l'INPS ha iniziato a respingere le domande di
assegno sociale di cittadini che, pur in
possesso del requisito reddituale richiesto,
sono separati legalmente senza assegno di
mantenimento in quanto negli accordi tra le
parti, non è stato previsto.
Le sedi territoriali dell’Inps stanno
applicando le direttive della sede centrale
dell’Istituto impartite con una nota interna.
L'Inps, nel sottolineare che l’assegno sociale
è subordinato alla sussistenza di uno stato di
bisogno economico e che ha “natura
meramente sussidiaria e spetta solo in
mancanza di altre concrete e possibili fonti
di reddito” deduce l'esistenza o meno dello
stato di bisogno dall'unica circostanza che il
richiedente abbia chiesto o meno l'assegno
di mantenimento.
Secondo l’Inps con la rinuncia al
mantenimento si deduce l’autosufficienza
economica che non può cambiare in un
“breve lasso di tempo” diventando
situazione di bisogno che “sarebbe
comunque conseguente ad un atto
volontario di rinuncia alla percezione di un
reddito”, per cui la prestazione
assistenziale….(che come detto ha natura
sussidiaria) non potrebbe essere
riconosciuta.
Il parere della Consulenza Legale INCA ,
circa la possibilità di contrastare in
contenzioso la posizione INPS, non è
positivo, visti anche i precedenti giudizi.
Recentemente, si è concluso avanti la
Corte di Cassazione un contenzioso
promosso a Torino da due cittadini
formalmente nullatenenti nel corso del
quale è stato dato rilievo a “indicatori”
collegati al tenore di vita quali, tra gli altri, il
pagamento di un elevato canone di
locazione abitativa e addirittura il sostegno
economico ricevuto dai figli (Cassazione, sentenza n. 14210
del 2013).
Il cittadino che si trova in stato di bisogno,
prima di rivolgersi alla solidarietà generale,
è tenuto a richiedere il sostegno del
coniuge in adempimento degli specifici
obblighi giuridici esistenti tra persone legate
dal vincolo coniugale che può continuare
ad avere effetti anche dopo lo
scioglimento del matrimonio e dopo la
morte attraverso la pensione di reversibilità
che si innesta proprio sul diritto agli alimenti.
La scelta da parte del coniuge più debole di
rinunciare all’assegno di mantenimento,
anche di irrisorio importo, optando per una
separazione consensuale senza obbligo di
alimenti a carico dell’altro coniuge che sia
titolare di un reddito seppur minimo, rischia di
metter in luce un intento elusivo e di dar
corpo ad una presunzione di possesso di
redditi occulti, ostativi all’accesso alla
prestazione.
Peraltro, se, successivamente alla
separazione, conclusasi con una
dichiarazione di autosufficienza reddituale, si
siano verificate le condizioni di bisogno, il
soggetto può chiedere una modifica degli
accordi e rivendicare un assegno a carico del
coniuge in ragione di detta sopravvenienza (Tratto da circolare INCA n°111 del 23 ottobre 2015).
Un interessante articolo che, viceversa, tratta il caso in cui la reiezione/revoca dell'assegno sociale avvenga perchè i coniugi separati continuano a condividere lo stesso tetto: LINK
Diverso è il caso, invece, in cui l'ex non provveda al versamento dell'assegno di mantenimento pattuito: LINK