mercoledì 25 novembre 2015

Il pagamento del tributo non comporta per il contribuente il tacito riconoscimento della pretesa, che potrà successivamente essere contestata in giudizio (Cassazione, Sentenza n° 24906/2013)


La definizione del rapporto tributario tramite il pagamento della sanzione o la sua definizione agevolata, non comporta effetti di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa né integra una confessione o un elemento di prova, di guisa che resta impregiudicata la sorte del tributo e la possibilità del contribuente di contestarlo. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20131107/snciv@s50@a2013@n24906@tS.clean.pdf

venerdì 13 novembre 2015

Relazioni convegno Tribunale di Napoli dell' 11/11/2015 "Indebitiprevidenziali e governo spese di lite"





Relazione / vademecum indebiti previdenziali ed assitenziali


A seguire copia della mia relazione al convegno tenutosi l'11/11/2015 presso l'Auditorium del Tribunale di Napoli.

La relazione, strutturata sotto forma di vademecum, potrà essere d'aiuto all'avvocato per valutare normativamente la possibilità di contestazione di eventuali richieste di indebito previdenziali o assistenziali.

A seguire il file in formato PDF liberamente scaricabile.

Convegno 11 u.s. Tribunale Napoli: relazione dell'avv. Gaetano Irollo sulla violazione del principio della soccombenza nei giudizi previdenziali

Posto l'interessantissima relazione sulla violazione del principio della soccombenza nei giudizi previdenziali dell'amico Gaetano Irollo, Presidente della UIF Sezione Napoli Nord nonchè valente avvocato previdenzialista.

Un particolare ringraziamento va anche agli avv.ti Vincenzo Boccarusso, Gaetano Bosone ed Ilaria Teotino per la preziosa raccolta giurisprudenziale.  


martedì 10 novembre 2015

Incomprensibili e quindi illegittime le pretese restitutorie INPS per la mancanza di dati e parametri contabili chiari ed inequivoci (Cassazione, Sez. L, Sentenza n° 198/2011)


Con la Sentenza n° 198/2011 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione esprime il suo autorevolissimo parere sulla circostanza che l'assoluta genericità dei provvedimenti restitutori emessi dall'INPS in via amministrativa non consente in alcun modo di individuare gli estremi dell'obbligazione restitutoria.

L'aspetto interessante della questione è che la Suprema Corte - pur avallando in toto l'orientamento espresso dalle S.S.U.U. con Sentenza n° 18046/10 secondo cui "in tema di indebito, in caso di richiesta di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, l'attore processuale ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto" - ha statuito fermamente che nel caso specifico la sentenza impugnata aveva correttamente accertato che "del tutto incomprensibili erano le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell'INPS indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci".

A seguire il testo della Sentenza liberamente scaricabile in formato PDF

venerdì 6 novembre 2015

Censurata la genericita' delle richieste di indebito INPS: in tali casi e' onere esclusivo dell'istituto provare gli elementi costitutivi della pretesa (Cassazione, Sentenza n° 28516/2008)

Con sentenza del 1° dicembre 2008, n. 28516, la Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se l’Inps richiede la restituzione dell’indebito, anche per suo errore, e l’assicurato impugna l’atto di richiesta di restituzione dell’indebito in tribunale - chiedendo che sia negata la sussistenza dell’indebito – su tale Istituto grava comunque l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa.
Per tale indebito contributivo la suprema Corte di Cassazione ha chiarito che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento».
Con tale sentenza è stato quindi negato all’Inps il ricorso che presupponeva che l’onere della prova fosse a carico all’assicurato, che pure aveva agito in giudizio contro l’inps.

FATTO E DIRITTO
Una dipendente ricorreva alla Corte di Appello contro la sentenza con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda da lei proposta al fine di negare la sussistenza dell'indebito previdenziale rivendicato dall'INPS, ritenendo che la somma da esso richiesta le fosse stata indebitamente elargita e che fosse stata correttamente applicata la disciplina di cui alle leggi al riguardo vigenti.
La stessa dipendente aveva dedotto tra l'altro che l'INPS non aveva dato adeguata dimostrazione della effettività dell'indebito in presenza di una specifica ed espressa contestazione da parte sua.
La Corte d’Appello aveva comunque riconosciuto che la normativa vigente in tema di ripetizione di indebito era stata correttamente applicata dal primo giudice, ma che tuttavia l'assicurata, cui era stata inviata in via stragiudiziale una richiesta di restituzione di somme asseritamene corrisposte senza titolo, aveva espressamente contestato in radice la stessa validità del provvedimento, deducendo che la sua genericità non le aveva consentito di individuare gli effettivi termini dell'obbligazione restitutoria.
Dunque la stessa Corte di Appello aveva trovato eccessivamente gravoso addossare alla dipendente l'onere della prova peraltro richiesta dalla stessa dipendente che aveva l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa.
Ed avendo riscontrato che, in effetti, nel provvedimento emesso in via amministrativa l'Inps non aveva dedotto, né dimostrato perché la somma richiesta dovesse ritenersi indebitamente elargita, ha accolto l'appello, dichiarando la irripetibilità dell'indebito.
Contro tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso in Cassazione.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

giovedì 5 novembre 2015

Precedente favorevole "interlocutorio" in materia di revocazione di sentenza del giudizio di opposizione per ATPO

Ricevo dall'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello un interessantissimo precedente favorevole "interlocutorio" in materia di revocazione di sentenza del giudizio di opposizione per ATPO con cui ha ottenuto dal giudice della revocazione dr. Federico Bile, sulla scia altri due precedenti della d.ssa Maria Vittoria Papa e d.ssa Aquilina Picciocchi, la "doppia" sospensiva cautelare ed incidentale sia del termine per proporre ricorso in cassazione che della sospensione dell'esecutività della sentenza (capo di condanna alle spese, per le quali ingiustamente erea stata ritenuta viziata dal giudice dell'opposizione la dichiarazione di esimente ex art. 152 disp.att. cpc).



 
 
 

mercoledì 4 novembre 2015

Prescrizione crediti contributivi derivanti da cartella esattoriale non opposta: no applicazione analogica art. 2953 cc (Corte d'Appello di Lecce, sez. lavoro, sentenza 668/2014)


Fonte: Altalex
“Alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790)” (C. App., Sez. Lav., Sent. N. 668 14/03/2014).
Il caso

martedì 3 novembre 2015

Canale Telegram Studio Legale Buonomo



Un nuovo modo per restare sempre aggiornati anche dai Vostri dispositivi portatili.

Per capire meglio di cosa si tratta di seguito un articolo a cura dell'avv. Antonino Garifo del Foro di Roma.
 
Telegram è un applicazione gratuita di messaggistica istantanea disponibile per diverse piattaforme: Android, Iphone, Windows Phone, Pc, Mac e Linux. Si tratta in pratica di un'ottima alternativa al più noto WhatsApp

Per multi-piattaforma non si intende soltanto che l'applicazione sia disponibile per diversi sistemi operativi. Il vero multi-piattaforma è avere la stessa applicazione anche sul computer e sul tablet, in maniera nativa ed efficiente.

Per esempio potrete istallare sul vostro pc telegram anche senza avere uno smartphone, sarà sufficiente avere a disposizione un vecchio cellulare. In fase di istallazione inserite il numero del vecchio cellulare e sempre tramite il vostro vecchio cellulare riceverete un sms con il codice di accesso a telegram. Inserito il codice di accesso, potete usare telegram sul vostro pc o tablet.

A differenza di WhatsApp, Telegram è basato su cloud e fortemente criptato. Come risultato, è possibile accedere ai messaggi da diversi dispositivi contemporaneamente, inclusi tablet e computer, e condividere qualsiasi tipo di file (foto, doc, zip, mp3, etc.) fino a 1,5 GB. 

 Se tenete conto che WhatsApp, Facebook e i fornitori di caselle e-mail non consentono d’inviare file di grandi dimensioni, capirete bene il vantaggio di questa applicazione.

Telegram permette attraverso i canali di mandare messaggi (e altri contenuti multimediali) a un numero indefinito di persone.  

I canali sostituiscono le vecchie liste Broadcast, migliorando notevolmente il servizio.

Al canale possono iscriversi un numero illimitato di persone, poiché grazie ad un URL chiunque voglia può unirsi al canale e riceverne i messaggi, anche se non è tra i contatti o nella rubrica di chi gestisce il canale.

L'invalidita' che rileva, ai fini del prepensionamento di cui all'art.1, 8° co., D.Lgs. 503/1992, e' l'invalidità civile e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L. 222/1984 (Cass. n. 9081/2013)


La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata due volte sul quesito: qual'è l'invalidità da considerare ai fini del prepensionamento dei lavoratori disabili?

Se cioè l'80% di invalidità - che dà diritto di anticipare l’età pensionabile a 55 anni per le donne ed a 60 per gli uomini- sia da accertare con i parametri della "capacità di lavoro" e della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" individuati dalla L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario di invalidità e di pensione di inabilità contributivi, oppure con i parametri della "capacità lavorativa generica" prescritti per l'accertamento dell'invalidità civile (L. 118/1971, L.291/1988, D.Lgs. 509/1988, D.M. Min. della Sanità 5.2.1992)

Entrambe le volte (sent. 13495/2003 e sent. 9081/2013), la Cassazione (scostandosi da decisioni della giurisprudenza di merito come C.A. Torino sent. 940/2006) ha deciso che l'invalidità che rileva ai fini del prepensionamento sia proprio l'invalidità civile.

commento dell'avv. Marco Aquilani (Link sito web)


SCARICA LA SENTENZA IN FORMATO PDF


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro 
Sentenza 15 aprile 2013, n. 9081

Pensioni - pensione di vecchiaia - anticipazione - requisiti ridotti ex art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503 del 1992 - requisito sanitario - nozione di invalidità nei termini dell'invalidità civile - estraneità dei criteri previsti dalla legge n. 222/1984 (Sintesi non ufficiale)

Il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura dell'80% permette di beneficiare dell'esclusione dall'elevazione dell'età pensionabile, disposta dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1, comma 1, a mente della previsione di cui al comma 8, medesimo art. (Massima non ufficiale)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

lunedì 2 novembre 2015

Ripetibilita' dei ratei di assegno di invalidita' civile indebitamente percepiti per la mancanza del requisito di incollocazione al lavoro (Cass. n. 19638/2015)


Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani da Viterbo (Link Sito web) per la gentile segnalazione 

MASSIMA NON UFFICIALE: In caso di prestazioni assistenziali erogate malgrado la mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, vanno restituiti solo i ratei indebitamente ricevuti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.


Civile Sent. Sez. L Num. 19638 Anno 2015
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MANNA ANTONIO
Data pubblicazione: 01/10/2015
 
SENTENZA
sul ricorso 23428-2010 proposto da:
M***** F******, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- controrícorrente -
nonchè contro
MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1281/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2009 r.g.n. 10482/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato CONCETTI DOMENICO;
udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tribunale Napoli: provvedimento di autorizzazione al rinnovo della notifica, anche in assenza di un precedente "tentativo"

Allego un interessantissimo provvedimento del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, G.U. dr. Sergio Palmieri, nel quale il magistrato - pur in assenza della prova di un precedente "tentativo" - ha autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso e dei verbali.
Come sempre, ringrazio vivamente l'amica e collega avv. Maria Rosa Bellezza per il prezioso materiale messo a disposizione della collettività.


  
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Evento formativo "PCT e fatturazione elettronica"


Segnalo l'interessantissimo corso intitolato "PCT E FATTURAZIONE ELETTRONICA" che mi vedrà come relatore. 
L'evento è fissato per il giorno giovedi 05/11/2015 dalle 14:00 alle 17:00 presso l'Ufficio del GDP di Frattamaggiore.
La partecipazione al corso, ovviamente gratuita, darà diritto a n° 2 crediti formativi. 

Carmine Buonomo

mercoledì 28 ottobre 2015

Decreto Ingiuntivo: ammissibile il procedimento di correzione dell'errore materiale (Tribunale Napoli Nord, dr. P. Ucci, decreto del 08/06/15)




IL POTERE DI CORREZIONE È ASSORBITO IN QUELLO DI RIESAME

Art. 12 comma 2 disp. att. c.c. e art. 287 c.p.c.


Il potere di correzione deve considerarsi assorbito in quello di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo) rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.

È ammissibile l’istanza per la correzione di un errore materiale inerente a un decreto ingiuntivo, per espressa disposizione normativa, ex art. 12, co. 2 disp. att. c.c..

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Dott. Pasquale Ucci, con decreto dell’8 giugno 2015.

Nel caso di specie, la banca proponeva ricorso per la correzione di errore materiale, ex art. 287 c.p.c., di un provvedimento monitorio.

Sul punto, si richiama preventivamente la sentenza n. 393 del 17.11.1994, con cui la Corte Costituzionale aveva ritenuto non rilevante la questione di legittimità della esclusione, dal novero dei provvedimenti correggibili ex art. 287 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando inammissibile la questione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non menzionava i decreti ingiuntivi tra i provvedimenti che possono essere sottoposti a correzione.

La norma di cui all’art. 287 c.p.c. include, infatti, tra i provvedimenti suscettibili di correzione, su ricorso di parte e dallo stesso giudice che le ha pronunciate, solo le ordinanze e le sentenze, qualora l’Autorità Giudiziaria sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 

Nonostante la mancata inclusione dei provvedimenti monitori tra i provvedimenti di cui alla sopra citata norma del codice di rito per la correzione di errori materiali, di calcolo o omissioni, essi lo sono ugualmente ex lege, vista la disposizione di cui all’art. 12, comma 2, disp. att. c.c., stante l'agevole equiparabilità di tali provvedimenti alle sentenze di condanna, per via della loro idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della cosa giudicata, ove non tempestivamente opposti.

Il giudice ha pertanto ritenuto che il potere di correzione debba considerarsi intrinseco al potere di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo), rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.

In conclusione

Anoressia e diritto all'assegno ordinario di invalidità (Cassazione, sentenza n° 6500/2002)



L’anoressia in forma grave, quale sindrome nevrotica caratterizzata dal rifiuto sistematico del cibo, gioca un ruolo importante anche nel campo giuridico previdenziale. 

Tale malattia è stata, infatti, al centro della sentenza della Cassazione n° 6500/2002, con la quale la Suprema Corte ha affermato il principio, già valido per l’esistenza del diritto all’assegno ordinario di invalidità della valutazione complessiva del quadro morboso del soggetto e non delle singole manifestazioni morbose.



A seguire il testo integrale della sentenza.

L'indennità di accompagnamento non va sempre restituita se l'invalido è ricoverato (Tribunale Brindisi, Sentenza n° 1369/2015)

Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Importante vittoria dell'Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori) sulla restituzione dell'indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall'Inps agli invalidi civili.





Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Nei primi mesi del 2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza allo sportello provinciale dell’Adoc relativamente a richieste di rimborso, per svariate migliaia di euro, avanzate dall’Inps nei confronti di soggetti ricoverati presso le locali strutture ospedaliere. Nello specifico l’Inps richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza sanitaria erogata dai diversi nosocomi. Trattasi, in buona sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in ospedale per ulteriori patologie.

Sul punto erano già intervenuti gli avvocati Elia e Masi dell’Adoc di Brindisi i quali, già da subito, avevano affermato il paradosso di tale situazione fattuale confermando la concreta possibilità di ricorrere avverso tali provvedimenti. Ed infatti, a distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 che ha pienamente condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.



In particolare, il Giudice ha affermato testualmente che “la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative, secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”. Come emerge dalla sentenza, determinante è stata la testimonianza richiesta dai legali nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati. In altre parole, i cittadini non dovranno più restituire tali somme all’Inps che, peraltro, è stato condannato – nella sentenza richiamata – al pagamento delle spese legali.

L’Adoc nel sottolineare l’importanza che la sentenza assume per migliaia di cittadini residenti sul territorio nazionale tiene a ricordare anche l’intensa attività svolta in Prefettura, con esiti positivi, al fine di preservare i destinatari dei provvedimenti anche dal reato di natura penale.


Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Importante vittoria dell’ Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori (Adoc) sulla restituzione dell’indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps agli invalidi civili. 

Nei primi mesi del 2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza all’Associazione relativamente a richieste di rimborso, per svariate migliaia di euro, avanzate dall’Inps nei confronti di soggetti ricoverati presso le locali strutture ospedaliere. 

Nello specifico l’Inps richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza sanitaria erogata dai diversi nosocomi. 

Trattasi, in buona sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in ospedale per ulteriori patologie.

A distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 ha pienamente condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.

In particolare, il Giudice ha affermato testualmente che “la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative, secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”. 

Come emerge dalla sentenza, determinante è stata la testimonianza nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati. 




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Pignoramento presso terzi: dichiarazione ex art. 164 ter disp. att. cpc da notificare al debitore e al terzo

Il D.L. 132/2014, convertito con modifiche con Legge n° 162/2014, ha introdotto l’art. 164 ter disp. att. cpc in base al quale il creditore che, nei termini di legge (e quindi 30 giorni dalla restituzione dell'atto notificato), non abbia provveduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento è tenuto “entro cinque giorni dalla scadenza del termine” a dare comunicazione della consequenziale inefficacia del pignoramento mediante atto notificato al debitore ed al terzo.
Resta in ogni caso fermo la cessazione di ogni obbligo del debitore e del terzo con il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge.
A seguire il relativo facsimile.
Carmine Buonomo
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Contributi previdenziali prescritti: possibile chiedere la restituzione (Cassazione, Sentenza n° 3489/2015)



Fonte: LavoroFisco

Massima: A differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione: art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d’ufficio), comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

Può essere chiesta la restituzione dei contributi previdenziali prescritti, non esistendo un diritto soggettivo degli assicurati a versarli. La Sezione lavoro Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3489 del 20 febbraio 2015, ha affermato un importante principio in tema di ripetizione di indebiti previdenziali, in particolare affermando che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

IL FATTO

Modifiche alla procedura di invio telematica per le domande di indennita' di accompagnamento


Fonte: Pagina FB dello Studio Legale Aquilani

Recentemente l'Inps ha aggiunto un'integrazione alla procedura di invio del certificato medico online (mod. AP68) per l'invalidità civile.

Ora l'invio risulta bloccato fino a che non si operi la scelta "SI" o "NO" per entrambe le diciture relative alle condizioni di disautonomia per l'indennità di accompagnamento.

Un maschera popup compare invitando ad eseguire l'opzione. 

Qualora si scelga il "NO" per entrambe le diciture, compare un'ulteriore maschera popup che avverte che così optando si rinuncia alla richiesta di indennità di accompagnamento.

L'Inps cerca di rimediare al trabocchetto che venne ordito dallo stesso Istituto, quando, su delega legislativa, concepì un modello di domanda amministrativa privo di riferimenti all'indennità di accompagnamento, salvo eccepire - a giochi fatti, davanti al giudice del ricorso per ATP - che il certificato medico (un allegato non avente la natura di atto di manifestazione di volontà ed opera di un terzo non titolare del diritto oggetto della domanda), era stato inviato - a suo tempo - senza che il medico avesse posto un segno di spunta su una delle due diciture (come si vede dallo screenshot, la scelta di spuntare le due caselle era facoltativa e non c'era la scelta obbligatoria come oggi, tra un "SI" ed un "NO" per ciascuna).

L'insidia ha comunque fruttato il rigetto per inammissibilità di numerosissimi ricorsi per ATP in diversi fori italiani (rimarchevole la scrematura operata nei Tribunali di Napoli e Roma) fino a che, fortunatamente, la giurisprudenza di merito non ha cambiato orientamento, disattendendo le eccezioni dell'istituto.

Si veda a proposito: