giovedì 23 giugno 2016

Ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa si ritiene rispettato anche se l'invalido lavora, purche' non superi determinati redditi (Messaggio INPS n° 5783/2008)


Capita frequentemente che l'INPS si costituisca nei giudizi di ATPO ex art. 445-bis cpc, volti ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, eccependo la mancanza di interesse ad agire del richiedente a causa del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa.
Sul punto, pertanto, è importantissimo ricordare che lo stesso Istituto, con Messaggio n° 5783/2008 ha stabilito che "La dichiarazione ... di prestare attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (per l'anno in corso, euro 7500 per il lavoro dipendente e euro 4500 per il lavoro autonomo) equivale alla dichiarazione di non prestare alcuna attività.
Quindi, in presenza delle altre condizioni, tale dichiarazione permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile di invalido, fermo restando l'obbligo per gli interessati di effettuare immediata comunicazione dell'eventuale venire meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa."
Come al solito, l'INPS predica bene e razzola male!!!

A seguire il testo del messaggio.
Carmine Buonomo

martedì 21 giugno 2016

Richiesta INPS restituzione somme indebitamente percepite: Sentenza del Tribunale Nocera Inferiore sull'irripetibilita' delle somme ex L. 412/1991

Allego un interessantissimo precedente del Tribunale di Nocera Inferiore (Sentenza n° 1381/2015, G.L. dr. Francesco Ruggiero) in cui - in una causa patrocinata dal nostro studio - il magistrato ha dichiarato l'irripetibilità di un indebito previdenziale contestato dall'INPS  e che, quindi, nulla era dovuto dalla nostra assistita all'Istituto in considerazione, tra le altre, della sanatoria prevista dalla L. 412/1991.
Di particolare rilevanza è la questione, egregiamente affrontata dal dr. Ruggiero, della "tardività" della costituzione INPS che ha, di conseguenza precluso all'Istituto la possibilità di sollevare eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio e di produrre documenti.

Carmine Buonomo.

venerdì 27 maggio 2016

Mancata pronuncia sulla distrazione delle spese legali: il rimedio esperibile è la procedura di correzione di errore materiale (Cassazione, ordinanza n. 4174/16)


In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. 

La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).



Il giudice può legittimamente ridurre fino ad 1/3 i compensi al CTU laddove la prestazione non venga completata nel termine stabilito (Cassazione, sentenza n° 9023/2016)



Nel giudizio in oggetto, in particolare, si controverte sulla violazione dell'art. 52, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, oltre che vizio di motivazione, per avere il Tribunale raddoppiato l'importo calcolato a percentuale, applicando l'aumento massimo previsto, senza motivare sul pregio dell'opera, e senza applicare la riduzione del quarto degli onorari, in considerazione del ritardo con il quale la relazione è stata depositata.

A seguire il provvedimento in formato PDF liberamente scaricabile



venerdì 20 maggio 2016

Trasformazione dell'invalidità civile in assegno sociale con riferimento ai soli redditi personali, anche se all'epoca del compimento del 65° anno di età questi superavano i limiti di legge


Posto un interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord in Aversa (Sentenza n° 424/2016, G.L. d.ssa Fabiana Colameo), in cui - in una causa patrocinata dal nostro studio - il magistrato ha dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la trasformazione dell'invalidità civile in assegno sociale con i soli redditi personali.
Nel corso del giudizio l'Inps si è fortemente opposto alla trasformazione agevolata, deducendo che parte ricorrente non poteva beneficiare di tale possibilità in quanto, all'epoca in cui sarebbe dovuta avvenire, i redditi percepiti superavano i limiti di legge.
Per l'Istituto, quindi, l'assistita avrebbe dovuto presentare una nuova domanda di assegno sociale, perdendo il diritto alla trasformazione dell'invalidità civile goduta e quindi l'agevolazione del requisito reddituale personale anzichè coniugale. 
Giustizia è stata fatta!!! 

Carmine Buonomo  





mercoledì 18 maggio 2016

Patologie non soggette a visita di controllo ed annullamento indebito assitenziale

In riferimento al titolo del post, allego un interessantissimo precedente della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa Maria Vittoria Ciaramella), gentilmente messo a disposizione dell'amica e collega avv. Simona Potenza.
Buona lettura.

Carmine Buonomo







lunedì 16 maggio 2016

Relazione avv. Buonomo Convegno 11/05 u.s.: La compensazione dei compensi di causa nei giudizi previdenziali ed assistenziali + facsimile nota spese

Allego relazione relativa al mio intervento al convegno dell'11/05 u.s. presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa.
L'argomento trattato, in particolare, riguardava la compensazione integrale degli onorari di giudizio in caso di spostamento della decorrenza di cui alla CTU. 
Dopo la relazione troverete anche il modello di nota spese da inviare telematicamente all'atto della ricezione del decreto termini dissenso (in caso di ATPO) o da depositare all'udienza di discussione (in caso di giudizio ordinario).
Come sempre, basta cliccare sulle immagini per ingrandirle.

Carmine Buonomo








mercoledì 4 maggio 2016

Convegno "Il Contenzioso Previdenziale": Tribunale Napoli Nord in Aversa, 11/05/2016 dalle ore 11,00

Ho il piacere di invitarvi al Convegno, nato dalla collaborazione tra l'OUA ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e Santa Maria Capua Vetere, che si terrà il giorno 11/05/2016 dalle ore 11, e nel quale interverrò come relatore. 
La partecipazione darà diritto all'accredito di 3 crediti formativi.

Carmine Buonomo


Facsimile UNEP verbale di pignoramento presso terzi

Sperando di fare cosa gradita, allego modello di verbale di pignoramento presso terzi, aggiornato alle ultime modifiche normative ed in particolare al D.L. 59/2016.

Il verbale che, in teoria, sarebbe di competenza dell'U.N.E.P. (ma che, per consuetudine, predisponiamo noi), va inserito in calce al nostro atto di citazione. 

Carmine Buonomo

venerdì 22 aprile 2016

Estratto conto previdenziale e versamenti utili alla pensione: differenza contributi "al diritto" e "al calcolo"



Sono giunte al nostro studio richieste di aiuto sulle modalità di verifica dei contributi necessari per poter richiedere alcune tipologie di prestazioni previdenziali (es. assegno ordinario di invalidità, pensione di vecchiaia, disoccupazione, etc).


Incominciamo col dire cos'è un estratto conto previdenziale.
L'estratto conto, in pratica, è il riassunto di tutti i periodi di contribuzione che risultano registrati negli archivi dell'Inps e serve, appunto, per avere un quadro chiaro e riepilogativo della propria posizione previdenziale. 



Rappresenta, quindi, la fotografia della nostra vita lavorativa (che tipo di lavoro abbiamo svolto, il periodo di servizio militare, eventuali periodi di disoccupazione, periodi di maternità, etc).

Ciascuna gestione (lavoro dipendente, autonomo, agricolo), ha un diverso sistema di accredito dei contributi versati. Per talune sono i giorni per altre le settimane, i mesi o gli anni.

Ad esempio, l'anno lavorativo per un lavoratore dipendente si ritiene "completo" con l'accredito di 52 settimane, per un autonomo (artigiano o commerciante) con 12 mesi, per un autonomo agricolo (coltivatore diretto) con 156 giornate per un agricolo giornaliero (bracciante) con 51 giornate.



Nell' estratto contributivo sono inoltre presenti due colonne con due voci distinte cioè contributi utili per il diritto e per il calcolo. 


I contributi utili al diritto in pratica ci dicono "quanti contributi abbiamo versato per il DIRITTO alla pensione".
I contributi al calcolo ci dicono, invece, "su quanti contributi verrà calcolata un'eventuale prestazione, ovvero in che MISURA" (in passato, infatti, l'attuale colonna "al calcolo" era chiamata "misura").

Il più delle volte i due valori sono identici, ma sono ammesse delle eccezioni. 

Un esempio può essere l' estratto contributivo dei lavoratori part-time per i quali i contributi validi per per la misura sono inferiori rispetto a quelli validi per il diritto (il che e' logico in quanto non potranno avere un importo di pensione pari ai lavoratori full time in quanto, proporzionalmente, versano meno).

Altro esempio sono i contributi di malattia e disoccupazione ordinaria i quali, al contrario, valgono per la misura ma non per il diritto (limitatamente al requisito per le pensioni di anzianità).

Quindi, in estrema sintesi, quando siamo chiamati a verificare se ci sono o meno i contributi per poter richiedere una prestazione previdenziale, dovremo far riferimento alla colonna "AL DIRITTO"; quando invece vogliamo conteggiare il numero dei contributi su cui verrà rapportato l'importo economico della prestazione richiesta faremo riferimento alla colonna "AL CALCOLO".

Carmine Buonomo

lunedì 18 aprile 2016

Evento formativo PCT "Pec; firma digitale; INIPEC; nuove funzionalità di SLPCT"

Allego locandina dell'evento formativo in tema di PCT, in collaborazione con la Camera Forense di Casoria, che si terrà il giorno 20/04/2016 dalle 12,30 alle 14,30 presso la locale sede dell'Ufficio del Giudice di Pace. Non mancate.


martedì 12 aprile 2016

Invalidita' civile e prova in giudizio del requisito reddituale (Cassazione, Sez. L, sentenza n° 4871/2016)



Quando la prestazione di invalidità civile è riconosciuta in corso di giudizio, si deve far riferimento al reddito dell’annualità dal quale decorre la prestazione stessa e non deve considerarsi mai tardiva la produzione di documentazione reddituale in corso di giudizio.
Ringrazio il fraterno amico avv. Gaetano Irollo, procuratore nel giudizio de quo, per il prezioso materiale messo a disposizione.


venerdì 8 aprile 2016

Evento formativo PCT "Iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive: nuove funzionalità di SLPCT"

Allego locandina dell'evento formativo in tema di PCT che si terrà il giorno 14/04/2016 dalle 14,30 alle 16,30 presso la sede dell'ex Tribunale di Frattamaggiore. Non mancate.


domenica 3 aprile 2016

Parametri configurazione PEC Ordine Medici / Aruba ".omceo.it" con client Thunderbird

Non tutti sanno che il redattore atti gratuito SLPC può essere abbinato ad un client esterno di posta elettronica (Outlook, Thunderbird, etc.) per l'invio in automatico all'ufficio giudiziario della busta telematica (atto.enc) creata.

Ritenendo, quindi, di fare cosa gradita a tutti i CTU che vogliono configurare la propria casella PEC rilasciata in convenzione tra Ordine Medici ed Aruba (.omceo.it) con un client di posta elettronica gratuito come Thunderbird, allego i relativi parametri di configurazione.


I relativi programmi sono scaricabili gratuitamente ai seguenti link:
1) SLPC (redattore atti per il PCT)
2) Mozilla Thunderbird (client di posta elettronica)
3) Apache Open Office (suite per ufficio completa)

Carmine Buonomo

giovedì 31 marzo 2016

L'evoluzione normativa delle ipotesi di compensazione integrale delle spese di lite in via giudiziaria



Estratto dall'articolo 


Dal 2005 al 2009 (art. 2, comma 1, lett. a, L. 263/2005), la normativa prevedeva la possibilità di compensare le spese di lite per giusti motivi che dovevano essere esplicitamente indicati in motivazione. 

Con l’entrata in vigore della riforma del 2009 (art. 45, comma 11, l. n. 69/2009) si è poi stabilito che le ragioni per poter compensare le spese non dovevano essere solo esplicite, ma anche “gravi” ed “eccezionali”. 

Con l’ultima riforma (art. 13 d.l. n. 132/2014, come modificato dalla L. n. 162/2014) infine, si è passati, da un sistema “aperto” delle cause che consentono la compensazione delle spese, ad uno “chiuso”, in cui vengono indicate tassativamente le singole ipotesi. 

Il giudice oggi non può più far ricorso alla propria discrezionalità e deve disporre, di regola, la condanna alle spese processuali salvo in tre casi espressamente previsti: 

– in caso di soccombenza reciproca; 
– qualora vi sia una assoluta novità del caso; 
– se muta la giurisprudenza su questioni dirimenti.

Per quanto invece riguarda la compensazione integrale delle spese di lite nei giudizi previdenziali ed assistenziali, vi invito a leggere questo mio ARTICOLO

martedì 29 marzo 2016

Nuovo certificato medico per l'invio delle domande di invalidita' civile

Allego copia del nuovo modello di certificato medico per l'inoltro delle domande di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, etc.
Tra le note di interesse, oltre alla nuova voce "SORDOCECITA'", va segnalata la dicitura "NON MI ESPRIMO" relativa alle ipotesi di non autonomia.    



lunedì 28 marzo 2016

L'incompatibilità tra diverse prestazioni non può giustificare il rifiuto, nei confronti di chi già ne percepisca una, ad ottenere l'accertamento giudiziale di una diversa invalidità (Cassazione, sentenza n° 4868/2016)

Il caso in esame riguardava un soggetto titolare di rendita Inail, che si era visto negato il diritto - sulla scorta della teorica incompatibilità tra le due prestazioni - a che fosse accertata anche la sua invalidità civile.


Sull'argomento la Corte ha sottolineato il diritto di opzione per il trattamento economico più favorevole tra quelli tra loro incompatibili (art. 3, co. 1, L. 407/1990).



Di conseguenza è sempre possibile chiedere l'accertamento giudiziario di una diversa invalidità al fine di poter successivamente esercitare il relativo diritto di scelta.

A seguire il testo del provvedimento liberamente scaricabile in PDF.