venerdì 23 ottobre 2015

Incontro dibattito sul tema "Indebito previdenziale ed assistenziale e regolamentazione dei compensi professionali alla luce del D.M. 55/2014"

Allego locandina dell'interessantissimo convegno in cui avrò il piacere di intervenire come relatore.

L'evento è fissato per il giorno mercoledì 11 novembre 2015 dalle ore 11 alle ore 15 presso l'Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

E' prevista l'attribuzione di n° 4 crediti formativi.

Carmine Buonomo




 




giovedì 22 ottobre 2015

L'avere appreso il linguaggio non esclude il diritto alla pensione non reversibile per sordomuti, purche' tale apprendimento sia avvenuto dopo i 12 anni (Cass. n. 22290/2014)


Ringrazio l'amico e collega avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.


Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 21 ottobre 2014, n. 22290


Minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva - Assegno di assistenza poi trasformato in pensione non reversibile - Fatto costitutivo del diritto - Sordità congenita o acquisita in età evolutiva preclusiva del normale apprendimento del linguaggio parlato - Apprendimento del linguaggio al momento della proposizione della domanda successiva al compimento del dodicesimo anno di età - Irrilevanza.

In tema di benefici riconosciuti ai minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, cosiddetti sordomuti perlinguali, l'art. 1 della legge 26 giugno 1970, n. 381, che prevede il diritto all'assegno d'assistenza (successivamente trasformato in pensione non reversibile dall'art. 14 "septies" del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33), si interpreta nel senso che la suddetta condizione patologica, che abbia impedito il normale apprendimento nel linguaggio parlato, integra il fatto costitutivo del diritto al beneficio, mentre rimane irrilevante che tale apprendimento sia stato conseguito al momento della proposizione della domanda, ove essa sia successiva al compimento del dodicesimo anno d'età (termine conclusivo dell'età evolutiva identificato con la tabella introdotta con d.m. Del Ministero della sanità 5 febbraio 1992).

mercoledì 21 ottobre 2015

Indebito previdenziale e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991



In tema di indebito previdenziale e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991, segnalo questo interessantissimo precedente del tribunale di Nola, G.L. d.ssa Francesca D'Antonio, gentilmente messo a disposizione dall'amica e collega avv. Maria Rosa Bellezza.
Sull'argomento "indebiti", troverete altri articoli cercando nelle rispettive etichette (colonna a destra della Home page).

Carmine Buonomo

LINK PAG. 1, 2, 3 e 4

mercoledì 14 ottobre 2015

Brevi osservazioni sulla compensazione integrale delle spese spese di lite in caso di spostamento della decorrenza dello stato invalidante rispetto alla domanda amministrativa

Allego copia delle osservazioni consegnate in data odierna all'Ufficio di Presidenza della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli Nord. 
Naturalmente Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Invito, inoltre, tutti i colleghi a sollevare la questione presso gli uffici giudiziari di propria competenza ed a postare eventuali esperienze al riguardo.  


Scarica le osservazioni in formato PDF
Scarica le tabelle D.M. 55/2014 in formato PDF

giovedì 3 settembre 2015

PCT: aggiornamento attestazioni di conformità alla luce della L. 135/2015



Si riportano le nuove asseverazioni di conformità, aggiornate sulla base delle modifiche introdotte dalla L. 135/2015, da utilizzare sia nell'ambito del PCT che nelle notificazioni a mezzo PEC. 

Ringrazio sentitamente l'avv. Roberto Arcella del foro di Napoli, per averle gentilmente elaborate e messe a disposizione della collettività.






lunedì 31 agosto 2015

Nuovi limiti reddito per esenzione Contributo Unificato e spese di lite nel processo previdenziale



Con Decreto del Ministero della Giustizia del 07/05/2015 in G.U. n° 186 del 12/08/2015, il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello Stato è stato elevato ad € 11.528,41 (precedente importo: € 11.369,24)

Di conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali - l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e del Contributo Unificato :


SOCCOMBENZA: € 11.528,41 x 2 = € 23.056,82 

CONTR. UNIFICATO: € 11.528,41 x 3 = € 34.585,23 


Carmine Buonomo

martedì 28 luglio 2015

Il rimborso delle pensioni, ecco come ottenerlo



Articolo della collega avv. Adriana Lauri, pubblicato su Vomero Magazine.


Il 30 aprile scorso la Corte Costituzionale con sentenza numero 70/15 si è pronunciata fornendo il via libera all’indicizzazione delle pensioni relative al biennio 2012 -2013. 
In particolare, con la citata sentenza, la Corte ha dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici tanto voluto dal governo Monti, giudicandolo in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza cui deve necessariamente ispirarsi il legislatore soprattutto per la conservazione del potere di acquisto delle pensioni nel tempo. 
Questo significa che l’Inps dovrà rimediare a tale “fermo” dell’indicizzazione e rimborsare i pensionati di una somma pari a circa, si vocifera, 6 miliardi di euro. 
A regolarizzare il tutto, è intervenuto nell’immediato, il legislatore con l’emanazione di un apposito decreto anche definito “decreto rimborsi” (D.L. num. 65/15), il quale prevede, però, il rimborso soltanto parziale delle “somme arretrate" con effetto dal 1° agosto 2015 in un’unica soluzione.

Indebito previdenziale: sanatoria ex L. 412/1991 e L. 448/2001

In merito all'annoso problema degli indebiti previdenziali posto un'interessantissima sentenza del Tribunale di Napoli, gentilmente messa a disposizione dalla collega avv. Adriana Lauri.
Nel provvedimento, in particolare, si affronta la questione sia dal punto di vista della sanatoria ex art. 13 L. 412/91 che ex art. 38 L. 448/2001.   

venerdì 24 luglio 2015

Il Cumulo dell'assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità con i redditi da lavoro


Estratto dall'articolo pubblicato su PensioniOggi.it

Il cumulo dei redditi da lavoro con 
l'assegno ordinario di invalidità

Se si è titolari di un assegno di invalidità l’assegno si riduce qualora il reddito superi determinate soglie. 
A partire dal settembre del 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità che svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l'importo dell’assegno viene ridotto:
1) in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
2) in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire un secondo taglio se l’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato l'assegno è inferiore a 40 anni di contributi. Il taglio aggiuntivo varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. 
Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo; nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Il cumulo dei redditi da lavoro con la 
pensione di inabilità

Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma non è invece ammissibile.
Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. 
La concessione della pensione comporta quindi l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.


martedì 21 luglio 2015

ATPO e modalita' di verifica dei requisiti amministrativi (Messaggio INPS n. 4818 del 16 luglio 2015)

Modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui all’articolo 445 bis c.p.c., relative alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto: chiarimenti e semplificazioni (Messaggio INPS n. 4818 del 16 luglio 2015).

L’esperienza di questi anni e le numerose richieste di chiarimenti da parte delle strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in ordine alle modalità di verifica dei requisiti amministrativi da parte delle strutture medesime.

Come è noto, il 5° comma dell’art. 445 bis del c.p.c. prevede che il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del CTU, sia notificato all’Inps che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, previa verifica di tutti i requisiti amministrativi.

Per la liquidazione della prestazione economica di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato sanitario, emessa ai sensi del 6° comma, è quindi necessario che si verifichi:

1. il grado d’invalidità riconosciuto in sede di ATP;

2. la presenza degli altri requisiti amministrativi.

A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni operative.

A - Requisito sanitario

Alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 6010 - 6085/2014) il Giudice preposto all’ATPO, ove disposta la consulenza tecnica d’ufficio, tranne che in caso di rinnovazione della perizia o di sostituzione del consulente, è tenuto, col decreto di omologa, ad attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il CTU. 
La Corte ha chiarito che, in caso di contrasto tra decreto di omologa e CTU, si dovrà avere riguardo alle sole conclusioni definitive indicate dal consulente. 
Pertanto sarà tale grado di invalidità, dichiarato dal CTU, a dover essere preso in considerazione per la liquidazione della prestazione. 
Ciò presuppone la necessità che il funzionario incaricato della difesa ritiri la copia definitiva della CTU espletata e segnali all’ufficio competente alla liquidazione della prestazione l’eventuale elemento discordante tra la CTU e il Decreto di Omologa.

giovedì 16 luglio 2015

Pensioni, il decreto rimborsi è legge. Testo e quote da agosto



Fonte: LeggiOggi.it

Il decreto pensioni è legge. Il Senato della Repubblica ha approvato ieri nel tardo pomeriggio il testo che sblocca i rimborsi per i pensionati privati della rivalutazione negli anni scorsi.

Il provvedimento è stato approvato senza modifiche, dunque il decreto è arrivato alla conversione definitiva in legge nei tempi previsti. La scadenza del testo pubblicato in Gazzetta ufficiale sarebbe ricorsa il prossimo lunedì 20 luglio.

Niente da fare, dunque, per chi auspicava l’introduzione di un articolo ad hoc per i Quota 96, come aveva richiesto, forse fuori tempo massimo, il gruppo a palazzo Madama del MoVimento 5 Stelle.

Dunque, il primo agosto, ormai vicinissimo, potranno definitivamente essere erogate le quote una tantum annunciate dal governo, per un totale di 2,18 miliardi messi sul piatto al fine di restituire il dovuto ai pensionati.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della sentenza storica della Corte costituzionale, che ha bocciato il decreto salva Italia nella parte in cui bloccava le indicizzazioni per le pensioni pari almeno a tre volte il minimo.

Il ricorso, accolto dai giudici delle leggi, ha messo il governo con le spalle al muro, obbligandolo a correre frettolosamente ai ripari, seppure in misura minima rispetto al mancato introito per i pensionati, stimati in oltre 15 miliardi di euro.

Così, tra due settimane esatte milioni di iscritti alla gestione previdenziale si vedranno recapitare in busta paga la prima quota di rimborso, che ammonterà in media a 500 euro.

Quindi, nei mesi a venire, verrà progressivamente ristabilita nelle mensilità la quota di indicizzazione precedentemente sospesa, che tornerà a pieno regime dal 2016.


Secondo gli studi dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, ai pensionati tornerà in tasca appena il 12% di quanto è stato loro negato a partire dal 2012, anno di entrata in vigore della riforma Fornero che tanti problemi ha suscitato nel welfare. Eppure, la fetta di pensionati che percepisce una pensione tra 3 e 4 volte il minimo, sarà equivalente a circa la metà dei destinatari del “bonus Poletti”, che in realtà non è altro che la parziale restituzione di denaro versato legittimamente dai contribuenti.


lunedì 6 luglio 2015

Evento formativo Napoli, 08/07/15: Le novita' dell'estate 2015 in tema di PCT - Trasmissione atti introduttivi ed esercitazioni pratiche

Si specifica che, in ottemperanza alla ben nota politica UIF, l' esercitazione pratica (iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva) verrà simulata utilizzando il redattore gratuito SLPCT.   


martedì 23 giugno 2015

24/06/2015: Giornata di studio "Rassegna giurisprudenziale di legittimità sull'art. 445 bis cpc"

Allego locandina dell'interessante convegno in cui si discuterà dell'evoluzione giurisprudenziale dell'art. 445-bis cpc che ha introdotto nel nostro ordinamento l'ATPO in materia previdenziale ed assistenziale.
L'incontro si terrà presso la sede UIF del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli ed offre il riconoscimento di 2 crediti formativi.


lunedì 22 giugno 2015

E' nullo l'accertamento di invalidita' civile se alcune delle patologie denunziate non vengono valutate (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 6850/2014 )



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere - Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 21576-2008 proposto da: G.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - e contro MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORO; - intimati - e contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2686/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/08/2007 r.g.n. 8922/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI; udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda proposta da G.G. nei confronti dell'INPS, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento o, in subordine, la pensione di inabilità ovvero l'assegno mensile d'invalidità.

Dopo aver osservato che legittimato passivamente, ratione temporis, era esclusivamente l'INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, che aveva trasferito a tale Istituto la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili anche con riguardo alle questioni relative all'accertamento sanitario, la Corte di merito ha rilevato che, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato in grado d'appello, le cui conclusioni erano da condividere, solo a decorrere dal giugno 2005 la sig.ra G. presentava un grado di invalidità superiore al 74%. Ma, poichè a tale data l'assistita aveva superato l'età di sessantacinque anni, non poteva esserle riconosciuto l'assegno mensile d'invalidità che era soggetto a tale limite d'età.

venerdì 19 giugno 2015

Il rimborso delle spese forfetarie deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura di legge, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cassazione, sentenza n° 9315/2013)


È quanto stabilito dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 9315 del 17 aprile 2013, ha ritenuto infondate le motivazioni poste dai ricorrenti in materia di condanna e compensazione delle spese processuali.
Nella fattispecie, i suddetti ricorrenti, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., relativi alla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, nonché dell’art. 15 della tariffa forense (che all'epoca prevedeva un rimborso forfettario in ragione del 10% - oggi del 15% - dei soli onorari, a carico del cliente), lamentavano, tra l’altro, che la sentenza impugnata non avesse liquidato anche le spese forfettarie da essi richieste, limitandosi ad utilizzare nel dispositivo la formula “oltre accessori di legge”, insuscettibile di poter essere eseguita.
La Corte ha osservato al riguardo che, proprio ai sensi dell’art. 15 della tariffa forense, spetta all’avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura di legge degli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti. 
Si tratta, pertanto, di un credito che consegue per legge e, essendone la misura determinata per legge, la quantificazione che il giudice ne effettua in sentenza ha mera efficacia dichiarativa. 
Essa, dunque, non incide sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura, così come devono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso IVA, contributo CPA.
Il rimborso in questione deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura di legge, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza
Risulta, in conclusione, superfluo e non proficuo che la parte faccia valere il proprio interesse a che la sentenza ne affermi la spettanza.

Fonte: Diritto.it



lunedì 15 giugno 2015

Per le cause di invalidità civile, spese liquidate sulle somme dovute per due anni (Cassazione, S.S.U.U., Sentenza n° 10454/2015)


Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, si applica il criterio in base al quale se il titolo è controverso, il valore si determina sull'ammontare delle somme dovute per due anni.

giovedì 11 giugno 2015

E' possibile notificare a mezzo PEC all'INPS estraendo l’indirizzo da www.indicepa.gov.it?


Numerosissimi colleghi mi chiedono se è possibile effettuare una notifica a mezzo PEC all'INPS. 
La risposta che mi sento di dare è "per il momento ancora no!!!"... 
il perchè lo troverete nelle osservazioni a seguire.

Domanda: Ho notificato a mezzo pec titolo esecutivo ad una P.A. in data 24/10/14 estraendo l’indirizzo pec dall’indice PA (indicepa.gov.it).

Decorso il termine dilatorio (120 gg) per le P.A., ho notificato precetto sempre a mezzo pec all’indirizzo pec della destinataria estratto nuovamente dal citato indice.
Preciso che detto indirizzo non risulta nel Registro PP.AA. consultabile da PST Giustizia.
Ora chiedo, in tal caso, l’indice PA (indicepa.gov.it) può essere considerato ancora pubblico elenco ai fini della validità delle notifiche da me effettuate telematicamente? Si consideri che gli atti da me trasmessi sono stati regolarmente consegnati nella casella pec della destinataria. Quali le conseguenze poi di una eventuale invalidità di detto procedimento notificatorio? Grazie sempre per il Vs. preziosissimo contributo.

giovedì 4 giugno 2015

Calcola a quanto ammonterà il rimborso sulle pensioni il prossimo 1° Agosto



Sei un pensionato coinvolto nel blocco biennale dell'indicizzazione? 

Verifica tramite questo strumento quanto ti spetterebbe all'indomani della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale 70/2015.

Vuoi sapere invece quanto il D.L. 65/2015 ti riconoscerà il 1° Agosto 2015?

giovedì 28 maggio 2015

Prescrizione breve: cartella Equitalia e contributi previdenziali Inps



La scadenza è di cinque anni anche se il contribuente non ha presentato opposizione alla cartella esattoriale notificata dall’Agente per la riscossione.

La cartella di Equitalia con la richiesta di pagamento si prescrive, secondo alcuni tribunali, dopo cinque anni. 

Questo vuol dire che, dopo tale termine, se non ti sono stati notificati atti che abbiano interrotto la prescrizione (per esempio, una semplice raccomandata a.r. o una email di posta certificata con un sollecito di pagamento), avresti diritto a chiedere la “cancellazione” del debito (per esempio, con uno di questi sistemi senza bisogno dell’avvocato). Per lo stesso ragionamento, non c’è neanche il rischio di un pignoramento o, se anche questo dovesse esserti notificato, potresti certamente fare ricorso al giudice.

Tale ragionamento vale se la cartella non è stata opposta e quindi sia divenuta definitiva (invece, se impugnata e poi confermata da una sentenza del giudice, la prescrizione sarebbe di 10 anni).