lunedì 18 aprile 2016

Evento formativo PCT "Pec; firma digitale; INIPEC; nuove funzionalità di SLPCT"

Allego locandina dell'evento formativo in tema di PCT, in collaborazione con la Camera Forense di Casoria, che si terrà il giorno 20/04/2016 dalle 12,30 alle 14,30 presso la locale sede dell'Ufficio del Giudice di Pace. Non mancate.


martedì 12 aprile 2016

Invalidita' civile e prova in giudizio del requisito reddituale (Cassazione, Sez. L, sentenza n° 4871/2016)



Quando la prestazione di invalidità civile è riconosciuta in corso di giudizio, si deve far riferimento al reddito dell’annualità dal quale decorre la prestazione stessa e non deve considerarsi mai tardiva la produzione di documentazione reddituale in corso di giudizio.
Ringrazio il fraterno amico avv. Gaetano Irollo, procuratore nel giudizio de quo, per il prezioso materiale messo a disposizione.


venerdì 8 aprile 2016

Evento formativo PCT "Iscrizione a ruolo telematica delle procedure esecutive: nuove funzionalità di SLPCT"

Allego locandina dell'evento formativo in tema di PCT che si terrà il giorno 14/04/2016 dalle 14,30 alle 16,30 presso la sede dell'ex Tribunale di Frattamaggiore. Non mancate.


domenica 3 aprile 2016

Parametri configurazione PEC Ordine Medici / Aruba ".omceo.it" con client Thunderbird

Non tutti sanno che il redattore atti gratuito SLPC può essere abbinato ad un client esterno di posta elettronica (Outlook, Thunderbird, etc.) per l'invio in automatico all'ufficio giudiziario della busta telematica (atto.enc) creata.

Ritenendo, quindi, di fare cosa gradita a tutti i CTU che vogliono configurare la propria casella PEC rilasciata in convenzione tra Ordine Medici ed Aruba (.omceo.it) con un client di posta elettronica gratuito come Thunderbird, allego i relativi parametri di configurazione.


I relativi programmi sono scaricabili gratuitamente ai seguenti link:
1) SLPC (redattore atti per il PCT)
2) Mozilla Thunderbird (client di posta elettronica)
3) Apache Open Office (suite per ufficio completa)

Carmine Buonomo

giovedì 31 marzo 2016

L'evoluzione normativa delle ipotesi di compensazione integrale delle spese di lite in via giudiziaria



Estratto dall'articolo 


Dal 2005 al 2009 (art. 2, comma 1, lett. a, L. 263/2005), la normativa prevedeva la possibilità di compensare le spese di lite per giusti motivi che dovevano essere esplicitamente indicati in motivazione. 

Con l’entrata in vigore della riforma del 2009 (art. 45, comma 11, l. n. 69/2009) si è poi stabilito che le ragioni per poter compensare le spese non dovevano essere solo esplicite, ma anche “gravi” ed “eccezionali”. 

Con l’ultima riforma (art. 13 d.l. n. 132/2014, come modificato dalla L. n. 162/2014) infine, si è passati, da un sistema “aperto” delle cause che consentono la compensazione delle spese, ad uno “chiuso”, in cui vengono indicate tassativamente le singole ipotesi. 

Il giudice oggi non può più far ricorso alla propria discrezionalità e deve disporre, di regola, la condanna alle spese processuali salvo in tre casi espressamente previsti: 

– in caso di soccombenza reciproca; 
– qualora vi sia una assoluta novità del caso; 
– se muta la giurisprudenza su questioni dirimenti.

Per quanto invece riguarda la compensazione integrale delle spese di lite nei giudizi previdenziali ed assistenziali, vi invito a leggere questo mio ARTICOLO

martedì 29 marzo 2016

Nuovo certificato medico per l'invio delle domande di invalidita' civile

Allego copia del nuovo modello di certificato medico per l'inoltro delle domande di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, etc.
Tra le note di interesse, oltre alla nuova voce "SORDOCECITA'", va segnalata la dicitura "NON MI ESPRIMO" relativa alle ipotesi di non autonomia.    



lunedì 28 marzo 2016

L'incompatibilità tra diverse prestazioni non può giustificare il rifiuto, nei confronti di chi già ne percepisca una, ad ottenere l'accertamento giudiziale di una diversa invalidità (Cassazione, sentenza n° 4868/2016)

Il caso in esame riguardava un soggetto titolare di rendita Inail, che si era visto negato il diritto - sulla scorta della teorica incompatibilità tra le due prestazioni - a che fosse accertata anche la sua invalidità civile.


Sull'argomento la Corte ha sottolineato il diritto di opzione per il trattamento economico più favorevole tra quelli tra loro incompatibili (art. 3, co. 1, L. 407/1990).



Di conseguenza è sempre possibile chiedere l'accertamento giudiziario di una diversa invalidità al fine di poter successivamente esercitare il relativo diritto di scelta.

A seguire il testo del provvedimento liberamente scaricabile in PDF.



Cartella Equitalia per contributi INPS: in caso di impugnazione per i soli vizi formali si applica il termine generico di venti giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi (Cassazione, Sentenza n° 2647/2016)

Secondo la Cassazione, i vizi formali della cartella devono essere impugnati con l’opposizione gli atti esecutivi nel termine di venti giorni (a differenza del termine ordinario di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/1999 per i soli vizi di merito).

I giudici ritengono infatti che le irregolarità formali della cartella, in quanto titolo esecutivo, devono essere sollevate attraverso lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi.

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in PDF.



Cessata materia del contendere: il giudice deve sempre liquidare le spese sulla base del criterio della cd. "soccombenza virtuale" (Cassazione, sentenza n° 5555/2016)

Per la Suprema Corte è immotivato compensare le spese quando nel corso del giudizio siano intervenuti atti o fatti idonei a soddisfare le pretese di una delle parti.

A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in PDF.



mercoledì 9 marzo 2016

Prescrizione quinquennale per le cartelle esattoriali Equitalia (Cassazione, Sez. VI, Ordinanza 08/10/2015 n° 20213


articolo dell' avv. Federico Marrucci


Fonte: Altalex

I giudici di Piazza Cavour – con la recente ordinanza n. 20213/15, depositata in data 08.10.2015 – hanno affrontato nuovamente la dibattuta questione circa la prescrizione da applicare ai crediti erariali (fiscali e contributivi/previdenziali), ossia se quella quinquennale [1] (art. 2948 c.c.) o decennale (art. 2946 c.c.).

Ebbene, con una motivazione estremamente concisa, la Corte di Cassazione – in questa circostanza processuale – ha “virato” verso un orientamento a favore del contribuente, stabilendo che opera la prescrizione quinquennale [2], laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell’Ente di Riscossione (ad esempio Equitalia).

In particolare, la prescrizione ordinaria (decennale) “è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi” (inclusi quindi, a titolo esemplificativo, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) e “non già invece le cartelle esattive” (ovvero quelle notificate a mente dell’art. 36bis - art. 36ter, D.P.R. n° 600/73 [3]).

In effetti, proseguono i giudici su tale aspetto, i provvedimenti esattoriali di Equitalia (ma non solo) sono “adottati in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo” (atto di accertamento emesso direttamente dall’Ente impositivo) e pertanto le cartelle di pagamento “non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento”.

A ciò si aggiunga – ad ogni modo – un ulteriore elemento di valutazione: al fine di rendere pacifica l’applicabilità del termine di prescrizione ordinario (dieci anni), il creditore chiamato in causa (sia l’Ente della Riscossione, sia l’Ente impositivo, come vedremo in seguito) dovrà produrre in giudizio il “titolo definitivo” della pretesa, ossia “il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato”, emessi “antecedentemente all’emissione delle cartelle”; in difetto opererà la prescrizione quinquennale.

lunedì 7 marzo 2016

CTU: indicazioni per una corretta fatturazione elettronica dei decreti di liquidazione posti a carico dell'INPS

Allego le indicazioni operative gentilmente predisposte e messe a disposizione dal dr. Giovanni Tavasso, Funzionario dell'INPS Napoli nonchè referente alle liquidazioni CTU.

giovedì 18 febbraio 2016

Liquidazione provvidenze economiche riconosciute in decreto di omologa ex art. 445 bis cpc senza l'invio del modello AP70

Come tutti voi saprete, il quinto comma dell'art. 445-bis cpc stabilisce che "Il decreto (di omologa, ndr), non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni".

La legge, quindi, impone la notifica del solo decreto di omolga e nulla dice in merito alla trasmissione del famigerato modello autocertificativo AP70

A maggior conferma, con Messaggio n° 20715/2013, è stato diramato un ordine di servizio nel quale si è stabilito un assoluto ed inderogabile divieto per l'INPS di procedere con la richiesta dell'autocertificazione a mezzo del  mod. AP70 in quanto l'Istituto può procedere autonomamente alla liquidazione delle provvidenze eventualmente spettanti, grazie all'accesso alle varie banche dati (fiscali, anagrafiche, etc).

Negli ultimi tempi, però, è invalsa una discutibile prassi secondo cui, nei giudizi di condanna intentati in caso di mancata liquidazione della sorta capitale nei termini di legge, alcuni giudici provvedono alla compensazione integrale dei compensi di causa, qualora il ricorrente non provi di aver inviato all'INPS, oltre al decreto di omologa, anche l'AP70.

A seguire, quindi, troverete un interessante provvedimento con cui l'agenzia INPS Costiero Vesuviana ha liquidato autonomamente la prestazione al cliente (con riserva di indebito), sollecitando il cliente solo in una fase successiva, all'invio del modello AP70

L'invito, come sempre, è quello di stamparlo ed esibirlo ai nostri cari magistrati, per far capire a quest'ultimi come l'INPS, se e quando vuole, liquida le prestazioni senza problemi, anche in mancanza dell'AP70.

Carmine Buonomo




giovedì 28 gennaio 2016

Il perfezionamento cronologico dell'invio telematico: quale ricevuta PEC rileva?



Moltissimi amici mi chiedono, giustamente, quando si intende perfezionato - per l'inviante - il deposito di un atto telematico.
Si fa il classico esempio di un atto trasmesso telematicamente l'ultimo giorno utile (con seconda PEC ovviamente ricevuta entro le 23,59) ma che, materialmente viene "aperto" dalla cancelleria diversi giorni dopo.
Da una verifica sul PST l'atto risulterà depositato non il giorno dell'invio ma soltanto il giorno dell'apertura della busta da parte della cancelleria.
Orbene, da questo punto di vista posso tranquillizzare i colleghi che la ricevuta PEC a cui si fa riferimento, ai fini della tempestività del deposito di un atto telematico, è la seconda (CONSEGNA). 

Il deposito, quindi, si considera appunto perfezionato in tale momento, seppur con effetto (così anticipato, ma) provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi a formazione progressiva.

Ovviamente questo non lo dico io, ma deriva da un'esplicita previsione normativa: Art. 16-bis, co. 7, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), introdotto dall’art. 1, co. 19, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013); cfr. pure l’art. 13 DM 44/2011.
"Il deposito con modalita' telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza".

Sperando di aver tranquillizzato in tal modo i più timorosi, auguro a tutti buon lavoro.

Carmine Buonomo




Pensioni, aggiornati gli importi dell'assegno sociale per gli invalidi civili



Aggiornati dall'Inps i limiti di reddito per determinare l'importo dell'assegno sociale sostitutivo delle prestazioni previste per gli invalidi civili, parziali o totali, e per i sordomuti titolari di pensione non reversibile ultrasessantacinquenni. Interessati i titolari di assegno sociale derivante da invalidità civile o di invalidità civile concessa con le regole dell'assegno sociale che non superano determinati limiti di reddito annuo sia personale che cumulato con quello del coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

I valori sono utili per comprendere la misura dell'assegno derivante dalla trasformazione dell'assegno mensile di invalidità o della pensione di inabilità civile o della pensione speciale per i sordomuti per il raggiungimento dei 65 anni e 7 mesi oppure per quei lavoratori la cui invalidità civile sia stata accertata dopo il compimento dell'età predetta età e che, pertanto, hanno diritto direttamente all'assegno sociale.

La prestazione base quest'anno è pari a 364,90 euro al mese e può essere concessa in favore degli invalidi civili parziali il cui reddito personale annuo non superi i 4.800,38 euro o agli invalidi civili totali (e sordomuti) il cui reddito annuo non splafoni i 16.532,10 euro. 

Si tratta dei medesimi limiti reddituali previsti per ottenere la pensione di inabilità civile e per l'assegno mensile di invalidità di cui alla legge 118/1971

Ai fini della concessione della prestazione restano, come per l'invalidità civile, irrilevanti i redditi del coniuge. 

Da segnalare, inoltre, ...

venerdì 22 gennaio 2016

I lavoratori privati con una invalidità pari almeno all'80% possono conseguire la pensione di vecchiaia ad un'età ridotta rispetto alla Legge Fornero




L'ordinamento riconosce alcune particolari agevolazioni previdenziali nei confronti degli invalidi. 
Oltre alle prestazioni strettamente legate all'invalidità (si pensi ad esempio all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità introdotte dalla legge 222/1984 oppure alle prestazioni in favore degli invalidi civili) la Riforma Fornero ha lasciato intatti due istituti già in vigore prima del 2011 che consentono di agguantare la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata con un anticipo rispetto alla normativa generale che, com'è noto, chiede 66 anni e 3 mesi di età per la vecchiaia oppure 42 anni e 6 mesi di contributi per il trattamento anticipato (41 anni e 6 mesi le donne). 
Si tratta di due ordini di benefici non sempre conosciuti ma che è bene avere sott'occhio per non perdere un particolare sconto sull'età pensionabile che può rivelarsi prezioso. Vediamoli.


Pensione di Vecchiaia Anticipata (c.d. VO 80%)

In particolare i lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 60 anni e 7 mesi se uomini e a 55 anni e 7 mesi se donne purchè in possesso di almeno 20 anni di contributi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992 (cfr: Circolare Inps 35/2012). 

Questi lavoratori dovranno inoltre attendere una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali. 


Il beneficio in parola risulta attivo però solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti cioè all'Assicurazione Generale Obbligatoria e ai fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO (per questi ultimi si veda la Circolare Inps 82/1994), in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (cioè che sono nel sistema misto, cfr: Circolare Inps 65/1995). Il beneficio, pertanto, non può essere esercitato dai lavoratori autonomi nè dai pubblici dipendenti (su questo ultimo punto si veda la Circolare Inpdap 16/1993).