lunedì 7 maggio 2018

L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è vincolata a requisiti rigidamente previsti ex lege e non può essere desunto esclusivamente da elementi di carattere fiscale (Tribunale S. Maria C.V. , Sentenze n° 919 e 922/2018)

Con le due Sentenze "gemelle" che ho il piacere di allegare (pubblico solo la n°  919, in quanto la n° 922 è perfettamente uguale), gentilmente messe a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alfonso Vassallo e Giulio Russo, il Tribunale di S.Maria C.V. fa un interessantissimo excursus sui criteri che obbligano all'iscrizione alla gestione commercianti INPS. 


In particolare si controverteva sull'illegittimità di avvisi di addebito Inps per altrettanto illegittima iscrizione nella gestione contributiva commercianti di clienti quali soci/amministratori di una Snc esercitante quale unica attività quella di concessione in locazione a terzi di un immobile di proprietà della Società medesima.

Carmine Buonomo

giovedì 29 marzo 2018

Il governo delle spese nei decreti di omologa non è emendabile con istanza CEM (Tribunale Napoli Nord, decreto del 28/03/2018)

Come tutti voi saprete l’art.445 bis cpc definisce espressamente il decreto di omologa "non impugnabile nè modificabile".

La stessa Cassazione ha confermato che la censura sul governo delle spese costituisce un motivo di impugnazione, da far valere esclusivamente con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.

La S.C. infatti riconosce l’ammissibilità del ricorso sul presupposto che la statuizione sulle spese di cui al decreto incide sui diritti soggettivi patrimoniali e presenta i caratteri della decisorietà e definitività in quanto non altrimenti impugnabile (ex plurimiis Cassazione ordinanze 11919/15, 12028/16, 16515/16). 

Purtroppo, però, sono all’ordine del giorno i casi in cui l’Inps presenta istanza CEM (Correzione Errore Materiale) al fine di sollecitare il giudice a rettificare il provvedimento, revocando l’attribuzione delle spese e provvedendo quindi alla compensazione integrale delle stesse; ciò anche quando quando alla base non ci sono assolutamente i presupposti fattuali. 

Nel caso specifico, infatti, trattasi di istanza CEM nei confronti di un decreto di omologa su ctu totalmente positiva per percentuale minima del 46% ai fini del collocamento speciale, e consequenziale condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite.

Con l’allegato decreto il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.L. d.ssa Acquaviva Coppola, ha rigettato l’istanza CEM dell’Istituto, statuendo categoricamente che “non si rinviene nell'omologa alcun errore materiale ex art. 287 e 288 cpc".

Immaginate cosa sarebbe invece potuto succedere se un giudice meno attento avesse accolto la immotivata e superficiale istanza dell'Inps: dopo un anno dalla pubblicazione, con l'inevitabile spirare dei termini per la Cassazione, sarei stato costretto a restituire dei soldi che mi spettavano di diritto per una causa totalmente vinta. 

Questo sempre nel rispetto della tanto invocata correttezza e collaborazione tra le parti processuali!!!! 

Carmine Buonomo


mercoledì 14 marzo 2018

Ennesima ordinanza del Tribunale di Napoli circa l'irrilevanza della spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Anche per la dott.ssa Marisa Barbato, Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, l'eventuale spunta di una delle due voci di non autonomia ai fini della richiesta dell'indennità di accompagnamento è ininfluente.
Ringrazio l'amico e collega avv. Alessandro Faggiano per l'interessantissimo provvedimento inviatomi.
Altri provvedimenti sull'argomento, li troverete QUI.

martedì 13 marzo 2018

mercoledì 7 marzo 2018

Accentramento peritale ASL Aversa - Comunicazione UIF di rifiuto alla sottoscrizione del protocollo di intesa INPS / Tribunale di Napoli Nord



In data odierna l'UIF sezione di Napoli Nord ha comunicato formalmente a mezzo pec al Presidente del COA e, per conoscenza, ai Presidenti del Tribunale e della Sezione Lavoro di Napoli Nord, la ferma opposizione dei propri iscritti e quindi il rifiuto alla sottoscrizione del protocollo di intesa per l'accentramento delle CTU presso l'ASL di Aversa.

A seguire il messaggio inviato. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.


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L’Unione Italiana Forense (U.I.F.) sezione di Napoli Nord, come deliberato anche nell’assemblea degli iscritti del 06/02/2018, comunica formalmente la propria contrarietà alla sottoscrizione del protocollo di intesa siglato lo scorso novembre tra INPS, Presidenza del Tribunale Napoli Nord ed ASL con cui quest’ultima metteva a disposizione alcuni suoi locali per consentire l’accentramento delle operazioni medico legali nelle controversie ex art. 442 e 445 bis cpc; ciò al solo, e nemmeno celato, fine di agevolare la partecipazione dell’INPS con propri consulenti;

I motivi di tale, ferma opposizione, sono svariati.

Non è superfluo infatti ricordare che sono già tanti i privilegi concessi dalla legge all’INPS a discapito del cittadino: si pensi solo alla norma che prevede l’obbligo per il CTU di comunicare all’INPS, anche se contumace in giudizio, la data di inizio delle operazioni peritali, pena la nullità della consulenza rilevabile d’ufficio; o ancora, la creazione da parte dell'INPS del “Portale del CTU” per avere una comunicazione “riservata” con i CTU; 

Ad avviso della scrivente Associazione non è necessaria un’ulteriore spesa per la collettività (l’ASL metterebbe a disposizione solo i locali mentre le spese di gestione e manutenzione sarebbero comunque a carico delle “altre parti”), solo per consentire solo al C.T. dell’INPS di partecipare “comodamente” alle operazioni peritali. 

Inoltre il sistema dell’accentramento incide, in modo negativo, sulla celerità del procedimento.

L’esperienza disastrosa dei Tribunali di Nola e Santa Maria C.V. (che già da tempo utilizzano lo strumento dell’accentramento peritale con risultati pessimi per i tempi di fissazione della visita medico-legale) dovrebbe essere presa come monito dalla Presidenza, anche per non vanificare gli sforzi dei magistrati della sezione lavoro che, privi di mezzi e di personale e con grossi sacrifici, nel tempo sono riusciti a ridurre drasticamente i tempi di definizione dei procedimenti pendenti.

È vero che saranno messi a disposizione otto gabinetti medici per ospitare circa 8.000 consulenze l’anno (pari al numero di procedimenti iscritti a ruolo in materia di ATP) che, secondo le stime (ottimistiche), non dovrebbero incidere sui tempi dell’ATP; ma è sufficiente solo ipotizzare un contrattempo (ad esempio l’impossibilità sopravvenuta del periziando o del CTU a partecipare alla visita peritale) per far saltare tutto il sistema e penalizzare la tempistica di tutti procedimenti.

Altre perplessità, inoltre, sono legate ai locali dell'ASL che sono privi di mezzi e strumentazioni necessari ai CTU (computer, stampanti, separè per la privacy, bilance pesapersone, misuratori di pressione, visualizzatori per le radiografie, etc.), che non permettono un corretto espletamento delle operazioni peritali;

A ciò si aggiunga che, per poter rispettare la tempistica auspicata dalla Presidenza, le consulenze dovrebbero durare al massimo mezz’ora cadauna: tempo insufficiente per l’espletamento di una CTU, a meno che non lo si voglia utilizzare lo stesso metodo svolto in sede amministrativa, in cui viene raccolta solo la documentazione medica senza effettivamente controllare le condizioni di salute degli invalidi.

La nostra contrarietà è stata già manifestata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di napoli Nord, al quale la Presidenza del Tribunale ha chiesto un atto di responsabilità nel sottoscrivere il protocollo: siamo fermamente convinti che i problemi del processo previdenziale ed assistenziale siano tutt’altri e non si risolvono certamente con l’accentramento peritale. 

In sintesi, nel confermare il fermo rifiuto della UIF sezione di Napoli Nord alla sottoscrizione del suddetto protocollo, si chiede che il COA di Napoli Nord voglia rendersi parte attiva, eventualmente anche presentando un esposto alla Corte dei Conti per segnalare alla magistratura contabile questo ennesimo ed ingiustificato sperpero di denaro pubblico, per scongiurare una misura dannosa sia per l’ingiustificato esborso economico a carico della collettività, sia per l’incontrollata dilatazione dei termini processuali (con i consequenziali ed inevitabili risvolti risarcitori, sempre a carico dei contribuenti, ex Lege Pinto). 

Il Presidente avv. Gaetano Irollo
Il Segretario avv. Carmine Buonomo

giovedì 1 marzo 2018

Nuovi limiti reddito per esenzione Contributo Unificato e spese di lite nel processo previdenziale


Con Decreto del Ministero della Giustizia del 16/01/208 in G.U. n° 49 del 28/02/2018, il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato è stato abbassato ad € 11.493,82 (precedente importo: € 11.528,41). 

Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato :


SOCCOMBENZA: € 11.493,82 x 2 = € 22.987,64 
(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex 

CONTR. UNIFICATO: € 11.493,82 x 3 = € 34.481,46

Importante precisazione per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento (LINK)

Carmine Buonomo

mercoledì 28 febbraio 2018

Protocollo INPS / Tribunale Napoli Nord per l’accentramento delle operazioni peritali nei giudizi previdenziali ed assistenziali




“Vista la richiesta dell’Inps al Presidente del Tribunale di Napoli Nord di centralizzazione delle operazioni peritali”…… così inizia il protocollo di intesa sottoscritto lo scorso novembre tra INPS, Presidenza del Tribunale Napoli Nord ed ASL con la quale quest’ultima metteva a disposizione dei locali siti in Aversa per consentire l’accentramento peritale: in pratica, per agevolare la partecipazione dell’INPS con propri consulenti, l’ASL ha messo a disposizione del Tribunale i suoi locali, aperti al pubblico giudiziario dalle 14 alle 18 per l’espletamento delle operazioni medico legali nelle controversie ex art. 442 e 445 bis cpc.
A seguito di tale convenzione, sono gli stessi magistrati  che stabiliscono il giorno ed il luogo delle operazioni peritali presso il gabinetto medico dell’ASL dove i loro consulenti di fiducia debbono espletare le operazioni peritali, secondo un calendario tenuto a loro disposizione in udienza con il limite massimo di otto consulenze per ciascun giorno.
L’Unione Italiana Forense (UIF) sezione di Napoli Nord, venuta  a conoscenza della convenzione (solo perché alcuni iscritti avevano notato che i c.t.u. avevano già fissato le consulenze presso i gabinetti medici  dell’ASL) ha immediatamente inviato un documento al COA di Napoli Nord, alla Presidenza del Tribunale ed altri enti, sollevando le critiche al provvedimento, in considerazione dell’esperienza negativa presso altri Tribunali che hanno dilatato i tempi di definizione dei giudizi di ATP; chiedeva, quindi, un immediato incontro con la Presidenza del Tribunale, tenuto conto che il protocollo di intesa era stato adottato senza il parere del COA e delle Associazioni degli Avvocati e dei disabili.
Immediatamente si è attivato anche il COA di Napoli Nord, il quale, con delibera, ha chiesto l’immediata sospensione  del protocollo di intesa, sollecitando un incontro con la Presidenza per una definizione del caso.
Va dato atto alla Presidenza del Tribunale di Napoli Nord di aver immediatamente rimediato all’errore di aver sottoscritto un protocollo solo con una parte processuale (INPS) avente ad oggetto lo svolgimento delle operazioni peritali in materia previdenziale in cui parti attive sono proprio i soggetti esclusi dal protocollo (medici – ctu ed avvocati); errore ovviamente politico anche se (discutibilmente) corretto dal punto di vista giuridico.
La Presidenza ha, quindi, ha convocato  tutte le parti che avevano manifestato contrarietà al provvedimento, UIF compresa, aprendo un tavolo permanente sulla questione al fine di risolvere insieme le eventuali criticità al sistema, provvedendo  a sospendere le visite disposte presso la ASL; ha anche proposto un nuovo “protocollo” di intesa tra Presidenza, INPS, medici ed avvocati sull’accentramento peritale, al fine di concordare insieme le modalità di svolgimento delle visite medico legali presso la sede ASL di Aversa.
Chiariamo subito che la UIF, come deliberato anche nell’assemblea degli iscritti, è contraria all’accentramento peritale, in quanto non fa altro che costituire un ulteriore privilegio in capo all’Istituto con costi a carico del cittadino, a danno anche della certezza sui tempi del processo.

venerdì 16 febbraio 2018

Per il Tribunale di Napoli Nord, eventuali eccezioni processuali e di merito vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 371/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.

Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistito del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non abbia sollevato la relativa eccezione nè nella propria memoria di costituzione in giudizio, nè con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 371/2018, R.G. 4714/16), la sempre impeccabile d.ssa Stefania Coppo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Auspichiamo che questo e gli ulteriori provvedimenti che sono in arrivo possano servire come monito all'INPS che non è possibile far ricadere sul cittadino nè le proprie strampalate teorie giuridiche nè, soprattutto, la propria disorganizzazione interna.

Anche questa volta giustizia è fatta!!!

giovedì 1 febbraio 2018

Anche per il Tribunale di Napoli è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Allego un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa M.P. Gaudiano, che già ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare professionalmente alla Sezione Lavoro di  Santa Maria Capua Vetere) nella quale, in estrema sintesi, si rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda di accompagnamento sollevata dall'INPS per la mancata spunta di una delle voci di non autonomia nel certificato medico.

L'aspetto interessante di questo provvedimento è che il Giudice non solo non fa distinzione alcuna tra infra ed ultrasessantacinquenni ma prende anche espressa posizione, chiarendo il principio contenuto nell'ordinanza della S.C. n° 19767/2017 della necessità che il medico indichi le prestazioni che l'assistito intende conseguire. 

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Elena Sassone per aver condiviso con noi questo ennesimo, importantissimo, provvedimento.

Altri provvedimenti in tema di accompagnamento e spunte di non autonomia li troverete QUI.

Tribunale Napoli Nord: istanza CEM per mancata compensazione integrale dei compensi di causa!!!

L’amico e collega avv. Michele Maresca ci segnala questa nuova, gravissima, ma soprattutto disdicevole, iniziativa dell’Inps. 

In pratica l’Istituto ha presentato istanza CEM (correzione dell'errore materiale) dolendosi che il Giudice, in presenza di spostamento della decorrenza di cui alla CTU, avrebbe “osato” attribuire all’avvocato di parte ricorrente i compensi di causa, non provvedendo alla compensazione integrale degli stessi. 


Il solerte funzionario probabilmente dimentica che la Cassazione con la famosissima ordinanza n° 24956/2017 ha stabilito a chiare lettere che i compensi di causa vanno rapportati ex DM 55/2014 al valore della prestazione, ricalcolato dopo il deposito della CTU.

Inutile dire che l’amico Michele riceverà il massimo supporto da parte nostra nella redazione della comparsa di risposta, affinchè episodi vergognosi del genere non abbiano mai piú a presentarsi.


mercoledì 31 gennaio 2018

Al Tribunale di Latina, i procedimenti ex art. 445-bis cpc si svolgono innanzi al giudice di pace

Potrebbe sembrare un titolo satirico o, peggio ancora, un "clickbait"; purtroppo, però, è tutto tristemente vero.

Come potrete vedere dal documento in allegato, il Tribunale di Latina,  con decreto presidenziale n° 221 del 25/10/2017, ritenendo i ricorsi ex art. 445 bis cpc "una categoria di procedimenti caratterizzati da non particolare complessità" ha delegato ai giudici onorari di pace l'espletamento di ogni attività relativa ai procedimenti di ATPO, inclusa la pronuncia di provvedimenti definitori.

Probabilmente a qualcuno è sfuggito che l' art. 11, comma 6, lettera a), n. 3, del D.Lgs. 116 del 13/07/2017 (citato nel documento: LINK) stabilisce espressamente che "Non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace:... per il settore civile:... i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie".

Davvero non ci sono parole per definire l'ennesima barzelletta all'italiana.

A me ne viene in mente solo una.... VERGOGNA!!!!

Ringrazio le amiche e colleghe avv. Milena ed Eva Portella per la sconvolgente segnalazione.

Carmine Buonomo




giovedì 25 gennaio 2018

Facsimile istanza liquidazione compensi causa ex Cassazione ord. n° 24956/17, da depositare telematicamente a seguito del decreto termini dissenso

Cari amici.

Come ricorderete la Cassazione, con ordinanza n° 24956/2017 ha finalmente posto un serio "paletto" all'oramai insostenibile prassi della compensazione integrale delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (LINK).

Facendo seguito all' istanza presentata ai magistrati della sezione Lavoro di Napoli Nord di cui, purtroppo, ad oggi non sappiamo ancora l'esito dell'incontro avvenuto il 22 u.s., vi invito comunque a depositare - all'atto della ricezione del decreto termini dissenso - una nota spese redatta sul valore della prestazione riparametrata al seguito del deposito della CTU.

Per aggiornare questo valore, non esistendo software gratuiti online, dovrete necessariamente effettuare un conteggio "a mano" utilizzando le tabelle INPS aggiornate al 2018

Invece per predisporre la nota spese (per gli ATPO utilizzare la voce "accertamenti di istruzione preventiva" e, per evitare contestazioni, flaggare i valori minimi delle singole fasi) vi segnalo l'interessantissimo applicativo online messo a disposizione dalla collega Andreani al seguente LINK.

A seguire la nota di accompagnamento della documentazione.

Carmine Buonomo








    

venerdì 12 gennaio 2018

Invito presso la Presidenza del Tribunale di Napoli Nord per discutere sul protocollo visite CTU


Facendo seguito al post relativo al protocollo unilaterale INPS/Tribunale da noi duramente contestato, ho il piacere di comunicarvi che la UIF Napoli Nord è stata ufficialmente convocata insieme ai Presidenti delle Sezioni Civili e quello del COA alla riunione che si terrà presso l'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord per il giorno 18/01/2018 ore 15.00

In tale occasione io e il Presidente Nino Irollo provvederemo, come abbiamo sempre fatto, a rappresentare le istanze degli colleghi operanti in Sezione Lavoro per il perseguimento dei comuni obiettivi di giustizia e di buon funzionamento della stessa.

Ovviamente sarà mia cura aggiornarvi sugli sviluppi.

Carmine Buonomo 

  


mercoledì 10 gennaio 2018

Tribunale Napoli Nord: protocollo di intesa per la gestione degli accertamenti peritali del contenzioso previdenziale ed assitenziale


In data 06 novembre 2017 l'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, previa richiesta dell'INPS, ha provveduto a siglare un protocollo nel quale, in pratica, si stabilisce che gli accertamenti peritali relativi al contenzioso previdenziale ed assistenziale del Tribunale di Napoli Nord debbano essere accentrati presso l'ASL di Aversa e non presso gli studi dei singoli CTU.

Ciò, ovviamente, al solo ed esclusivo fine di agevolare i Consulenti di Parte dell'Istituto.  

La cosa gravissima è che tale protocollo, sollecitato da una sola parte processuale (INPS), è stato adottato senza coinvolgere nè l'altra parte (e precisamente noi avvocati previdenzialisti tramite il COA di Napoli Nord, illo tempore già insediatosi) nè i rappresentanti dei CTU tramite i relativi Consigli dell'Ordine dei Medici di Napoli e Caserta.

In data 09/01/2018 il COA di Napoli Nord con delibera n° 4/2018, stigmatizzando fermamente quanto accaduto, ha chiesto al Presidente del Tribunale l'immediata sospensione del provvedimento.

La UIF Napoli Nord è fortemente contraria al protocollo di intesa stipulato dalla presidenza del Tribunale di Napoli Nord con l’INPS e ne auspica la revoca.

Le nostre ragioni le abbiamo sintetizzate nel documento allegato, inviato in data odierna a mezzo PEC a tutti i destinatari indicati; sono le stesse che furono sollevate quando l’Inps lo propose anche a Napoli e, grazie alla nostra strenua opposizione, il progetto venne definitivamente archiviato ......grazie anche all’avv. Alessandro Faggiano che oggi, come allora, ha dato un contributo prezioso al documento UIF ....

Vi aggiorneremo sugli sviluppi.

Carmine Buonomo 

All. 1 Protocollo intesa INPS / Tribunale Napoli Nord (5 facciate)

giovedì 4 gennaio 2018

Istanza ai magistrati della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord: nuovi orientamenti della Cassazione in tema di compensi nei giudizi previdenziali ed assistenziali

In data odierna la UIF Napoli Nord ha regolarmente protocollato a tutti i magistrati del Tribunale di Napoli Nord l'allegata istanza.

Nel documento si segnalano i recentissimi provvedimenti della Suprema Corte sul governo delle spese processuali in tema di contenzioso previdenziale ed assistenziale e sopratutto l'ordinanza n° 24956/2017 (che troverete al seguente LINK), che ha finalmente posto un serio "paletto" all'oramai insostenibile prassi della compensazione integrale delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza.

Invito tutti i colleghi previdenzialisti operanti in altri fori ad attivarsi allo stesso modo per cercare di uniformare quanto più possibile il modus operandi della magistratura del lavoro a livello nazionale. 

Sarà ovviamente nostra cura aggiornarvi sugli sviluppi.

Carmine Buonomo   

martedì 26 dicembre 2017

Tabelle 2018 importi pensioni / limiti di reddito (Circolare INPS n° 186 del 21/12/17)

Clicca per ingrandire


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2018 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare n° 186 del 21/12/2017.

Con l'aumento dell'inflazione, gli importi delle prestazioni tornano a crescere dell'1,1% rispetto al 2017.

A seguire le tabelle, liberamente scaricabili in formato .pdf


Carmine Buonomo






martedì 12 dicembre 2017

Finalmente la Cassazione limita, di fatto, la possibilità per il giudice di compensare integralmente le spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (Cassazione, ordinanza n° 24956/2017)


Già in tempi non sospetti (si veda questo mio articolo al seguente LINK) ebbi modo di affrontare l'argomento della compensazione delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza, prospettando una semplicissima soluzione che, a mio avviso, ci avrebbe aiutati a risolvere definitivamente il problema.

La compensazione integrale delle spese di giudizio nel caso di spostamento della decorrenza dello stato invalidante, com’è noto, trae origine da un orientamento giurisprudenziale della Cassazione. 

In particolare, la motivazione addotta nella quasi totalità dei suddetti provvedimenti è, in linea di massima, la seguente: “l’insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011)”. 

E’ importante sottolineare, però, nel luglio 2011 il legislatore è intervenuto sui criteri di liquidazione dei compensi nelle controversie di natura previdenziale ed assistenziale. 

In particolare l’ art 152 disp. att. cpc è stato profondamente innovato dall’art. 38 comma 1, lett. b), n. 2) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (coordinato con la L. di conversione 15 luglio 2011, n. 111), stabilendo che: “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo”. 

Premesso ciò si rendono necessarie alcune brevi considerazioni.

Per la S.C. i compensi di un ATPO per indennità di accompagnamento vanno liquidati in € 2.225,00 oltre spese generali (Cassazione, ordinanza 27011/2017)


Con decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario, il Tribunale di Forlì liquidava le spese del procedimento in favore del ricorrente nella complessiva somma di euro 7.795,00 oltre accessori di legge, ponendo le stesse a carico dell'INPS unitamente a quelle in favore del CTU;

Ricorreva l'INPS in Cassazione lamentando la violazione dei parametri fissati dal D.M. n.55/2014.

Secondo la Cassazione, il valore della causa è compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (due annualità della prestazione indennità di accompagnamento), ed i parametri medi stabiliti per tale scaglione — tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva — conducono ad una determinazione delle spese pari ad euro 2225,00;

Per questo motivo la Corte accogliendo il ricorso dell'INPS, cassava il provvedimento impugnato in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese e, decidendo nel merito, ha determinato le spese del procedimento per ATP in complessivi euro 2225,00, oltre accessori come per legge.

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per aver condiviso questo utilissimo provvedimento giurisdizionale


mercoledì 6 dicembre 2017

Importantissimo risultato conseguito dal nostro studio: Il supplemento di pensione non va liquidato dalla domanda amministrativa ma retrodatato a 5 anni dalla decorrenza della pensione originaria (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2572/2017)


Allego un interessantissimo precedente giudiziario del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dott. Marco Bottino, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva sulla liquidazione di un supplemento di pensione ex art. 7 L. 155/1981 (che può essere richiesto da coloro che continuano a lavorare e versare contributi dopo il pensionamento).

Sino ad oggi l'INPS ha arbitrariamente applicato l'ingiustificata prassi di provvedere alla liquidazione solo a decorrere dalla domanda amministrativa, non retrodatando ai 5 anni dalla pensione principale, come invece prevede in maniera cristallina la normativa invocata.

Il G.L. sulla base delle deduzioni in ricorso e delle note autorizzate prodotte del nostro studio, accogliendo totalmente la domanda, ha riconosciuto il diritto al supplemento di pensione precisamente dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione originaria, condannando l'INPS al pagamento dei relativi ratei.

Per ovvia strategia processuale, pubblichiamo l'allegato provvedimento solo dopo la decorrenza dei 30 giorni dalla notifica del titolo al procuratore costituito ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Carmine Buonomo