mercoledì 28 giugno 2017

Modello diffida Poste / Banche per prelevare somme nell'interesse del minore senza autorizzazione del Giudice Tutelare

In considerazione delle numerosissime segnalazioni pervenute da parte di genitori di minori beneficiari di prestazioni assistenziali che si vedono negare il diritto a compiere in autonomia gli atti di gestione sul c/c intestato ai propri figli, e facendo seguito all'articolo pubblicato QUI, nella speranza di fare cosa gradita posto un facsimile di diffida da inoltrare all'Ufficio Postale / Banca che persevera nell'atteggiamento ostruzionistico.

Carmine Buonomo

Non serve l’autorizzazione del Giudice tutelare per l'apertura e la gestione (versamenti e prelievi) di un conto corrente intestato al minore beneficiario dell’indennità di accompagnamento o di frequenza (Messaggio INPS n° 3606/2014)

L'INPS con il messaggio n. 3606 del 26 marzo 2014 ha chiarito definitivamente che non serve alcuna autorizzazione da parte del Giudice Tutelare sia per l'apertura che per la successiva gestione (prelievi e versamenti) di un conto corrente intestato al minore beneficiario di prestazioni assistenziali

Le indennità di accompagnamento o di frequenza, infatti, sono gestite direttamente da chi esercita la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore, in quanto sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320, comma 1 del codice civile. 

Questi chiarimenti si sono resi necessari a seguito di numerose difficoltà riscontrate da molti cittadini nell’apertura e/o nella gestione di conti correnti o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali.

Ciò premesso, l’INPS ci ha tenuto a precisare che le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione; pertanto, non richiedono alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare. 

Tali indennità, infatti, sono gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore. 

Si tratta, in concreto, di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano nel concetto di capitale di cui all’art. 320 del codice civile, che riguarda somme incassate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo.

Ne consegue, quindi, che il rappresentante legale del minore ha facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione. 

Analogo discorso va fatto nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità in oggetto, non incidendo le modalità di erogazione dell’indennità sulla natura giuridica della stessa.

Ad avviso di chi scrive il comportamento ostruzionistico tenuto dagli Istituti di credito integra in toto i reati di APPROPRIAZIONE INDEBITA (art. 646 c.p.) e di RIFIUTO E/O OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO (art. 328 c.p.) e come tale va immediatamente denunciato (LINK AL MODELLO DI DIFFIDA)

venerdì 12 maggio 2017

Successivamente all'emissione del decreto di omologa non e' possibile far valere la discordanza tra la bozza e la CTU (errata) con un'istanza CEM

Qualora il requisito sanitario sia stato definitivamente cristallizzato nel decreto di omologa, la discordanza tra la bozza e la versione definitiva (ma errata) della CTU non può essere emendata con una istanza di correzione dell'errore materiale (Tribunale Napoli Nord, G.L. d.ssa Stefania Coppo).

Ringrazio il collega ed amico avv. Luigi Merolla per l'interessantissimo provvedimento inviatomi.

Carmine Buonomo

giovedì 27 aprile 2017

Prestazioni assistenziali collegate a limiti reddituali: la casa non e' più reddito (Circolare Inps n° 74/2017)



La casa di abitazione non potrà più essere considerata reddito, nella concessione delle prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità: lo ha stabilito la circolare n.74 del 21 aprile 2017, modificando il criterio per la concessione delle prestazioni stesse, “alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale”.
 
Così si legge nella circolare: “Facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità”. 

E fornisce, l'Istituto, le istruzioni necessarie ai cittadini e alle sedi Inps, affinché siano rese operative queste nuove disposizioni. 

Nel dettaglio, “dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. 

Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. 

Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data”.


mercoledì 19 aprile 2017

Ripristino delle prestazioni assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico (Messaggio INPS n° 1487/2017)

Con il Messaggio in oggetto, la Direzione centrale per il sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile ed altre prestazioni dell’INPS ha dettato istruzioni alle sedi periferiche in ordine alla problematica del ripristino delle prestazioni economiche assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venire meno del requisito economico.

Partendo dalla considerazione dell’autonomia dell’accertamento sanitario rispetto alla veridica dei requisiti socio-economici, l’INPS ha chiarito che in caso di perdita della prestazione assistenziale (assegno, pensione) a seguito del venir meno del requisito economico, il suo successivo perfezionamento (rispetto soglia reddito) determina la possibilità di riattivare la prestazione attraverso la sola presentazione del modello AP 93, cui va allegato il rituale modello autocertificativo AP70.

In tali casi non vi è necessità di una riapertura del procedimento di verifica sanitaria a meno che il verbale non abbia una data antecedente di più di due anni rispetto a quella della domanda di ripristino.


martedì 11 aprile 2017

Le eccezioni preliminari relative ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione nell'ATPO rappresentano motivo per formulare dichiarazione di dissenso e proporre il conseguente giudizio di merito (Cass., ordinanza n° 22949/2016)


Procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - eccezione di insussistenza di requisito non sanitario o processuale proposta nell'atto di costituzione - successivamente all'effettuazione dell'accertamento medico è onere per l'Inps di ribadire l'eccezione con la dichiarazione di dissenso e il successivo giudizio di merito (Sintesi non ufficiale).

La dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione; in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione (Conferma Cass. 8932/2015) - (Massima non ufficiale)

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il relativo provvedimento, liberamente scaricabile in formato PDF

Carmine Buonomo


giovedì 6 aprile 2017

Le spese generali, in quanto accessori di legge, sono sempre dovute, anche senza espressa menzione nel titolo (Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Esecuzioni, RGE 3958/2016)


Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, Sezione Esecuzioni, in cui anche il G.E. dott. Emilio Caputo, sulla scorta delle osservazioni del nostro studio ed abbracciando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha insindacabilmente stabilito che le spese generali, in quanto accessori ex lege, sono sempre dovute dal debitore anche senza espressa menzione nel titolo

Carmine Buonomo

mercoledì 5 aprile 2017

Deve escludersi che le voci di non autonomia costituiscano un necessario requisito del certificato medico da allegare alla domanda di indennità di accompagnamento (Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n° 233/2017)


In riferimento all'annosa questione dell'indennità di accompagnamento e la spunta delle voci di non autonomia, allego un interessantissimo precedente del dott. Arturo Avolio, G.L. del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce), gentilmente messo a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessio e Giuseppe D'Aniello.

In conclusione il Giudice ritiene che, in base alla normativa applicabile al caso di specie, deve escludersi che la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure " Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", costituisca un necessario requisito della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa, ove intesa a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sicché, a maggior ragione, deve escludersi che la allegazione di un certificato medico che tale dicitura contenga possa considerarsi requisito imprescindibile della domanda amministrativa.

Per altri post sul medesimo argomento, vi invito a visitare il seguente LINK .

Carmine Buonomo

martedì 28 marzo 2017

PCT e attestazioni di conformità aggiornate con le modifiche apportate dal provvedimento del 28/12/2015 (pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016) alle nuove specifiche tecniche DGSIA

In G.U. del 07/01/2016 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche DGSIA applicabili al PCT. Cliccando sul pulsante in basso potrete scaricare un vademecum orientativo con i facsimile aggiornati, egregiamente predisposto dal Centro Studi per il Processo Telematico. 

Carmine Buonomo



mercoledì 22 marzo 2017

Nel contrasto tra decreto di omologa e CTU, l'unico rimedio esperibile è la procedura CEM (Cassazione, ordinanza n° 6415/2017)


Avverso il decreto di omologa (che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni) non vi sono rimedi perché questo è espressamente dichiarato, dal legislatore che ha novellato il codice di rito, "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (quest'ultimo ammissibile limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza).

La discrasia tra il parere del CTU ed il decreto di omologa è irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza;


Il decreto di omologa che se ne discosti risulta, pertanto, viziato da mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione.


(Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza del 13/03/2017 n° 6415 - Massima non ufficiale)

Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il provvedimento in .pdf liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo





martedì 21 marzo 2017

Il limite di reddito per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef "al netto" degli oneri deducibili (Cassazione, Sentenza n° 5450/2017)


Facendo seguito ad un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte (Sentenza n° 5450/2017) conferma per l'ennesima volta che il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d' invalidità civile è quello "imponibile" e cioè - secondo la formulazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3 (TUIR) - la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali).

A seguire il provvedimento in formato PDF, liberamente consultabile e scaricabile.

Carmine Buonomo

lunedì 20 marzo 2017

Per la Suprema Corte i compensi del giudizio in opposizione ad ATPO negativo vanno liquidati in complessivi € 4.198,50 oltre accessori (Cassazione, Ordinanza n° 6457/2017)



All'esito del giudizio di merito instaurato ex art. 445 bis comma 6 cpc, il valore della causa va individuato nello scaglione ricompreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (nel caso specifico, due annualità della prestazione dell'indennità di accompagnamento, ma lo stesso discorso può valere anche per l'assegno/pensione di invalidità civile) ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - tenuto conto di tutte le fasi previste dal DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva, € 1.314,00 e per il giudizio di merito € 2.884,50 (trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 - cause di previdenza). 

(Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza del 13/03/2017 n° 6457 - Massima non ufficiale)

Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.

A seguire il provvedimento in .pdf liberamente consultabile e scaricabile.


Carmine Buonomo

lunedì 6 marzo 2017

Facsimile dichiarazione di esenzione dalle spese di soccombenza rinvenibile sul portale istituzionale del Tribunale di Napoli Nord


Su gentile segnalazione dell'amico e collega avv. Salvatore Setola, Vi comunico che sul sito web del Tribunale di Napoli Nord è stato predisposto un modello da allegare al ricorso introduttivo del giudizio, qualora l'assistito si trovi nelle condizioni reddituali previste per l'esonero dalla condanna al pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza.

Sembrerebbe che alcuni magistrati della Sezione ci abbiano invitato espressamente ad utilizzare questo modello per il futuro.



Il modello è scaricabile nella pagina Modulistica, sezione "Lavoro e Previdenza", al seguente LINK


Tuttavia, da un'attenta lettura dello stesso, ho notato che non risultano aggiornati nè l'importo complessivo per beneficiare dell'esonero (si legge € 19.447,68 anzichè € 23.056,82) nè la variazione in aumento (sempre x2) per ogni familiare convivente, come specificato anche dalla Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n° 22345/2016 (si legge € 1.032,00 anzichè € 2.064,00).

Ho quindi provveduto a modificare il modello ufficiale, aggiornando sia gli importi presenti che aggiungendo ulteriori campi, qualora i componenti familiari siano più numerosi di quelli ipotizzati nel modello.

Il file lo troverete cliccando sul bottone a seguire.



Carmine Buonomo
  

sabato 4 marzo 2017

Il risarcimento delle lesioni personali è possibile anche quando le stesse non risultino accertate strumentalmente (Cassazione, Sentenza n° 18773/2016)


Sebbene l'argomento non riguardi esclusivamente la materia previdenziale, ho ritenuto utile segnalare questa importantissima decisione, per aver la Cassazione restituito alla medicina legale il ruolo di sua esclusiva competenza nell’accertamento delle lesioni che un legislatore superficiale (e spesso prono a interessi ultronei rispetto a quelli dei comuni cittadini) aveva inopinatamente sottratto agli esponenti della classe medica.

Con sentenza n. 18773 del 26/09/2016 la Suprema Corte è infatti intervenuta a gamba tesa (a tutela – Deo gratias – degli interessi dei danneggiati) nel dibattito concernente la interpretazione degli ormai celeberrimi commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 del decreto legge n. 1 del 2012 convertito in legge 27 del 2012.



Premettiamo subito – prevenendo le probabilissime eccezioni sollevabili dai sostenitori dello status quo – che il caso concreto di cui è giunta ad occuparsi la corte attiene alla sfera del danno biologico temporaneo.


Tuttavia, i principi enunciati in punto di diritto sono indubitabilmente riferiti anche alle menomazioni ascrivibili alla categoria del cosiddetto danno biologico micro-permanente.

Ebbene, nella fattispecie i giudici di primo e secondo grado avevano escluso il risarcimento delle lesioni personali sulla base dell’abusatissimo assunto secondo cui le stesse non risultavano accertate strumentalmente.

Gli Ermellini, per contro, capovolgendo la vigente linea ermeneutica – oramai divenuta senso comune tra gli operatori del settore – hanno riconosciuto dignità risarcitoria anche alle lesioni le quali siano accertate non strumentalmente, ma obbiettivamente da parte di un medico legale, in ossequio al convincimento cui il medesimo pervenga in scienza e coscienza e in applicazione delle leges artis .

Che la Corte abbia inteso fare riferimento anche alle menomazioni di carattere permanente è indubitabile laddove la pronuncia de quo esplicitamente richiama sia il comma 3 ter che il comma 3 quater affermando in maniera perentoria e inequivocabile che entrambe le norme esplicano (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis) “siccome conducenti ad una ‘obiettività’ dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”.

martedì 28 febbraio 2017

Reiezione liquidazione indennità di accompagnamento in presenza di decreto di omologa ex art. 445 bis cpc (FACSIMILE RICORSO)

In questi giorni l'INPS sta notificando decine e decine di comunicazioni di reiezione domanda di indennità di accompagnamento, nonostante il requisito sanitario sia stato ritualmente accertato e cristallizzato nel decreto di omologa ex art. 445 bis cpc.

La reiezione deriverebbe dalla mancata corrispondenza tra quanto chiesto in fase amministrativa e quanto, invece, omologato dal giudice nel provvedimento decisorio.

In pratica l'INPS cerca di far "rientrare dalla finestra" la questione della "X" sulle voci di non autonomia, regolarmente sollevata in giudizio ed ovviamente ritenuta irrilevante dai magistrati per i soggetti ultrasessantacinquenni. 

Il gravissimo comportamento dell'Istituto, a modesto avviso dello scrivente, integra in pieno il reato di cui all'art. 388 del codice penale ("Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice"), per i motivi che vi invito a leggere nel ricorso predisposto dal nostro studio.

Sull'argomento vi invito anche a consultare i numerosi post sull'annosa questione della "X" in rapporto alle voci di non autonomia.

Carmine Buonomo

venerdì 27 gennaio 2017

Indebito da trasformazione di pensione provvisoria in definitiva: la legittimità dell'azione di recupero va valutata caso per caso


Le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti sono spesso chiamate a risolvere controversie aventi ad oggetto indebiti pensionistici. 

Le casistiche sono molteplici, ma la tipologia sicuramente più diffusa è quella relativa al conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva a carico dello Stato.

Il legislatore, al fine di salvaguardare la continuità tra lo stipendio percepito in servizio e il primo rateo pensionistico ha previsto, all’art. 162 del D.P.R. 1092/73, che il trattamento venga immediatamente liquidato in via provvisoria per poi procedere ai necessari aggiustamenti in sede di definitiva. 

Proprio nel caso di liquidazione definitiva di importo minore si verifica questa problematica di indebiti. 

La questione è particolarmente aggravata dal fatto che tra la liquidazione dei due trattamenti possono decorrere svariati anni.

L’Istituto previdenziale, doverosamente, richiede la restituzione di quanto effettivamente versato in più rispetto all’importo dovuto. 

I pensionati, spesso ignari delle modalità di calcolo della prestazione ricevuta, a loro volta cercano tutele giurisdizionali. 

Da un punto di vista normativo viene spesso evocato il principio contenuto nell’art. 206 del D.P.R. 1092/73, il quale dispone che nel caso di revoca o modifica del provvedimento (come testualmente recita il titolo IV del medesimo DPR) non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato. 

Il richiamo a tale disciplina però è errato e fuorviante, non potendo trovare applicazione all’ipotesi in argomento; più esattamente nella fattispecie non vi è alcuna norma che affronti la questione.

giovedì 26 gennaio 2017

Sanatoria indebiti ex art. 13 L. 412/1991: il requisito oggettivo e soggettivo previsti dal primo comma non devono necessariamente coesistere con quello cronologico indicato nel secondo comma


Per chiarire meglio il concetto del presente post bisogna necessariamente partire dall'esame delle due disposizioni cardine in tema di indebiti previdenziali ed assistenziali:

A) art. 52 (Prestazioni Indebite), LEGGE 9 marzo 1989, n. 88
1- Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale (NDR OGGI ASSEGNO SOCIALE), di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione
2- Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato

B) art. 13 (Norme di interpretazione autentica) LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412
1- Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite
2- L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Quindi, in sintesi, in base al combinato disposto delle suddette disposizioni, entrambe espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (si veda anche Cass. n° 328/2002) dal momento che la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c, le pensioni corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato, possono in ogni momento essere rettificate dagli enti erogatori in caso di "errore di qualsiasi natura" commesso in sede di attribuzione o di erogazione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato.


E' opportuno specificare che l'unica prestazione assistenziale prevista dalla suddetta normativa è l'assegno (già pensione) sociale; per tutte le altre, bisogna fare riferimento a quanto scrissi QUI.

Qualcuno, me compreso, si era posto il dubbio se, per invocare l'irripetibilità delle somme richieste dall'INPS, dovessero coesistere i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'art. 13 L. 412/1992; in pratica se, oltre all'elemento oggettivo e soggettivo, dovesse anche essere rispettato quello cronologico, ovvero il passaggio di più di un anno dalla comunicazione della situazione reddituale da parte del pensionato.

Anche sulla scorta di un consolidato indirizzo giurisprudenziale si è giunti alla conclusione che le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 13 L. 412/1991 non devono necessariamente coesistere con quella del comma 2 e che quest'ultima si applica solamente alle ipotesi di indebiti di tipo reddituale (misura o diritto della prestazione).

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, segnalo la recentissima sentenza della Cassazione n° 482/2017 in cui, in estrema sintesi, i magistrati hanno dichiarato sic et simpliciter irripetibili alcune somme richieste dall'INPS.

Nel caso specifico in particolare, il supremo collegio ha ravvisato la sussistenza dei soli requisiti previsti dall'art. 52 L. 88/1989 (come interpretato dal comma 1 dell'art. 13 L. 412/1991), non facendo alcun riferimento al criterio temporale introdotto dal successivo comma 2.

A seguire il testo della Sentenza liberamente scaricabile in formato PDF.


Carmine Buonomo












venerdì 20 gennaio 2017

Facsimile richiesta corresponsione compensi di causa da inoltrare all'INPS

I colleghi funzionari INPS ci hanno chiesto la cortesia di volerci uniformare, per quanto è possibile, nella richiesta dei nostri onorari (da inoltrare a mezzo PEC o raccomandata A/R ai sensi della L. 111/2011).

In particolare hanno lamentato grosse difficoltà a liquidare i compensi nella misura esatta, in considerazione della persistente mancanza nelle comunicazioni che ricevono quotidianamente, del regime fiscale da applicare al singolo professionista.

Inoltre, anche se ovviamente non è obbligatorio, ci è stato chiesto anche di invitare i colleghi ad allegare un prospetto di fattura per agevolare il funzionario nel calcolare gli accessori del credito nella misura esatta.

A seguire, quindi, troverete il relativo facsimile predisposto dal nostro studio.

Carmine Buonomo 

mercoledì 18 gennaio 2017

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2017

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2017 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare 17 gennaio 2017, n. 8 (Allegato n. 3).

Come si potrà notare gli scostamenti sono nulli o minimi rispetto all'anno precedente.

Ciò perchè INPS si adegua alle indicazioni del decreto del 27 novembre 2016, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che fissa nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2016, nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni e ai limiti di reddito, in via previsionale, per l'anno 2017, mentre fissa all'1,37 l'aumento per le indennità.




mercoledì 4 gennaio 2017

Accoglimento parziale della domanda e soccombenza reciproca: cosa cambia ai fini del governo delle spese processuali? (Cassazione n° 6860/2015)



In questo interessantissimo precedente (Sentenza n° 6860/2015), gentilmente segnalatomi dall'amico e collega avv. Bruno Spagna Musso, la Cassazione fa chiarezza sulla differenza pratica che intercorre tra l'accoglimento parziale della domanda e la soccombenza reciproca. 

In particolare l'accoglimento parziale della domanda processuale si ha quando il convenuto si limita a difendersi dalla pretesa dell’attore perché la ritiene eccessiva o solo in parte fondata

In questo caso, se il giudice accoglie solo in parte la domanda dell’istante non ricorre una ipotesi di “soccombenza reciproca” che giustificherebbe la compensazione delle spese di lite ai sensi del novellato art. 92 cpc.

Si ha invece soccombenza reciproca in caso di pluralità di pretese contrapposte, presentate da entrambe le parti, l’una rivolta contro l’altra in modo reciproco. 

In pratica, ricorre tale ipotesi quando il giudice rigetta una parte delle domande di un soggetto e, contemporaneamente, anche una parte delle domande dell’altro soggetto.


Solo ed esclusivamente in quest'ultimo caso (oltre l'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), il novellato art. 92 cpc prevede che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Alla luce del suddetto chiarimento, è evidente che nei giudizi previdenziali ed assistenziali, lo spostamento della decorrenza operata dal CTU non integra l'ipotesi di soccombenza reciproca (che giustificherebbe la compensazione delle spese di lite) ma esclusivamente un accoglimento parziale della domanda processuale.

A ciò si aggiunga che per la fase di ATPO, ai sensi della dichiarazione di valore ex all'art. 152 disp. att. cpc, i compensi di causa, a mio modesto avviso, andrebbero di volta in volta quantificati come scrissi in questo mio ARTICOLO.

A seguire il testo integrale della Sentenza, liberamente scaricabile.