venerdì 24 ottobre 2014

Come ottenere la specifica dei pagamenti degli onorari ricevuti dall'INPS?


Spesso capita di ricevere pagamenti di onorari sul proprio c/c bancario senza aver ancora ricevuto la relativa specifica da parte dell'INPS.

Il problema si pone soprattutto nel momento in cui stanno scadendo i termini per il pagamento dell'IVA (mensile, trimestrale, etc.) e quindi, pur dovendo emettere urgentemente la relativa fattura fiscale, non sappiamo a quale "pratica" imputare il pagamento ricevuto. 

Anche in questo caso ci viene in aiuto la digitalizzazione dell'INPS: La specifica attestazione può finalmente essere prelevata dal portale istituzionale dell'Istituto.

A seguire la procedura:
1) Collegarsi sul sito www.inps.it
2) Nella scheda "Servizi Online", cliccare su "Il PIN online" e, quindi, su "Richiedi PIN".
3) Una volta completata la procedura di registrazione, il sistema comunicherà immediatamente via sms (o email) la prima metà del codice PIN e invierà a mezzo servizio postale la seconda metà.
4) Una volta in possesso del codice PIN completo, nella scheda "Servizi Online", accedere nella sezione "Servizi per il cittadino" inserendo il proprio PIN.
5) Nella schermata che si aprirà, cliccare su "Fascicolo previdenziale del cittadino", poi sul menù "Prestazioni" ed infine sulla voce "Riepilogo pagamenti eseguiti".
7) Da qui è possibile visionare e/o scaricare la relativa specifica di pagamento.

I possessori di "firma digitale" possono evitare la richiesta del pin cittadino (passaggi 2, 3 e 4): per utilizzarla, nella schermata "Autenticazione Utente" in "Servizi per il cittadino", basta cliccare sulla linguetta "Autenticazione con CNS". 

Ringrazio l'amica avv. Maria Elena Sassone ed in particolare la sua collega Angela per la preziosissima segnalazione.

Carmine Buonomo

venerdì 17 ottobre 2014

Appello motivato: per la Corte di Appello di Potenza sono richieste "volontà + argomentazione + causalità"


Corte di Appello di Potenza, sezione lavoro, sentenza del 12.8.2014.

L’unica opzione interpretativa degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. che garantisce che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all’art. 111 della Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, è la seguente:
1) c.d. PROFILO VOLITIVO: devono essere sufficientemente enunciate le parti del provvedimento che si intendono impugnare (per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); 
2) c.d. PROFILO ARGOMENTATIVO: devono essere suggerite le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto
3) c.d. PROFILO DI CAUSALITA': deve essere indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l’esito della lite.


Fonte: 


giovedì 16 ottobre 2014

Simulazioni pratiche PCT e notifiche a mezzo PEC: calendario dei prossimi incontri

A tutti i colleghi interessati, segnalo i prossimi due incontri (simulazioni pratiche con l'utilizzo di PC, videoproiettore e puntatore laser) sul Processo Civile Telematico e notifiche a mezzo PEC. 
Relatore, oltre al sottoscritto, l'amico avv. Gaetano Irollo. 

- giovedì 23/10/2014 dalle ore 11,30 alle 13,30 presso la sede UIF, Nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale, Napoli (3 crediti formativi).  

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- mercoledì 29/10/2014 dalle ore 12,00 alle ore 14,00 presso il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Frattamaggiore (2 crediti formativi).

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Carmine Buonomo

martedì 14 ottobre 2014

Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione


L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla Legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace << qualunque ne sia il valore ……… per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali >>.

Quanto alla prescrizione, secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell’obbligazione principale, con la conseguenza che anche a tali voci è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità, intesa nella speciale accezione di mancato completamento, anche in ordine alla sola parte residua del credito costituita, appunto, da interessi e rivalutazione, del procedimento amministrativo di liquidazione (Giudice di Pace di Ottaviano, d.ssa A. Ventimiglia- Sentenza del 27.09.2013).

A seguire il testo integrale della sentenza:

mercoledì 8 ottobre 2014

Equitalia e sospensione della riscossione


La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, in alcuni casi, anche rivolgendosi direttamente a Equitalia (legge di Stabilità 2013: legge n. 228/2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)


La nuova disciplina ha dato forza di legge all’iniziativa attivata da Equitalia nel 2010 con una direttiva interna (n. 10/2010), con cui si consentiva ai cittadini, in alcuni specifici casi, di rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione. 

Secondo le nuove norme dal 1° gennaio 2013 Equitalia dispone la sospensione immediata dell’attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall’ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da: 
- prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Quando presentare la dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ect) e da un documento di riconoscimento.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall’agente della riscossione (es. avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’Inps) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori.

Dove trovare il modello

Il modello di dichiarazione è disponibile presso gli sportelli di Equitalia e online al seguente link.

Come inviare la documentazione

La domanda può essere presentata agli sportelli di Equitalia,via fax o via email agli indirizzi indicati nel modello oppure tramite raccomandata a/r.

Esito

Sarà competenza esclusiva degli enti creditori, titolari delle somme richieste, verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito.In caso di documentazione inidonea, l’ente informerà Equitalia per la ripresa dell’attività di riscossione.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 - comma 541, legge n. 228/2012 ).

Restano valide le dichiarazioni già presentate a Equitalia prima delle nuove disposizioni introdotte con la legge di Stabilità 2013 attraverso il modello dell’ex direttiva n.10/2010.

Informazioni utili

La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

In base al dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) dell’accertamento esecutivo. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. 
Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso. In base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), l’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Fonte: sito web Gruppo Equitalia

sabato 27 settembre 2014

Corsi sul diritto assistenziale e previdenziale

L'UIF Sezione di Napoli Nord, in collaborazione con l'Associazione Avvocati Frattesi, ha il piacere di invitarvi a questo interessantissimo ciclo di incontri di approfondimento sul diritto previdenziale ed assistenziale. 
Modererà i corsi l'avv. Giuseppe Landolfo.
Relatore, oltre al sottoscritto, il caro amico avv. Gaetano Irollo.

Carmine Buonomo


martedì 23 settembre 2014

Prestazioni assistenziali ed innalzamento dei requisiti anagrafici: Messaggio INPS n° 16587/2012


Anche se questo Messaggio INPS risale ormai ad un paio di anni fa, è sempre importante ricordare che, a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 214/2011, le prestazioni assistenziali di invalidità ed inabilità civile possono essere chieste fino all'età di 65 anni e 3 mesi (e dall'anno 2018 fino a 66 anni).

lunedì 22 settembre 2014

Inserimento nuove aree tematiche nel Forum discussioni

Numerosi colleghi che non trattano in via esclusiva la materia previdenziale, mi chiedevano se fosse possibile creare, all'interno del Forum ulteriori "piazze virtuali" di discussone dedicate ad altri campi del diritto.
Dopo aver valutato a lungo questa eventualità (dal momento che mi sembrava quasi di snaturare un riuscitissimo forum nato esclusivamente con finalità previdenziali), alla fine ho deciso di accontentare queste richieste, inserendo quattro nuove aree tematiche (civile, penale, amministrativo e tributario, con i relativi campi specialistici), liberamente messe a disposizione dell'utenza, dove sarà possibile aprire thread su specifici argomenti, scambiarsi opinioni, chiedere consigli, materiale, facsimile, etc.
Inutile dire che, non occupandomi di altre materie al di fuori di quella previdenziale ed assistenziale, non comparirò nè interverrò in alcun modo: per questo motivo invito tutti coloro che hanno suggerimenti (ad esempio creazione di ulteriori categorie) o che volessero partecipare come moderatori delle aree di propria competenza, a contattarmi in privato all'indirizzo email "info@studiolegalebuonomo.it".
Per il momento il solo settore penale è stato assegnato all' avv. Ciro Iorio di Aversa (Ce), caro amico nonchè espertissimo giurista. 


Buon lavoro a tutti, 

Carmine Buonomo     

mercoledì 17 settembre 2014

Il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia INPS anche se il datore di lavoro non è fallito (Cassazione sez. civile, sentenza n. 15369/2014)




LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso 17615/2009 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS PATRIZIA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro C.P. nato a (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BALSAMO PALMA, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 293/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 02/05/2009 r.g.n. 632/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto 

La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 2 maggio 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da C.P. nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, condannando l'Istituto al pagamento della somma di Euro 6.506,53, oltre accessori di legge, a seguito di insolvenza del datore di lavoro, s.r.l. Consortile Torino Park.

Il lavoratore aveva infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione ed aveva altresì proposto istanza per la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, che era stata rigettata per la modesta entità del debito.

La Corte di merito ha ritenuto che il datore di lavoro, assoggettabile a fallimento ma non dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, doveva essere in concreto considerato non soggetto a fallimento e, pertanto, operava la disposizione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, che consente al creditore di richiedere il t.f.r. al Fondo di garanzia, quando ricorra l'altro requisito, costituito dall'infruttuoso esperimento della procedura di esecuzione. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS. Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

giovedì 28 agosto 2014

Art. 152 disp. att cpc: esenzione dal pagamento di spese e compensi nei giudizi per prestazioni previdenziali o assitenziali


Dopo un accurato studio dell'art. 152 disp. att. cpc (così come novellato dall' art. 42, 11° comma, Legge n° 326/03 di conversione del D.L. n° 269/03) ed, in considerazione dell'aumento dei limiti reddituali ai fini del patrocinio a spese dello Stato (LINK), ritengo di essere finalmente giunto alla formulazione definitiva della dichiarazione per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
Sull'argomento, che da sempre ha generato un forte dibattito con la magistratura, gradirei conoscere l'opinione dei lettori al riguardo.

Carmine Buonomo

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, ai fini dell'esonero dall’eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio nella malaugurata ipotesi di soccombenza, parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima eventuale dichiarazione, uguale o inferiore ad € 23.056,82 (ovvero due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi nell’anno precedente".


mercoledì 27 agosto 2014

Come ottenere il contrassegno di invalidità per usufruire dei parcheggi dedicati


Relativamente al rilascio del “contrassegno” che da alle persone invalide la possibilità di usufruire della sosta gratuita in spazi riservati si precisa che esso può essere concesso solo ed esclusivamente agli invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita e ai non vedenti.
Il contrassegno può essere concesso anche alle persone temporaneamente invalide, a causa di un infortunio o per altre cause patologiche, per un periodo di tempo limitato.

Il contrassegno viene rilasciato dal Comune di residenza (Polizia Municipale), e l’interessato deve presentare la domanda con allegata la certificazione medico legale rilasciata dall'ASL. 
In caso di primo rilascio la certificazione può essere sostituita dal verbale di invalidità civile in cui sia stata riconosciuta in maniera esplicita una delle seguenti condizioni: l’invalidità civile con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore; la cecità parziale, assoluta o l’ipovedenza
Il contrassegno può essere a tempo indeterminato, comunque con una validità massima quinquennale; in questo caso per il rinnovo occorre rivolgersi sempre al Comune di residenza ed è sufficiente allegare alla domanda il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per il rinnovo dei contrassegni rilasciati a tempo determinato, è invece sempre necessario il certificato dell'ASL.

lunedì 25 agosto 2014

Decreto semplificazione: convertito in legge con importanti modificazioni

In data 11 agosto 2014 è stato definitivamente convertito in legge il D.L. n° 90/2014 (c.d. "Decreto semplificazione"). 
Tra le numerosi disposizioni, alcune rappresentano particolare interesse nell'ambito previdenzial-assistenzialistico.
Come sempre non posso che ringraziare il carissimo amico Carlo Giacobini, Direttore responsabile di HandyLex.org, per l'eccelso articolo sull'argomento.
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Il tema della semplificazione amministrativa è centrale nel rapporto fra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese. Ai sovraccarichi amministrativi, cioè alle procedure imposte da un sovrapporsi spesso disorganico di disposizioni, viene giustamente imputata la causa di maggiori oneri traducibili in costi diretti o indiretti per chi si trova ad affrontarli. Tempo e denaro sottratti ai diretti interessati, ma anche maggiore impiego di risorse umane della Pubblica Amministrazione, provocano un riverbero negativo in termini di sviluppo economico, ma anche di qualità della vita delle persone. Negli ultimi anni il Legislatore italiano è intervenuto, con maggiore o minore decisione, nella direzione della semplificazione amministrativa.
Nell’ambito della disabilità il sovraccarico amministrativo rappresenta un elemento di ulteriore disagio perché investe opportunità e diritti e ne rallenta o appesantisce la fruizione.
In particolare i percorsi di riconoscimento di status (invalidità, handicap, disabilità ai fini lavorativi, handicap ai fini scolastici) risultano assai farraginosi, comportano inutili duplicazioni di visite di controllo, revisione e verifica prevalentemente ingiustificate.
In questo ambito gli interventi normativi sono stati piuttosto marginali e timidi negli anni: unica norma degna di rilievo, pur di efficacia “depotenziata”, è la legge 80/2006 che impone il principio che le persone con grave disabilità, stabilizzata o ingravescente, siano esonerate da ulteriori visite di verifica e controllo. 
Dei limiti di questa norma parliamo più sotto.
Nell’ultimo decennio, più volte, le Associazioni delle persone con disabilità e in particolare la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, hanno avanzato organiche proposte di semplificazione amministrativa che, tuttavia, pur incontrando una disponibilità teorica, sono rimaste finora lettera morta.

Di tutt’altro segno il recente decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Il decreto, già commentato su questo sito, è stato convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

martedì 29 luglio 2014

Revoca di prestazione riconosciuta in via giudiziale per mutamento della relativa situazione di fatto (Cassazione S.S.U.U. n° 383/1999)


Esperienze personali, nonché segnalazioni che giungono quotidianamente da tutta Italia, mi inducono a segnalare la deprecabile prassi dell'Istituto di convocare a revisione l'assistito pochi mesi (se non poche settimane) dopo l'avvenuto riconoscimento giudiziale.

Tutto ciò in quanto l'INPS, di fatto, non ha più alcuno strumento giuridico per ribaltare la situazione giudiziaria "sfavorevole": l'art. 445 bis cpc (istitutivo dell'ATPO) ha infatti eliminato la possibilità di impugnare il decreto di omologa (o la sentenza emessa a seguito di giudizio di opposizione) con cui viene a cristallizzarsi il requisito sanitario.

Come spesso accade, quindi, l'Istituto - nella vergognosa ottica di spending review con cui l'invalido viene visto esclusivamente come un costo da abbattere e non una persona da tutelare - utilizza in maniera poco ortodossa gli strumenti (verifiche straordinarie) che la legge gli mette a disposizione per arginare altri tipi di fenomeni ed in particolare quello dei presunti falsi invalidi.

Mi permetto, quindi, di segnalare questo importantissimo orientamento giurisprudenziale - sugellato infine dalla famosa sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n° 383/1999 - secondo cui, in estrema sintesi...

lunedì 28 luglio 2014

Facsimile rinuncia al pagamento dei compensi di causa con attribuzione al procuratore costituito

Nel caso in cui il giudice - disattendendo la formale richiesta di attribuzione - condanni l'INPS al pagamento dei compensi di causa in favore del proprio assistito, si può ovviare trasmettendo all'Istituto un atto di rinuncia espressa.
Tale istanza, cui va allegata copia valida del documento di riconoscimento dell'assistito, va ovviamente sottoscritta da quest'ultimo.

Carmine Buonomo  

giovedì 17 luglio 2014

Istanza richiesta esecutorieta' Decreto Ingiuntivo per trasmissione telematica

Un sentito ringraziamento va alla Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per aver messo a disposizione dei colleghi questo utilissimo facsimile


Divorzio e pensione di reversibilita': determinante la durata del matrimonio (Cassazione, sentenza n° 14793/2014)



A seguito del decesso dell'ex marito, avvenuto nel 2010, la prima moglie, titolare di assegno di divorzio, ricorreva al Tribunale affinché le fosse riconosciuto il suo diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità del defunto, in una percentuale che doveva essere rapportata alla durata del matrimonio (formalmente protrattosi dal 1969 al 2005) e che quindi individuava nella misura dell'87%, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, residuando la percentuale del 13% alla seconda moglie, con la quale l'ex marito aveva contratto nuovo matrimonio solo nel 2005.

L'istanza della ex moglie veniva accolta dal giudice in primo grado e confermata anche dal giudice di appello, adito dalla seconda moglie, la quale aveva contestato la sentenza del tribunale in quanto il giudice non aveva valutato correttamente altri elementi, come la lunga convivenza prematrimoniale (iniziata nel 1991).

lunedì 14 luglio 2014

Fattura elettronica e condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite

In questi giorni mi stanno contattando numerosi colleghi, spaventatissimi, per chiedere un'aiuto nella predisposizione della c.d. "fattura elettronica" nei confronti dell'INPS.
L'origine di questa "isteria" collettiva deriverebbe (uso il condizionale perchè a me non è ancora pervenuto alcunchè) da alcune comunicazioni INPS nelle quali si fa presente l'impossibilità a provvedere al pagamento dei compensi di causa, in mancanza del previo inoltro della fattura in formato elettronico.
Questo mie poche righe, quindi, sono per tranquillizzare i numerosi amici e colleghi sulle modalità di di fatturazione e soprattutto sui riferimenti normativi (e non) per cui la fattura finale va inequivocabilmente intestata al cliente e non all'INPS.
Di conseguenza, almeno per la fatturazione dei compensi giudiziali nelle controversie previdenziali ed assistenziali, non esiste alcun obbligo di fatturazione elettronica
Invito, quindi, tutti coloro che dovessero ricevere tali comunicazioni da parte dell'INPS ad ignorarle sistematicamente e, decorsi invano i termini di legge, agire esecutivamente nei confronti dell'Istituto: in caso di improbabili opposizioni esecutive, vogliate impostare la linea difensiva sulla base dei riferimenti a seguire.

Carmine Buonomo

venerdì 4 luglio 2014

Modelli ed altre utility per il processo telematico previdenziale

A causa delle recenti modifiche normative (DPCM 13/11/14), sono stati aggiornati alcuni facsimile.
Troverete il modello per la relata di notifica a mezzo PEC e l'attestazione per documenti scaricati da PST al seguente LINK

Procura alle liti in calce (per PCT)