mercoledì 4 febbraio 2015

Domanda di indennita' di accompagnamento e certificato medico privo della spunta dei campi relativi alla non non autonomia: improponibilita' della domanda giudiziaria

Sull'annoso problema dell'improponibilità della domanda giudiziaria di indennità di accompagnamento allorquando l'originario certificato medico risulti privo della spunta dei campi relativi alla non autonomia, segnalo questa interessantissima sentenza della Corte d'Appello di Napoli, gentilmente messa a disposizione dalla collega avv. Laura Scalzo.


Altri provvedimenti del medesimo tenore, emessi dal Tribunale di Roma, li troverete QUI e QUI.



lunedì 2 febbraio 2015

Si all’indennità di accompagnamento anche a chi compie gli atti quotidiani della vita solo all’interno delle mura domestiche ma non esce mai di casa (Cass., Ord. 1619/2015)


Ringrazio lo "Studio Legale Irollo" ed in particolare gli amici avv.ti Gaetano Irollo e Vincenzo Boccarusso per il prezioso materiale fornitomi.

Commento dell'avv. Gaetano Irollo

Con il provvedimento in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso proposto da una soggetto affetto da "psicosi cronica affettiva con manifestazioni allucinatorie e sindrome delirante cronica" cui era stato negato l’indennità di accompagnamento. 
Difatti,  sebbene nell’ambito delle mura era in grado di compiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, il ricorrente si rifiutava di uscire di casa  tanto che, come  riconosciuto da attestazioni provenienti da struttura pubblica, per la sua patologia, i sanitari dell’ASL ritenevano "inattuabile e pericoloso ogni spostamento fuori dalle mura domestiche, possibile solo con l’uso della forza".
La Suprema Corte, invece,  ha confermato che, in ordine alla incapacità materiali, la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo "comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell’aiuto di terzi, per cui si qualificano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva".

mercoledì 28 gennaio 2015

La decorrenza della prestazione, salvo casi eccezionali non può coincidere con la data della visita medico legale (retrodatazione a sei mesi prima della data della visita medico-legale)

In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l’accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un’accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Pertanto, solo in via eccezionale, il superamento della soglia di invalidità può essere ancorato al momento degli accertamenti o ad epoca immediatamente precedente, allorquando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso.
Nel caso specifico il giudice (dr. Ciro Cardellicchio, Presidente Sezione Lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere) ha ritenuto opportuno decidere in difformità alle conclusioni peritali e retrodatare la decorrenza dello stato invalidante a sei mesi prima la data della visita medico-legale (anche sulla scorta dell'orientamento della Cassazione: Sentenze n° 4747/1992, n° 7191/1995 e da ultima n° 8723/2007, richiamata nel provvedimento).
Ringrazio gli amici e colleghi avv.ti Raffaele e Francesco Di Tella per il prezioso precedente fattomi pervenire. 


lunedì 26 gennaio 2015

Modello trasmissione telematica pagamento Contributo Unificato e marche da bollo Lottomatica

Per tutti coloro che provvedono al pagamento del Contributo Unificato e delle marche da bollo a mezzo servizio Lottomatica (anzichè modello F23, bollettino postale o pagamento telematico), consiglio vivamente di utilizzare l'allegato modello.
In tal modo, oltre ad una maggiore eleganza estetica nell'allegazione telematica, si scongiurerà, tra le altre cose, la potenziale perdita delle marche "volanti" conservate nel fascicolo.   


venerdì 16 gennaio 2015

Come "importare" sul proprio PC i certificati del dispositivo di firma digitale


Il punto d'accesso (ad esempio PST Giustizia o Polisweb) non riconosce la vostra firma digitale (Errore SSL) e, di conseguenza, non vi permette di operare nell'ambito del processo telematico? 
Nessun problema: basta semplicemente importare nel proprio PC i relativi "certificati" di firma.



A seguire la procedura di installazione per i due dispositivi di firma digitale più utilizzati.


1) INFOCERT / LEXTEL / LEGALMAIL: Risorse del computer; doppio click sulla lettera che identifica la chiavetta; All'interno della pennetta troverete due comandi "autorun" di cui uno eseguibile (.exe); fare doppio click sull' autorun eseguibile; nella successiva schermata cliccare sulla voce "impostazioni" nel menù a sinistra; cliccare sul comando "utilizza la business key con le applicazioni del tuo PC"; completare la procedura di installazione e riavviare il PC.
In mancanza del comando "autorun" eseguibile, si può procedere installando bit4id.
Il file da eseguire è denominato “bit4id_ipki‐k4‐ccid‐ext.exe” e si trova nella cartella “IstallDriver”: bisogna farlo partire e seguire le istruzioni del wizard. Al termine, riavviare il pc.

2) ARUBA: Risorse del computer; doppio click sulla lettera che identifica la chiavetta; doppio click su "autorun"; nella successiva schermata cliccare sulla voce "utilities" nel menù a sinistra; cliccare sul comando "Import Certificato"; completare la procedura di installazione e riavviare il PC

Questa procedura va effettuata su ogni PC su cui volete utilizzare la firma digitale. 

Nel 99,9% dei casi avrete risolto tutti i vostri problemi di riconoscimento. 
Buon PCT a tutti!!! 

Carmine Buonomo

giovedì 15 gennaio 2015

Il trattamento minimo

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La pensione integrata al trattamento minimo, o pensione minima, o integrazione al minimo, viene riconosciuta al pensionato il cui reddito da pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale".

L’importo mensile varia ogni anno; per il 2015 è stato fissato a 502,38 (€ 500,88​ euro nel 2014).

Il trattamento minimo spetta in base al reddito, secondo lo schema che segue.

Persone singole:
Integrazione totale, se il reddito è inferiore a 6.517,94​ euro annui;
Integrazione parziale, se il reddito è compreso tra 6.517,94​ e 13.035,80 euro annui;
Nessuna integrazione, se il reddito è superiore a 13.035,80 euro annui;

Coppie sposate:
Integrazione totale, se il reddito è inferiore a 19.553,82​ euro annui;
Integrazione parziale, se il reddito è compreso tra 19.553,82​ e 26.071,76 euro annui
Nessuna integrazione, se il reddito è superiore a 26.071,76​ euro annui;

I reddito da considerare è quello assoggettabile all'Irpef. 
Non deve includere: le pensioni d'invalidità civile; le rendite Inail; la casa di proprietà; i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e la stessa pensione da integrare al minimo.

venerdì 9 gennaio 2015

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2015


Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.


Per il 2015 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 9 gennaio 2015, n. 1 (Allegato n. 3).

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2014.

Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2015201420152014
Pensione ciechi civili assoluti302,53301,6216.532,1016.449,85
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione ciechi civili parziali279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione invalidi civili totali279,75278,9116.532,1016.449,85
Pensione sordi279,75278,9116.532,1016.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali279,75278,914.805,194.790,76
Indennità mensile frequenza minori279,75278,914.805,19 4.790,76
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti880,70863,85NessunoNessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali508,55504,07NessunoNessuno
Indennità comunicazione sordi253,26251,22NessunoNessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti203,15200,04NessunoNessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major502,39500,88NessunoNessuno

La circolare 1/2015 dell’INPS richiama anche una nuova importante disposizione in vigore già dal 2014.

L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114) stabilisce che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.”

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2015 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione. Ciò significa che l’erogazione di pensioni, indennità e assegni non si interrompono alla data di scadenza di revisione e l’interessato continua a percepirli sino alla data della effettiva visita.

La stessa disposizione, lo ricordiamo, riguarda anche la validità dei verbali di handicap (legge 104/1992).

Fonte: Handylex.org

venerdì 2 gennaio 2015

Simulazioni pratiche per avvocati e CTU: il Processo Civile Telematico e la Consulenza Tecnica d'Ufficio

Come tutti voi saprete, dal 01/01/2015 è diventato ufficialmente obbligatorio il deposito telematico degli atti endoprocedimentali (ovvero successivi a quelli introduttivi) in tutte le cause pendenti, indipendentemente dalla data di iscrizione a ruolo. 
Tale obbligo vige per tutti i Tribunali d'Italia (ed, in via sperimentale dal 12/01/2015 anche per la Corte d'Appello di Napoli), e riguarda sia gli avvocati che tutti i soggetti operanti nel processo, ivi compresi i CTU.
E' con piacere quindi che vi invito al prossimo evento formativo, indirizzato, in particolar modo, ad avvocati e CTU.
Il corso, ovviamente gratuito, che prevede simulazioni pratiche sull'utilizzo del PCT e dell'invio di una busta telematica all'ufficio giudiziario, si terrà il 14/01/2015 dalle ore 12 presso la sede UIF del Palazzo di Giustizia di Napoli.

A seguire la locandina dell'evento.

lunedì 29 dicembre 2014

Iscrizione ipotecaria e contributi IVS: prescrizione quinquennale anche nel caso di cartella esattoriale non impugnata nei 40 giorni



Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Di Benedetto, all’udienza del 12.12.2014, abbracciando un orientamento giurisprudenziale che sta andando via via rafforzandosi, ha statuito che, anche nel caso di cartella esattoriale non opposta nei 40 giorni, i contributi Inps in essa richiesta si prescrivono sempre in 5 anni (e non in 10) ai sensi dell’ art. 3 co. 9 L. 335/1995.

Ed infatti, la cartella esattoriale non può essere equiparata ad una sentenza di condanna passata in giudicato per la quale vige il termine di prescrizione decennale.
La cartella di pagamento, invece, ha sempre natura di ATTO AMMINISTRATIVO e, per tanto, non potrà mai avere efficacia di giudicato come avviene per le sentenze.
Questo comporta il fatto che l’azione esecutiva, come puo’ essere l’ipoteca, volta al recupero del credito INPS, al quale non ci sia tempestivamente opposti, non è soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.

lunedì 15 dicembre 2014

1.000 Facebook Like



In data odierna, la nostra pagina Facebook ha raggiunto l'inimmaginabile traguardo dei 1.000 "mi piace".
Grazie di cuore a tutti per l'affetto e la stima che ci manifestate quotidianamente. 

Lo Staff dello Studio Legale Buonomo


giovedì 4 dicembre 2014

Come sara' il precariato scuola a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea

Sebbene l'argomento non rientri espressamente nell'ambito previdenziale ed assistenziale, ritengo utile pubblicare queste brevi riflessioni del carissimo amico avv. Massimo Taffuri.
Per qualsiasi dubbio o approfondimento, il collega si è reso disponibile ad essere contattato ai recapiti indicati nell'intestazione. 

mercoledì 3 dicembre 2014

Si ha diritto all’accompagnamento anche se la deambulazione non è compromessa (Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 22 ottobre – 27 novembre 2014, n. 25225)


Massima: ai fini dell’ottenimento della prestazione assistenziale dell’Inps, è ininfluente che l'interessato sia in grado o meno di deambulare: è sufficiente, infatti, che questi non riesca a compiere gli atti quotidiani della vita per infermità sia di carattere fisico che psichico. 

Ringrazio l'amico avv. Massimo Mazzucchiello per la preziosa segnalazione

venerdì 28 novembre 2014

Domanda di indennita' di accompagnamento abbinata a certificato medico privo della spunta dei campi relativi alla non non autonomia

Sull'annoso problema del certificato medico privo della spunta dei campi relativi alla non autonomia, di cui se ne è parlato già QUI, segnalo quest'ulteriore provvedimento del Tribunale di Roma, gentilmente messo a disposizione dall'avv. Barbara Izzo ed a sua volta pubblicamente condiviso dall'amica avv. Maria Paola Monti sulla sua pagina Facebook "Previdenzialisti Romani".

giovedì 27 novembre 2014

Il diritto all'indennita' di accompagnamento spetta nel caso in cui il soggetto, pur essendo in condizione di compiere da solo gli elementari atti quotidiani della vita nell'abitazione, non sia in grado di uscire dalle mura domestiche per provvedere alle proprie necessita' (Cass. 8060/2004).



Precisazioni sui concetti di incapacità di deambulazione e necessità di assistenza continua

Il fatto che l'indennità di accompagnamento venga riconosciuta solo a chi non è in grado di camminare è un'interpretazione che deve ormai essere superata ed è stato appurato da diverse norme che hanno approfondito il concetto. In particolare la Sentenza della Cassazione n. 8060/04 ha ribadito che: 


"Questa Corte ha più volte precisato che le condizioni previste dall'art. I della L. 11 febbraio 1980, n. 18 ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili consistono alternativamente o nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. (v. in ultimo pronunce di questa Corte n. 4887 dei 5 aprile 2002; n. 6882 del 13 maggio 2002; n. 1003 del 23 gennaio 2003); sia per l'una che per l'altra condizione di impossibilità o di incapacità deve trattarsi di una situazione permanente e non già episodica del totalmente inabile". 

Tenendo conto di quanto detto, la Cassazione ha stabilito che l' indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche se c'è la possibilità di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, tipici dell'età, ma la persona non è in grado di uscire e camminare da sola fuori dalla propria abitazione.

martedì 25 novembre 2014

Se il CTU nominato dal giudice omette documenti e indagini fondamentali

Articolo dell'avv. Valentina Azzini

Se il consulente sbaglia o è poco chiaro: le soluzioni spaziano dalla convocazione per chiarimenti, all’integrazione della consulenza, alla sostituzione del professionista.

Che succede se, nel corso di una causa, il consulente nominato dal giudice sbaglia o omette accertamenti o indagini fondamentali? I rimedi che le parti hanno spaziano dalla richiesta di convocazione del C.t.u. per chiarimenti, al rinnovo della consulenza, per finire alla sostituzione del perito. Vediamoli più nel dettaglio.

È pacifico, nella giurisprudenza della Cassazione [1], che la consulenza tecnica d’ufficio (cosiddetta C.T.U.) costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche. In realtà, non si tratta di un mezzo di prova, ma di un supporto al magistrato in ambiti tecnici sottratti alla conoscenza di quest’ultimo.

Tuttavia, se il consulente abbia omesso, nella propria indagine, l’esame di documentazione rilevante o non abbia tenuto in considerazione elementi di fatto decisivi ai fini della risposta ai quesiti postigli, la sua relazione può essere sempre oggetto di critica da parte dei difensori delle parti. Questi potranno così fare istanza al giudice affinché ordini il rinnovo della consulenza o convochi il consulente per maggiori chiarimenti.
Il codice di procedura civile [2] stabilisce infatti che “il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”.
L’ultima parola, ovviamente, è sempre rimessa al giudice che ha la possibilità di decidere se rinnovare o meno l’esame del perito [3]. Ma tale provvedimento è generalmente esortato dalle parti che sostengono la negligenza nello svolgimento delle operazioni e/o l’insufficienza degli accertamenti eseguiti o delle risposte fornite ai quesiti posti dal giudice.

lunedì 24 novembre 2014

Simulazioni pratiche su PCT e PST, gratuito patrocinio e fatturazione elettronica: prossimi incontri a Napoli

A tutti i colleghi interessati segnalo i prossimi due incontri (simulazioni pratiche con l'utilizzo di Personal Computer, videoproiettore e puntatore laser) sul PST/PCT, nonchè sul gratuito patrocinio e sulla fatturazione elettronica. 
I corsi si terranno presso la sede UIF (Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, Centro Direzionale) e daranno diritto all'accredito di n° 2 crediti formativi cadauno.
Relatori, oltre al sottoscritto, gli amici avv.ti Marino Iannone e Gaetano Irollo. 

- giovedi 04/12/2014 dalle ore 11,00 alle 13,00
- giovedì 11/12/2014 dalle ore 11,00 alle 13,00





venerdì 7 novembre 2014

Trasformazione invalidita' / inabilita' civile in assegno sociale e redditi di riferimento


Al compimento dei 65 anni e 3 mesi gli invalidi civili perdono l'assegno o la pensione in godimento per acquisire automaticamente l'assegno sociale.
L'INPS, con la Circolare n° 86/2000 modificò l'orientamento tenuto sino a quel momento, riconoscendo che "in sede di accertamento o di verifica delle condizioni reddituali degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, si dovrà far riferimento al reddito percepito dall'interessato (SENZA QUINDI NESSUN RFERIMENTO AL REDDITO CONIUGALE) nell'anno precedente, in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione". 
Successivamente dal 01/06/2010 il riferimento per i soli redditi da pensione è all'anno in corso.
La cosa assurda è che, ancora oggi, l'INPS, in totale dispregio della normativa di riferimento e della propria circolare interna, nelle domande di trasformazione da INVCIV in AS, continua a prendere come riferimento i redditi coniugali (marito e moglie) e non quelli strettamente personali.
Dopo il salto, quindi, ho provveduto ad allegare tre interessantissimi precedenti giudiziari sull'argomento - gentilmente messi a disposizione dall'amico avv. Roberto Avallone - che sanciscono inequivocabilmente il criterio reddituale "personale" nelle trasformazioni da invalidità / inabilità civile in assegno sociale.

Carmine Buonomo

lunedì 3 novembre 2014

Simulazioni pratiche su notifiche a mezzo PEC, PCT e PST, gratuito patrocinio e fatturazione elettronica: prossimi incontri

A tutti i colleghi interessati, segnalo i prossimi tre incontri (simulazioni pratiche con l'utilizzo di PC, videoproiettore e puntatore laser) sulle notifiche a mezzo PEC, PST e PCT, gratuito patrocinio e fatturazione elettronica. 
I corsi si terranno presso la sede UIF di Aversa, Via Parente 2 (Palazzo Parente) e daranno diritto all'accredito di n° 3 crediti formativi cadauno.
Relatori, oltre al sottoscritto, gli amici avv.ti Gaetano Irollo e Giuseppe Landolfo. 

- mercoledì 12/11/2014 dalle ore 11,30 alle 13,30.
- mercoledì 19/11/2014 dalle ore 11,30 alle 13,30.
- mercoledì 26/11/2014 dalle ore 11,30 alle 13,30. 

Dopo il salto, le altre due locandine

giovedì 30 ottobre 2014

La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 243/14, ha dichiarato inammissibili ed infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 445-bis c.p.c.

SENTENZA N. 243/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 445-bis del codice di procedura civile e dell’art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra R.A. e l’INPS con ordinanza del 18 gennaio 2013, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti gli atti di costituzione di R.A. e dell’INPS;
udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Giulio Cimaglia per R.A. e Mauro Ricci per l’INPS.
Ritenuto in fatto