lunedì 22 settembre 2014

Inserimento nuove aree tematiche nel Forum discussioni

Numerosi colleghi che non trattano in via esclusiva la materia previdenziale, mi chiedevano se fosse possibile creare, all'interno del Forum ulteriori "piazze virtuali" di discussone dedicate ad altri campi del diritto.
Dopo aver valutato a lungo questa eventualità (dal momento che mi sembrava quasi di snaturare un riuscitissimo forum nato esclusivamente con finalità previdenziali), alla fine ho deciso di accontentare queste richieste, inserendo quattro nuove aree tematiche (civile, penale, amministrativo e tributario, con i relativi campi specialistici), liberamente messe a disposizione dell'utenza, dove sarà possibile aprire thread su specifici argomenti, scambiarsi opinioni, chiedere consigli, materiale, facsimile, etc.
Inutile dire che, non occupandomi di altre materie al di fuori di quella previdenziale ed assistenziale, non comparirò nè interverrò in alcun modo: per questo motivo invito tutti coloro che hanno suggerimenti (ad esempio creazione di ulteriori categorie) o che volessero partecipare come moderatori delle aree di propria competenza, a contattarmi in privato all'indirizzo email "info@studiolegalebuonomo.it".
Per il momento il solo settore penale è stato assegnato all' avv. Ciro Iorio di Aversa (Ce), caro amico nonchè espertissimo giurista. 


Buon lavoro a tutti, 

Carmine Buonomo     

mercoledì 17 settembre 2014

Il lavoratore può accedere al Fondo di Garanzia INPS anche se il datore di lavoro non è fallito (Cassazione sez. civile, sentenza n. 15369/2014)




LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso 17615/2009 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS PATRIZIA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro C.P. nato a (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BALSAMO PALMA, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 293/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 02/05/2009 r.g.n. 632/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto 

La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 2 maggio 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da C.P. nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, condannando l'Istituto al pagamento della somma di Euro 6.506,53, oltre accessori di legge, a seguito di insolvenza del datore di lavoro, s.r.l. Consortile Torino Park.

Il lavoratore aveva infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione ed aveva altresì proposto istanza per la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, che era stata rigettata per la modesta entità del debito.

La Corte di merito ha ritenuto che il datore di lavoro, assoggettabile a fallimento ma non dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, doveva essere in concreto considerato non soggetto a fallimento e, pertanto, operava la disposizione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, che consente al creditore di richiedere il t.f.r. al Fondo di garanzia, quando ricorra l'altro requisito, costituito dall'infruttuoso esperimento della procedura di esecuzione. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'INPS. Il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

giovedì 28 agosto 2014

Art. 152 disp. att cpc: esenzione dal pagamento di spese e compensi nei giudizi per prestazioni previdenziali o assitenziali


Dopo un accurato studio dell'art. 152 disp. att. cpc (così come novellato dall' art. 42, 11° comma, Legge n° 326/03 di conversione del D.L. n° 269/03) ed, in considerazione dell'aumento dei limiti reddituali ai fini del patrocinio a spese dello Stato (LINK), ritengo di essere finalmente giunto alla formulazione definitiva della dichiarazione per ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
Sull'argomento, che da sempre ha generato un forte dibattito con la magistratura, gradirei conoscere l'opinione dei lettori al riguardo.

Carmine Buonomo

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, ai fini dell'esonero dall’eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio nella malaugurata ipotesi di soccombenza, parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima eventuale dichiarazione, uguale o inferiore ad € 23.056,82 (ovvero due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi nell’anno precedente".


mercoledì 27 agosto 2014

Come ottenere il contrassegno di invalidità per usufruire dei parcheggi dedicati


Relativamente al rilascio del “contrassegno” che da alle persone invalide la possibilità di usufruire della sosta gratuita in spazi riservati si precisa che esso può essere concesso solo ed esclusivamente agli invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita e ai non vedenti.
Il contrassegno può essere concesso anche alle persone temporaneamente invalide, a causa di un infortunio o per altre cause patologiche, per un periodo di tempo limitato.

Il contrassegno viene rilasciato dal Comune di residenza (Polizia Municipale), e l’interessato deve presentare la domanda con allegata la certificazione medico legale rilasciata dall'ASL. 
In caso di primo rilascio la certificazione può essere sostituita dal verbale di invalidità civile in cui sia stata riconosciuta in maniera esplicita una delle seguenti condizioni: l’invalidità civile con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore; la cecità parziale, assoluta o l’ipovedenza
Il contrassegno può essere a tempo indeterminato, comunque con una validità massima quinquennale; in questo caso per il rinnovo occorre rivolgersi sempre al Comune di residenza ed è sufficiente allegare alla domanda il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per il rinnovo dei contrassegni rilasciati a tempo determinato, è invece sempre necessario il certificato dell'ASL.

lunedì 25 agosto 2014

Decreto semplificazione: convertito in legge con importanti modificazioni

In data 11 agosto 2014 è stato definitivamente convertito in legge il D.L. n° 90/2014 (c.d. "Decreto semplificazione"). 
Tra le numerosi disposizioni, alcune rappresentano particolare interesse nell'ambito previdenzial-assistenzialistico.
Come sempre non posso che ringraziare il carissimo amico Carlo Giacobini, Direttore responsabile di HandyLex.org, per l'eccelso articolo sull'argomento.
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Il tema della semplificazione amministrativa è centrale nel rapporto fra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese. Ai sovraccarichi amministrativi, cioè alle procedure imposte da un sovrapporsi spesso disorganico di disposizioni, viene giustamente imputata la causa di maggiori oneri traducibili in costi diretti o indiretti per chi si trova ad affrontarli. Tempo e denaro sottratti ai diretti interessati, ma anche maggiore impiego di risorse umane della Pubblica Amministrazione, provocano un riverbero negativo in termini di sviluppo economico, ma anche di qualità della vita delle persone. Negli ultimi anni il Legislatore italiano è intervenuto, con maggiore o minore decisione, nella direzione della semplificazione amministrativa.
Nell’ambito della disabilità il sovraccarico amministrativo rappresenta un elemento di ulteriore disagio perché investe opportunità e diritti e ne rallenta o appesantisce la fruizione.
In particolare i percorsi di riconoscimento di status (invalidità, handicap, disabilità ai fini lavorativi, handicap ai fini scolastici) risultano assai farraginosi, comportano inutili duplicazioni di visite di controllo, revisione e verifica prevalentemente ingiustificate.
In questo ambito gli interventi normativi sono stati piuttosto marginali e timidi negli anni: unica norma degna di rilievo, pur di efficacia “depotenziata”, è la legge 80/2006 che impone il principio che le persone con grave disabilità, stabilizzata o ingravescente, siano esonerate da ulteriori visite di verifica e controllo. 
Dei limiti di questa norma parliamo più sotto.
Nell’ultimo decennio, più volte, le Associazioni delle persone con disabilità e in particolare la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, hanno avanzato organiche proposte di semplificazione amministrativa che, tuttavia, pur incontrando una disponibilità teorica, sono rimaste finora lettera morta.

Di tutt’altro segno il recente decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Il decreto, già commentato su questo sito, è stato convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

martedì 29 luglio 2014

Revoca di prestazione riconosciuta in via giudiziale per mutamento della relativa situazione di fatto (Cassazione S.S.U.U. n° 383/1999)


Esperienze personali, nonché segnalazioni che giungono quotidianamente da tutta Italia, mi inducono a segnalare la deprecabile prassi dell'Istituto di convocare a revisione l'assistito pochi mesi (se non poche settimane) dopo l'avvenuto riconoscimento giudiziale.

Tutto ciò in quanto l'INPS, di fatto, non ha più alcuno strumento giuridico per ribaltare la situazione giudiziaria "sfavorevole": l'art. 445 bis cpc (istitutivo dell'ATPO) ha infatti eliminato la possibilità di impugnare il decreto di omologa (o la sentenza emessa a seguito di giudizio di opposizione) con cui viene a cristallizzarsi il requisito sanitario.

Come spesso accade, quindi, l'Istituto - nella vergognosa ottica di spending review con cui l'invalido viene visto esclusivamente come un costo da abbattere e non una persona da tutelare - utilizza in maniera poco ortodossa gli strumenti (verifiche straordinarie) che la legge gli mette a disposizione per arginare altri tipi di fenomeni ed in particolare quello dei presunti falsi invalidi.

Mi permetto, quindi, di segnalare questo importantissimo orientamento giurisprudenziale - sugellato infine dalla famosa sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n° 383/1999 - secondo cui, in estrema sintesi...

lunedì 28 luglio 2014

Facsimile rinuncia al pagamento dei compensi di causa con attribuzione al procuratore costituito

Nel caso in cui il giudice - disattendendo la formale richiesta di attribuzione - condanni l'INPS al pagamento dei compensi di causa in favore del proprio assistito, si può ovviare trasmettendo all'Istituto un atto di rinuncia espressa.
Tale istanza, cui va allegata copia valida del documento di riconoscimento dell'assistito, va ovviamente sottoscritta da quest'ultimo.

Carmine Buonomo  

giovedì 17 luglio 2014

Istanza richiesta esecutorieta' Decreto Ingiuntivo per trasmissione telematica

Un sentito ringraziamento va alla Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli per aver messo a disposizione dei colleghi questo utilissimo facsimile


Divorzio e pensione di reversibilita': determinante la durata del matrimonio (Cassazione, sentenza n° 14793/2014)



A seguito del decesso dell'ex marito, avvenuto nel 2010, la prima moglie, titolare di assegno di divorzio, ricorreva al Tribunale affinché le fosse riconosciuto il suo diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità del defunto, in una percentuale che doveva essere rapportata alla durata del matrimonio (formalmente protrattosi dal 1969 al 2005) e che quindi individuava nella misura dell'87%, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, residuando la percentuale del 13% alla seconda moglie, con la quale l'ex marito aveva contratto nuovo matrimonio solo nel 2005.

L'istanza della ex moglie veniva accolta dal giudice in primo grado e confermata anche dal giudice di appello, adito dalla seconda moglie, la quale aveva contestato la sentenza del tribunale in quanto il giudice non aveva valutato correttamente altri elementi, come la lunga convivenza prematrimoniale (iniziata nel 1991).

lunedì 14 luglio 2014

Fattura elettronica e condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite

In questi giorni mi stanno contattando numerosi colleghi, spaventatissimi, per chiedere un'aiuto nella predisposizione della c.d. "fattura elettronica" nei confronti dell'INPS.
L'origine di questa "isteria" collettiva deriverebbe (uso il condizionale perchè a me non è ancora pervenuto alcunchè) da alcune comunicazioni INPS nelle quali si fa presente l'impossibilità a provvedere al pagamento dei compensi di causa, in mancanza del previo inoltro della fattura in formato elettronico.
Questo mie poche righe, quindi, sono per tranquillizzare i numerosi amici e colleghi sulle modalità di di fatturazione e soprattutto sui riferimenti normativi (e non) per cui la fattura finale va inequivocabilmente intestata al cliente e non all'INPS.
Di conseguenza, almeno per la fatturazione dei compensi giudiziali nelle controversie previdenziali ed assistenziali, non esiste alcun obbligo di fatturazione elettronica
Invito, quindi, tutti coloro che dovessero ricevere tali comunicazioni da parte dell'INPS ad ignorarle sistematicamente e, decorsi invano i termini di legge, agire esecutivamente nei confronti dell'Istituto: in caso di improbabili opposizioni esecutive, vogliate impostare la linea difensiva sulla base dei riferimenti a seguire.

Carmine Buonomo

venerdì 4 luglio 2014

Modelli ed altre utility per il processo telematico previdenziale

A causa delle recenti modifiche normative (DPCM 13/11/14), sono stati aggiornati alcuni facsimile.
Troverete il modello per la relata di notifica a mezzo PEC e l'attestazione per documenti scaricati da PST al seguente LINK

Procura alle liti in calce (per PCT)


giovedì 3 luglio 2014

Prestazioni pensionistiche ed esposizione all'amianto



Provvedo a postare un interessantissimo articolo dell'amico avv. prof. Ottavio Pannone pubblicato sulla rubrica "Diritto24" de Il Sole24Ore del 02/07 u.s.

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Le prestazioni pensionistiche previste, in relazione ai periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, sono attribuite esclusivamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizioni a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dalla legge. 
Il lavoratore che presenta domanda di beneficio deve provare la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di 10 anni la lavorazione. 
Deve dimostrare inoltre che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori superiori ai limiti di legge.
Questo è quanto ha riconosciuto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova, dott.ssa Francesca Maria Parodi, con sentenza dell' 11 febbraio 2014, accogliendo la domanda di un lavoratore e riconoscendo allo stesso il diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dalla legge 257/92 e s.m. in relazione al periodo dall'1.4.1988 al 31.12.2000, durante il quale egli era stato esposto ad amianto; pertanto condannava l'INPS a rivalutare sotto il profilo contributivo mediante applicazione del coefficiente di 1,5 l'intero periodo dì esposizione ad amianto nei limiti di 40 anni di contribuzione.
In effetti, nella fattispecie portata all'attenzione del Tribunale genovese, un lavoratore dichiarando di aver lavorato presso una società, con mansioni di operatore di impianti, chiedeva di accertare la sua esposizione ad amianto nel periodo dal 3.11.1982 al 31.12.2002. 
E pur documentando il tutto con due certificazioni INAIL in data 15.2.1992 ed in data 25.2.2002, si vedeva successivamente comunicare il provvedimento di revoca delle medesime.
Adduceva che, in realtà, nulla era cambiato nelle lavorazioni della Società ove lavorava, ivi compresa la presenza di materiale contenente amianto, e chiedeva, quindi, l'accertamento in via giudiziale di tale esposizione con riconoscimento alla rivalutazione contributiva ex lege 257/92. 
L'Istituto previdenziale si opponeva alla domanda ed il Giudice, all'esito di consulenza tecnica ambientale in ordine all'esposizione effettiva del ricorrente, accoglieva la richiesta.

mercoledì 2 luglio 2014

Prossimi corsi sul PCT per avvocati e CTU


Allego locandina dei prossimi due corsi sul PCT fissati per i giorni 09/07/14 (Napoli) e 10/07/14 (Aversa).

I corsi saranno organizzati in lezioni teorico/pratiche sia per gli avvocati che per i CTU.

In particolare dopo l’evento pomeridiano del 10/07/14 presso la nostra sede UIF di Aversa, gli interessati potranno trattenersi con noi per la successiva cena sociale.

Affettuosi saluti a tutti, 
Carmine Buonomo



lunedì 30 giugno 2014

No al cumulo dei periodi assicurativi per l’assegno ordinario di invalidità (Cassazione, sentenza n° 9582/2014)



Il cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici non è applicabile all’assegno di invalidità, in quanto tale assegno non può essere considerato una pensione; lo ha affermato la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9582 del 5 maggio 2014.

IL FATTO
Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, accoglieva la domanda di una lavoratrice, proposta nei confronti dell’Inps, diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione dell’assegno mensile d’invalidità, di cui era titolare sin dall’agosto 1985, con il computo, ex art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, anche dei contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.

La Corte del merito poneva a fondamento del decisum, e per quello che interessa in questa sede, il rilievo secondo il quale la disciplina del cumulo di cui al richiamato art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233 era applicabile anche all’assegno ordinario d’invalidità in quanto l’intero impianto della legge 12 giugno 1984 n. 222 deponeva con certezza nel senso che il computo della contribuzione utile non presenta alcuna differenza nell’ambito dell’assicurazione generale i.v.s.

Avverso questa sentenza l’Inps ricorre in cassazione lamentando l’erronea applicazione del cumulo dei periodi assicurativi previsto dall’art. 16 della Legge n. 233/90, al titolare di assegno ordinario d’invalidità, di cui all’art. 1 della Legge n. 224/84, calcolato in base alla sola contribuzione versata nell’Assicurazione generale Obbligatoria che faccia richiesta di ricalcalo del suddetto assegno utilizzando anche i contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

lunedì 23 giugno 2014

La cartella esattoriale deve sempre essere motivata: Cassazione civile , sez. VI-T, ordinanza 17.04.2014 n° 8934

Fonte: Altalex


La cartella esattoriale deve sempre essere motivata in modo che il contribuente conosca specificamente le ragioni del recupero e le possa tempestivamente impugnare dinanzi le competenti Commissioni Tributarie.

“Conformemente all’orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 e ordinanza 117/00), questa Corte ha avuto modo di precisare, con giurisprudenza dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che l’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall’art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. 15638/04)”. (Corte di Cassazione, sezione V civile, sentenza 16 dicembre 2009, n. 26330)

I suesposti corretti principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile T) che, con l'ordinanza 17 aprile 2014, n. 8934, ha confermato l’annullamento di una cartella esattoriale priva di adeguata motivazione.

lunedì 16 giugno 2014

Agenzia delle Entrate: comunicazione registrazione atti giudiziari


Ritenendo il servizio di particolare utilità ed interesse, allego copia della email ricevuta in data odierna dall'Agenzia delle Entrate
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Gentile Avvocato,

l’Agenzia delle Entrate è da tempo alla ricerca di soluzioni organizzative che, favorendo lo snellimento delle procedure, rendano sempre più agevole l’adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria.
Oggi, in tema di registrazione degli atti giudiziari, ho il piacere di portare alla Sua cortese attenzione una brochure, elaborata dalla Direzione Regionale della Campania, con la quale si illustrano le tre semplici e rapide operazioni che le consentono di registrare l’atto senza doversi recare in ufficio.
Per quanto riguarda la prima delle tre “mosse” illustrate dalla brochure, è necessaria una precisazione, relativa alla ipotesi in cui l’atto che si intende registrare non risulti reperibile sul sito dell’Agenzia. 
In tal caso, può richiederne la tassazione utilizzando il modulo allegato da trasmettere a mezzo mail ai seguenti indirizzi:
1) dp.IInapoli.utnapoli3@agenziaentrate.it  per gli atti di competenza dell’UT di Napoli 3;    
2) dp.IInapoli.utcastellammaredistabia@agenziaentrate.it per gli atti di competenza dell’UT di Castellammare di Stabia;     
3) dp.IInapoli.utnola@agenziaentrate.it per gli atti di competenza dell’UT di Nola;      
Nei cinque giorni successivi al ricevimento della Sua richiesta, l’atto sarà reso disponibile in rete per la registrazione. 
Allo stesso indirizzo di posta elettronica, inoltre, Lei potrà chiedere ogni eventuale chiarimento. 
La ringrazio per l’attenzione e Le porgo i più cordiali saluti. 
     
Il Direttore Provinciale
                                                          
           Mattia Barricelli*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93

giovedì 12 giugno 2014

Giornata di studio sul tema "Notifiche e PCT: questioni e nodi critici con riferimento al processo previdenziale ed alla Consulenza Tecnica d'Ufficio"

Allego la locandina dell'evento in cui avrò il piacere di intervenire come relatore.
Il seminario, la cui partecipazione darà diritto a 2 crediti formativi in materia obbligatoria, è fissato per il giorno 20/06/2014 dalle ore 11,30 alle ore 13,30 presso la sede UIF del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.
Data l'importanza e l'attualità dei temi trattati, siete invitati a partecipare numerosi.

Carmine Buonomo




mercoledì 4 giugno 2014

Smentita la bufala dei “falsi invalidi”


Negli ultimi anni giornali e TV sono stati permeati da “notizie” ad effetto sul fenomeno e sulla consistenza numerica dei cosiddetti “falsi invalidi”, sapientemente alimentate da “dati” ufficiali, da episodi eclatanti (cieco che guida, zoppo che balla, sordo che suona) e da una certa dose di malafede.
Un invalido su quattro è falso”Il 23% degli invalidi è falso”, titoli sparati dopo le dichiarazioni del Presidente INPS Mastrapasqua e supinamente riprese da molti articolisti oltre che da molti parlamentari (tanto da finire agli Atti di Camera e Senato), contribuendo allo stigma e al pregiudizio dei confronti delle persone con disabilità.
Dal 2009 al 2013 si è svolta una imponente campagna di controlli che ha interessato oltre 850.000 persone titolari di pensione o indennità di accompagnamento, sono stati quindi controllati circa un terzo degli interessati.
Era il momento di sapere effettivamente, al di là delle dichiarazioni ufficiose ed artefatte, come sono andati effettivamente questi controlli – invocati come ineludibili – e quale beneficio ne abbiano in effetti tratto l’Erario e i Cittadini. L’ha chiesto con un’interrogazione a risposta scritta Donata Lenzi, capogruppo PD alla Commissione Affari Sociali della Camera. Ha risposto (seduta di Commissione del 29 maggio) il sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Franca Biondelli, (con delega alla famiglia, inclusione e politiche sociali, immigrazione e politiche di integrazione), riportando, pedissequamente, i dati forniti dall’INPS su taluni aspetti, volutamente, lacunosi.
Precisa la risposta che sono state effettuate dall’INPS 854.192 verifiche straordinarie. Sono state revocate, per mancata conferma dei requisiti sanitari o assenza a visita medico legale, 67.225 provvidenze. Il che corrisponde al 7,9 per cento delle verifiche. Non il 23, quindi! Né un invalido ogni quattro.