martedì 20 dicembre 2016

Nella fase di opposizione ad ATPO negativo è possibile il deposito dinuova certificazione sanitaria ex art. 149 disp.att.cpc (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1773/2016)


Nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo ho da sempre sostenuto la pacifica applicabilità dell'art. 149 disp.att. cpc (aggravamento in corso di causa) e quindi la possibilità di depositare nuova documentazione sanitaria maturata successivamente al deposito della CTU contestata.

L' art. 149 disp.att. cpc infatti recita: "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario".

Del resto la L. 111/2011 (di conversione del D.L. 98/2011 introduttivo del procedimento ex art. 445 bis cpc) non ha nè abrogato la suddetta disposizione nè l'ha relegata ad una sola, eventuale, fase di giudizio. 

Tuttavia una corrente - fortunatamente minoritaria - della magistratura del lavoro, ritiene che nei giudizi di opposizione ad ATPO negativo non sarebbe possibile prendere in considerazione gli aggravamenti verificatisi in corso di causa, in quanto l'eventuale successiva CTU dovrebbe focalizzarsi esclusivamente sul complesso patologico cristallizzatosi nella prima fase di giudizio.

Sull'argomento, quindi, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente (Sentenza n° 1773/2016) della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord in Aversa  in cui, in un giudizio di opposizione ad ATPO negativo patrocinato dal nostro studio, la d.ssa Chiara Cucinella ha preso espressa posizione, motivando in maniera precisa e minuziosa la possibilità di depositare la nuova certificazione sanitaria maturata nel corso di giudizio.   


Carmine Buonomo









venerdì 16 dicembre 2016

E' consentito il ricorso giurisdizionale avverso il verbale di invalidità negativo, anche se nel frattempo sia stata proposta nuova domanda amministrativa.


Tra le righe della sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 24974 del 6 dicembre 2016, è possibile intravedere l'ammissibilità dell'impugnazione in sede giurisdizionale di un verbale di invalidità, cui nel frattempo abbia fatto seguito una nuova domanda amministrativa.
E' noto che, una volta ricevuta la comunicazione di esito negativo del procedimento amministrativo per l'accertamento dell'invalidità civile o dell'handicap, il cittadino abbia dinanzi a sè due possibili strade:
  • presentare nuova domanda amministrativa (o c.d. di "aggravamento" qualora si parta da un riconoscimento di almeno 33% di invalidità civile o un riconoscimento dell'handicap semplice e si punti al riconoscimento di una percentuale maggiore o dell'handicap grave);
  • presentare ricorso giurisdizionale entro i sei mesi dal ricevimento del verbale negativo.
E' possibile avviare contemporaneamente entrambe le procedure (ricorso giurisdizionale e domanda amministrativa di aggravamento)?
Ipotesi 1
se è stato presentato ricorso giurisdizionale 
può proporsi nuova domanda amministrativa?
In questo caso, l'avvio del procedimento giurisdizionale non consente di proporre nuova domanda amministrativa.
Infatti, a decorrere dal 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore dell'art.56, c. 2, della L. 69/2009 (che ha esteso alla materia dell'invalidità civile la limitazione di cui all'art. 11 L. 222/1984 per le prestazioni di invalidità in favore degli assicurati Inps) - i soggetti che intendano ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Alla documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile va aggiunta quindi una autodichiarazione nella quale il richiedente attesta di non aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria (Circolare Inps n.97 del 6.8.2009).

martedì 13 dicembre 2016

Servizio Le Iene "Difendersi da chi ti deve difendere"


In riferimento al servizio "Difendersi da chi ti deve difendere" mandato in onda dalla trasmissione "Le iene" nella puntata dell’11/12/2016 (LINK), ritengo opportuno evidenziare quanto segue.

Il conduttore ed i soggetti intervistati confondono, sicuramente in buona fede, il "gratuito patrocinio" (o patrocinio a spese dello Stato:  L. n. 134/2001; D.P.R. n. 115/2002, artt. dal 74 al 141) con la gratuità dell'attività di consulenza offerta dagli enti di patronato.

I patronati, per legge, devono fornire assistenza gratuita ai cittadini per 92 famiglie di servizi, TRA CUI - SALVO ECCEZIONI - NON E' ASSOLUTAMENTE INCLUSA L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA (D.M. 193/2008 E L. 152/2001).

E’ pacifico e quindi fuori discussione che, in regime di gratuito patrocinio, l’avvocato non possa chiedere all'assistito ulteriori somme rispetto a quelle liquidategli dal Giudice.

Tuttavia nel servizio in oggetto, l’ammissione al gratuito patrocinio non solo è dubbia ma non viene nemmeno provata con l'esibizione della relativa delibera!!!

I protagonisti del servizio, infatti, iniziano parlando di gratuito patrocinio, poi cambiano dicendo che "..l’avvocato del patronato è gratis" ed infine si spingono addirittura ad affermare con lucida veemenza (lo dice persino l’avv. Arnone nell’intervista) che "…l’avvocato lo paga il patronato!!!" (con quali fondi, peró, non lo dice).

Il legale del patronato, ferma la gratuità della consulenza prevista per legge, in alcuni casi può concordare a priori con l’assistito che quest'ultimo non versi alcuna spesa legale in caso di esito negativo della controversia: ciò è possibile in quanto i giudizi di previdenza ed assistenza sono esenti per alcune attività (es. costi notifiche e registrazione); inoltre i nuclei familiari con redditi inferiori a precisi limiti di legge possono godere dall’esonero del pagamento del contributo unificato e dalla condanna alle spese di lite in caso di soccombenza.

In questo ultimo caso, l’avvocato di patronato può quindi decidere di "investire" il suo tempo e denaro sul buon esito della controversia e quindi, in caso di sconfitta, accollarsi totalmente le spese vive anticipate per la causa.  

Nei frequentissimi casi, invece, di compensazione integrale o parziale delle spese di lite da parte del giudice, non esiste alcuna convenzione legale con i patronati che possa imporre all’avvocato di non chiedere al cliente le spese di giudizio sulla base di un accordo (c.d. preventivo) preventivamente sottoscritto tra le parti o, in alternativa, sulla base di formale nota spese redatta ai sensi del D.M. n° 55/2014.

La cosa che mi ha lasciato interdetto è la circostanza che la protagonista del servizio dichiara che l’avvocato del patronato le avrebbe "estorto" il 50% degli arretrati; successivamente, e non ne capisco il motivo, per la gestione della pratica del secondo figlio la stessa si è rivolta senza pensarci due volte allo stesso ufficio (???). 

Successivamente, nel corso dell’intervista, si materializza un non meglio specificato contratto con l'avvocato.

Alla domanda dell’intervistatore se la signora avesse mai sottoscritto alcun mandato (non si capisce  cosa c’entri il mandato col contratto/preventivo esibito), questa prima dice di non aver mai firmato alcunché (ed allora non si spiega nemmeno a che titolo abbia poi incassato i soldi della causa), poi dice "penso di no", poi ancora di non ricordare ed infine che la firma non le sembra la sua... però sull'argomento la Iena soprassiede!!!

Se la firma veramente non fosse stata la sua, per amore di giustizia, l’intervistatore avrebbe dovuto interessare quanto meno un grafologo per fare chiarezza sulla realtà dei fatti.

Per quanto invece riguarda i componenti della seconda famiglia intervistata, questi affermano di non aver corrisposto nulla all'avvocato perché non si sarebbe presentato all’appuntamento trappola (concordato con i carabinieri) per versargli il pagamento in "nero".

A questo punto, però, la famiglia, senza entrare troppo nei dettagli, dice di aver subito e subire ancora le conseguenze una disastrosa procedura di pignoramento intentata dall’avvocato.

E’ evidente che il giudice dell’esecuzione ha potuto disporre l'assegnazione delle somme in favore dell'avvocato solo sulla base di un'approfondita istruttoria che, presumo, avrà portato alla luce le inadempienze (taciute nella trasmissione) di parte debitrice.

Nel servizio, quindi, come purtroppo è usanza di parte del giornalismo, si è partiti da una notizia di cronaca presumibilmente vera, distorcendone ed amplificandone al massimo solo gli aspetti negativi, e costruendo in tal modo un servizio-scandalo facendo leva sulla sempre più martoriata figura degli avvocati.

Quindi, nella viva speranza che la Giustizia possa far luce sulle effettive responsabilità di quanto denunciato, anche al fine di evitare il nascere di una ingiustificata "caccia alla strega", si invitano i lettori e agli utenti dei Patronati/CAF a documentarsi prima su quanto accaduto e, solo successivamente, a trarne le dovute conclusioni.

Non dimentichiamo, infatti, la c.d. “presunzione di innocenza” ovvero il sacrosanto principio del diritto penale secondo il quale un imputato è considerato non colpevole sino a condanna definitiva.

Carmine Buonomo

venerdì 2 dicembre 2016

L'Anticipo PEnsionistico (APE) Volontario e Agevolato (o Social)




L'APE Volontario

L'APE, acronimo che sta per Anticipo PEnsionistico, è il progetto sperimentale che consentirà dal 2017, a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età di andare in anticipo in pensione. 

L'operazione coinvolgerà i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego), autonomi e parasubordinati in possesso di 63 anni di età a partire dal 1° maggio 2017 a non più di tre anni e 7 mesi al perfezionamento della pensione di vecchiaia a condizione di avere almeno 20 anni di contributi e una pensione non inferiore a circa 700 euro al mese (1,4 volte il trattamento minimo inps). 

L'operazione sarà attuata con prestiti da parte di banche e assicurazioni erogati però attraverso l'Inps, che dovranno poi essere restituiti con rate di ammortamento costanti dagli interessati, una volta conseguita la pensione, per i successivi venti anni, con i relativi interessi. 

In sostanza il lavoratore potrà farsi anticipare dal settore bancario una quota dell'assegno pensionistico maturato al momento dell'accesso alla prestazione sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia. 

La parte dell'assegno che potrà essere riscossa dal lavoratore sarà libera ma ci saranno dei tetti massimi commisurati all'entità dell'anticipo richiesto che saranno stabiliti da un Decreto della Presidenza del Consiglio (es. se si chiede un anticipo di un anno si potrà riscuotere il 95% dell'assegno, se si chiedono 3 anni la percentuale massima scende all'85%). 

Il prestito sarà erogato per 12 mesi l'anno sarà esente dal prelievo fiscale e potrà avere una durata minima di sei mesi ed una durata massima di 3 anni e 7 mesi. 

Contestualmente al prestito, il richiedente dovrà inoltre attivare un’assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. 
In caso di decesso del richiedente, il capitale residuo sarà rimborsato dall’assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio premorienza , e quindi non si rifletterà sulla eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi. 

Il lavoratore o la lavoratrice potranno scegliere l’istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli aderenti a un’apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore. 

Il progetto sarà in forma sperimentale, durerà due anni, sino al 2018, e poi potrà essere prorogato sulla base dei risultati della sperimentazione. 


L'APE Agevolato o Social 

Accanto all'APE Volontario verrà introdotto l'Ape Agevolato, un trattamento assistenziale il cui valore sarà anch'esso rapportato alla pensione maturata dal lavoratore al momento della richiesta ma entro un ammontare non superiore a 1.500 euro lordi mensili. 

A differenza dell'APE volontario quello sociale sarà un sussidio di accompagnamento alla pensione pagato interamente dallo stato e non dalle banche: pertanto sarà esclusa qualsiasi decurtazione sulla pensione finale. 

Resta comunque ferma la facoltà dell’individuo di richiedere una cifra maggiore, ad esempio l'eccedenza tra la somma del trattamento assistenziale ed il valore finale della pensione se superiore a 1.500 euro, attraverso il normale meccanismo dell'APE volontario.

Le categorie di lavoratori che beneficeranno dell'APE Agevolato sono quattro: 
1) soggetti in stato di disoccupazione, 
2) soggetti impiegati in attività difficoltose o rischiose per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale, 
3) soggetti con una invalidità superiore al 74%, 
4) soggetti con carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave. 

Per l'accesso all'APE Agevolato sarà contestualmente necessario avere almeno 30 anni di contributi che diventano 36 anni per le categorie di cui al punto 2. Anche l'APE agevolato sarà disponibile dal 1° maggio 2017 per coloro che hanno raggiunto almeno i 63° anni di età e durerà in forma sperimentale sino al 31 dicembre 2018. Qui sono disponibili ulteriori dettagli sull'APE Agevolato.

APE ed Imprese 

E' prevista anche la possibilità per il datore di lavoro, in caso di accordo tra le parti, al fine di agevolare la scelta del lavoratore, di sostenere i costi dell’APE volontario attraverso un versamento all’INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali in essere o appositamente creati, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell’APE. 


La tavola ad inizio post riepiloga i dettagli dell'articolazione dell'APE secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2017.




martedì 29 novembre 2016

In tema di esonero dalle spese di lite nei giudizi previdenziali ed assistenziali si applica la maggiorazione pari ad € 2.064,00 (€ 1.032,00 x 2) per ogni familiare convivente


Per l’applicazione corretta dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di esonero dalle spese di lite per l’ipotesi di decisione negativa, si applica la maggiorazione pari ad € 2.064,00 (€ 1.032,00 x 2) per ogni familiare convivente con chi proponga giudizio per il riconoscimento dei benefici previdenziali e/o assistenziali

E’ la conclusione cui è giunta la Sezione VI civile della Corte di Cassazione con Ordinanza n° 22345 del 03/11/2016.

In ogni caso il medesimo orientamento giurisprudenziale era stato già condiviso dalla Corte di Appello di Roma (Sentenza n° 4012 del 21/07/2016), che ha riformato - sullo specifico punto delle spese di lite e di CTU - la pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto l’elevazione applicabile ai soli giudizi penali. 

Per giungere a siffatta conclusione il Collegio ha verificato il portato letterale della norma di cui si discute, articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che fanno specifico e diretto riferimento ai limiti di reddito stabiliti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, come tale applicabile anche ai procedimenti civili. 

Ne consegue, nel ragionamento della Corte, che la stessa norma dovrà trovare applicazione necessariamente anche alle modalità di calcolo del reddito rilevante dalla stessa stabilite, inclusa la considerazione del reddito dei familiari conviventi. 

Certamente si tratta di affermazione importante e di un passo avanti per la miglior tutela di invalidi e disabili, non abbienti, anche se la sentenza in concreto non arriva a determinare le effettive modalità di calcolo della soglia reddituale rilevante.

Ringrazio i colleghi dello Studio Legale Assennato e Associati di Roma per la battaglia vinta e per la diffusione dell'importantissima notizia.

A seguire i provvedimenti liberamente scaricabili in PDF

martedì 22 novembre 2016

Invalidita', visite di revisione e semplificazioni per i neomaggiorenni: la Circolare INPS


Con la Circolare numero 10 del 23 gennaio 2015, l'Inps chiarisce alcuni punti relativi alle novità in merito all'accertamento sanitario di revisione introdotte dall'art. 25, comma 6 bis, Legge n. 114/2014, già D.L. 90/2014.


La novità consiste nel fatto che, nel caso in cui la persona fosse in attesa di effettuare la visita di revisione per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari, si conservano i diritti acquisiti (provvidenze economiche, prestazioni e agevolazioni lavorative), anche all'indomani della scadenza del verbale. In sostanza, in caso di ritardo, nel periodo "cuscinetto" non si perdono più i benefici acquisiti, in attesa di nuova visita.

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO? 


Due sono quindi le novità per il cittadino in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità: la prima riguarda la permanenza dei benefici, che non vanno a decadere alla data della scadenza del verbale. La seconda riguarda la visita stessa, che diventa ora di competenza dell'INPS. Significa che sarà l'INPS a convocare il cittadino a nuova visita, e che sarà la stessa INPS a effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento. 

Così si legge nella Circolare: La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all'Istituto, già preposto all'accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l'accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all'atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall'Istituto stesso.

Il vantaggio, secondo INPS, è in uno snellimento delle pratiche e dei tempi, con una semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, con una gestione unitaria che dovrebbe consentire sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie alle funzioni amministrative, sanitarie e legali dell'Istituto, garantendo altresì una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale e la tracciabilità del complessivo processo sanitario-amministrativo, in linea con le esigenze di modernizzazione telematica e di semplificazione nell'erogazione del servizio da sempre perseguite dall'Istituto. Su questo è interessante il commento del sito specializzato Handylex, che in una analisi della Circolare fa notare anche come "estromettendo" totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate (…), il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica. Potrebbe, quindi, accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi. Continua Handylex:Di certo tale soluzione incontrerà il favore di molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma al contempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all'INPS.

giovedì 17 novembre 2016

Anche in caso di cartella esattoriale non opposta, il termine di prescrizione è sempre quinquennale (SS.UU. Cassazione, Sentenza n° 23397/2016)


Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo anni di orientamenti giurisprudenziali totalmente altalenanti, hanno finalmente preso una posizione ferma ed irremovibile sul termine prescrizionale da applicare in caso di esecuzione fondata su cartella esattoriale per crediti contributivi INPS non opposta.

Nel provvedimento si legge, in estrema sintesi, che la prescrizione è sempre quinquennale, dal momento che la cartella non opposta non può essere giuridicamente equiparata ad una sentenza passata in giudicato.

Ringrazio la collega avv. Eleonora Campione per la preziosissima segnalazione. 

A seguire il provvedimento in formato PDF liberamente scaricabile.

Carmine Buonomo


mercoledì 16 novembre 2016

E' irrilevante, al cospetto delle norme di legge, il contenuto dei Messaggi INPS (Cassazione, ordinanza n° 3517/2014)


Sebbene questo precedente risalga ad un paio di anni fa, è sempre bene tenerlo in considerazione, soprattutto quando l'INPS - con i propri messaggi  - stravolge la legge e statuisce in totale difformità.

Ringrazio l'amico e collega avv. Domenico Raffaele Addamo per la preziosa segnalazione.

Carmine Buonomo

lunedì 31 ottobre 2016

Tribunale Napoli 09/11/2016, Giornata di studio "Le criticità del processo previdenziale ed assitenziale"

Allego la locandina della prossima giornata di studio in materia previdenziale ed assistenziale, in cui ho il piacere di intervenire come relatore insieme agli amici e colleghi avv.ti Gaetano Irollo, Alessandro Faggiano, Maria Elena Sassone e Patrizia Maestripieri.

L'evento è per il giorno 09/11/2016 (dalle ore 11,30 alle ore 13,30) presso la sala UIF (pal. B, piano 1) del Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale di Napoli.

E' stata richiesta l'attribuzione di crediti formativi al competente COA di Napoli.


giovedì 27 ottobre 2016

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di invalidità ed inabilità civile si deve far riferimento alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili (Cassazione, sentenza n° 21529/2016)



Facendo seguito all'articolo dell'amico Carlo Giacobini che pubblicai QUI, segnalo la recentissima sentenza n° 21529/2016 della Sezione Lavoro della Cassazione, secondo cui il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile (e di conseguenza anche all'assegno di invalidità civile) deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, AL NETTO degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR.

Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani del foro di Viterbo per l'utilissima segnalazione.



giovedì 20 ottobre 2016

Tribunale di Napoli Nord in Aversa: nuovi modelli Sezione Lavoro per richiesta copia dei Decreti di omologa e delle Sentenze

Allego i nuovi modelli distribuiti dalla sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli Nord in Aversa per la richiesta copie dei Decreti di Omologe e della Sentenze.

Ringrazio l'amico e collega avv. Francesco Di Tella per la gentile segnalazione.

Modello 1 - Decreti di Omologa

giovedì 6 ottobre 2016

Pensioni di reversibilità: i chiarimenti dell’INPS (comunicato stampa del 28/09/2016)


Con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi giorni in relazione alla tipologia di redditi da dichiarare ai fini del calcolo delle pensioni di reversibilità, è opportuno precisare che la circolare n.195 del 30 novembre 2015 non introduce alcuna modifica nel calcolo dell’importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge n. 335 dell’8 agosto 1995. 

La posizione dell’Istituto è esplicitata nella precedente circolare n. 185 del 18 novembre 2015, in cui sono state riconfermate le istruzioni già fornite con la circolare n. 38 del 20 febbraio 1996, emanata a seguito di parere ministeriale in merito.

In particolare, il paragrafo 2.2 della circolare n. 195/2015, fornisce disposizioni di carattere generale che chiariscono le modalità di comunicazione all’Istituto di tutti quei redditi che non sono dichiarati al fisco, tra cui i redditi non assoggettabili ad Irpef e il Tfr, che sono necessari per calcolare l’importo di altre tipologie di prestazioni collegate al reddito (es. maggiorazioni sociali).

Tuttavia, la stessa circolare specifica chiaramente alla rilevanza 11 che, ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, si tiene conto unicamente dei redditi assoggettabili ad IRPEF.

giovedì 29 settembre 2016

XIV Congresso SISMLA 13 e 14 ottobre 2016 - Assemblea Nazionale

Ho il piacere di condividere la locandina ufficiale dell'Assemblea Nazionale SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni) che si terrà presso l'Hotel Royal Continental di Napoli nei giorni 13 e 14 ottobre p.v.
Sono previsiti crediti formativi per i medici e per gli avvocati.
Il programma completo del congresso è consultabile al seguente LINK.

Carmine Buonomo

Indebito pensionistico, genericità della richiesta ed inversione dell'onere probatorio (Tribunale Napoli, Sentenza n° 6466/2016)


Sempre in tema di indebito previdenziale ed assistenziale (LINK1, LINK2), allego un ulteriore, interessantissimo, precedente giurisprudenziale della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 6466/2016, G.L. d.ssa Clara Ruggiero), gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Giordana Golino.

Nel provvedimento in oggetto si legge che l'onere della prova, anche secondo quanto stabilito dalle S.S.U.U. della Cassazione con Sentenza n° 18046/2016, grava sul ricorrente che richiede l'accertamento negativo della pretesa creditoria, A CONDIZIONE che l'Istituto non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito, ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme rogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.

Carmine Buonomo


mercoledì 28 settembre 2016

Trasformazione invalidità civile in assegno sociale e ricostituzione reddituale (Tribunale Napoli, Sentenza n° 6703/2016)

Come ho già avuto modo di approfondire in altri articoli (LINK1, LINK2, LINK3), i titolari di invalidità / inabilità civile, al compimento dell'età prevista per legge (attualmente: 65 anni e 7 mesi), ottengono automaticamente la trasformazione della prestazione in godimento in assegno sociale.
Solo in questo caso, però, l'INPS anzichè prendere come parametri di riferimento i redditi coniugali, deve considerare i soli redditi personali (ed in particolar modo i limiti reddituali previsti per la prestazione goduta).
Sull'argomento allego, pertanto, un "illuminante" precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 6703/2016, G.L. d.ssa Clara Ruggiero), gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Adriana Lauri, in cui il magistrato condanna l'Istituto resistente a ricostruire e quindi a corrispondere l'assegno sociale (rectius la conversione dell'INVCIV in AS) in misura intera, parametrandolo quindi ai soli redditi personali del beneficiario.  

Carmine Buonomo 

martedì 27 settembre 2016

Indebito previdenziale: Sentenza del Tribunale di Napoli sulla sanatoria ex L. 412/91 e sull'inversione dell'onere probatorio derivante dalla genericità delle richieste INPS

In riferimento all'oggetto, posto un interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 5913/2016, G.L. d.ssa M.R. Palumbo), gentilmente messo a disposizione dal collega avv. Giuseppe Cristallino, in cui il magistrato prima offre una panoramica completa della sanatoria prevista dall' art. 13 L. 412/1991 e del termine annuale concesso all'INPS per procedere all'eventuale recupero e poi conclude stabilendo che "l'onere di contestazione di parte ricorrente sorge solo in presenza di una precisa deduzione delle circostanze poste a fondamento delle richieste di rimborso".
Tale ultimo principio, egregiamente ripreso dalla d.ssa Palumbo, è stato compiutamente affrontato nella "illuminante" Sentenza n° 198/2011 della Cassazione che troverete QUI .

Carmine Buonomo   

venerdì 23 settembre 2016

Nullità della CTU (Cassazione Civile, Sentenza n° 17032/2016)


Se il Consulente Tecnico d’Ufficio compie un errore procedurale particolarmente grave, la sua attività è nulla ed è quindi nulla anche la perizia. 

La suddetta nullità però va eccepita subito, ossia nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Diversamente si sana. 

È quanto chiarito dalla Cassazione con la recentissima Sentenza n° 17032/2016.

A tale fine, rileva qualsiasi udienza (anche quella di mero rinvio) e/o atto difensivo; in mancanza i motivi di nullità vengono definitivamente sanati e non possono essere fatti valere neppure in appello.

In precedenza la S.C., con la Sentenza n° 5312/2004, aveva affermato lo stesso principio per qualsiasi causa di nullità della CTU.

mercoledì 21 settembre 2016

Inserimento PEC univoca INAIL nel RegistroPPAA


Tutti voi ricorderete che, a far data dall'agosto 2014, a causa di una insensata modifica normativa, l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA) era divenuto inutilizzabile come registro per le notifiche in proprio a mezzo PEC (link all'articolo).

A seguito di tale innovazione legislativa, unico registro valido da cui poter estrapolare gli indirizzi PEC per la notifica alle amministrazioni pubbliche risultava il cosiddetto "RegistroPPAA" consultabile, previa autenticazione, dall Portale dei Servizi Telematici (PST).

Inutile dire che, in mancanza di una sanzione certa, pochissime amministrazioni hanno comunicato la propria PEC al registroPPAA con la conseguenza che, soprattutto per quanto riguarda l'INPS e l'INAIL, fino ad oggi non è stato possibile procedere con la notifica telematica.

Specifico che, ad oggi, l'INPS non ha ancora provveduto a comunicare la propria PEC univoca al registro; la conseguenza dell'inerzia dell'Istituto è che i costi delle notifiche cartacee, in quanto esenti per materia, gravano ancora totalmente a carico della collettività.

In data odierna ho invece scoperto, con immensa soddisfazione, che l'INAIL si è premurato di comunicare la propria PEC univoca al RegistroPPAA e quindi, solo nei confronti di quest'ultimo, si potrà regolarmente procedere con la notifica telematica.

                             


L'indirizzo PEC pubblico dell'INAIL è pertanto:

Inutile ribadire che, qualora vogliate invece notificare ad un procuratore costituito INPS o INAIL,  la notifica PEC è sempre possibile, dal momento che per legge tutti (o quasi) gli indirizzi dei professionisti sono rinvenibili sul c.d. ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) consultabile, sempre previa autenticazione, sul Portale dei Servizi Telematici.     

Carmine Buonomo

giovedì 15 settembre 2016

Certificazione reddituale ai fini previdenziali ed assistenziali: istruzioni e modulistica Agenzia Entrate



L'Agenzia delle Entrate specifica che per ottenere l'esenzione dal bollo per i certificati reddituali previdenziali ed assistenziali deve essere prodotta idonea documentazione attestante l'interesse a ricorrere contro l'Istituto (rigetto istanza e/o provvedimento riduzione della percentuale di invalidità), nonchè attestazione del legale relativa al mandato ricevuto per ricorrere.


Allego, quindi copia del relativo avviso affisso nei vari uffici, modello di richiesta del relativo certificato nonchè facsimile del modello F23 da pagare (insieme alle marche da bollo) in caso di mancata esenzione.

venerdì 9 settembre 2016

Ammissibilita' dell'opposizione all'estratto di ruolo per contributi I.V.S. (Sentenza Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n° 5344/2016)

Gli amici e colleghi avv.ti Mirko Acqua ed Orsola Ferone (http://www.studioacquaferone.it) ci segnalano un interessantissimo provvedimento della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 5344/2016, G.L. dr. De Matteis) in cui, in un giudizio patrocinato dal loro studio, è stata accolta l'opposizione ad estratto di ruolo per mancato pagamento di contributi I.V.S. 


Nel merito il giudice ha ritenuto che "il ricorrente ha depositato un estratto di ruolo senza che alcun ulteriore atto qualificabile come esecutivo sia stato iniziato nei suoi confronti, intendendo produrre un'azione di accertamento negativo": pertanto ritiene ammissibile il suddetto accertamento negativo, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore.


Il giudice chiarisce altresì che "l'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni volta che ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza relativamente a diritti o rapporti giuridici che non sia eliminabile senza l'intervento del Giudice (Cassazione Lavoro n° 7096/12)". 

Pertanto essendo decorsi piu' di dieci anni dalla notifica della cartella il ricorso è stato accolto nel merito con vittoria di spese.

A seguire il testo integrale del provvedimento.