lunedì 5 settembre 2016

Reiezione domanda di assegno sociale per separazione legale senza assegno di mantenimento


l'INPS ha iniziato a respingere le domande di assegno sociale di cittadini che, pur in possesso del requisito reddituale richiesto, sono separati legalmente senza assegno di mantenimento in quanto negli accordi tra le parti, non è stato previsto. 
Le sedi territoriali dell’Inps stanno applicando le direttive della sede centrale dell’Istituto impartite con una nota interna. 
L'Inps, nel sottolineare che l’assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico e che ha “natura meramente sussidiaria e spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito” deduce l'esistenza o meno dello stato di bisogno dall'unica circostanza che il richiedente abbia chiesto o meno l'assegno di mantenimento.
Secondo l’Inps con la rinuncia al mantenimento si deduce l’autosufficienza economica che non può cambiare in un “breve lasso di tempo” diventando situazione di bisogno che “sarebbe comunque conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito”, per cui la prestazione assistenziale….(che come detto ha natura sussidiaria) non potrebbe essere riconosciuta. 
Il parere della Consulenza Legale INCA , circa la possibilità di contrastare in contenzioso la posizione INPS, non è positivo, visti anche i precedenti giudizi. Recentemente, si è concluso avanti la Corte di Cassazione un contenzioso promosso a Torino da due cittadini formalmente nullatenenti nel corso del quale è stato dato rilievo a “indicatori” collegati al tenore di vita quali, tra gli altri, il pagamento di un elevato canone di locazione abitativa e addirittura il sostegno economico ricevuto dai figli (Cassazione, sentenza n. 14210 del 2013).
Il cittadino che si trova in stato di bisogno, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge in adempimento degli specifici obblighi giuridici esistenti tra persone legate dal vincolo coniugale che può continuare ad avere effetti anche dopo lo scioglimento del matrimonio e dopo la morte attraverso la pensione di reversibilità che si innesta proprio sul diritto agli alimenti.
La scelta da parte del coniuge più debole di rinunciare all’assegno di mantenimento, anche di irrisorio importo, optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti a carico dell’altro coniuge che sia titolare di un reddito seppur minimo, rischia di metter in luce un intento elusivo e di dar corpo ad una presunzione di possesso di redditi occulti, ostativi all’accesso alla prestazione. 
Peraltro, se, successivamente alla separazione, conclusasi con una dichiarazione di autosufficienza reddituale, si siano verificate le condizioni di bisogno, il soggetto può chiedere una modifica degli accordi e rivendicare un assegno a carico del coniuge in ragione di detta sopravvenienza (Tratto da circolare INCA n°111 del 23 ottobre 2015).

Un interessante articolo che, viceversa, tratta il caso in cui la reiezione/revoca dell'assegno sociale avvenga perchè i coniugi separati continuano a condividere lo stesso tetto: LINK 

Diverso è il caso, invece, in cui l'ex non provveda al versamento dell'assegno di mantenimento pattuito: LINK

mercoledì 10 agosto 2016

La rinuncia all'eredita' fa perdere il diritto a percepire la pensione di reversibilita'?


Molte persone mi chiedono se, la rinuncia all'eredità del defunto coniuge, comporta automaticamente la perdita del diritto a percepire anche l'eventuale pensione di reversibilità che sarebbe spettata.

Sul punto, posso tranquillamente affermare che l'eventuale rinuncia all’eredità non pregiudica in alcun modo alcun diritto pensionistico, ma fa perdere solo il pagamento delle rate di pensione non riscosse dal deceduto prima della morte.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 286/1987, ha specificato che la pensione ai superstiti non ha natura successoria, perche' spettante anche in caso di rinunzia all'eredita' e regolata automaticamente da specifiche leggi previdenziali le quali, fra l'altro, disciplinano, in modo diverso dalle norme generali sulle successioni, il concorso fra piu' aventi diritto e la perdita del diritto stesso o pongono regole, almeno parzialmente incompatibili con quelle successorie (non trasmissibilita' del diritto). 

Pertanto, non possono invocarsi quelle ragioni che giustificano un diverso trattamento, sul piano successorio, del coniuge separato con addebito rispetto a quello cui non sia stata addebitata la separazione;
Acquistandosi, dunque, la pensione di reversibilita' iure proprio da parte del beneficiario, in relazione a fatti oggettivi (stato di bisogno e riferibilita' ad una determinata posizione previdenziale) il divieto della sua corresponsione in presenza di vicende attinenti a rapporti interpersonali ed estranee a tali fatti (quali sono quelle che hanno condotto al riconoscimento della colpa) viola doppiamente l'art. 3 della Costituzione, sia perche' crea disparita' di trattamento fra coniugi separati per colpa (anteriormente alla riforma del diritto di famiglia) e coniugi separati con addebito (dopo la riforma stessa), nei confronti dei quali non potrebbe operare lo stesso divieto; sia perche' appare intrinsecamente irrazionale il rilievo preclusivo riconosciuto alle suddette vicende personali, rispetto ad un diritto causalmente ricollegabili ai suddetti fatti oggettivi: eloquente dimostrazione ne e' l'evenienza che, per effetto di cio', il coniuge assicurato si trova a dover versare contributi commisurati anche alla copertura del rischio della propria premorienza, senza che poi l'avente diritto possa fruire della prestazione; 

E', infine, incoerente, col disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost. la previsione della totale perdita di un diritto previdenziale per fatti del tutto estranei al rapporto assicurativo.

martedì 2 agosto 2016

La decorrenza dello stato invalidante, salvo casi eccezionali e motivati, non può mai coincidere con la data delle operazioni peritali (rassegna giurisprudenziale della Cassazione)


In calce al presente post allego un interessantissimo precedente del Tribunale di S. Maria C.V. (Sentenza n° 932/2016, G.L. d.ssa Cortigiano) nel quale il magistrato, in un giudizio patrocinato dal nostro studio, basandosi anche sulla sentenza della Cassazione n° 8723/2007, ha ritenuto di non condividere acriticamente le conclusioni del CTU, retrodatando di ulteriori sei mesi la decorrenza di cui all'elaborato.

Altro precedente, sempre della Sezione Lavoro del Tribunale di S.M.C.V., lo troverete al seguente LINK.
   
A seguire, inoltre, posto un estratto sull'argomento, tratto dal volume "Diritti Sociali dalla A alla Z", edizione 2016, autore Libero Seghieri, Editrice "Lavoro e Previdenza" (pag. 40).

martedì 26 luglio 2016

Notifica non andata a buon fine: il notificante deve riattivarsi con immediatezza e tempestività (Cassazione S.S.U.U., Sentenza n° 14594 del 15/07/16)


Se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato al momento in cui è stata richiesta la notifica. 
Questa continuità, però, sussiste solo se la parte istante, preso atto dell’esito negativo della notifica, si sia riattivata per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio.


martedì 12 luglio 2016

Evento Formativo "P.C.T. e Deonotologia Forense", Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce), 13 luglio 2016

Allego la locandina del prossimo incontro formativo dal titolo "Il Processo Civile Telematico e Deontologia Forense", organizzato dall'OUA e dai C.d.O di Napoli e S. Maria C.V.,  che si terrà mercoledì 13 luglio 2016 dalle ore 11 presso l'Ufficio di Presidenza (2 piano) del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Ce).

La partecipazione all'evento comporterà il riconoscimento di n° 3 crediti formativi.


Non mancate, Carmine Buonomo


mercoledì 6 luglio 2016

False dichiarazioni del CTU nel proprio elaborato peritale e querela di falso (Tribunale Napoli, Sez. Civile, Sentenza 8213/2016)

Cosa succede quando un CTU rende dichiarazioni (poi accertate) false nel proprio elaborato peritale?
A seguito di procedimento per querela di falso sollevata nel corso di un procedimento di ATPO ex art. 445-bis cpc, il competente Tribunale civile collegiale, dopo aver verificato la bontà di quanto contestato dalla difesa di parte attorea, ha statuito che l'elaborato viziato non dovesse avere alcun effetto giuridico nei confronti del periziando, rimettendo gli atti al Giudice del lavoro per l'adozione degli opportuni provvedimenti (rinnovazione operazioni peritali).
Ringrazio l'amico e collega Massimo Mazzucchiello per il prezioso materiale messo a disposizione.

Carmine Buonomo 


venerdì 24 giugno 2016

Richiesta INPS somme indebitamente percepite: Sentenza Tribunale di Nola sull'irripetibilità delle somme ex L. 412/1991

Allego un interessantissimo precedente giudiziario in tema di indebito previdenziale ed irripetibilità per accertata buona fede x art. 13 L. 412/1991, gentilmente messo a disposizione dall'amica avv. Maria Rosa Bellezza.

Carmine Buonomo

Evento Formativo "Notifiche PEC ed attestazioni di conformità", Tribunale Napoli 28 giugno 2016

Allego la locandina del prossimo evento formativo dal titolo "Notifiche in proprio a mezzo PEC ed attestazioni di conformità" che si terrà martedì 28 giugno 2016 dalle ore 11 presso la sala UIF del Tribunale di Napoli.

La partecipazione all'evento comporterà il riconoscimento di n° 2 crediti formativi.


Non mancate, Carmine Buonomo



giovedì 23 giugno 2016

Ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa si ritiene rispettato anche se l'invalido lavora, purche' non superi determinati redditi (Messaggio INPS n° 5783/2008)


Capita frequentemente che l'INPS si costituisca nei giudizi di ATPO ex art. 445-bis cpc, volti ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, eccependo la mancanza di interesse ad agire del richiedente a causa del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa.
Sul punto, pertanto, è importantissimo ricordare che lo stesso Istituto, con Messaggio n° 5783/2008 ha stabilito che "La dichiarazione ... di prestare attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (per l'anno in corso, euro 7500 per il lavoro dipendente e euro 4500 per il lavoro autonomo) equivale alla dichiarazione di non prestare alcuna attività.
Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile di invalido, fermo restando l'obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venire meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa."
Come al solito, l'INPS predica bene e razzola male!!!

A seguire il testo del messaggio.
Carmine Buonomo

martedì 21 giugno 2016

Richiesta INPS restituzione somme indebitamente percepite: Sentenza del Tribunale Nocera Inferiore sull'irripetibilita' delle somme ex L. 412/1991

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Nocera Inferiore (Sentenza n° 1381/2015, G.L. dr. Francesco Ruggiero) in cui - in una causa patrocinata dal nostro studio - il magistrato ha dichiarato l'irripetibilità di un indebito previdenziale contestato dall'INPS  e che, quindi, nulla era dovuto dalla nostra assistita all'Istituto in considerazione, tra le altre, della sanatoria prevista dalla L. 412/1991.
Di particolare rilevanza è la questione, egregiamente affrontata dal dr. Ruggiero, della "tardività" della costituzione INPS che ha, di conseguenza precluso all'Istituto la possibilità di sollevare eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio e di produrre documenti.

Carmine Buonomo.

venerdì 27 maggio 2016

Mancata pronuncia sulla distrazione delle spese legali: il rimedio esperibile è la procedura di correzione di errore materiale (Cassazione, ordinanza n. 4174/16)


In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. 

La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).



Il giudice può legittimamente ridurre fino ad 1/3 i compensi al CTU laddove la prestazione non venga completata nel termine stabilito (Cassazione, sentenza n° 9023/2016)



Nel giudizio in oggetto, in particolare, si controverte sulla violazione dell'art. 52, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, oltre che vizio di motivazione, per avere il Tribunale raddoppiato l'importo calcolato a percentuale, applicando l'aumento massimo previsto, senza motivare sul pregio dell'opera, e senza applicare la riduzione del quarto degli onorari, in considerazione del ritardo con il quale la relazione è stata depositata.

A seguire il provvedimento in formato PDF liberamente scaricabile



venerdì 20 maggio 2016

Trasformazione dell'invalidità civile in assegno sociale con riferimento ai soli redditi personali, anche se all'epoca del compimento del 65° anno di età questi superavano i limiti di legge


Posto un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Sentenza n° 424/2016, G.L. d.ssa Fabiana Colameo), in cui - in una causa patrocinata dal nostro studio - il magistrato ha dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la trasformazione dell'invalidità civile in assegno sociale con i soli redditi personali.
Nel corso del giudizio l'Inps si è fortemente opposto alla trasformazione agevolata, deducendo che parte ricorrente non poteva beneficiare di tale possibilità in quanto, all'epoca in cui sarebbe dovuta avvenire, i redditi percepiti superavano i limiti di legge.
Per l'Istituto, quindi, l'assistita avrebbe dovuto presentare una nuova domanda di assegno sociale, perdendo il diritto alla trasformazione dell'invalidità civile goduta e quindi l'agevolazione del requisito reddituale personale anzichè coniugale. 
Giustizia è stata fatta!!! 

Carmine Buonomo  





mercoledì 18 maggio 2016

Patologie non soggette a visita di controllo ed annullamento indebito assitenziale

In riferimento al titolo del post, allego un interessantissimo precedente della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa Maria Vittoria Ciaramella), gentilmente messo a disposizione dell'amica e collega avv. Simona Potenza.
Buona lettura.

Carmine Buonomo







lunedì 16 maggio 2016

Relazione avv. Buonomo Convegno 11/05 u.s.: La compensazione dei compensi di causa nei giudizi previdenziali ed assistenziali + facsimile nota spese

Allego relazione relativa al mio intervento al convegno dell'11/05 u.s. presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa.
L'argomento trattato, in particolare, riguardava la compensazione integrale degli onorari di giudizio in caso di spostamento della decorrenza di cui alla CTU. 
Dopo la relazione troverete anche il modello di nota spese da inviare telematicamente all'atto della ricezione del decreto termini dissenso (in caso di ATPO) o da depositare all'udienza di discussione (in caso di giudizio ordinario).
Come sempre, basta cliccare sulle immagini per ingrandirle.

Carmine Buonomo








mercoledì 4 maggio 2016

Convegno "Il Contenzioso Previdenziale": Tribunale Napoli Nord in Aversa, 11/05/2016 dalle ore 11,00

Ho il piacere di invitarvi al Convegno, nato dalla collaborazione tra l'OUA ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e Santa Maria Capua Vetere, che si terrà il giorno 11/05/2016 dalle ore 11, e nel quale interverrò come relatore. 
La partecipazione darà diritto all'accredito di 3 crediti formativi.

Carmine Buonomo


Facsimile UNEP verbale di pignoramento presso terzi

Sperando di fare cosa gradita, allego modello di verbale di pignoramento presso terzi, aggiornato alle ultime modifiche normative ed in particolare al D.L. 59/2016.

Il verbale che, in teoria, sarebbe di competenza dell'U.N.E.P. (ma che, per consuetudine, predisponiamo noi), va inserito in calce al nostro atto di citazione. 

Carmine Buonomo

venerdì 22 aprile 2016

Estratto conto previdenziale e versamenti utili alla pensione: differenza contributi "al diritto" e "al calcolo"



Sono giunte al nostro studio richieste di aiuto sulle modalità di verifica dei contributi necessari per poter richiedere alcune tipologie di prestazioni previdenziali (es. assegno ordinario di invalidità, pensione di vecchiaia, disoccupazione, etc).


Incominciamo col dire cos'è un estratto conto previdenziale.
L'estratto conto, in pratica, è il riassunto di tutti i periodi di contribuzione che risultano registrati negli archivi dell'Inps e serve, appunto, per avere un quadro chiaro e riepilogativo della propria posizione previdenziale. 



Rappresenta, quindi, la fotografia della nostra vita lavorativa (che tipo di lavoro abbiamo svolto, il periodo di servizio militare, eventuali periodi di disoccupazione, periodi di maternità, etc).

Ciascuna gestione (lavoro dipendente, autonomo, agricolo), ha un diverso sistema di accredito dei contributi versati. Per talune sono i giorni per altre le settimane, i mesi o gli anni.

Ad esempio, l'anno lavorativo per un lavoratore dipendente si ritiene "completo" con l'accredito di 52 settimane, per un autonomo (artigiano o commerciante) con 12 mesi, per un autonomo agricolo (coltivatore diretto) con 156 giornate per un agricolo giornaliero (bracciante) con 51 giornate.



Nell' estratto contributivo sono inoltre presenti due colonne con due voci distinte cioè contributi utili per il diritto e per il calcolo. 


I contributi utili al diritto in pratica ci dicono "quanti contributi abbiamo versato per il DIRITTO alla pensione".
I contributi al calcolo ci dicono, invece, "su quanti contributi verrà calcolata un'eventuale prestazione, ovvero in che MISURA" (in passato, infatti, l'attuale colonna "al calcolo" era chiamata "misura").

Il più delle volte i due valori sono identici, ma sono ammesse delle eccezioni. 

Un esempio può essere l' estratto contributivo dei lavoratori part-time per i quali i contributi validi per per la misura sono inferiori rispetto a quelli validi per il diritto (il che e' logico in quanto non potranno avere un importo di pensione pari ai lavoratori full time in quanto, proporzionalmente, versano meno).

Altro esempio sono i contributi di malattia e disoccupazione ordinaria i quali, al contrario, valgono per la misura ma non per il diritto (limitatamente al requisito per le pensioni di anzianità).

Quindi, in estrema sintesi, quando siamo chiamati a verificare se ci sono o meno i contributi per poter richiedere una prestazione previdenziale, dovremo far riferimento alla colonna "AL DIRITTO"; quando invece vogliamo conteggiare il numero dei contributi su cui verrà rapportato l'importo economico della prestazione richiesta faremo riferimento alla colonna "AL CALCOLO".

Carmine Buonomo