mercoledì 18 maggio 2016

Patologie non soggette a visita di controllo ed annullamento indebito assitenziale

In riferimento al titolo del post, allego un interessantissimo precedente della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli (G.L. d.ssa Maria Vittoria Ciaramella), gentilmente messo a disposizione dell'amica e collega avv. Simona Potenza.
Buona lettura.

Carmine Buonomo







lunedì 16 maggio 2016

Relazione avv. Buonomo Convegno 11/05 u.s.: La compensazione dei compensi di causa nei giudizi previdenziali ed assistenziali + facsimile nota spese

Allego relazione relativa al mio intervento al convegno dell'11/05 u.s. presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa.
L'argomento trattato, in particolare, riguardava la compensazione integrale degli onorari di giudizio in caso di spostamento della decorrenza di cui alla CTU. 
Dopo la relazione troverete anche il modello di nota spese da inviare telematicamente all'atto della ricezione del decreto termini dissenso (in caso di ATPO) o da depositare all'udienza di discussione (in caso di giudizio ordinario).
Come sempre, basta cliccare sulle immagini per ingrandirle.

Carmine Buonomo








mercoledì 4 maggio 2016

Convegno "Il Contenzioso Previdenziale": Tribunale Napoli Nord in Aversa, 11/05/2016 dalle ore 11,00

Ho il piacere di invitarvi al Convegno, nato dalla collaborazione tra l'OUA ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e Santa Maria Capua Vetere, che si terrà il giorno 11/05/2016 dalle ore 11, e nel quale interverrò come relatore. 
La partecipazione darà diritto all'accredito di 3 crediti formativi.

Carmine Buonomo


Facsimile UNEP verbale di pignoramento presso terzi

Sperando di fare cosa gradita, allego modello di verbale di pignoramento presso terzi, aggiornato alle ultime modifiche normative ed in particolare al D.L. 59/2016.

Il verbale che, in teoria, sarebbe di competenza dell'U.N.E.P. (ma che, per consuetudine, predisponiamo noi), va inserito in calce al nostro atto di citazione. 

Carmine Buonomo

venerdì 22 aprile 2016

Estratto conto previdenziale e versamenti utili alla pensione: differenza contributi "al diritto" e "al calcolo"



Sono giunte al nostro studio richieste di aiuto sulle modalità di verifica dei contributi necessari per poter richiedere alcune tipologie di prestazioni previdenziali (es. assegno ordinario di invalidità, pensione di vecchiaia, disoccupazione, etc).


Incominciamo col dire cos'è un estratto conto previdenziale.
L'estratto conto, in pratica, è il riassunto di tutti i periodi di contribuzione che risultano registrati negli archivi dell'Inps e serve, appunto, per avere un quadro chiaro e riepilogativo della propria posizione previdenziale. 



Rappresenta, quindi, la fotografia della nostra vita lavorativa (che tipo di lavoro abbiamo svolto, il periodo di servizio militare, eventuali periodi di disoccupazione, periodi di maternità, etc).

Ciascuna gestione (lavoro dipendente, autonomo, agricolo), ha un diverso sistema di accredito dei contributi versati. Per talune sono i giorni per altre le settimane, i mesi o gli anni.

Ad esempio, l'anno lavorativo per un lavoratore dipendente si ritiene "completo" con l'accredito di 52 settimane, per un autonomo (artigiano o commerciante) con 12 mesi, per un autonomo agricolo (coltivatore diretto) con 156 giornate per un agricolo giornaliero (bracciante) con 51 giornate.



Nell' estratto contributivo sono inoltre presenti due colonne con due voci distinte cioè contributi utili per il diritto e per il calcolo. 


I contributi utili al diritto in pratica ci dicono "quanti contributi abbiamo versato per il DIRITTO alla pensione".
I contributi al calcolo ci dicono, invece, "su quanti contributi verrà calcolata un'eventuale prestazione, ovvero in che MISURA" (in passato, infatti, l'attuale colonna "al calcolo" era chiamata "misura").

Il più delle volte i due valori sono identici, ma sono ammesse delle eccezioni. 

Un esempio può essere l' estratto contributivo dei lavoratori part-time per i quali i contributi validi per per la misura sono inferiori rispetto a quelli validi per il diritto (il che e' logico in quanto non potranno avere un importo di pensione pari ai lavoratori full time in quanto, proporzionalmente, versano meno).

Altro esempio sono i contributi di malattia e disoccupazione ordinaria i quali, al contrario, valgono per la misura ma non per il diritto (limitatamente al requisito per le pensioni di anzianità).

Quindi, in estrema sintesi, quando siamo chiamati a verificare se ci sono o meno i contributi per poter richiedere una prestazione previdenziale, dovremo far riferimento alla colonna "AL DIRITTO"; quando invece vogliamo conteggiare il numero dei contributi su cui verrà rapportato l'importo economico della prestazione richiesta faremo riferimento alla colonna "AL CALCOLO".

Carmine Buonomo

lunedì 18 aprile 2016

Evento formativo PCT "Pec; firma digitale; INIPEC; nuove funzionalità di SLPCT"

Allego locandina dell'evento formativo in tema di PCT, in collaborazione con la Camera Forense di Casoria, che si terrà il giorno 20/04/2016 dalle 12,30 alle 14,30 presso la locale sede dell'Ufficio del Giudice di Pace. Non mancate.


martedì 12 aprile 2016

Invalidita' civile e prova in giudizio del requisito reddituale (Cassazione, Sez. L, sentenza n° 4871/2016)



Quando la prestazione di invalidità civile è riconosciuta in corso di giudizio, si deve far riferimento al reddito dell’annualità dal quale decorre la prestazione stessa e non deve considerarsi mai tardiva la produzione di documentazione reddituale in corso di giudizio.
Ringrazio il fraterno amico avv. Gaetano Irollo, procuratore nel giudizio de quo, per il prezioso materiale messo a disposizione.


venerdì 8 aprile 2016

Evento formativo PCT "Iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive: nuove funzionalità di SLPCT"

Allego locandina dell'evento formativo in tema di PCT che si terrà il giorno 14/04/2016 dalle 14,30 alle 16,30 presso la sede dell'ex Tribunale di Frattamaggiore. Non mancate.


domenica 3 aprile 2016

Parametri configurazione PEC Ordine Medici / Aruba ".omceo.it" con client Thunderbird

Non tutti sanno che il redattore atti gratuito SLPC può essere abbinato ad un client esterno di posta elettronica (Outlook, Thunderbird, etc.) per l'invio in automatico all'ufficio giudiziario della busta telematica (atto.enc) creata.

Ritenendo, quindi, di fare cosa gradita a tutti i CTU che vogliono configurare la propria casella PEC rilasciata in convenzione tra Ordine Medici ed Aruba (.omceo.it) con un client di posta elettronica gratuito come Thunderbird, allego i relativi parametri di configurazione.


I relativi programmi sono scaricabili gratuitamente ai seguenti link:
1) SLPC (redattore atti per il PCT)
2) Mozilla Thunderbird (client di posta elettronica)
3) Apache Open Office (suite per ufficio completa)

Carmine Buonomo

giovedì 31 marzo 2016

L'evoluzione normativa delle ipotesi di compensazione integrale delle spese di lite in via giudiziaria



Estratto dall'articolo 


Dal 2005 al 2009 (art. 2, comma 1, lett. a, L. 263/2005), la normativa prevedeva la possibilità di compensare le spese di lite per giusti motivi che dovevano essere esplicitamente indicati in motivazione. 

Con l’entrata in vigore della riforma del 2009 (art. 45, comma 11, l. n. 69/2009) si è poi stabilito che le ragioni per poter compensare le spese non dovevano essere solo esplicite, ma anche “gravi” ed “eccezionali”. 

Con l’ultima riforma (art. 13 d.l. n. 132/2014, come modificato dalla L. n. 162/2014) infine, si è passati, da un sistema “aperto” delle cause che consentono la compensazione delle spese, ad uno “chiuso”, in cui vengono indicate tassativamente le singole ipotesi. 

Il giudice oggi non può più far ricorso alla propria discrezionalità e deve disporre, di regola, la condanna alle spese processuali salvo in tre casi espressamente previsti: 

– in caso di soccombenza reciproca; 
– qualora vi sia una assoluta novità del caso; 
– se muta la giurisprudenza su questioni dirimenti.

Per quanto invece riguarda la compensazione integrale delle spese di lite nei giudizi previdenziali ed assistenziali, vi invito a leggere questo mio ARTICOLO

martedì 29 marzo 2016

Nuovo certificato medico per l'invio delle domande di invalidita' civile

Allego copia del nuovo modello di certificato medico per l'inoltro delle domande di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, etc.
Tra le note di interesse, oltre alla nuova voce "SORDOCECITA'", va segnalata la dicitura "NON MI ESPRIMO" relativa alle ipotesi di non autonomia.    



lunedì 28 marzo 2016

L'incompatibilità tra diverse prestazioni non può giustificare il rifiuto, nei confronti di chi già ne percepisca una, ad ottenere l'accertamento giudiziale di una diversa invalidità (Cassazione, sentenza n° 4868/2016)

Il caso in esame riguardava un soggetto titolare di rendita Inail, che si era visto negato il diritto - sulla scorta della teorica incompatibilità tra le due prestazioni - a che fosse accertata anche la sua invalidità civile.


Sull'argomento la Corte ha sottolineato il diritto di opzione per il trattamento economico più favorevole tra quelli tra loro incompatibili (art. 3, co. 1, L. 407/1990).



Di conseguenza è sempre possibile chiedere l'accertamento giudiziario di una diversa invalidità al fine di poter successivamente esercitare il relativo diritto di scelta.

A seguire il testo del provvedimento liberamente scaricabile in PDF.



Cartella Equitalia per contributi INPS: in caso di impugnazione per i soli vizi formali si applica il termine generico di venti giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi (Cassazione, Sentenza n° 2647/2016)

Secondo la Cassazione, i vizi formali della cartella devono essere impugnati con l’opposizione gli atti esecutivi nel termine di venti giorni (a differenza del termine ordinario di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/1999 per i soli vizi di merito).

I giudici ritengono infatti che le irregolarità formali della cartella, in quanto titolo esecutivo, devono essere sollevate attraverso lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi.

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in PDF.



Cessata materia del contendere: il giudice deve sempre liquidare le spese sulla base del criterio della cd. "soccombenza virtuale" (Cassazione, sentenza n° 5555/2016)

Per la Suprema Corte è immotivato compensare le spese quando nel corso del giudizio siano intervenuti atti o fatti idonei a soddisfare le pretese di una delle parti.

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in PDF.



mercoledì 9 marzo 2016

Prescrizione quinquennale per le cartelle esattoriali Equitalia (Cassazione, Sez. VI, Ordinanza 08/10/2015 n° 20213


articolo dell' avv. Federico Marrucci


Fonte: Altalex

I giudici di Piazza Cavour – con la recente ordinanza n. 20213/15, depositata in data 08.10.2015 – hanno affrontato nuovamente la dibattuta questione circa la prescrizione da applicare ai crediti erariali (fiscali e contributivi/previdenziali), ossia se quella quinquennale [1] (art. 2948 c.c.) o decennale (art. 2946 c.c.).

Ebbene, con una motivazione estremamente concisa, la Corte di Cassazione – in questa circostanza processuale – ha “virato” verso un orientamento a favore del contribuente, stabilendo che opera la prescrizione quinquennale [2], laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell’Ente di Riscossione (ad esempio Equitalia).

In particolare, la prescrizione ordinaria (decennale) “è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi” (inclusi quindi, a titolo esemplificativo, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) e “non già invece le cartelle esattive” (ovvero quelle notificate a mente dell’art. 36bis - art. 36ter, D.P.R. n° 600/73 [3]).

In effetti, proseguono i giudici su tale aspetto, i provvedimenti esattoriali di Equitalia (ma non solo) sono “adottati in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo” (atto di accertamento emesso direttamente dall’Ente impositivo) e pertanto le cartelle di pagamento “non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento”.

A ciò si aggiunga – ad ogni modo – un ulteriore elemento di valutazione: al fine di rendere pacifica l’applicabilità del termine di prescrizione ordinario (dieci anni), il creditore chiamato in causa (sia l’Ente della Riscossione, sia l’Ente impositivo, come vedremo in seguito) dovrà produrre in giudizio il “titolo definitivo” della pretesa, ossia “il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato”, emessi “antecedentemente all’emissione delle cartelle”; in difetto opererà la prescrizione quinquennale.

lunedì 7 marzo 2016

CTU: indicazioni per una corretta fatturazione elettronica dei decreti di liquidazione posti a carico dell'INPS

Allego le indicazioni operative gentilmente predisposte e messe a disposizione dal dr. Giovanni Tavasso, Funzionario dell'INPS Napoli nonchè referente alle liquidazioni CTU.