mercoledì 13 giugno 2018

L'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del CTU (Provvedimento CEM Tribunale Napoli)

L'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello ci segnala questo interessantissimo provvedimento sul principio della "ragionevolezza della legge" in ambito CEM, con conseguenziale revoca del decreto di omologa errato.

Nel caso specifico, sebbene la CTU fosse positiva per l'assistito, il Giudice aveva erroneamente emesso un decreto di omologa negativo, in difformità alle incontestate conclusioni rese dal consulente.



Il Giudice egregiamente motiva "ritenuto che l'errore può essere corretto, poichè, tenuto conto della chiara formulazione dell'art. 445, comma V, cpc e del principio della ragionevolezza della legge, "l'immodificabilità e l'inoppugnabilità del decreto di omologa" devono intendersi riferite soltanto al provvedimento del giudice conforme alle conclusioni del consulente

È importante evidenziare che a seguito del CEM, il giudice ha anche attribuito le spese di lite; sovente capita che venga corretta la sola parte relativa alla prestazione, lasciando inalterata la compensazione integrale delle spese motivando che, solo per quel capo, bisogna ricorrere in Cassazione. 

Complimenti a Massimo, e complimenti al dott. Diego Vargas, come sempre magistrato corretto, serio ed attento alle istanze dell'avvocatura.

Carmine Buonomo

lunedì 4 giugno 2018

Facsimile mandato ed informativa privacy aggiornati all'art. 13 del regolamento UE n° 2016/679 (GDPR)

Ritenendo di fare cosa gradita posto i modelli dell'informativa privacy e del nuovo mandato, entrambi aggiornati al GDPR (art. 13 Regolamento UE n° 2016/679)


Per quanto invece riguarda il registro delle attività di trattamento dell'avvocato, vi invito a scaricare il modello gentilmente predisposto e messo a disposizione dal collega avv. Maurizio Reale sul suo interessantissimo BLOG.


Carmine Buonomo

martedì 22 maggio 2018

E' ammissibile il giudizio di merito non preceduto da osservazioni critiche alla CTU impugnata (Cassazione, ordinanza 5796/2018)


Il mancato invio di osservazioni critiche alla CTU negativa non pregiudica la trasmissione dell'atto di dissenso e la proposizione del successivo ricorso di merito (Cassazione ordinanza n° 5796/2018, massima non ufficiale).

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per l'interessantissima segnalazione.


 

mercoledì 9 maggio 2018

Indennità di Accompagnamento, più celere il riconoscimento per chi ha 66 anni e 7 mesi (Messaggio INPS n° 1930/2018)


Semplificate le modalità per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

Lo comunica l'Inps nel messaggio 1930/2018 (Link) pubblicato ieri dall'Istituto di previdenza. 

L'Istituto informa che nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile sono state avviate azioni di reingegnerizzazione delle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall’articolo 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508.
L‘attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non più in età lavorativa, cioè che hanno raggiunto l'età di 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019), che presentano una domanda di invalidità civile. 
Nei loro confronti sarà semplificato il procedimento di concessione dell'indennità di accompagnamento, con la finalità di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria. 
Le modifiche saranno operative dal 9 maggio 2018 e, in prima fase di rilascio, riguarderanno le sole domande di invalidità civile trasmesse dai Patronati.

La semplificazione

La semplificazione consiste nella possibilità di anticipare la comunicazione dei dati relativi al pagamento dell'indennità di accompagnamento già al momento della presentazione online della domanda di invalidità civile. 
In questo modo la prestazione potrà essere posta in pagamento automaticamente in occasione dell'accertamento del requisito sanitario. 
In particolare il richiedente potrà comunicare le informazioni contenute nel modello AP70 relative ai dati relativi all’eventuale ricovero in struttura sanitaria pubblica; all’eventuale delega alla riscossione di un terzo (quadro G) e in favore delle associazioni (quadro H); nonchè la modalità di pagamento dell'indennità di accompagnamento (quadri F1 o F2 del modello AP70).
Nella fase di avvio resta salva, comunque, la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria. 
I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica. 
Riducendo pertanto i tempi di concessione dell'indennità di accompagnamento. 
Nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.

lunedì 7 maggio 2018

L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è vincolata a requisiti rigidamente previsti ex lege e non può essere desunto esclusivamente da elementi di carattere fiscale (Tribunale S. Maria C.V. , Sentenze n° 919 e 922/2018)

Con le due Sentenze "gemelle" che ho il piacere di allegare (pubblico solo la n°  919, in quanto la n° 922 è perfettamente uguale), gentilmente messe a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alfonso Vassallo e Giulio Russo, il Tribunale di S.Maria C.V. fa un interessantissimo excursus sui criteri che obbligano all'iscrizione alla gestione commercianti INPS. 


In particolare si controverteva sull'illegittimità di avvisi di addebito Inps per altrettanto illegittima iscrizione nella gestione contributiva commercianti di clienti quali soci/amministratori di una Snc esercitante quale unica attività quella di concessione in locazione a terzi di un immobile di proprietà della Società medesima.

Carmine Buonomo

giovedì 29 marzo 2018

Il governo delle spese nei decreti di omologa non è emendabile con istanza CEM (Tribunale Napoli Nord, decreto del 28/03/2018)

Come tutti voi saprete l’art.445 bis cpc definisce espressamente il decreto di omologa "non impugnabile nè modificabile".

La stessa Cassazione ha confermato che la censura sul governo delle spese costituisce un motivo di impugnazione, da far valere esclusivamente con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.

La S.C. infatti riconosce l’ammissibilità del ricorso sul presupposto che la statuizione sulle spese di cui al decreto incide sui diritti soggettivi patrimoniali e presenta i caratteri della decisorietà e definitività in quanto non altrimenti impugnabile (ex plurimiis Cassazione ordinanze 11919/15, 12028/16, 16515/16). 

Purtroppo, però, sono all’ordine del giorno i casi in cui l’Inps presenta istanza CEM (Correzione Errore Materiale) al fine di sollecitare il giudice a rettificare il provvedimento, revocando l’attribuzione delle spese e provvedendo quindi alla compensazione integrale delle stesse; ciò anche quando quando alla base non ci sono assolutamente i presupposti fattuali. 

Nel caso specifico, infatti, trattasi di istanza CEM nei confronti di un decreto di omologa su ctu totalmente positiva per percentuale minima del 46% ai fini del collocamento speciale, e consequenziale condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite.

Con l’allegato decreto il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.L. d.ssa Acquaviva Coppola, ha rigettato l’istanza CEM dell’Istituto, statuendo categoricamente che “non si rinviene nell'omologa alcun errore materiale ex art. 287 e 288 cpc".

Immaginate cosa sarebbe invece potuto succedere se un giudice meno attento avesse accolto la immotivata e superficiale istanza dell'Inps: dopo un anno dalla pubblicazione, con l'inevitabile spirare dei termini per la Cassazione, sarei stato costretto a restituire dei soldi che mi spettavano di diritto per una causa totalmente vinta. 

Questo sempre nel rispetto della tanto invocata correttezza e collaborazione tra le parti processuali!!!! 

Carmine Buonomo


mercoledì 14 marzo 2018

Ennesima ordinanza del Tribunale di Napoli circa l'irrilevanza della spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Anche per la dott.ssa Marisa Barbato, Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, l'eventuale spunta di una delle due voci di non autonomia ai fini della richiesta dell'indennità di accompagnamento è ininfluente.
Ringrazio l'amico e collega avv. Alessandro Faggiano per l'interessantissimo provvedimento inviatomi.
Altri provvedimenti sull'argomento, li troverete QUI.

martedì 13 marzo 2018

mercoledì 7 marzo 2018

Accentramento peritale ASL Aversa - Comunicazione UIF di rifiuto alla sottoscrizione del protocollo di intesa INPS / Tribunale di Napoli Nord



In data odierna l'UIF sezione di Napoli Nord ha comunicato formalmente a mezzo pec al Presidente del COA e, per conoscenza, ai Presidenti del Tribunale e della Sezione Lavoro di Napoli Nord, la ferma opposizione dei propri iscritti e quindi il rifiuto alla sottoscrizione del protocollo di intesa per l'accentramento delle CTU presso l'ASL di Aversa.

A seguire il messaggio inviato. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.


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L’Unione Italiana Forense (U.I.F.) sezione di Napoli Nord, come deliberato anche nell’assemblea degli iscritti del 06/02/2018, comunica formalmente la propria contrarietà alla sottoscrizione del protocollo di intesa siglato lo scorso novembre tra INPS, Presidenza del Tribunale Napoli Nord ed ASL con cui quest’ultima metteva a disposizione alcuni suoi locali per consentire l’accentramento delle operazioni medico legali nelle controversie ex art. 442 e 445 bis cpc; ciò al solo, e nemmeno celato, fine di agevolare la partecipazione dell’INPS con propri consulenti;

I motivi di tale, ferma opposizione, sono svariati.

Non è superfluo infatti ricordare che sono già tanti i privilegi concessi dalla legge all’INPS a discapito del cittadino: si pensi solo alla norma che prevede l’obbligo per il CTU di comunicare all’INPS, anche se contumace in giudizio, la data di inizio delle operazioni peritali, pena la nullità della consulenza rilevabile d’ufficio; o ancora, la creazione da parte dell'INPS del “Portale del CTU” per avere una comunicazione “riservata” con i CTU; 

Ad avviso della scrivente Associazione non è necessaria un’ulteriore spesa per la collettività (l’ASL metterebbe a disposizione solo i locali mentre le spese di gestione e manutenzione sarebbero comunque a carico delle “altre parti”), solo per consentire solo al C.T. dell’INPS di partecipare “comodamente” alle operazioni peritali. 

Inoltre il sistema dell’accentramento incide, in modo negativo, sulla celerità del procedimento.

L’esperienza disastrosa dei Tribunali di Nola e Santa Maria C.V. (che già da tempo utilizzano lo strumento dell’accentramento peritale con risultati pessimi per i tempi di fissazione della visita medico-legale) dovrebbe essere presa come monito dalla Presidenza, anche per non vanificare gli sforzi dei magistrati della sezione lavoro che, privi di mezzi e di personale e con grossi sacrifici, nel tempo sono riusciti a ridurre drasticamente i tempi di definizione dei procedimenti pendenti.

È vero che saranno messi a disposizione otto gabinetti medici per ospitare circa 8.000 consulenze l’anno (pari al numero di procedimenti iscritti a ruolo in materia di ATP) che, secondo le stime (ottimistiche), non dovrebbero incidere sui tempi dell’ATP; ma è sufficiente solo ipotizzare un contrattempo (ad esempio l’impossibilità sopravvenuta del periziando o del CTU a partecipare alla visita peritale) per far saltare tutto il sistema e penalizzare la tempistica di tutti procedimenti.

Altre perplessità, inoltre, sono legate ai locali dell'ASL che sono privi di mezzi e strumentazioni necessari ai CTU (computer, stampanti, separè per la privacy, bilance pesapersone, misuratori di pressione, visualizzatori per le radiografie, etc.), che non permettono un corretto espletamento delle operazioni peritali;

A ciò si aggiunga che, per poter rispettare la tempistica auspicata dalla Presidenza, le consulenze dovrebbero durare al massimo mezz’ora cadauna: tempo insufficiente per l’espletamento di una CTU, a meno che non lo si voglia utilizzare lo stesso metodo svolto in sede amministrativa, in cui viene raccolta solo la documentazione medica senza effettivamente controllare le condizioni di salute degli invalidi.

La nostra contrarietà è stata già manifestata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di napoli Nord, al quale la Presidenza del Tribunale ha chiesto un atto di responsabilità nel sottoscrivere il protocollo: siamo fermamente convinti che i problemi del processo previdenziale ed assistenziale siano tutt’altri e non si risolvono certamente con l’accentramento peritale. 

In sintesi, nel confermare il fermo rifiuto della UIF sezione di Napoli Nord alla sottoscrizione del suddetto protocollo, si chiede che il COA di Napoli Nord voglia rendersi parte attiva, eventualmente anche presentando un esposto alla Corte dei Conti per segnalare alla magistratura contabile questo ennesimo ed ingiustificato sperpero di denaro pubblico, per scongiurare una misura dannosa sia per l’ingiustificato esborso economico a carico della collettività, sia per l’incontrollata dilatazione dei termini processuali (con i consequenziali ed inevitabili risvolti risarcitori, sempre a carico dei contribuenti, ex Lege Pinto). 

Il Presidente avv. Gaetano Irollo
Il Segretario avv. Carmine Buonomo

giovedì 1 marzo 2018

Nuovi limiti reddito per esenzione Contributo Unificato e spese di lite nel processo previdenziale


Con Decreto del Ministero della Giustizia del 16/01/208 in G.U. n° 49 del 28/02/2018, il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato è stato abbassato ad € 11.493,82 (precedente importo: € 11.528,41). 

Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato :


SOCCOMBENZA: € 11.493,82 x 2 = € 22.987,64 
(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex 

CONTR. UNIFICATO: € 11.493,82 x 3 = € 34.481,46

Importante precisazione per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento (LINK)

Carmine Buonomo

mercoledì 28 febbraio 2018

Protocollo INPS / Tribunale Napoli Nord per l’accentramento delle operazioni peritali nei giudizi previdenziali ed assistenziali




“Vista la richiesta dell’Inps al Presidente del Tribunale di Napoli Nord di centralizzazione delle operazioni peritali”…… così inizia il protocollo di intesa sottoscritto lo scorso novembre tra INPS, Presidenza del Tribunale Napoli Nord ed ASL con la quale quest’ultima metteva a disposizione dei locali siti in Aversa per consentire l’accentramento peritale: in pratica, per agevolare la partecipazione dell’INPS con propri consulenti, l’ASL ha messo a disposizione del Tribunale i suoi locali, aperti al pubblico giudiziario dalle 14 alle 18 per l’espletamento delle operazioni medico legali nelle controversie ex art. 442 e 445 bis cpc.
A seguito di tale convenzione, sono gli stessi magistrati  che stabiliscono il giorno ed il luogo delle operazioni peritali presso il gabinetto medico dell’ASL dove i loro consulenti di fiducia debbono espletare le operazioni peritali, secondo un calendario tenuto a loro disposizione in udienza con il limite massimo di otto consulenze per ciascun giorno.
L’Unione Italiana Forense (UIF) sezione di Napoli Nord, venuta  a conoscenza della convenzione (solo perché alcuni iscritti avevano notato che i c.t.u. avevano già fissato le consulenze presso i gabinetti medici  dell’ASL) ha immediatamente inviato un documento al COA di Napoli Nord, alla Presidenza del Tribunale ed altri enti, sollevando le critiche al provvedimento, in considerazione dell’esperienza negativa presso altri Tribunali che hanno dilatato i tempi di definizione dei giudizi di ATP; chiedeva, quindi, un immediato incontro con la Presidenza del Tribunale, tenuto conto che il protocollo di intesa era stato adottato senza il parere del COA e delle Associazioni degli Avvocati e dei disabili.
Immediatamente si è attivato anche il COA di Napoli Nord, il quale, con delibera, ha chiesto l’immediata sospensione  del protocollo di intesa, sollecitando un incontro con la Presidenza per una definizione del caso.
Va dato atto alla Presidenza del Tribunale di Napoli Nord di aver immediatamente rimediato all’errore di aver sottoscritto un protocollo solo con una parte processuale (INPS) avente ad oggetto lo svolgimento delle operazioni peritali in materia previdenziale in cui parti attive sono proprio i soggetti esclusi dal protocollo (medici – ctu ed avvocati); errore ovviamente politico anche se (discutibilmente) corretto dal punto di vista giuridico.
La Presidenza ha, quindi, ha convocato  tutte le parti che avevano manifestato contrarietà al provvedimento, UIF compresa, aprendo un tavolo permanente sulla questione al fine di risolvere insieme le eventuali criticità al sistema, provvedendo  a sospendere le visite disposte presso la ASL; ha anche proposto un nuovo “protocollo” di intesa tra Presidenza, INPS, medici ed avvocati sull’accentramento peritale, al fine di concordare insieme le modalità di svolgimento delle visite medico legali presso la sede ASL di Aversa.
Chiariamo subito che la UIF, come deliberato anche nell’assemblea degli iscritti, è contraria all’accentramento peritale, in quanto non fa altro che costituire un ulteriore privilegio in capo all’Istituto con costi a carico del cittadino, a danno anche della certezza sui tempi del processo.

venerdì 16 febbraio 2018

Per il Tribunale di Napoli Nord, eventuali eccezioni processuali e di merito vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 371/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.

Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistito del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non abbia sollevato la relativa eccezione nè nella propria memoria di costituzione in giudizio, nè con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 371/2018, R.G. 4714/16), la sempre impeccabile d.ssa Stefania Coppo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Auspichiamo che questo e gli ulteriori provvedimenti che sono in arrivo possano servire come monito all'INPS che non è possibile far ricadere sul cittadino nè le proprie strampalate teorie giuridiche nè, soprattutto, la propria disorganizzazione interna.

Anche questa volta giustizia è fatta!!!

giovedì 1 febbraio 2018

Anche per il Tribunale di Napoli è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Allego un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa M.P. Gaudiano, che già ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare professionalmente alla Sezione Lavoro di  Santa Maria Capua Vetere) nella quale, in estrema sintesi, si rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda di accompagnamento sollevata dall'INPS per la mancata spunta di una delle voci di non autonomia nel certificato medico.

L'aspetto interessante di questo provvedimento è che il Giudice non solo non fa distinzione alcuna tra infra ed ultrasessantacinquenni ma prende anche espressa posizione, chiarendo il principio contenuto nell'ordinanza della S.C. n° 19767/2017 della necessità che il medico indichi le prestazioni che l'assistito intende conseguire. 

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Elena Sassone per aver condiviso con noi questo ennesimo, importantissimo, provvedimento.

Altri provvedimenti in tema di accompagnamento e spunte di non autonomia li troverete QUI.

Tribunale Napoli Nord: istanza CEM per mancata compensazione integrale dei compensi di causa!!!

L’amico e collega avv. Michele Maresca ci segnala questa nuova, gravissima, ma soprattutto disdicevole, iniziativa dell’Inps. 

In pratica l’Istituto ha presentato istanza CEM (correzione dell'errore materiale) dolendosi che il Giudice, in presenza di spostamento della decorrenza di cui alla CTU, avrebbe “osato” attribuire all’avvocato di parte ricorrente i compensi di causa, non provvedendo alla compensazione integrale degli stessi. 


Il solerte funzionario probabilmente dimentica che la Cassazione con la famosissima ordinanza n° 24956/2017 ha stabilito a chiare lettere che i compensi di causa vanno rapportati ex DM 55/2014 al valore della prestazione, ricalcolato dopo il deposito della CTU.

Inutile dire che l’amico Michele riceverà il massimo supporto da parte nostra nella redazione della comparsa di risposta, affinchè episodi vergognosi del genere non abbiano mai piú a presentarsi.


mercoledì 31 gennaio 2018

Al Tribunale di Latina, i procedimenti ex art. 445-bis cpc si svolgono innanzi al giudice di pace

Potrebbe sembrare un titolo satirico o, peggio ancora, un "clickbait"; purtroppo, però, è tutto tristemente vero.

Come potrete vedere dal documento in allegato, il Tribunale di Latina,  con decreto presidenziale n° 221 del 25/10/2017, ritenendo i ricorsi ex art. 445 bis cpc "una categoria di procedimenti caratterizzati da non particolare complessità" ha delegato ai giudici onorari di pace l'espletamento di ogni attività relativa ai procedimenti di ATPO, inclusa la pronuncia di provvedimenti definitori.

Probabilmente a qualcuno è sfuggito che l' art. 11, comma 6, lettera a), n. 3, del D.Lgs. 116 del 13/07/2017 (citato nel documento: LINK) stabilisce espressamente che "Non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace:... per il settore civile:... i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie".

Davvero non ci sono parole per definire l'ennesima barzelletta all'italiana.

A me ne viene in mente solo una.... VERGOGNA!!!!

Ringrazio le amiche e colleghe avv. Milena ed Eva Portella per la sconvolgente segnalazione.

Carmine Buonomo




giovedì 25 gennaio 2018

Facsimile istanza liquidazione compensi causa ex Cassazione ord. n° 24956/17, da depositare telematicamente a seguito del decreto termini dissenso

Cari amici.

Come ricorderete la Cassazione, con ordinanza n° 24956/2017 ha finalmente posto un serio "paletto" all'oramai insostenibile prassi della compensazione integrale delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (LINK).

Facendo seguito all' istanza presentata ai magistrati della sezione Lavoro di Napoli Nord di cui, purtroppo, ad oggi non sappiamo ancora l'esito dell'incontro avvenuto il 22 u.s., vi invito comunque a depositare - all'atto della ricezione del decreto termini dissenso - una nota spese redatta sul valore della prestazione riparametrata al seguito del deposito della CTU.

Per aggiornare questo valore, non esistendo software gratuiti online, dovrete necessariamente effettuare un conteggio "a mano" utilizzando le tabelle INPS aggiornate al 2018

Invece per predisporre la nota spese (per gli ATPO utilizzare la voce "accertamenti di istruzione preventiva" e, per evitare contestazioni, flaggare i valori minimi delle singole fasi) vi segnalo l'interessantissimo applicativo online messo a disposizione dalla collega Andreani al seguente LINK.

A seguire la nota di accompagnamento della documentazione.

Carmine Buonomo








    

venerdì 12 gennaio 2018

Invito presso la Presidenza del Tribunale di Napoli Nord per discutere sul protocollo visite CTU


Facendo seguito al post relativo al protocollo unilaterale INPS/Tribunale da noi duramente contestato, ho il piacere di comunicarvi che la UIF Napoli Nord è stata ufficialmente convocata insieme ai Presidenti delle Sezioni Civili e quello del COA alla riunione che si terrà presso l'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord per il giorno 18/01/2018 ore 15.00

In tale occasione io e il Presidente Nino Irollo provvederemo, come abbiamo sempre fatto, a rappresentare le istanze degli colleghi operanti in Sezione Lavoro per il perseguimento dei comuni obiettivi di giustizia e di buon funzionamento della stessa.

Ovviamente sarà mia cura aggiornarvi sugli sviluppi.

Carmine Buonomo 

  


mercoledì 10 gennaio 2018

Tribunale Napoli Nord: protocollo di intesa per la gestione degli accertamenti peritali del contenzioso previdenziale ed assitenziale


In data 06 novembre 2017 l'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, previa richiesta dell'INPS, ha provveduto a siglare un protocollo nel quale, in pratica, si stabilisce che gli accertamenti peritali relativi al contenzioso previdenziale ed assistenziale del Tribunale di Napoli Nord debbano essere accentrati presso l'ASL di Aversa e non presso gli studi dei singoli CTU.

Ciò, ovviamente, al solo ed esclusivo fine di agevolare i Consulenti di Parte dell'Istituto.  

La cosa gravissima è che tale protocollo, sollecitato da una sola parte processuale (INPS), è stato adottato senza coinvolgere nè l'altra parte (e precisamente noi avvocati previdenzialisti tramite il COA di Napoli Nord, illo tempore già insediatosi) nè i rappresentanti dei CTU tramite i relativi Consigli dell'Ordine dei Medici di Napoli e Caserta.

In data 09/01/2018 il COA di Napoli Nord con delibera n° 4/2018, stigmatizzando fermamente quanto accaduto, ha chiesto al Presidente del Tribunale l'immediata sospensione del provvedimento.

La UIF Napoli Nord è fortemente contraria al protocollo di intesa stipulato dalla presidenza del Tribunale di Napoli Nord con l’INPS e ne auspica la revoca.

Le nostre ragioni le abbiamo sintetizzate nel documento allegato, inviato in data odierna a mezzo PEC a tutti i destinatari indicati; sono le stesse che furono sollevate quando l’Inps lo propose anche a Napoli e, grazie alla nostra strenua opposizione, il progetto venne definitivamente archiviato ......grazie anche all’avv. Alessandro Faggiano che oggi, come allora, ha dato un contributo prezioso al documento UIF ....

Vi aggiorneremo sugli sviluppi.

Carmine Buonomo 

All. 1 Protocollo intesa INPS / Tribunale Napoli Nord (5 facciate)