giovedì 3 luglio 2014

Prestazioni pensionistiche ed esposizione all'amianto



Provvedo a postare un interessantissimo articolo dell'amico avv. prof. Ottavio Pannone pubblicato sulla rubrica "Diritto24" de Il Sole24Ore del 02/07 u.s.

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Le prestazioni pensionistiche previste, in relazione ai periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, sono attribuite esclusivamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizioni a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dalla legge. 
Il lavoratore che presenta domanda di beneficio deve provare la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di 10 anni la lavorazione. 
Deve dimostrare inoltre che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori superiori ai limiti di legge.
Questo è quanto ha riconosciuto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Genova, dott.ssa Francesca Maria Parodi, con sentenza dell' 11 febbraio 2014, accogliendo la domanda di un lavoratore e riconoscendo allo stesso il diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dalla legge 257/92 e s.m. in relazione al periodo dall'1.4.1988 al 31.12.2000, durante il quale egli era stato esposto ad amianto; pertanto condannava l'INPS a rivalutare sotto il profilo contributivo mediante applicazione del coefficiente di 1,5 l'intero periodo dì esposizione ad amianto nei limiti di 40 anni di contribuzione.
In effetti, nella fattispecie portata all'attenzione del Tribunale genovese, un lavoratore dichiarando di aver lavorato presso una società, con mansioni di operatore di impianti, chiedeva di accertare la sua esposizione ad amianto nel periodo dal 3.11.1982 al 31.12.2002. 
E pur documentando il tutto con due certificazioni INAIL in data 15.2.1992 ed in data 25.2.2002, si vedeva successivamente comunicare il provvedimento di revoca delle medesime.
Adduceva che, in realtà, nulla era cambiato nelle lavorazioni della Società ove lavorava, ivi compresa la presenza di materiale contenente amianto, e chiedeva, quindi, l'accertamento in via giudiziale di tale esposizione con riconoscimento alla rivalutazione contributiva ex lege 257/92. 
L'Istituto previdenziale si opponeva alla domanda ed il Giudice, all'esito di consulenza tecnica ambientale in ordine all'esposizione effettiva del ricorrente, accoglieva la richiesta.

mercoledì 2 luglio 2014

Prossimi corsi sul PCT per avvocati e CTU


Allego locandina dei prossimi due corsi sul PCT fissati per i giorni 09/07/14 (Napoli) e 10/07/14 (Aversa).

I corsi saranno organizzati in lezioni teorico/pratiche sia per gli avvocati che per i CTU.

In particolare dopo l’evento pomeridiano del 10/07/14 presso la nostra sede UIF di Aversa, gli interessati potranno trattenersi con noi per la successiva cena sociale.

Affettuosi saluti a tutti, 
Carmine Buonomo



lunedì 30 giugno 2014

No al cumulo dei periodi assicurativi per l’assegno ordinario di invalidità (Cassazione, sentenza n° 9582/2014)



Il cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici non è applicabile all’assegno di invalidità, in quanto tale assegno non può essere considerato una pensione; lo ha affermato la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9582 del 5 maggio 2014.

IL FATTO
Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, accoglieva la domanda di una lavoratrice, proposta nei confronti dell’Inps, diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione dell’assegno mensile d’invalidità, di cui era titolare sin dall’agosto 1985, con il computo, ex art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, anche dei contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.

La Corte del merito poneva a fondamento del decisum, e per quello che interessa in questa sede, il rilievo secondo il quale la disciplina del cumulo di cui al richiamato art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233 era applicabile anche all’assegno ordinario d’invalidità in quanto l’intero impianto della legge 12 giugno 1984 n. 222 deponeva con certezza nel senso che il computo della contribuzione utile non presenta alcuna differenza nell’ambito dell’assicurazione generale i.v.s.

Avverso questa sentenza l’Inps ricorre in cassazione lamentando l’erronea applicazione del cumulo dei periodi assicurativi previsto dall’art. 16 della Legge n. 233/90, al titolare di assegno ordinario d’invalidità, di cui all’art. 1 della Legge n. 224/84, calcolato in base alla sola contribuzione versata nell’Assicurazione generale Obbligatoria che faccia richiesta di ricalcalo del suddetto assegno utilizzando anche i contributi versati nella gestione dei lavoratori autonomi.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

lunedì 23 giugno 2014

La cartella esattoriale deve sempre essere motivata: Cassazione civile , sez. VI-T, ordinanza 17.04.2014 n° 8934

Fonte: Altalex


La cartella esattoriale deve sempre essere motivata in modo che il contribuente conosca specificamente le ragioni del recupero e le possa tempestivamente impugnare dinanzi le competenti Commissioni Tributarie.

“Conformemente all’orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 e ordinanza 117/00), questa Corte ha avuto modo di precisare, con giurisprudenza dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che l’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall’art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. 15638/04)”. (Corte di Cassazione, sezione V civile, sentenza 16 dicembre 2009, n. 26330)

I suesposti corretti principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile T) che, con l'ordinanza 17 aprile 2014, n. 8934, ha confermato l’annullamento di una cartella esattoriale priva di adeguata motivazione.

lunedì 16 giugno 2014

Agenzia delle Entrate: comunicazione registrazione atti giudiziari


Ritenendo il servizio di particolare utilità ed interesse, allego copia della email ricevuta in data odierna dall'Agenzia delle Entrate
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Gentile Avvocato,

l’Agenzia delle Entrate è da tempo alla ricerca di soluzioni organizzative che, favorendo lo snellimento delle procedure, rendano sempre più agevole l’adempimento spontaneo dell’obbligazione tributaria.
Oggi, in tema di registrazione degli atti giudiziari, ho il piacere di portare alla Sua cortese attenzione una brochure, elaborata dalla Direzione Regionale della Campania, con la quale si illustrano le tre semplici e rapide operazioni che le consentono di registrare l’atto senza doversi recare in ufficio.
Per quanto riguarda la prima delle tre “mosse” illustrate dalla brochure, è necessaria una precisazione, relativa alla ipotesi in cui l’atto che si intende registrare non risulti reperibile sul sito dell’Agenzia. 
In tal caso, può richiederne la tassazione utilizzando il modulo allegato da trasmettere a mezzo mail ai seguenti indirizzi:
1) dp.IInapoli.utnapoli3@agenziaentrate.it  per gli atti di competenza dell’UT di Napoli 3;    
2) dp.IInapoli.utcastellammaredistabia@agenziaentrate.it per gli atti di competenza dell’UT di Castellammare di Stabia;     
3) dp.IInapoli.utnola@agenziaentrate.it per gli atti di competenza dell’UT di Nola;      
Nei cinque giorni successivi al ricevimento della Sua richiesta, l’atto sarà reso disponibile in rete per la registrazione. 
Allo stesso indirizzo di posta elettronica, inoltre, Lei potrà chiedere ogni eventuale chiarimento. 
La ringrazio per l’attenzione e Le porgo i più cordiali saluti. 
     
Il Direttore Provinciale
                                                          
           Mattia Barricelli*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93

giovedì 12 giugno 2014

Giornata di studio sul tema "Notifiche e PCT: questioni e nodi critici con riferimento al processo previdenziale ed alla Consulenza Tecnica d'Ufficio"

Allego la locandina dell'evento in cui avrò il piacere di intervenire come relatore.
Il seminario, la cui partecipazione darà diritto a 2 crediti formativi in materia obbligatoria, è fissato per il giorno 20/06/2014 dalle ore 11,30 alle ore 13,30 presso la sede UIF del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.
Data l'importanza e l'attualità dei temi trattati, siete invitati a partecipare numerosi.

Carmine Buonomo




mercoledì 4 giugno 2014

Smentita la bufala dei “falsi invalidi”


Negli ultimi anni giornali e TV sono stati permeati da “notizie” ad effetto sul fenomeno e sulla consistenza numerica dei cosiddetti “falsi invalidi”, sapientemente alimentate da “dati” ufficiali, da episodi eclatanti (cieco che guida, zoppo che balla, sordo che suona) e da una certa dose di malafede.
Un invalido su quattro è falso”Il 23% degli invalidi è falso”, titoli sparati dopo le dichiarazioni del Presidente INPS Mastrapasqua e supinamente riprese da molti articolisti oltre che da molti parlamentari (tanto da finire agli Atti di Camera e Senato), contribuendo allo stigma e al pregiudizio dei confronti delle persone con disabilità.
Dal 2009 al 2013 si è svolta una imponente campagna di controlli che ha interessato oltre 850.000 persone titolari di pensione o indennità di accompagnamento, sono stati quindi controllati circa un terzo degli interessati.
Era il momento di sapere effettivamente, al di là delle dichiarazioni ufficiose ed artefatte, come sono andati effettivamente questi controlli – invocati come ineludibili – e quale beneficio ne abbiano in effetti tratto l’Erario e i Cittadini. L’ha chiesto con un’interrogazione a risposta scritta Donata Lenzi, capogruppo PD alla Commissione Affari Sociali della Camera. Ha risposto (seduta di Commissione del 29 maggio) il sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Franca Biondelli, (con delega alla famiglia, inclusione e politiche sociali, immigrazione e politiche di integrazione), riportando, pedissequamente, i dati forniti dall’INPS su taluni aspetti, volutamente, lacunosi.
Precisa la risposta che sono state effettuate dall’INPS 854.192 verifiche straordinarie. Sono state revocate, per mancata conferma dei requisiti sanitari o assenza a visita medico legale, 67.225 provvidenze. Il che corrisponde al 7,9 per cento delle verifiche. Non il 23, quindi! Né un invalido ogni quattro.

martedì 3 giugno 2014

Indebito assistenziale: irripetibilità dei ratei indebitamente pagati dall'Inps a seguito di provvedimento di revoca successivamente intervenuto (Corte Appello Milano, sentenza n° 320/2014)


Ringrazio l'amico avv. Alessandro Petrillo per il prezioso materiale fornitomi.
Sul tema degli indebiti "assitenziali" vi invito a leggere anche questo articolo che pubblicai un pò di tempo fa e che offre ulteriori ed interessanti spunti di discussione.

Carmine Buonomo

giovedì 29 maggio 2014

Benefici previdenziali e computo di arretrati: applicazione del criterio di competenza e non di cassa (Cassazione S.S.U.U., sentenza n° 12796/2005)



In ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza (Massima non ufficiale).

A seguire il testo integrale della Sentenza:

martedì 27 maggio 2014

Seminario formativo "L'ATP ex art. 445 bis cpc: questioni irrisolte e soluzioni possibili"

Allego locandina dell'interessante seminario formativo organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con il C.O.A. di Napoli. 
L'evento, la cui partecipazione darà diritto all'attribuzione di 4 crediti formativi, è fissato per il giorno 11/06/2014 dalle ore 15.00 presso l'Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.
Interverrà come relatore anche l'avv. Sergio D'Andrea, Presidente della nostra Associazione (LINK).


venerdì 23 maggio 2014

Giustizia Map

"Giustizia Map" è un servizio informativo sugli uffici dell’amministrazione della giustizia.
E' possibile utilizzare, in alternativa, uno dei seguenti criteri per trovare gli uffici:
COMUNE - si ottiene la lista degli uffici giudiziari competenti per il territorio di quel comune (gli uffici giudiziari di Napoli Nord sono nel comune di Aversa) e degli altri uffici presenti in quel comune
TIPO UFFICIO - si ottiene la lista di tutti gli uffici appartenenti alla tipologia scelta, a prescindere da dove si trovano
REGIONE - si ottiene la lista di tutti gli uffici presenti sul territorio di una regione
PROVINCIA si ottiene la lista di tutti gli uffici presenti sul territorio di una provincia
RICERCA LIBERA

Cliccando sul segno + accanto ad ogni ufficio si visualizzano: indirizzo, telefoni, mail, orari, servizi e indicazioni particolari.

martedì 20 maggio 2014

L'amministratore di sostegno: quando e come richiederlo




CHI È L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’amministratore di sostegno è una figura professionale, introdotta dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, che assicura la protezione di un soggetto che versa in condizioni di infermità fisica o psichica e che per tale motivo non è in grado di badare a se stesso e ai propri interessi, anche patrimoniali come ad esempio riscuotere capitali, accettare un’eredità o rinunciarvi, stipulare contratti di locazione, ecc.

L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare e scelto, ove possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, i figli o il fratello o la sorella, o comunque un parente entro il quarto grado.

L'amministrazione di sostegno non può percepire compensi per l’incarico, al massimo possono essergli riconosciuti un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal Giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata.

CHI PUO’ BENEFICIARNE

mercoledì 23 aprile 2014

ADL, IADL e MMSE: come interpretare un certificato geriatrico



Con riferimento all'indennità di accompagnamento, numerosi colleghi mi scrivono per avere chiarimenti su come interpretare le valutazioni contenute nei certificati geriatrici.
Senza alcuna presunzione scientifica, cercherò di spiegare, in maniera molto elementare, come vanno interpretate le valutazioni che lo specialista fa con riferimento all'A.D.L., all'I.A.D.L. e alla M.M.S.E.
1) Con la valutazione "A.D.L. (Activities of Daily Living)" si fa riferimento alle attività fondamentali della vita quotidiana nelle quali il soggetto è dipendente: su una scala da 0 a 6 punti, più basso è il punteggio finale (es. ADL: 1/6), maggiore è il bisogno di assistenza del soggetto.
2) Con la valutazione "I.A.D.L. (Instrumental Activities of Dailiy Living)" si fa, invece, riferimento al grado di compromissione nelle attività strumentali della vita quotidiana: su una scala da 0 a 8 punti, minore è il punteggio finale (es. IADL: 1/8), maggiore è il grado di compromissione dell'autonomia del soggetto.
3) Il "M.M.S.E. (Mini Mental State Examination), infine, è il test per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo: si basa su una scala valutativa da 0 a 30 punti ed anche in questo caso, minore è il punteggio conseguito (es. MMSE: 6/30), maggiore è la non autonomia del periziando.
In particolare:
Un punteggio pari od inferiore a 13 = deterioramento grave 
Un punteggio compreso tra 13 e 17 = deterioramento evidente 
Un puntegggio compreso tra 18 e 24 = compromissione da moderata a lieve 
Un punteggio pari a 25 = borderline 
Un punteggio compreso tra 26 e 30 = normalità cognitiva
A seguire un facsimile dei test che vengono usualmente somministrati sul quale, per ovvi motivi di privacy, ho provveduto ad eliminare i dati sensibili dell'assistito.



Carmine Buonomo

Carta Acquisti estesa a cittadini comunitari e stranieri: la nuova modulistica


A partire dall'8 aprile 2014 la Carta Acquisti (o Social Card) può essere richiesta non soltanto da chi è in possesso della cittadinanza italiana, ma anche da colui che è residente in uno Stato membro dell'Unione europea, così come dal familiare di cittadini italiani o comunitari, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, ma in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, dal cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e dal rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria.
Pertanto, a partire dalla suddetta data, si è provveduto a rendere disponibile la nuova modulistica necessaria per la presentazione delle domande presso gli uffici postali abilitati.
Ricordiamo che la Carta Acquisti è uno strumento di pagamento introdotto dal Governo con il D.L. 112/2008 e finalizzato a offrire un sostegno economico alle persone meno abbienti. 
La Carta Acquisti, infatti, costituisce oggi un valido sostegno negli acquisti di generi alimentari, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, e nel pagamento di bollette domestiche di luce e gas.

mercoledì 16 aprile 2014

Falsi invalidi? Una sentenza storica per le persone con vera disabilita'


Una giornata “storica” il 9 aprile scorso. 
Il TAR del Lazio si è pronunciato, con sentenza n° 3851/2014, sul giudizio avviato da ANFFAS Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità Intellettiva e/o relazionale), con l’intervento ad adiuvandum della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) contro una serie di messaggi e circolari con cui l’INPS, fra il 2011 e il 2012, ha disciplinato i controlli dei Piani straordinari di verifica sui cosiddetti “falsi invalidi” per 500.000 persone.
La sentenza, giunta dopo ben tre anni di dura battaglia nelle aule giudiziarie, riconosce, come già ampiamente denunciato da ANFFAS e FISH, che le modalità adottate dall’INPS per le verifiche straordinarie sono state illegittime e lesive dei diritti delle vere persone con disabilità e sconfessa – ancora un volta – anche i dati forniti dall’Istituto in materia.
Infatti, a partire dal 2011, dopo aver già effettuato 300mila controlli nei due anni precedenti, l’INPS, in via unilaterale ed anche in contraddizione rispetto alle garanzie previste dalla normativa statale, ha modificato progressivamente le modalità delle verifiche straordinarie stabilendo di far rientrare, nei controlli a campione, anche gli invalidi per i quali era già stata precedentemente prevista una rivedibilità.
Così facendo il numero delle revoche, alla fine dei controlli “straordinari”, è risultato artificiosamente elevato: sono state sommate anche le posizioni comunque già considerate rivedibili e, in larga misura, in ogni caso destinate a revoca.
Senza dire che, poi, tale attività ha distolto l’impegno dell’INPS da quello che effettivamente aveva richiesto il Parlamento: controllo, in aggiunta all’ordinaria attività di revisione, delle situazioni determinate molti anni addietro.

lunedì 14 aprile 2014

Disposizioni operative in materia di esecuzioni dei decreti di omologa di invalidita' civile: Messaggio INPS n° 20715/2013


Con Messaggio INPS n° 2075/2013 è stato diramato un ordine di servizio alle sedi provinciali per disciplinare le modalità di gestione della fase di liquidazione post notifica del decreto di omologa favorevole all'assistito.
L'aspetto più interessante è che viene stabilito un assoluto ed inderogabile divieto di procedere con la richiesta dell'autocertificazione a mezzo del c.d. mod. AP70 in quanto l'Istituto può autonomamente procedere alla liquidazione delle provvidenze eventualmente spettanti, grazie all'accesso alle varie banche dati.
Ringrazio lo "Studio Legale Santochirico-Faggiano" ed in particolare l'avv. Isabella Maselli per la preziosa segnalazione.

giovedì 10 aprile 2014

Indennità di accompagnamento agli stranieri senza carta di soggiorno (Cassazione, sentenza n° 8069/2014)


Anche se titolare del solo permesso di soggiorno, il cittadino straniero ha diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, non essendo più necessaria, a seguito di pronunce della Corte Costituzionale, l’ulteriore condizione della titolarità della carta di soggiorno. 
Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 8069 del 7 aprile 2014
La Suprema corte ha così accolto il ricorso dell’unica erede - straniera - di una assistita INPS, che si era vista negare il diritto a riscuotere i ratei arretrati dell’indennità di accompagnamento spettante a detta assistita: secondo l’Istituto, l’erede non aveva diritto alla prestazione in quanto straniera priva della carta di soggiorno. 
Il diritto in parola era stato riconosciuto dal giudice di primo grado, ma la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione dell’Istituto, ritenendo che la spettanza del diritto, ai sensi dell’art. 80, co. 19, Legge n. 388/2000, fosse subordinata non solo al possesso del permesso di soggiorno ma anche alla titolarità della carta. 
I Giudici di legittimità, cui l’erede aveva fatto ricorso per la Cassazione della sentenza d’appello, avevano richiamato le sentenze nn. 306/2008, 11/2009 e 187/2010, con le quali la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 80 nella parte in cui escludeva il diritto all’indennità in esame per gli stranieri privi della carta di soggiorno. 

Parere del Consiglio di Stato: contributo unificato giudizio ottemperanza in materia assistenziale e previdenziale

Allego parere del Consiglio di Stato relativo al versamento del Contributo Unificato per i ricorsi per l'ottemperanza del giudicato.
Accogliendo le controdeduzioni dell'avv. Cesare Formato, il Consiglio di Stato ha confermato l'esenzione dal pagamento del contributo per la parte ricorrente titolare di un reddito imponibile inferiore a tre volte il reddito previsto dall'art. 76 del T.U, mente nel caso contrario è dovuto un contributo di € 37,00.
Ringrazio l'amico avv. Roberto Avallone per la preziosa segnalazione.


mercoledì 9 aprile 2014

Fondo di garanzia INPS: come ottenere il pagamento di TFR, buste paga e crediti diversi dall’impresa fallita


Il Fondo di garanzia è un Fondo gestito dall'Inps che paga il trattamento di fine rapporto (TFR) e le ultime tre mensilità in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

A CHI SPETTA
A tutti i lavoratori dipendenti da aziende private, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi .
Dall'1/7/1997 anche ai soci delle cooperative di lavoro.

LA DOMANDA
Deve essere presentata, in caso di:
Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
Concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

QUANDO SPETTA
Il Fondo interviene nel caso in cui il datore di lavoro sia insolvente.

REQUISITI PER OTTENERE LA PRESTAZIONE
Datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria):
cessazione del rapporto di lavoro;
apertura di una procedura concorsuale;
accertamento del credito per TFR (stato passivo).
Datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali (esecuzione forzata o individuale):
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.;
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
L'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.

QUANTO SPETTA
Il Fondo corrisponde per intero il TFR dovuto dall'imprenditore insolvente nella misura in cui risulta ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale o, più in generale, accertato giudizialmente.

Sono coperte dalla garanzia del Fondo le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, a condizione che rientrino nei 12 mesi che precedono:
la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale, a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa;
la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l'intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l'apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

Il pagamento non può essere superiore a una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria mensile (CIGS) al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali. 
Il Fondo corrisponde interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino a quella di effettivo pagamento.

IL PAGAMENTO
La prestazione può essere riscossa esclusivamente allo sportello bancario previo rilascio della quietanza delle somme ricevute.

TRATTAMENTI COLLEGATI: PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Fondo di Garanzia interviene nel caso in cui il datore sia insolvente e abbia omesso di versare i contributi al fondo di previdenza complementare.

Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi/beneficiari.

Requisiti per ottenere la prestazione:
Datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali:
iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
cessazione del rapporto di lavoro;
apertura di una procedura concorsuale;
accertamento del credito per TFR (stato passivo).
Datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali:
iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.;
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
Accertamento giudiziale dell'omissione contributiva.

La domanda deve essere presentata:
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

Il Fondo di Garanzia non indennizza direttamente i lavoratori, ma le somme verranno versate al fondo di previdenza da loro indicato.