lunedì 2 novembre 2015

Tribunale Napoli: provvedimento di autorizzazione al rinnovo della notifica, anche in assenza di un precedente "tentativo"

Allego un interessantissimo provvedimento del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, G.U. dr. Sergio Palmieri, nel quale il magistrato - pur in assenza della prova di un precedente "tentativo" - ha autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso e dei verbali.
Come sempre, ringrazio vivamente l'amica e collega avv. Maria Rosa Bellezza per il prezioso materiale messo a disposizione della collettività.


  
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Evento formativo "PCT e fatturazione elettronica"


Segnalo l'interessantissimo corso intitolato "PCT E FATTURAZIONE ELETTRONICA" che mi vedrà come relatore. 
L'evento è fissato per il giorno giovedi 05/11/2015 dalle 14:00 alle 17:00 presso l'Ufficio del GDP di Frattamaggiore.
La partecipazione al corso, ovviamente gratuita, darà diritto a n° 2 crediti formativi. 

Carmine Buonomo

mercoledì 28 ottobre 2015

Decreto Ingiuntivo: ammissibile il procedimento di correzione dell'errore materiale (Tribunale Napoli Nord, dr. P. Ucci, decreto del 08/06/15)




IL POTERE DI CORREZIONE È ASSORBITO IN QUELLO DI RIESAME

Art. 12 comma 2 disp. att. c.c. e art. 287 c.p.c.


Il potere di correzione deve considerarsi assorbito in quello di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo) rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.

È ammissibile l’istanza per la correzione di un errore materiale inerente a un decreto ingiuntivo, per espressa disposizione normativa, ex art. 12, co. 2 disp. att. c.c..

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Dott. Pasquale Ucci, con decreto dell’8 giugno 2015.

Nel caso di specie, la banca proponeva ricorso per la correzione di errore materiale, ex art. 287 c.p.c., di un provvedimento monitorio.

Sul punto, si richiama preventivamente la sentenza n. 393 del 17.11.1994, con cui la Corte Costituzionale aveva ritenuto non rilevante la questione di legittimità della esclusione, dal novero dei provvedimenti correggibili ex art. 287 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando inammissibile la questione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non menzionava i decreti ingiuntivi tra i provvedimenti che possono essere sottoposti a correzione.

La norma di cui all’art. 287 c.p.c. include, infatti, tra i provvedimenti suscettibili di correzione, su ricorso di parte e dallo stesso giudice che le ha pronunciate, solo le ordinanze e le sentenze, qualora l’Autorità Giudiziaria sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 

Nonostante la mancata inclusione dei provvedimenti monitori tra i provvedimenti di cui alla sopra citata norma del codice di rito per la correzione di errori materiali, di calcolo o omissioni, essi lo sono ugualmente ex lege, vista la disposizione di cui all’art. 12, comma 2, disp. att. c.c., stante l'agevole equiparabilità di tali provvedimenti alle sentenze di condanna, per via della loro idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della cosa giudicata, ove non tempestivamente opposti.

Il giudice ha pertanto ritenuto che il potere di correzione debba considerarsi intrinseco al potere di decisione sul riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa (sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo), rispetto al provvedimento del quale si chiede la correzione.

In conclusione

Anoressia e diritto all'assegno ordinario di invalidità (Cassazione, sentenza n° 6500/2002)



L’anoressia in forma grave, quale sindrome nevrotica caratterizzata dal rifiuto sistematico del cibo, gioca un ruolo importante anche nel campo giuridico previdenziale. 

Tale malattia è stata, infatti, al centro della sentenza della Cassazione n° 6500/2002, con la quale la Suprema Corte ha affermato il principio, già valido per l’esistenza del diritto all’assegno ordinario di invalidità della valutazione complessiva del quadro morboso del soggetto e non delle singole manifestazioni morbose.



A seguire il testo integrale della sentenza.

L'indennità di accompagnamento non va sempre restituita se l'invalido è ricoverato (Tribunale Brindisi, Sentenza n° 1369/2015)

Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Importante vittoria dell'Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori) sulla restituzione dell'indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall'Inps agli invalidi civili.





Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Nei primi mesi del 2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza allo sportello provinciale dell’Adoc relativamente a richieste di rimborso, per svariate migliaia di euro, avanzate dall’Inps nei confronti di soggetti ricoverati presso le locali strutture ospedaliere. Nello specifico l’Inps richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza sanitaria erogata dai diversi nosocomi. Trattasi, in buona sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in ospedale per ulteriori patologie.

Sul punto erano già intervenuti gli avvocati Elia e Masi dell’Adoc di Brindisi i quali, già da subito, avevano affermato il paradosso di tale situazione fattuale confermando la concreta possibilità di ricorrere avverso tali provvedimenti. Ed infatti, a distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 che ha pienamente condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.



In particolare, il Giudice ha affermato testualmente che “la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative, secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”. Come emerge dalla sentenza, determinante è stata la testimonianza richiesta dai legali nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati. In altre parole, i cittadini non dovranno più restituire tali somme all’Inps che, peraltro, è stato condannato – nella sentenza richiamata – al pagamento delle spese legali.

L’Adoc nel sottolineare l’importanza che la sentenza assume per migliaia di cittadini residenti sul territorio nazionale tiene a ricordare anche l’intensa attività svolta in Prefettura, con esiti positivi, al fine di preservare i destinatari dei provvedimenti anche dal reato di natura penale.


Restituzione indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps


Importante vittoria dell’ Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori (Adoc) sulla restituzione dell’indennità di accompagnamento in seguito a ricovero ospedaliero richiesta dall’Inps agli invalidi civili. 

Nei primi mesi del 2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza all’Associazione relativamente a richieste di rimborso, per svariate migliaia di euro, avanzate dall’Inps nei confronti di soggetti ricoverati presso le locali strutture ospedaliere. 

Nello specifico l’Inps richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza sanitaria erogata dai diversi nosocomi. 

Trattasi, in buona sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel contempo ricoverato in ospedale per ulteriori patologie.

A distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 ha pienamente condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.

In particolare, il Giudice ha affermato testualmente che “la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative, secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”. 

Come emerge dalla sentenza, determinante è stata la testimonianza nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati. 




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Pignoramento presso terzi: dichiarazione ex art. 164 ter disp. att. cpc da notificare al debitore e al terzo

Il D.L. 132/2014, convertito con modifiche con Legge n° 162/2014, ha introdotto l’art. 164 ter disp. att. cpc in base al quale il creditore che, nei termini di legge (e quindi 30 giorni dalla restituzione dell'atto notificato), non abbia provveduto all’iscrizione a ruolo del pignoramento è tenuto “entro cinque giorni dalla scadenza del termine” a dare comunicazione della consequenziale inefficacia del pignoramento mediante atto notificato al debitore ed al terzo.
Resta in ogni caso fermo la cessazione di ogni obbligo del debitore e del terzo con il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge.
A seguire il relativo facsimile.
Carmine Buonomo
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Contributi previdenziali prescritti: possibile chiedere la restituzione (Cassazione, Sentenza n° 3489/2015)



Fonte: LavoroFisco

Massima: A differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione: art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d’ufficio), comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

Può essere chiesta la restituzione dei contributi previdenziali prescritti, non esistendo un diritto soggettivo degli assicurati a versarli. La Sezione lavoro Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3489 del 20 febbraio 2015, ha affermato un importante principio in tema di ripetizione di indebiti previdenziali, in particolare affermando che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

IL FATTO

Modifiche alla procedura di invio telematica per le domande di indennita' di accompagnamento


Fonte: Pagina FB dello Studio Legale Aquilani

Recentemente l'Inps ha aggiunto un'integrazione alla procedura di invio del certificato medico online (mod. AP68) per l'invalidità civile.

Ora l'invio risulta bloccato fino a che non si operi la scelta "SI" o "NO" per entrambe le diciture relative alle condizioni di disautonomia per l'indennità di accompagnamento.

Un maschera popup compare invitando ad eseguire l'opzione. 

Qualora si scelga il "NO" per entrambe le diciture, compare un'ulteriore maschera popup che avverte che così optando si rinuncia alla richiesta di indennità di accompagnamento.

L'Inps cerca di rimediare al trabocchetto che venne ordito dallo stesso Istituto, quando, su delega legislativa, concepì un modello di domanda amministrativa privo di riferimenti all'indennità di accompagnamento, salvo eccepire - a giochi fatti, davanti al giudice del ricorso per ATP - che il certificato medico (un allegato non avente la natura di atto di manifestazione di volontà ed opera di un terzo non titolare del diritto oggetto della domanda), era stato inviato - a suo tempo - senza che il medico avesse posto un segno di spunta su una delle due diciture (come si vede dallo screenshot, la scelta di spuntare le due caselle era facoltativa e non c'era la scelta obbligatoria come oggi, tra un "SI" ed un "NO" per ciascuna).

L'insidia ha comunque fruttato il rigetto per inammissibilità di numerosissimi ricorsi per ATP in diversi fori italiani (rimarchevole la scrematura operata nei Tribunali di Napoli e Roma) fino a che, fortunatamente, la giurisprudenza di merito non ha cambiato orientamento, disattendendo le eccezioni dell'istituto.

Si veda a proposito:

venerdì 23 ottobre 2015

Incontro dibattito sul tema "Indebito previdenziale ed assistenziale e regolamentazione dei compensi professionali alla luce del D.M. 55/2014"

Allego locandina dell'interessantissimo convegno in cui avrò il piacere di intervenire come relatore.

L'evento è fissato per il giorno mercoledì 11 novembre 2015 dalle ore 11 alle ore 15 presso l'Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

E' prevista l'attribuzione di n° 4 crediti formativi.

Carmine Buonomo




 




giovedì 22 ottobre 2015

L'avere appreso il linguaggio non esclude il diritto alla pensione non reversibile per sordomuti, purche' tale apprendimento sia avvenuto dopo i 12 anni (Cass. n. 22290/2014)


Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 21 ottobre 2014, n. 22290


Minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva - Assegno di assistenza poi trasformato in pensione non reversibile - Fatto costitutivo del diritto - Sordità congenita o acquisita in età evolutiva preclusiva del normale apprendimento del linguaggio parlato - Apprendimento del linguaggio al momento della proposizione della domanda successiva al compimento del dodicesimo anno di età - Irrilevanza.

In tema di benefici riconosciuti ai minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, cosiddetti sordomuti perlinguali, l'art. 1 della legge 26 giugno 1970, n. 381, che prevede il diritto all'assegno d'assistenza (successivamente trasformato in pensione non reversibile dall'art. 14 "septies" del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33), si interpreta nel senso che la suddetta condizione patologica, che abbia impedito il normale apprendimento nel linguaggio parlato, integra il fatto costitutivo del diritto al beneficio, mentre rimane irrilevante che tale apprendimento sia stato conseguito al momento della proposizione della domanda, ove essa sia successiva al compimento del dodicesimo anno d'età (termine conclusivo dell'età evolutiva identificato con la tabella introdotta con d.m. Del Ministero della sanità 5 febbraio 1992).

mercoledì 21 ottobre 2015

Indebito previdenziale e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991



In tema di indebito previdenziale e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991, segnalo questo interessantissimo precedente del tribunale di Nola, G.L. d.ssa Francesca D'Antonio, gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Maria Rosa Bellezza.
Sull'argomento "indebiti", troverete altri articoli cercando nelle rispettive etichette (colonna a destra della Home page).

Carmine Buonomo

LINK PAG. 1, 2, 3 e 4

mercoledì 14 ottobre 2015

Brevi osservazioni sulla compensazione integrale delle spese spese di lite in caso di spostamento della decorrenza dello stato invalidante rispetto alla domanda amministrativa

Allego copia delle osservazioni consegnate in data odierna all'Ufficio di Presidenza della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli Nord. 
Naturalmente Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Invito, inoltre, tutti i colleghi a sollevare la questione presso gli uffici giudiziari di propria competenza ed a postare eventuali esperienze al riguardo.  


Scarica le osservazioni in formato PDF
Scarica le tabelle D.M. 55/2014 in formato PDF

giovedì 3 settembre 2015

PCT: aggiornamento attestazioni di conformità alla luce della L. 135/2015



Si riportano le nuove asseverazioni di conformità, aggiornate sulla base delle modifiche introdotte dalla L. 135/2015, da utilizzare sia nell'ambito del PCT che nelle notificazioni a mezzo PEC. 

Ringrazio sentitamente l'avv. Roberto Arcella del foro di Napoli, per averle gentilmente elaborate e messe a disposizione della collettività.






lunedì 31 agosto 2015

Nuovi limiti reddito per esenzione Contributo Unificato e spese di lite nel processo previdenziale



Con Decreto del Ministero della Giustizia del 07/05/2015 in G.U. n° 186 del 12/08/2015, il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato è stato elevato ad € 11.528,41 (precedente importo: € 11.369,24)

Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato :


SOCCOMBENZA: € 11.528,41 x 2 = € 23.056,82 

CONTR. UNIFICATO: € 11.528,41 x 3 = € 34.585,23 


Carmine Buonomo

martedì 28 luglio 2015

Il rimborso delle pensioni, ecco come ottenerlo



Articolo della collega avv. Adriana Lauri, pubblicato su Vomero Magazine.


Il 30 aprile scorso la Corte Costituzionale con sentenza numero 70/15 si è pronunciata fornendo il via libera all’indicizzazione delle pensioni relative al biennio 2012 -2013. 
In particolare, con la citata sentenza, la Corte ha dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici tanto voluto dal governo Monti, giudicandolo in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza cui deve necessariamente ispirarsi il legislatore soprattutto per la conservazione del potere di acquisto delle pensioni nel tempo. 
Questo significa che l’Inps dovrà rimediare a tale “fermo” dell’indicizzazione e rimborsare i pensionati di una somma pari a circa, si vocifera, 6 miliardi di euro. 
A regolarizzare il tutto, è intervenuto nell’immediato, il legislatore con l’emanazione di un apposito decreto anche definito “decreto rimborsi” (D.L. num. 65/15), il quale prevede, però, il rimborso soltanto parziale delle “somme arretrate" con effetto dal 1° agosto 2015 in un’unica soluzione.

Indebito previdenziale: sanatoria ex L. 412/1991 e L. 448/2001

In merito all'annoso problema degli indebiti previdenziali posto un'interessantissima sentenza del Tribunale di Napoli, gentilmente messa a disposizione dalla collega avv. Adriana Lauri.
Nel provvedimento, in particolare, si affronta la questione sia dal punto di vista della sanatoria ex art. 13 L. 412/91 che ex art. 38 L. 448/2001.   

venerdì 24 luglio 2015

Il Cumulo dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità con i redditi da lavoro


Estratto dall'articolo pubblicato su PensioniOggi.it

Il cumulo dei redditi da lavoro con 
l'assegno ordinario di invalidità

Se si è titolari di un assegno di invalidità l’assegno si riduce qualora il reddito superi determinate soglie. 
A partire dal settembre del 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità che svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l'importo dell’assegno viene ridotto:
1) in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
2) in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire un secondo taglio se l’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato l'assegno è inferiore a 40 anni di contributi. Il taglio aggiuntivo varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. 
Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo; nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Il cumulo dei redditi da lavoro con la 
pensione di inabilità

Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma non è invece ammissibile.
Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. 
La concessione della pensione comporta quindi l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.


martedì 21 luglio 2015

ATPO e modalita' di verifica dei requisiti amministrativi (Messaggio INPS n. 4818 del 16 luglio 2015)

Modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui all’articolo 445 bis c.p.c., relative alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto: chiarimenti e semplificazioni (Messaggio INPS n. 4818 del 16 luglio 2015).

L’esperienza di questi anni e le numerose richieste di chiarimenti da parte delle strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in ordine alle modalità di verifica dei requisiti amministrativi da parte delle strutture medesime.

Come è noto, il 5° comma dell’art. 445 bis del c.p.c. prevede che il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del CTU, sia notificato all’Inps che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, previa verifica di tutti i requisiti amministrativi.

Per la liquidazione della prestazione economica di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato sanitario, emessa ai sensi del 6° comma, è quindi necessario che si verifichi:

1. il grado d’invalidità riconosciuto in sede di ATP;

2. la presenza degli altri requisiti amministrativi.

A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni operative.

A - Requisito sanitario

Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 6010 - 6085/2014) il Giudice preposto all’ATPO, ove disposta la consulenza tecnica d’ufficio, tranne che in caso di rinnovazione della perizia o di sostituzione del consulente, è tenuto, col decreto di omologa, ad attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il CTU. 
La Corte ha chiarito che, in caso di contrasto tra decreto di omologa e CTU, si dovrà avere riguardo alle sole conclusioni definitive indicate dal consulente. 
Pertanto sarà tale grado di invalidità, dichiarato dal CTU, a dover essere preso in considerazione per la liquidazione della prestazione. 
Ciò presuppone la necessità che il funzionario incaricato della difesa ritiri la copia definitiva della CTU espletata e segnali all’ufficio competente alla liquidazione della prestazione l’eventuale elemento discordante tra la CTU e il Decreto di Omologa.

giovedì 16 luglio 2015

Pensioni, il decreto rimborsi è legge. Testo e quote da agosto



Fonte: LeggiOggi.it

Il decreto pensioni è legge. Il Senato della Repubblica ha approvato ieri nel tardo pomeriggio il testo che sblocca i rimborsi per i pensionati privati della rivalutazione negli anni scorsi.

Il provvedimento è stato approvato senza modifiche, dunque il decreto è arrivato alla conversione definitiva in legge nei tempi previsti. La scadenza del testo pubblicato in Gazzetta ufficiale sarebbe ricorsa il prossimo lunedì 20 luglio.

Niente da fare, dunque, per chi auspicava l’introduzione di un articolo ad hoc per i Quota 96, come aveva richiesto, forse fuori tempo massimo, il gruppo a palazzo Madama del MoVimento 5 Stelle.

Dunque, il primo agosto, ormai vicinissimo, potranno definitivamente essere erogate le quote una tantum annunciate dal governo, per un totale di 2,18 miliardi messi sul piatto al fine di restituire il dovuto ai pensionati.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della sentenza storica della Corte costituzionale, che ha bocciato il decreto salva Italia nella parte in cui bloccava le indicizzazioni per le pensioni pari almeno a tre volte il minimo.

Il ricorso, accolto dai giudici delle leggi, ha messo il governo con le spalle al muro, obbligandolo a correre frettolosamente ai ripari, seppure in misura minima rispetto al mancato introito per i pensionati, stimati in oltre 15 miliardi di euro.

Così, tra due settimane esatte milioni di iscritti alla gestione previdenziale si vedranno recapitare in busta paga la prima quota di rimborso, che ammonterà in media a 500 euro.

Quindi, nei mesi a venire, verrà progressivamente ristabilita nelle mensilità la quota di indicizzazione precedentemente sospesa, che tornerà a pieno regime dal 2016.


Secondo gli studi dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, ai pensionati tornerà in tasca appena il 12% di quanto è stato loro negato a partire dal 2012, anno di entrata in vigore della riforma Fornero che tanti problemi ha suscitato nel welfare. Eppure, la fetta di pensionati che percepisce una pensione tra 3 e 4 volte il minimo, sarà equivalente a circa la metà dei destinatari del “bonus Poletti”, che in realtà non è altro che la parziale restituzione di denaro versato legittimamente dai contribuenti.