martedì 28 novembre 2017

Materiale didattico ed utility per CTU medico-legali


Ringrazio per la predisposizione e la diffusione del seguente materiale il portale MedPress.it e gli amici e colleghi Emiliano Amadore e Domenico Raffaele Addamo, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione Previdenzialisti Pattesi.

I video tutorial:


Il materiale didattico:


Carmine Buonomo

Per il Tribunale di Roma la mancata spunta di una delle condizioni di non autosufficienza è ininfluente ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento



Articolata ordinanza del dott. Antonio Luna, Presidente della Prima Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, sull'annosa questione della modalità di presentazione della domanda di indennità di accompagnamento: la mancata spunta, sul certificato medico telematico, di una delle due condizioni di non autosufficienza è ininfluente.

Ringrazio l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per aver condiviso questo interessante provvedimento.

Carmine Buonomo

martedì 21 novembre 2017

Dichiarata l'incostituzionalità dell'obbligo di dichiarazione di valore ex art. 152 disp. att. cpc (Corte Costituzionale, Sentenza n° 241/2017)


E' incostituzionale l'obbligo, previsto a pena di inammissibilità del ricorso, della dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio, sancita dall'art. 152 disp. att. cpc come modificato dall’art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del D.L. n. 98/2011.

Ringrazio l'amico avv. Alessio D'Aniello ed il collega Francesco Giglio Brady (tramite la nostra pagina Facebook) per la preziosissima segnalazione.

Al seguente LINK è possibile consultare il testo integrale del provvedimento, inserendo gli estremi 2017 (anno) e 241 (numero).

Carmine Buonomo

mercoledì 15 novembre 2017

Perequazione delle pensioni: il NO definitivo della Corte Costituzionale



Come ipotizzavamo da tempo, è stato dichiarato costituzionalmente legittimo il cd D.L. Poletti (D.L. 65/2015), ovvero il provvedimento di attuazione della famosissima sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 in tema di perequazione delle pensioni. 

In sintesi, ai pensionati non spetta null’altro che l’elemosina, pardon, l’ “una tantum” prevista dallo stesso Decreto Legge ed erogata nell’anno 2015.
E a chi ci chiedeva perchè, nonostante le centinaia e centinaia di richieste, non abbiamo mai voluto patrocinare nemmeno un giudizio in tal senso, ora possiamo rispondere con un piccolo velo di soddisfazione... noi lo avevamo previsto!!!!


Carmine Buonomo

venerdì 27 ottobre 2017

Il giudizio per i benefici connessi all'iscrizione nelle liste di collocamento va proposto con rito ordinario (Tribunale di Napoli Nord, decreto del'11/07/2017)

Per il Tribunale di Napoli Nord, il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici connessi all'iscrizione delle liste di collocamento, non rientra nell'ambito di applicazione dell'ATPO ex art. 445 bis cpc.

A questo punto, però, ci chiediamo a quali tipologie di giudizi faccia riferimento la voce "DISABILITA' " espressamente indicata tra le controversie per cui si procede con l'ATPO ex art 445-bis cpc.

Alla Cassazione, l'ardua Sentenza....

Carmine Buonomo

giovedì 19 ottobre 2017

Illegittimità blocco indiscriminato delle prestazioni assistenziali ex L. 92/2012 (Ord. Tribunale Marsala del 17/07/17)


Allego un'interessantissima ordinanza ex art. 700 c.p.c., gentilmente trasmessami dal collega avv. Erasmo Foraci del foro di Caltagirone, ed emessa in un giudizio da lui patrocinato avverso un blocco arbitrario di prestazioni assistenziali da parte dell'INPS.

Il ricorrente  è stato rappresentato nel giudizio in oggetto dal protutore, in quanto condannato all'ergastolo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed attualmente sconta la pena al proprio domicilio per incompatibilità al regime carcerario.

Lo stesso è titolare di pensione per cieco civile e di indennità di accompagnamento.

L'Inps ha operato il blocco arbitrario applicando La L. n° 92 del 28 giugno 2012.

L'Inps con messaggio datato 5 giugno 2017 n. 2302, ha arbitrariamente proceduto alla sospensione di tutte le prestazioni assistenziali in capo ai soggetti ricadenti delle fattispecie di cui al comma 58 dell'art. 2 L. n. 92/2012 (sentenza di condanna per reati di cui agli artt. 270 bis, 280,289 bis, 416 bis, 416 ter e 422 c.p.).

La sospensione ad nutum operata dall'INPS è da considerarsi illegittima e contra legem, in quanto l'istituto arbitrariamente ha proceduto in via cautelare, sparando nel mucchio, senza alcuna verifica previa delle prestazioni assistenziali in questione, riguardo a decorrenza e tipologia delle stesse.

giovedì 28 settembre 2017

Avvocati, Cassa Forense e Gestione Separata Inps


Il 2011 è stato un anno ferale per l’avvocatura italiana.

Prima la normativa che ha previsto l’obbligatorietà, a partire dal 2012, del pagamento contributivo alla Cassa Forense - pena cancellazione - per tutti gli avvocati iscritti nel relativo albo.
Poi, come se non bastasse, arriva anche l’Inps che, per far cassa, con l’operazione "Poseidon" ha deciso improvvisamente di iscrivere d’ufficio alla gestione separata ed a chiedere i contributi per i 5 anni precedenti ad una platea sterminata di professionisti (avvocati in primis) che in quel periodo avevano prodotto un fatturato irrisorio e non erano obbligati ad iscriversi alla relativa Cassa. 
Il risultato è stato che gli avvocati (soprattutto i piú giovani), già stremati dalla devastante crisi economica, sono stati costretti a fronteggiare contemporaneamente sia gli ingenti contributi alla Cassa per l’annualità in corso sia le sempre piú gravose richieste economiche Inps per le annualità precedenti.
E questa "aggressione previdenziale", puntualmente, si è ripetuta anno per anno...
Corollario di questo paradosso tutto Italiano e che numerosissimi amici e colleghi, stremati dal carico contributivo e fiscale oramai insostenibile, e sfiancati dai guadagni ridotti all’osso, sono stati tristemente costretti ad abbandonare la toga per cercare altre strade. 
In tutti questi anni i COA italiani si sono dimostrati sordi alle disperate richieste di aiuto degli avvocati.
Solo la tenacia, la preparazione e la voglia di combattere di tanti grandi - singoli- colleghi, hanno fatto si che il piccolo Davide potesse opporsi con veemenza al gigante Golia.
Noi avvocati previdenzialisti, negli ultimi anni abbiamo affiancato numerosi amici e colleghi in contenziosi contro l’Inps avverso questa vessatoria operazione.
Alcuni giudizi si sono chiusi favorevolmente per prescrizione (quinquennale) del diritto dell’inps a chiedere il pagamento contributivo; altri, dove l’istituto è stato piú tempestivo, la magistratura è entrata nel merito e dopo un primo grado a noi favorevole, l’Inps ha proposto appello (che durerà svariati anni) e probabilmente arriverà anche in Cassazione.
Nel corso degli anni anche alcune amiche e colleghe particolarmente valide (solo per citarne alcune Rosaria Artellino, Caterina Granata, Ilaria Gadaleta, etc) tra le altre attività, hanno creato dei gruppi di discussione FB (primo tra tutti “Avvocati: no gestione separata INPS!”) dove aggiornano passo passo i colleghi italiani sullo sviluppo della guerra al colosso previdenziale e condividono materiale normativo, giurisprudenziale, etc utile alle singole battaglie.

venerdì 22 settembre 2017

Corso gratuito sul Diritto Previdenziale ed Assistenziale - Aversa e Frattamaggiore (Na) - Ottobre e Novembre 2017

Allego locandina dell'interessantissimo ciclo di seminari gratuiti sul Diritto Previdenziale ed Assistenziale, il cui primo incontro (05/10) si terrà ad Aversa presso la sede UIF Napoli Nord ed i successivi due (29/10 e 03/11) a Frattamaggiore presso il GdP di Frattamaggiore. 

Il progetto è nato dalla sinergia delle Associazioni UIF NAPOLI NORD, DìKE e MOVIMENTO AUTONOMO AVVOCATI TELEMATICI.

Parleremo di diritto sostanziale, fase giudiziale nonchè di PCT ed invio di atti relativi al processo previdenziale (ricorso ex art. 445-bis cpc, dichiarazione dissenso, etc).

Carmine Buonomo

La compensazione automatica dei crediti/debiti da parte dell'INPS è ammissibile sono in casi tassativamente previsiti (Cassazione, Sez. Lavoro, n° 16448/2011)




In caso di compresenza di debiti e crediti, l'INPS può effettuare la compensazione impropria, la quale presuppone che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile.


Per poter invece effettuare la compensazione propria, devono coesistere le condizioni legittimanti la compensazione legale ex art. 1243 c.c, e precisamente l'omogeneità delle obbligazioni, la liquidità ed esigibilità di ciascun credito e la derivazione da titoli diversi. 

Inoltre, per quanto riguarda i soli indebiti previdenziali (e non anche quelli assistenziali), il recupero è consentito esclusivamente mediante trattenute sulle pensioni, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma trattenuta non superi 1/5 della pensione e che sia comunque fatto salvo il trattamento minimo.

In tema di compensazione legale e giudiziale si veda anche questa recente sentenza della Cassazione a S.S.U.U.


Carmine Buonomo

A seguire lo svolgimento del giudizio ed i motivi della decisione.

giovedì 31 agosto 2017

Procura alle liti aggiornata alla L. 124/2017

Ritenendo di fare cosa gradita, posto facsimile di procura alle liti integrata con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge sulla concorrenza in tema di preventivo scritto obbligatorio e polizza assicurativa.
Buon lavoro a tutti.


Carmine Buonomo



martedì 29 agosto 2017

Facsimile preventivo obbligatorio con il cliente (giudizio ex art. 445-bis cpc)

Il costo della prestazione professionale d’ora in poi andrà scritto nero su bianco. È una novità, un passo importante verso la trasparenza, destinato a cambiare la prassi nei rapporti tra utenti e avvocati.

Da oggi, martedi 29/08/2017, primo giorno di entrata in vigore della legge 124/2017, scattano infatti le nuove regole, e il preventivo per la prestazione, dettagliato, deve essere «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale» da far sottoscrivere espressamente al cliente.

Di seguito il testo dell’art. 13 co. 5, L. n. 247/2012 (Legge Professionale) così come modificato dal DDL Concorrenza che entra in vigore oggi 29 agosto 2017 «Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».

Ritenendo quindi di fare cosa gradita ai miei follower, ho provveduto a predisporre un facsimile di contratto con il cliente per l'ipotesi specifica di controversia ex art. 445 bis cpc (ATPO).

Inutile dire che l'atto è generico e solo indicativo, ed andrà personalizzato in base alle specifiche esigenze; inoltre non mi assumo alcuna responsabilità per quanto scritto nello stesso.

Chi decide di utilizzarlo lo fa a propria responsabilità, rischio e pericolo.

Carmine Buonomo

venerdì 25 agosto 2017

Il ricorso per ATPO di accertamento dell'handicap è ammissibile anche se non indica i benefici cui è finalizzato (Tribunale Lamezia Terme, Sezione Lavoro, ordinanza 26 luglio 2017)



Ringrazio in primis l'avv. Davide Tarsitano per la condivisione di questa significativa pronuncia su un argomento particolarmente controverso e di cui non è facile reperire documentazione nelle raccolte giurisprudenziali o in rete ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani per averla pubblicata sul proprio sito internet.

L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", per cui la relativa pretesa integra un'azione non di mero accertamento della condizione invalidante (quale elemento frazionistico di fattispecie), bensì finalizzata al riconoscimento di uno status (quello di persona portatrice di handicap) funzionale all'attribuzione di un complesso di situazioni giuridiche soggettive attive.

Il tutto ha come conseguenza che non vi sono motivi ostativi a che questa non ottenuta in sede amministrativa sia, come negli altri casi, sottoposta a tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario per siffatte controversie, dove l'unico soggetto legittimato a contraddire su domande fondate sul disposto di cui all'art. 3 della legge n°104/1992 è l'INPS. (Massima non ufficiale).

Nel caso specifico L'Inps si era costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'azione, in quanto da qualificarsi quale mero accertamento, all'uopo richiamando e producendo un recente provvedimento del Tribunale di Lodi.

Probabile che la circostanza si sia ripetuta anche dinanzi altri tribunali e che tale eccezione dell'Inps possa essersi rivelata particolarmente insidiosa, non essendo reperibile nulla sull'argomento nelle raccolte giurisprudenziali o in rete.

Il GL dopo avere invitato le parti a precisare la domanda si era riservato.

All'esito della riserva, il GL rigettava l'eccezione dell'INPS ritenendo ammissibile la domanda per le motivazioni qui riprodotte.

A seguire il testo completo del provvedimento.

lunedì 31 luglio 2017

Invalidità civile: reddito di riferimento calcolato per competenza (Messaggio INPS n° 3098/2017)

Nella verifica dei redditi per la liquidazione delle prestazioni di invalidità civile i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata non devono più essere computati sulla base del principio di cassa, cioè nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza. 

Lo specifica l'Inps nel messaggio 3098/2017, nel quale l'Istituto si adegua all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 12796/2005).

Da tale pronuncia è derivato il successivo intervento adeguatore dell'INPS che, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel suo messaggio ha stabilito, che nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.


martedì 25 luglio 2017

Non ricorribile in Cassazione il provvedimento che nega l'accertamento sanitario nelle cause previdenziali, potendo la parte presentare ricorso nel merito ex art. 442 cpc (Cassazione, sent. n° 5338/2014)


In considerazione degli innumerevoli (ed in alcuni casi particolarmente fantasiosi) provvedimenti di alcuni Tribunali campani che stanno negando l'accertamento sanitario nei giudizi di ATPO, ho ritenuto utile ricordare questa interessantissima pronuncia secondo cui, in tali deprecabili ipotesi, la parte è legittimata a presentare il successivo ricorso nel merito (Cassazione, sent. n° 5338/2014).

Se è vero che il giudizio ex art. 442 cpc verrà automaticamente assegnato dal sistema telematico allo stesso magistrato che ha già negato in prima battuta l'accertamento sanitario (e che, con molta probabilità, rigetterà anche questo), è altrettanto vero che la sentenza emessa sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione che potranno definire una volta per tutte i relativi orientamenti giurisprudenziali.

A seguire il relativo provvedimento, liberamente scaricabile in formato PDF


Al seguente LINK, invece, troverete un interessantissimo articolo sull'argomento scritto dal fraterno amico e collega avv. Nino Irollo, Presidente UIF Napoli Nord

Carmine Buonomo


giovedì 20 luglio 2017

Candidatura elezioni instaurando Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord


A seguito dell’assemblea dei soci della Uif Napoli Nord tenutasi martedì 18 luglio 2017, è emersa forte tra gli associati la necessità di una rappresentanza nel costituendo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord.

Tale necessità risulta evidente laddove si guarda alla tragica situazione in cui versano gli uffici dei GDP del circondario e del Tribunale di Napoli Nord, con particolare attenzione alla Sezione Lavoro ed Esecuzioni Civili, che impediscono all’avvocato di svolgere la sua funzione sociale in modo dignitoso.

Il direttivo distrettuale dell’Unione Italiana Forense della Corte di Appello di Napoli, riunitosi in data 19 luglio 2017, ha indicato quali propri rappresentanti, autorizzandoli a presentare la propria candidatura per l’instaurando COA di Napoli Nord, gli avv.ti Carmine Buonomo, Nino Irollo e Ambrogio Coppola

Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori aggiornamenti proseguendo nella trasparenza ed apertura  da sempre dimostrati in questi anni dalla UIF NAPOLI NORD.

mercoledì 19 luglio 2017

Il Tribunale di Torino rigetta l'opposizione con cui l'Inps lamenta omissioni nella compilazione e/o produzione in giudizio del certificato medico on line (Tribunale Torino, sentenza n. 1456/2017)


Nel procedura conclusasi con la sentenza in esame, l'Inps aveva contestato l'incompletezza del ricorso per Atp per mancata allegazione della domanda amministrativa e del certificato medico, nei quali fosse specificatamente individuata la prestazione dell'indennità di accompagnamento.
Il Tribunale di Torino ha rigettato l'opposizione, rilevando che:
- lo stesso verbale di accertamento medico fornisce sufficiente riscontro dell'esistenza, a monte, di una domanda amministrativa di invalidità civile;
- la sussistenza di certificato medico attestante la presenza di una delle condizioni di disautonomia ai fini dell'indennità di accompagnamento, può desumersi dal contenuto dello stesso accertamento medico effettuato dalla Commissione, la quale peraltro ha il dovere di invitare l’interessato a regolarizzare la propria istanza qualora ne riscontrasse l'incompletezza;
- l'Inps non può lamentare che, in assenza di apposite specificazioni nel certificato medico,il modulo di domanda si limiti ad indicare come oggetto l"invalidità civile", perché si tratta di modulo predisposto dallo stesso Istituto;
- nel caso di richiedente ultrasessantacinquenne, si desume che la prestazione ambita può essere solo l'indennità di accompagnamento.
Ringrazio in primis l'avv. Salvatore Morrone e la d.ssa Emanuela Morrone del Foro di Torino per la gentile disponibilità nell'aver condiviso questa significativa pronuncia ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani del Foro di Viterbo per averla pubblicata sul suo sito Internet (LINK).
A seguire la massima non ufficiale ed il testo integrale del provvedimento.

Deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento anche quando la necessità dell'aiuto di terzi non si manifesti continuamente nel corso della giornata (Cassazione, ordinanza n° 2600/2017)


L'indennità di accompagnamento è una prestazione del tutto peculiare, in cui l'intervento assistenziale è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. 


La nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva.

In sostanza, quando l'impedimento non è emendabile con cure appropriate, il bisogno di assistenza è "permanente" e "continuo", anche se fa necessità dell'aiuto di terzi si manifesta periodicamente a distanza di tempo nel corso della giornata, per cui si alternano momenti di assistenza attiva a momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva".

Carmine Buonomo


giovedì 13 luglio 2017

E' ammissibile il provvedimento di correzione dell'errore materiale anche quando l'errore stesso è stato provocato dal difensore (Ordinanza Tribunale Napoli)

Su gentile concessione dell'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello, ho il piacere di pubblicare la famosa ordinanza del 2008 del Tribunale di Napoli, G.L. d.ssa Santulli, con cui fu disposta la C.E.M. sebbene l'errore non fosse dipeso dal giudice ma da una mera disattenzione del difensore nella redazione del ricorso.
Una piccola curiosità: nella suddetta istanza, il collega Mazzucchiello si rifece ad una pronuncia della Cassazione in materia di errori di trascrizioni nei Registri Immobiliari provocati dall'avvocato nell'atto di citazione per uso trascrizione domanda pendente.

Carmine Buonomo


martedì 4 luglio 2017

Sclerosi multipla: scala EDSS per la percentualizzazione del grado di invalidità civile


La scala EDSS (Expanded Disability Status Scale) trova ampio uso come strumento per misurare e valutare le caratteristiche cliniche dei pazienti affetti da sclerosi multipla. È inoltre uno strumento ampiamente accettato negli studi clinici, ad esempio per valutare l’effetto di trattamenti sulla progressione della malattia.

La scala EDSS è stata sviluppata negli anni Cinquanta dal dottor John Kurtzke per misurare lo stato di invalidità delle persone affette da sclerosi multipla. L’intento è stato quello di creare un approccio obiettivo per quantificare il livello di disabilità. La scala è stata poi modificata più volte per renderla più efficace nel descrivere le caratteristiche cliniche dei pazienti. La scala ha preso quindi il suo nome definito di Expanded Disability Status Scale (EDSS).


Il punteggio EDSS totale (vedi la Tabella) viene determinato da due fattori: la capacità di deambulazione e i punteggi relativi ad otto sistemi funzionali. Infatti, viene utilizzata una sotto-scala che valuta lo stato funzionale di alcuni sistemi funzionali che sono variabilmente colpiti dalla malattia.
Sistemi funzionali

Gli otto sistemi funzionali 
Piramidale (funzionale motorio) 
Cerebellare 
Tronco encefalico 
Sensitivo 
Sfinterico 
Visivo 
Cerebrale 
Altri 

A ciascun sistema funzionale viene dato un punteggio di crescente gravità (da 1 a 5). La categoria “Altri” non riceve un punteggio numerico, ma dà indicazioni su un problema particolare, ad esempio la perdita di capacità deambulatoria.

Punteggio EDSS