venerdì 16 febbraio 2018

Per il Tribunale di Napoli Nord, eventuali eccezioni processuali e di merito vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 371/2018)

Come certamente saprete l'INPS, non potendo appellare il decreto di omologa e potendo ricorrere in Cassazione solo per il governo delle spese, negli ultimi tempi ha "escogitato" la deprecabile prassi di rigettare in via amministrativa la liquidazione della prestazione economica riconosciuta in giudizio.

Nel caso specifico l'INPS di Afragola comunicava il diniego della liquidazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in giudizio ad un assistito del nostro studio in quanto, illo tempore, e precisamente all'atto di invio della domanda amministrativa, il medico non aveva spuntato nessuna delle due voci di non autonomia.

Peccato che parte ricorrente all'epoca fosse ultrasessantacinquenne (e quindi per legge poteva aspirare solo all'accompagnamento) e che, cosa ancor più grave, l'INPS non abbia sollevato la relativa eccezione nè nella propria memoria di costituzione in giudizio, nè con il ricorso ordinario a seguito di dissenso.

Con l'allegato provvedimento (Sentenza 371/2018, R.G. 4714/16), la sempre impeccabile d.ssa Stefania Coppo del Tribunale di Napoli Nord, abbracciando l'orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n° 22949/2016 (LINK), e motivando egregiamente la propria decisione, ha stigmatizzato l'operato dell'INPS, accogliendo in toto la domanda giudiziale di condanna al pagamento della prestazione.

Auspichiamo che questo e gli ulteriori provvedimenti che sono in arrivo possano servire come monito all'INPS che non è possibile far ricadere sul cittadino nè le proprie strampalate teorie giuridiche nè, soprattutto, la propria disorganizzazione interna.

Anche questa volta giustizia è fatta!!!

giovedì 1 febbraio 2018

Anche per il Tribunale di Napoli è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

Allego un'interessantissima ordinanza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa M.P. Gaudiano, che già ho avuto il piacere di conoscere ed apprezzare professionalmente alla Sezione Lavoro di  Santa Maria Capua Vetere) nella quale, in estrema sintesi, si rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda di accompagnamento sollevata dall'INPS per la mancata spunta di una delle voci di non autonomia nel certificato medico.

L'aspetto interessante di questo provvedimento è che il Giudice non solo non fa distinzione alcuna tra infra ed ultrasessantacinquenni ma prende anche espressa posizione, chiarendo il principio contenuto nell'ordinanza della S.C. n° 19767/2017 della necessità che il medico indichi le prestazioni che l'assistito intende conseguire. 

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Elena Sassone per aver condiviso con noi questo ennesimo, importantissimo, provvedimento.

Altri provvedimenti in tema di accompagnamento e spunte di non autonomia li troverete QUI.

Tribunale Napoli Nord: istanza CEM per mancata compensazione integrale dei compensi di causa!!!

L’amico e collega avv. Michele Maresca ci segnala questa nuova, gravissima, ma soprattutto disdicevole, iniziativa dell’Inps. 

In pratica l’Istituto ha presentato istanza CEM (correzione dell'errore materiale) dolendosi che il Giudice, in presenza di spostamento della decorrenza di cui alla CTU, avrebbe “osato” attribuire all’avvocato di parte ricorrente i compensi di causa, non provvedendo alla compensazione integrale degli stessi. 


Il solerte funzionario probabilmente dimentica che la Cassazione con la famosissima ordinanza n° 24956/2017 ha stabilito a chiare lettere che i compensi di causa vanno rapportati ex DM 55/2014 al valore della prestazione, ricalcolato dopo il deposito della CTU.

Inutile dire che l’amico Michele riceverà il massimo supporto da parte nostra nella redazione della comparsa di risposta, affinchè episodi vergognosi del genere non abbiano mai piú a presentarsi.


mercoledì 31 gennaio 2018

Al Tribunale di Latina, i procedimenti ex art. 445-bis cpc si svolgono innanzi al giudice di pace

Potrebbe sembrare un titolo satirico o, peggio ancora, un "clickbait"; purtroppo, però, è tutto tristemente vero.

Come potrete vedere dal documento in allegato, il Tribunale di Latina,  con decreto presidenziale n° 221 del 25/10/2017, ritenendo i ricorsi ex art. 445 bis cpc "una categoria di procedimenti caratterizzati da non particolare complessità" ha delegato ai giudici onorari di pace l'espletamento di ogni attività relativa ai procedimenti di ATPO, inclusa la pronuncia di provvedimenti definitori.

Probabilmente a qualcuno è sfuggito che l' art. 11, comma 6, lettera a), n. 3, del D.Lgs. 116 del 13/07/2017 (citato nel documento: LINK) stabilisce espressamente che "Non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace:... per il settore civile:... i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie".

Davvero non ci sono parole per definire l'ennesima barzelletta all'italiana.

A me ne viene in mente solo una.... VERGOGNA!!!!

Ringrazio le amiche e colleghe avv. Milena ed Eva Portella per la sconvolgente segnalazione.

Carmine Buonomo




giovedì 25 gennaio 2018

Facsimile istanza liquidazione compensi causa ex Cassazione ord. n° 24956/17, da depositare telematicamente a seguito del decreto termini dissenso

Cari amici.

Come ricorderete la Cassazione, con ordinanza n° 24956/2017 ha finalmente posto un serio "paletto" all'oramai insostenibile prassi della compensazione integrale delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (LINK).

Facendo seguito all' istanza presentata ai magistrati della sezione Lavoro di Napoli Nord di cui, purtroppo, ad oggi non sappiamo ancora l'esito dell'incontro avvenuto il 22 u.s., vi invito comunque a depositare - all'atto della ricezione del decreto termini dissenso - una nota spese redatta sul valore della prestazione riparametrata al seguito del deposito della CTU.

Per aggiornare questo valore, non esistendo software gratuiti online, dovrete necessariamente effettuare un conteggio "a mano" utilizzando le tabelle INPS aggiornate al 2018

Invece per predisporre la nota spese (per gli ATPO utilizzare la voce "accertamenti di istruzione preventiva" e, per evitare contestazioni, flaggare i valori minimi delle singole fasi) vi segnalo l'interessantissimo applicativo online messo a disposizione dalla collega Andreani al seguente LINK.

A seguire la nota di accompagnamento della documentazione.

Carmine Buonomo








    

venerdì 12 gennaio 2018

Invito presso la Presidenza del Tribunale di Napoli Nord per discutere sul protocollo visite CTU


Facendo seguito al post relativo al protocollo unilaterale INPS/Tribunale da noi duramente contestato, ho il piacere di comunicarvi che la UIF Napoli Nord è stata ufficialmente convocata insieme ai Presidenti delle Sezioni Civili e quello del COA alla riunione che si terrà presso l'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord per il giorno 18/01/2018 ore 15.00

In tale occasione io e il Presidente Nino Irollo provvederemo, come abbiamo sempre fatto, a rappresentare le istanze degli colleghi operanti in Sezione Lavoro per il perseguimento dei comuni obiettivi di giustizia e di buon funzionamento della stessa.

Ovviamente sarà mia cura aggiornarvi sugli sviluppi.

Carmine Buonomo 

  


mercoledì 10 gennaio 2018

Tribunale Napoli Nord: protocollo di intesa per la gestione degli accertamenti peritali del contenzioso previdenziale ed assitenziale


In data 06 novembre 2017 l'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, previa richiesta dell'INPS, ha provveduto a siglare un protocollo nel quale, in pratica, si stabilisce che gli accertamenti peritali relativi al contenzioso previdenziale ed assistenziale del Tribunale di Napoli Nord debbano essere accentrati presso l'ASL di Aversa e non presso gli studi dei singoli CTU.

Ciò, ovviamente, al solo ed esclusivo fine di agevolare i Consulenti di Parte dell'Istituto.  

La cosa gravissima è che tale protocollo, sollecitato da una sola parte processuale (INPS), è stato adottato senza coinvolgere nè l'altra parte (e precisamente noi avvocati previdenzialisti tramite il COA di Napoli Nord, illo tempore già insediatosi) nè i rappresentanti dei CTU tramite i relativi Consigli dell'Ordine dei Medici di Napoli e Caserta.

In data 09/01/2018 il COA di Napoli Nord con delibera n° 4/2018, stigmatizzando fermamente quanto accaduto, ha chiesto al Presidente del Tribunale l'immediata sospensione del provvedimento.

La UIF Napoli Nord è fortemente contraria al protocollo di intesa stipulato dalla presidenza del Tribunale di Napoli Nord con l’INPS e ne auspica la revoca.

Le nostre ragioni le abbiamo sintetizzate nel documento allegato, inviato in data odierna a mezzo PEC a tutti i destinatari indicati; sono le stesse che furono sollevate quando l’Inps lo propose anche a Napoli e, grazie alla nostra strenua opposizione, il progetto venne definitivamente archiviato ......grazie anche all’avv. Alessandro Faggiano che oggi, come allora, ha dato un contributo prezioso al documento UIF ....

Vi aggiorneremo sugli sviluppi.

Carmine Buonomo 

All. 1 Protocollo intesa INPS / Tribunale Napoli Nord (5 facciate)

giovedì 4 gennaio 2018

Istanza ai magistrati della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord: nuovi orientamenti della Cassazione in tema di compensi nei giudizi previdenziali ed assistenziali

In data odierna la UIF Napoli Nord ha regolarmente protocollato a tutti i magistrati del Tribunale di Napoli Nord l'allegata istanza.

Nel documento si segnalano i recentissimi provvedimenti della Suprema Corte sul governo delle spese processuali in tema di contenzioso previdenziale ed assistenziale e sopratutto l'ordinanza n° 24956/2017 (che troverete al seguente LINK), che ha finalmente posto un serio "paletto" all'oramai insostenibile prassi della compensazione integrale delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza.

Invito tutti i colleghi previdenzialisti operanti in altri fori ad attivarsi allo stesso modo per cercare di uniformare quanto più possibile il modus operandi della magistratura del lavoro a livello nazionale. 

Sarà ovviamente nostra cura aggiornarvi sugli sviluppi.

Carmine Buonomo   

martedì 26 dicembre 2017

Tabelle 2018 importi pensioni / limiti di reddito (Circolare INPS n° 186 del 21/12/17)

Clicca per ingrandire


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2018 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare n° 186 del 21/12/2017.

Con l'aumento dell'inflazione, gli importi delle prestazioni tornano a crescere dell'1,1% rispetto al 2017.

A seguire le tabelle, liberamente scaricabili in formato .pdf


Carmine Buonomo






martedì 12 dicembre 2017

Finalmente la Cassazione limita, di fatto, la possibilità per il giudice di compensare integralmente le spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (Cassazione, ordinanza n° 24956/2017)


Già in tempi non sospetti (si veda questo mio articolo al seguente LINK) ebbi modo di affrontare l'argomento della compensazione delle spese di lite in caso di spostamento della decorrenza, prospettando una semplicissima soluzione che, a mio avviso, ci avrebbe aiutati a risolvere definitivamente il problema.

La compensazione integrale delle spese di giudizio nel caso di spostamento della decorrenza dello stato invalidante, com’è noto, trae origine da un orientamento giurisprudenziale della Cassazione. 

In particolare, la motivazione addotta nella quasi totalità dei suddetti provvedimenti è, in linea di massima, la seguente: “l’insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011)”. 

E’ importante sottolineare, però, nel luglio 2011 il legislatore è intervenuto sui criteri di liquidazione dei compensi nelle controversie di natura previdenziale ed assistenziale. 

In particolare l’ art 152 disp. att. cpc è stato profondamente innovato dall’art. 38 comma 1, lett. b), n. 2) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (coordinato con la L. di conversione 15 luglio 2011, n. 111), stabilendo che: “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo”. 

Premesso ciò si rendono necessarie alcune brevi considerazioni.

Per la S.C. i compensi di un ATPO per indennità di accompagnamento vanno liquidati in € 2.225,00 oltre spese generali (Cassazione, ordinanza 27011/2017)


Con decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario, il Tribunale di Forlì liquidava le spese del procedimento in favore del ricorrente nella complessiva somma di euro 7.795,00 oltre accessori di legge, ponendo le stesse a carico dell'INPS unitamente a quelle in favore del CTU;

Ricorreva l'INPS in Cassazione lamentando la violazione dei parametri fissati dal D.M. n.55/2014.

Secondo la Cassazione, il valore della causa è compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (due annualità della prestazione indennità di accompagnamento), ed i parametri medi stabiliti per tale scaglione — tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva — conducono ad una determinazione delle spese pari ad euro 2225,00;

Per questo motivo la Corte accogliendo il ricorso dell'INPS, cassava il provvedimento impugnato in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese e, decidendo nel merito, ha determinato le spese del procedimento per ATP in complessivi euro 2225,00, oltre accessori come per legge.

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per aver condiviso questo utilissimo provvedimento giurisdizionale


mercoledì 6 dicembre 2017

Importantissimo risultato conseguito dal nostro studio: Il supplemento di pensione non va liquidato dalla domanda amministrativa ma retrodatato a 5 anni dalla decorrenza della pensione originaria (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2572/2017)


Allego un interessantissimo precedente giudiziario del Tribunale di Napoli Nord, G.L. dott. Marco Bottino, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico si controverteva sulla liquidazione di un supplemento di pensione ex art. 7 L. 155/1981 (che può essere richiesto da coloro che continuano a lavorare e versare contributi dopo il pensionamento).

Sino ad oggi l'INPS ha arbitrariamente applicato l'ingiustificata prassi di provvedere alla liquidazione solo a decorrere dalla domanda amministrativa, non retrodatando ai 5 anni dalla pensione principale, come invece prevede in maniera cristallina la normativa invocata.

Il G.L. sulla base delle deduzioni in ricorso e delle note autorizzate prodotte del nostro studio, accogliendo totalmente la domanda, ha riconosciuto il diritto al supplemento di pensione precisamente dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione originaria, condannando l'INPS al pagamento dei relativi ratei.

Per ovvia strategia processuale, pubblichiamo l'allegato provvedimento solo dopo la decorrenza dei 30 giorni dalla notifica del titolo al procuratore costituito ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Carmine Buonomo 

martedì 28 novembre 2017

Materiale didattico ed utility per CTU medico-legali


Ringrazio per la predisposizione e la diffusione del seguente materiale il portale MedPress.it e gli amici e colleghi Emiliano Amadore e Domenico Raffaele Addamo, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione Previdenzialisti Pattesi.

I video tutorial:


Il materiale didattico:


Carmine Buonomo

Per il Tribunale di Roma la mancata spunta di una delle condizioni di non autosufficienza è ininfluente ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento



Articolata ordinanza del dott. Antonio Luna, Presidente della Prima Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, sull'annosa questione della modalità di presentazione della domanda di indennità di accompagnamento: la mancata spunta, sul certificato medico telematico, di una delle due condizioni di non autosufficienza è ininfluente.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per aver condiviso questo interessante provvedimento.

Carmine Buonomo

martedì 21 novembre 2017

Dichiarata l'incostituzionalità dell'obbligo di dichiarazione di valore ex art. 152 disp. att. cpc (Corte Costituzionale, Sentenza n° 241/2017)


E' incostituzionale l'obbligo, previsto a pena di inammissibilità del ricorso, della dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio, sancita dall'art. 152 disp. att. cpc come modificato dall’art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del D.L. n. 98/2011.

Ringrazio l'amico avv. Alessio D'Aniello ed il collega Francesco Giglio Brady (tramite la nostra pagina Facebook) per la preziosissima segnalazione.

Al seguente LINK è possibile consultare il testo integrale del provvedimento, inserendo gli estremi 2017 (anno) e 241 (numero).

Carmine Buonomo

mercoledì 15 novembre 2017

Perequazione delle pensioni: il NO definitivo della Corte Costituzionale



Come ipotizzavamo da tempo, è stato dichiarato costituzionalmente legittimo il cd D.L. Poletti (D.L. 65/2015), ovvero il provvedimento di attuazione della famosissima sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 in tema di perequazione delle pensioni. 

In sintesi, ai pensionati non spetta null’altro che l’elemosina, pardon, l’ “una tantum” prevista dallo stesso Decreto Legge ed erogata nell’anno 2015.
E a chi ci chiedeva perchè, nonostante le centinaia e centinaia di richieste, non abbiamo mai voluto patrocinare nemmeno un giudizio in tal senso, ora possiamo rispondere con un piccolo velo di soddisfazione... noi lo avevamo previsto!!!!


Carmine Buonomo

venerdì 27 ottobre 2017

Il giudizio per i benefici connessi all'iscrizione nelle liste di collocamento va proposto con rito ordinario (Tribunale di Napoli Nord, decreto del'11/07/2017)

Per il Tribunale di Napoli Nord, il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici connessi all'iscrizione delle liste di collocamento, non rientra nell'ambito di applicazione dell'ATPO ex art. 445 bis cpc.

A questo punto, però, ci chiediamo a quali tipologie di giudizi faccia riferimento la voce "DISABILITA' " espressamente indicata tra le controversie per cui si procede con l'ATPO ex art 445-bis cpc.

Alla Cassazione, l'ardua Sentenza....

Carmine Buonomo

giovedì 19 ottobre 2017

Illegittimità blocco indiscriminato delle prestazioni assistenziali ex L. 92/2012 (Ord. Tribunale Marsala del 17/07/17)


Allego un'interessantissima ordinanza ex art. 700 c.p.c., gentilmente trasmessami dal collega avv. Erasmo Foraci del foro di Caltagirone, ed emessa in un giudizio da lui patrocinato avverso un blocco arbitrario di prestazioni assistenziali da parte dell'INPS.

Il ricorrente  è stato rappresentato nel giudizio in oggetto dal protutore, in quanto condannato all'ergastolo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed attualmente sconta la pena al proprio domicilio per incompatibilità al regime carcerario.

Lo stesso è titolare di pensione per cieco civile e di indennità di accompagnamento.

L'Inps ha operato il blocco arbitrario applicando La L. n° 92 del 28 giugno 2012.

L'Inps con messaggio datato 5 giugno 2017 n. 2302, ha arbitrariamente proceduto alla sospensione di tutte le prestazioni assistenziali in capo ai soggetti ricadenti delle fattispecie di cui al comma 58 dell'art. 2 L. n. 92/2012 (sentenza di condanna per reati di cui agli artt. 270 bis, 280,289 bis, 416 bis, 416 ter e 422 c.p.).

La sospensione ad nutum operata dall'INPS è da considerarsi illegittima e contra legem, in quanto l'istituto arbitrariamente ha proceduto in via cautelare, sparando nel mucchio, senza alcuna verifica previa delle prestazioni assistenziali in questione, riguardo a decorrenza e tipologia delle stesse.

giovedì 28 settembre 2017

Avvocati, Cassa Forense e Gestione Separata Inps


Il 2011 è stato un anno ferale per l’avvocatura italiana.

Prima la normativa che ha previsto l’obbligatorietà, a partire dal 2012, del pagamento contributivo alla Cassa Forense - pena cancellazione - per tutti gli avvocati iscritti nel relativo albo.
Poi, come se non bastasse, arriva anche l’Inps che, per far cassa, con l’operazione "Poseidon" ha deciso improvvisamente di iscrivere d’ufficio alla gestione separata ed a chiedere i contributi per i 5 anni precedenti ad una platea sterminata di professionisti (avvocati in primis) che in quel periodo avevano prodotto un fatturato irrisorio e non erano obbligati ad iscriversi alla relativa Cassa. 
Il risultato è stato che gli avvocati (soprattutto i piú giovani), già stremati dalla devastante crisi economica, sono stati costretti a fronteggiare contemporaneamente sia gli ingenti contributi alla Cassa per l’annualità in corso sia le sempre piú gravose richieste economiche Inps per le annualità precedenti.
E questa "aggressione previdenziale", puntualmente, si è ripetuta anno per anno...
Corollario di questo paradosso tutto Italiano e che numerosissimi amici e colleghi, stremati dal carico contributivo e fiscale oramai insostenibile, e sfiancati dai guadagni ridotti all’osso, sono stati tristemente costretti ad abbandonare la toga per cercare altre strade. 
In tutti questi anni i COA italiani si sono dimostrati sordi alle disperate richieste di aiuto degli avvocati.
Solo la tenacia, la preparazione e la voglia di combattere di tanti grandi - singoli- colleghi, hanno fatto si che il piccolo Davide potesse opporsi con veemenza al gigante Golia.
Noi avvocati previdenzialisti, negli ultimi anni abbiamo affiancato numerosi amici e colleghi in contenziosi contro l’Inps avverso questa vessatoria operazione.
Alcuni giudizi si sono chiusi favorevolmente per prescrizione (quinquennale) del diritto dell’inps a chiedere il pagamento contributivo; altri, dove l’istituto è stato piú tempestivo, la magistratura è entrata nel merito e dopo un primo grado a noi favorevole, l’Inps ha proposto appello (che durerà svariati anni) e probabilmente arriverà anche in Cassazione.
Nel corso degli anni anche alcune amiche e colleghe particolarmente valide (solo per citarne alcune Rosaria Artellino, Caterina Granata, Ilaria Gadaleta, etc) tra le altre attività, hanno creato dei gruppi di discussione FB (primo tra tutti “Avvocati: no gestione separata INPS!”) dove aggiornano passo passo i colleghi italiani sullo sviluppo della guerra al colosso previdenziale e condividono materiale normativo, giurisprudenziale, etc utile alle singole battaglie.