del resto risultava anche all’amministrazione finanziaria; l’Inps nel giudizio in oggetto, ovviamente non ha dimostrato né prodotto prove a sostegno della propria presunzione in merito.
Interessanti le conclusioni del magistrato: l’INPS ha l’onere di accertare e provare se quanto dichiarato da ogni richiedente prestazioni economiche risponda al vero o no; all’Istituto non è conferito il potere di riconoscere o meno il diritto a prestazioni sulla scorta di mere presunzioni non suffragate da dati reali.
Il fatto che un soggetto sia titolare di partita IVA non determina affatto l’automatismo che ciò possa generare reddito e quindi influire sul riconoscimento della prestazione assistenziale in questione o sulla decorrenza della stessa.
Ringrazio il collega avv, Erasmo Foraci del foro di Caltagirone per l'interessantissimo precedente segnalatomi.
Carmine Buonomo

mercoledì 13 giugno 2018

L'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del CTU (Provvedimento CEM Tribunale Napoli)

L'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello ci segnala questo interessantissimo provvedimento sul principio della "ragionevolezza della legge" in ambito CEM, con conseguenziale revoca del decreto di omologa errato.

Nel caso specifico, sebbene la CTU fosse positiva per l'assistito, il Giudice aveva erroneamente emesso un decreto di omologa negativo, in difformità alle incontestate conclusioni rese dal consulente.



Il Giudice egregiamente motiva "ritenuto che l'errore può essere corretto, poichè, tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 445, comma V, cpc e del principio della ragionevolezza della legge, "l'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa" devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del consulente

È importante evidenziare che a seguito del CEM, il giudice ha anche attribuito le spese di lite; sovente capita che venga corretta la sola parte relativa alla prestazione, lasciando inalterata la compensazione integrale delle spese motivando che, solo per quel capo, bisogna ricorrere in Cassazione. 

Complimenti a Massimo, e complimenti al dott. Diego Vargas, come sempre magistrato corretto, serio ed attento alle istanze dell'avvocatura.

Carmine Buonomo

lunedì 4 giugno 2018

Facsimile mandato ed informativa privacy aggiornati all'art. 13 del regolamento UE n° 2016/679 (GDPR)

Ritenendo di fare cosa gradita posto i modelli dell'informativa privacy e del nuovo mandato, entrambi aggiornati al GDPR (art. 13 Regolamento UE n° 2016/679)


Per quanto invece riguarda il registro delle attività di trattamento dell'avvocato, vi invito a scaricare il modello gentilmente predisposto e messo a disposizione dal collega avv. Maurizio Reale sul suo interessantissimo BLOG.


Carmine Buonomo

martedì 22 maggio 2018

E' ammissibile il giudizio di merito non preceduto da osservazioni critiche alla CTU impugnata (Cassazione, ordinanza 5796/2018)


Il mancato invio di osservazioni critiche alla CTU negativa non pregiudica la trasmissione dell'atto di dissenso e la proposizione del successivo ricorso di merito (Cassazione ordinanza n° 5796/2018, massima non ufficiale).

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per l'interessantissima segnalazione.


 

mercoledì 9 maggio 2018

Indennità di Accompagnamento, più celere il riconoscimento per chi ha 66 anni e 7 mesi (Messaggio INPS n° 1930/2018)


Semplificate le modalità per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

Lo comunica l'Inps nel messaggio 1930/2018 (Link) pubblicato ieri dall'Istituto di previdenza. 

L'Istituto informa che nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile sono state avviate azioni di reingegnerizzazione delle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall’articolo 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508.
L‘attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non più in età lavorativa, cioè che hanno raggiunto l'età di 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019), che presentano una domanda di invalidità civile. 
Nei loro confronti sarà semplificato il procedimento di concessione dell'indennità di accompagnamento, con la finalità di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria. 
Le modifiche saranno operative dal 9 maggio 2018 e, in prima fase di rilascio, riguarderanno le sole domande di invalidità civile trasmesse dai Patronati.

La semplificazione

La semplificazione consiste nella possibilità di anticipare la comunicazione dei dati relativi al pagamento dell'indennità di accompagnamento già al momento della presentazione online della domanda di invalidità civile. 
In questo modo la prestazione potrà essere posta in pagamento automaticamente in occasione dell'accertamento del requisito sanitario. 
In particolare il richiedente potrà comunicare le informazioni contenute nel modello AP70 relative ai dati relativi all’eventuale ricovero in struttura sanitaria pubblica; all’eventuale delega alla riscossione di un terzo (quadro G) e in favore delle associazioni (quadro H); nonchè la modalità di pagamento dell'indennità di accompagnamento (quadri F1 o F2 del modello AP70).
Nella fase di avvio resta salva, comunque, la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria. 
I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica. 
Riducendo pertanto i tempi di concessione dell'indennità di accompagnamento. 
Nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.

lunedì 7 maggio 2018

L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è vincolata a requisiti rigidamente previsti ex lege e non può essere desunto esclusivamente da elementi di carattere fiscale (Tribunale S. Maria C.V. , Sentenze n° 919 e 922/2018)

Con le due Sentenze "gemelle" che ho il piacere di allegare (pubblico solo la n°  919, in quanto la n° 922 è perfettamente uguale), gentilmente messe a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alfonso Vassallo e Giulio Russo, il Tribunale di S.Maria C.V. fa un interessantissimo excursus sui criteri che obbligano all'iscrizione alla gestione commercianti INPS. 


In particolare si controverteva sull'illegittimità di avvisi di addebito Inps per altrettanto illegittima iscrizione nella gestione contributiva commercianti di clienti quali soci/amministratori di una Snc esercitante quale unica attività quella di concessione in locazione a terzi di un immobile di proprietà della Società medesima.

Carmine Buonomo

giovedì 29 marzo 2018

Il governo delle spese nei decreti di omologa non è emendabile con istanza CEM (Tribunale Napoli Nord, decreto del 28/03/2018)

Come tutti voi saprete l’art.445 bis cpc definisce espressamente il decreto di omologa "non impugnabile nè modificabile".

La stessa Cassazione ha confermato che la censura sul governo delle spese costituisce un motivo di impugnazione, da far valere esclusivamente con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.

La S.C. infatti riconosce l’ammissibilità del ricorso sul presupposto che la statuizione sulle spese di cui al decreto incide sui diritti soggettivi patrimoniali e presenta i caratteri della decisorietà e definitività in quanto non altrimenti impugnabile (ex plurimiis Cassazione ordinanze 11919/15, 12028/16, 16515/16). 

Purtroppo, però, sono all’ordine del giorno i casi in cui l’Inps presenta istanza CEM (Correzione Errore Materiale) al fine di sollecitare il giudice a rettificare il provvedimento, revocando l’attribuzione delle spese e provvedendo quindi alla compensazione integrale delle stesse; ciò anche quando quando alla base non ci sono assolutamente i presupposti fattuali. 

Nel caso specifico, infatti, trattasi di istanza CEM nei confronti di un decreto di omologa su ctu totalmente positiva per percentuale minima del 46% ai fini del collocamento speciale, e consequenziale condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite.

Con l’allegato decreto il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.L. d.ssa Acquaviva Coppola, ha rigettato l’istanza CEM dell’Istituto, statuendo categoricamente che “non si rinviene nell'omologa alcun errore materiale ex art. 287 e 288 cpc".

Immaginate cosa sarebbe invece potuto succedere se un giudice meno attento avesse accolto la immotivata e superficiale istanza dell'Inps: dopo un anno dalla pubblicazione, con l'inevitabile spirare dei termini per la Cassazione, sarei stato costretto a restituire dei soldi che mi spettavano di diritto per una causa totalmente vinta. 

Questo sempre nel rispetto della tanto invocata correttezza e collaborazione tra le parti processuali!!!! 

Carmine Buonomo


mercoledì 14 marzo 2018

Ennesima ordinanza del Tribunale di Napoli circa l'irrilevanza della spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Anche per la dott.ssa Marisa Barbato, Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, l'eventuale spunta di una delle due voci di non autonomia ai fini della richiesta dell'indennità di accompagnamento è ininfluente.
Ringrazio l'amico e collega avv. Alessandro Faggiano per l'interessantissimo provvedimento inviatomi.
Altri provvedimenti sull'argomento, li troverete QUI.

martedì 13 marzo 2018

mercoledì 7 marzo 2018

Accentramento peritale ASL Aversa - Comunicazione UIF di rifiuto alla sottoscrizione del protocollo di intesa INPS / Tribunale di Napoli Nord



In data odierna l'UIF sezione di Napoli Nord ha comunicato formalmente a mezzo pec al Presidente del COA e, per conoscenza, ai Presidenti del Tribunale e della Sezione Lavoro di Napoli Nord, la ferma opposizione dei propri iscritti e quindi il rifiuto alla sottoscrizione del protocollo di intesa per l'accentramento delle CTU presso l'ASL di Aversa.

A seguire il messaggio inviato. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.


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L’Unione Italiana Forense (U.I.F.) sezione di Napoli Nord, come deliberato anche nell’assemblea degli iscritti del 06/02/2018, comunica formalmente la propria contrarietà alla sottoscrizione del protocollo di intesa siglato lo scorso novembre tra INPS, Presidenza del Tribunale Napoli Nord ed ASL con cui quest’ultima metteva a disposizione alcuni suoi locali per consentire l’accentramento delle operazioni medico legali nelle controversie ex art. 442 e 445 bis cpc; ciò al solo, e nemmeno celato, fine di agevolare la partecipazione dell’INPS con propri consulenti;

I motivi di tale, ferma opposizione, sono svariati.

Non è superfluo infatti ricordare che sono già tanti i privilegi concessi dalla legge all’INPS a discapito del cittadino: si pensi solo alla norma che prevede l’obbligo per il CTU di comunicare all’INPS, anche se contumace in giudizio, la data di inizio delle operazioni peritali, pena la nullità della consulenza rilevabile d’ufficio; o ancora, la creazione da parte dell'INPS del “Portale del CTU” per avere una comunicazione “riservata” con i CTU; 

Ad avviso della scrivente Associazione non è necessaria un’ulteriore spesa per la collettività (l’ASL metterebbe a disposizione solo i locali mentre le spese di gestione e manutenzione sarebbero comunque a carico delle “altre parti”), solo per consentire solo al C.T. dell’INPS di partecipare “comodamente” alle operazioni peritali. 

Inoltre il sistema dell’accentramento incide, in modo negativo, sulla celerità del procedimento.

L’esperienza disastrosa dei Tribunali di Nola e Santa Maria C.V. (che già da tempo utilizzano lo strumento dell’accentramento peritale con risultati pessimi per i tempi di fissazione della visita medico-legale) dovrebbe essere presa come monito dalla Presidenza, anche per non vanificare gli sforzi dei magistrati della sezione lavoro che, privi di mezzi e di personale e con grossi sacrifici, nel tempo sono riusciti a ridurre drasticamente i tempi di definizione dei procedimenti pendenti.

È vero che saranno messi a disposizione otto gabinetti medici per ospitare circa 8.000 consulenze l’anno (pari al numero di procedimenti iscritti a ruolo in materia di ATP) che, secondo le stime (ottimistiche), non dovrebbero incidere sui tempi dell’ATP; ma è sufficiente solo ipotizzare un contrattempo (ad esempio l’impossibilità sopravvenuta del periziando o del CTU a partecipare alla visita peritale) per far saltare tutto il sistema e penalizzare la tempistica di tutti procedimenti.

Altre perplessità, inoltre, sono legate ai locali dell'ASL che sono privi di mezzi e strumentazioni necessari ai CTU (computer, stampanti, separè per la privacy, bilance pesapersone, misuratori di pressione, visualizzatori per le radiografie, etc.), che non permettono un corretto espletamento delle operazioni peritali;

A ciò si aggiunga che, per poter rispettare la tempistica auspicata dalla Presidenza, le consulenze dovrebbero durare al massimo mezz’ora cadauna: tempo insufficiente per l’espletamento di una CTU, a meno che non lo si voglia utilizzare lo stesso metodo svolto in sede amministrativa, in cui viene raccolta solo la documentazione medica senza effettivamente controllare le condizioni di salute degli invalidi.

La nostra contrarietà è stata già manifestata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di napoli Nord, al quale la Presidenza del Tribunale ha chiesto un atto di responsabilità nel sottoscrivere il protocollo: siamo fermamente convinti che i problemi del processo previdenziale ed assistenziale siano tutt’altri e non si risolvono certamente con l’accentramento peritale. 

In sintesi, nel confermare il fermo rifiuto della UIF sezione di Napoli Nord alla sottoscrizione del suddetto protocollo, si chiede che il COA di Napoli Nord voglia rendersi parte attiva, eventualmente anche presentando un esposto alla Corte dei Conti per segnalare alla magistratura contabile questo ennesimo ed ingiustificato sperpero di denaro pubblico, per scongiurare una misura dannosa sia per l’ingiustificato esborso economico a carico della collettività, sia per l’incontrollata dilatazione dei termini processuali (con i consequenziali ed inevitabili risvolti risarcitori, sempre a carico dei contribuenti, ex Lege Pinto). 

Il Presidente avv. Gaetano Irollo
Il Segretario avv. Carmine Buonomo

giovedì 1 marzo 2018

Nuovi limiti reddito per esenzione Contributo Unificato e spese di lite nel processo previdenziale


Con Decreto del Ministero della Giustizia del 16/01/208 in G.U. n° 49 del 28/02/2018, il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato è stato abbassato ad € 11.493,82 (precedente importo: € 11.528,41). 

Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato :


SOCCOMBENZA: € 11.493,82 x 2 = € 22.987,64 
(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex 

CONTR. UNIFICATO: € 11.493,82 x 3 = € 34.481,46

Importante precisazione per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento (LINK)

Carmine Buonomo

mercoledì 28 febbraio 2018

Protocollo INPS / Tribunale Napoli Nord per l’accentramento delle operazioni peritali nei giudizi previdenziali ed assistenziali




“Vista la richiesta dell’Inps al Presidente del Tribunale di Napoli Nord di centralizzazione delle operazioni peritali”…… così inizia il protocollo di intesa sottoscritto lo scorso novembre tra INPS, Presidenza del Tribunale Napoli Nord ed ASL con la quale quest’ultima metteva a disposizione dei locali siti in Aversa per consentire l’accentramento peritale: in pratica, per agevolare la partecipazione dell’INPS con propri consulenti, l’ASL ha messo a disposizione del Tribunale i suoi locali, aperti al pubblico giudiziario dalle 14 alle 18 per l’espletamento delle operazioni medico legali nelle controversie ex art. 442 e 445 bis cpc.
A seguito di tale convenzione, sono gli stessi magistrati  che stabiliscono il giorno ed il luogo delle operazioni peritali presso il gabinetto medico dell’ASL dove i loro consulenti di fiducia debbono espletare le operazioni peritali, secondo un calendario tenuto a loro disposizione in udienza con il limite massimo di otto consulenze per ciascun giorno.
L’Unione Italiana Forense (UIF) sezione di Napoli Nord, venuta  a conoscenza della convenzione (solo perché alcuni iscritti avevano notato che i c.t.u. avevano già fissato le consulenze presso i gabinetti medici  dell’ASL) ha immediatamente inviato un documento al COA di Napoli Nord, alla Presidenza del Tribunale ed altri enti, sollevando le critiche al provvedimento, in considerazione dell’esperienza negativa presso altri Tribunali che hanno dilatato i tempi di definizione dei giudizi di ATP; chiedeva, quindi, un immediato incontro con la Presidenza del Tribunale, tenuto conto che il protocollo di intesa era stato adottato senza il parere del COA e delle Associazioni degli Avvocati e dei disabili.
Immediatamente si è attivato anche il COA di Napoli Nord, il quale, con delibera, ha chiesto l’immediata sospensione  del protocollo di intesa, sollecitando un incontro con la Presidenza per una definizione del caso.
Va dato atto alla Presidenza del Tribunale di Napoli Nord di aver immediatamente rimediato all’errore di aver sottoscritto un protocollo solo con una parte processuale (INPS) avente ad oggetto lo svolgimento delle operazioni peritali in materia previdenziale in cui parti attive sono proprio i soggetti esclusi dal protocollo (medici – ctu ed avvocati); errore ovviamente politico anche se (discutibilmente) corretto dal punto di vista giuridico.
La Presidenza ha, quindi, ha convocato  tutte le parti che avevano manifestato contrarietà al provvedimento, UIF compresa, aprendo un tavolo permanente sulla questione al fine di risolvere insieme le eventuali criticità al sistema, provvedendo  a sospendere le visite disposte presso la ASL; ha anche proposto un nuovo “protocollo” di intesa tra Presidenza, INPS, medici ed avvocati sull’accentramento peritale, al fine di concordare insieme le modalità di svolgimento delle visite medico legali presso la sede ASL di Aversa.
Chiariamo subito che la UIF, come deliberato anche nell’assemblea degli iscritti, è contraria all’accentramento peritale, in quanto non fa altro che costituire un ulteriore privilegio in capo all’Istituto con costi a carico del cittadino, a danno anche della certezza sui tempi del processo.