martedì 3 giugno 2014

Indebito assistenziale: irripetibilità dei ratei indebitamente pagati dall'Inps a seguito di provvedimento di revoca successivamente intervenuto (Corte Appello Milano, sentenza n° 320/2014)


Ringrazio l'amico avv. Alessandro Petrillo per il prezioso materiale fornitomi.
Sul tema degli indebiti "assitenziali" vi invito a leggere anche questo articolo che pubblicai un pò di tempo fa e che offre ulteriori ed interessanti spunti di discussione.

Carmine Buonomo

giovedì 29 maggio 2014

Benefici previdenziali e computo di arretrati: applicazione del criterio di competenza e non di cassa (Cassazione S.S.U.U., sentenza n° 12796/2005)



In ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza (Massima non ufficiale).

A seguire il testo integrale della Sentenza:

martedì 27 maggio 2014

Seminario formativo "L'ATP ex art. 445 bis cpc: questioni irrisolte e soluzioni possibili"

Allego locandina dell'interessante seminario formativo organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con il C.O.A. di Napoli. 
L'evento, la cui partecipazione darà diritto all'attribuzione di 4 crediti formativi, è fissato per il giorno 11/06/2014 dalle ore 15.00 presso l'Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.
Interverrà come relatore anche l'avv. Sergio D'Andrea, Presidente della nostra Associazione (LINK).


venerdì 23 maggio 2014

Giustizia Map

"Giustizia Map" è un servizio informativo sugli uffici dell’amministrazione della giustizia.
E' possibile utilizzare, in alternativa, uno dei seguenti criteri per trovare gli uffici:
COMUNE - si ottiene la lista degli uffici giudiziari competenti per il territorio di quel comune (gli uffici giudiziari di Napoli Nord sono nel comune di Aversa) e degli altri uffici presenti in quel comune
TIPO UFFICIO - si ottiene la lista di tutti gli uffici appartenenti alla tipologia scelta, a prescindere da dove si trovano
REGIONE - si ottiene la lista di tutti gli uffici presenti sul territorio di una regione
PROVINCIA si ottiene la lista di tutti gli uffici presenti sul territorio di una provincia
RICERCA LIBERA

Cliccando sul segno + accanto ad ogni ufficio si visualizzano: indirizzo, telefoni, mail, orari, servizi e indicazioni particolari.

martedì 20 maggio 2014

L'amministratore di sostegno: quando e come richiederlo




CHI È L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’amministratore di sostegno è una figura professionale, introdotta dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, che assicura la protezione di un soggetto che versa in condizioni di infermità fisica o psichica e che per tale motivo non è in grado di badare a se stesso e ai propri interessi, anche patrimoniali come ad esempio riscuotere capitali, accettare un’eredità o rinunciarvi, stipulare contratti di locazione, ecc.

L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare e scelto, ove possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, i figli o il fratello o la sorella, o comunque un parente entro il quarto grado.

L'amministrazione di sostegno non può percepire compensi per l’incarico, al massimo possono essergli riconosciuti un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal Giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata.

CHI PUO’ BENEFICIARNE

mercoledì 23 aprile 2014

ADL, IADL e MMSE: come interpretare un certificato geriatrico



Con riferimento all'indennità di accompagnamento, numerosi colleghi mi scrivono per avere chiarimenti su come interpretare le valutazioni contenute nei certificati geriatrici.
Senza alcuna presunzione scientifica, cercherò di spiegare, in maniera molto elementare, come vanno interpretate le valutazioni che lo specialista fa con riferimento all'A.D.L., all'I.A.D.L. e alla M.M.S.E.
1) Con la valutazione "A.D.L. (Activities of Daily Living)" si fa riferimento alle attività fondamentali della vita quotidiana nelle quali il soggetto è dipendente: su una scala da 0 a 6 punti, più basso è il punteggio finale (es. ADL: 1/6), maggiore è il bisogno di assistenza del soggetto.
2) Con la valutazione "I.A.D.L. (Instrumental Activities of Dailiy Living)" si fa, invece, riferimento al grado di compromissione nelle attività strumentali della vita quotidiana: su una scala da 0 a 8 punti, minore è il punteggio finale (es. IADL: 1/8), maggiore è il grado di compromissione dell'autonomia del soggetto.
3) Il "M.M.S.E. (Mini Mental State Examination), infine, è il test per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo: si basa su una scala valutativa da 0 a 30 punti ed anche in questo caso, minore è il punteggio conseguito (es. MMSE: 6/30), maggiore è la non autonomia del periziando.
In particolare:
Un punteggio pari od inferiore a 13 = deterioramento grave 
Un punteggio compreso tra 13 e 17 = deterioramento evidente 
Un puntegggio compreso tra 18 e 24 = compromissione da moderata a lieve 
Un punteggio pari a 25 = borderline 
Un punteggio compreso tra 26 e 30 = normalità cognitiva
A seguire un facsimile dei test che vengono usualmente somministrati sul quale, per ovvi motivi di privacy, ho provveduto ad eliminare i dati sensibili dell'assistito.



Carmine Buonomo

Carta Acquisti estesa a cittadini comunitari e stranieri: la nuova modulistica


A partire dall'8 aprile 2014 la Carta Acquisti (o Social Card) può essere richiesta non soltanto da chi è in possesso della cittadinanza italiana, ma anche da colui che è residente in uno Stato membro dell'Unione europea, così come dal familiare di cittadini italiani o comunitari, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, ma in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, dal cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e dal rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria.
Pertanto, a partire dalla suddetta data, si è provveduto a rendere disponibile la nuova modulistica necessaria per la presentazione delle domande presso gli uffici postali abilitati.
Ricordiamo che la Carta Acquisti è uno strumento di pagamento introdotto dal Governo con il D.L. 112/2008 e finalizzato a offrire un sostegno economico alle persone meno abbienti. 
La Carta Acquisti, infatti, costituisce oggi un valido sostegno negli acquisti di generi alimentari, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, e nel pagamento di bollette domestiche di luce e gas.

mercoledì 16 aprile 2014

Falsi invalidi? Una sentenza storica per le persone con vera disabilita'


Una giornata “storica” il 9 aprile scorso. 
Il TAR del Lazio si è pronunciato, con sentenza n° 3851/2014, sul giudizio avviato da ANFFAS Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità Intellettiva e/o relazionale), con l’intervento ad adiuvandum della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) contro una serie di messaggi e circolari con cui l’INPS, fra il 2011 e il 2012, ha disciplinato i controlli dei Piani straordinari di verifica sui cosiddetti “falsi invalidi” per 500.000 persone.
La sentenza, giunta dopo ben tre anni di dura battaglia nelle aule giudiziarie, riconosce, come già ampiamente denunciato da ANFFAS e FISH, che le modalità adottate dall’INPS per le verifiche straordinarie sono state illegittime e lesive dei diritti delle vere persone con disabilità e sconfessa – ancora un volta – anche i dati forniti dall’Istituto in materia.
Infatti, a partire dal 2011, dopo aver già effettuato 300mila controlli nei due anni precedenti, l’INPS, in via unilaterale ed anche in contraddizione rispetto alle garanzie previste dalla normativa statale, ha modificato progressivamente le modalità delle verifiche straordinarie stabilendo di far rientrare, nei controlli a campione, anche gli invalidi per i quali era già stata precedentemente prevista una rivedibilità.
Così facendo il numero delle revoche, alla fine dei controlli “straordinari”, è risultato artificiosamente elevato: sono state sommate anche le posizioni comunque già considerate rivedibili e, in larga misura, in ogni caso destinate a revoca.
Senza dire che, poi, tale attività ha distolto l’impegno dell’INPS da quello che effettivamente aveva richiesto il Parlamento: controllo, in aggiunta all’ordinaria attività di revisione, delle situazioni determinate molti anni addietro.

lunedì 14 aprile 2014

Disposizioni operative in materia di esecuzioni dei decreti di omologa di invalidita' civile: Messaggio INPS n° 20715/2013


Con Messaggio INPS n° 2075/2013 è stato diramato un ordine di servizio alle sedi provinciali per disciplinare le modalità di gestione della fase di liquidazione post notifica del decreto di omologa favorevole all'assistito.
L'aspetto più interessante è che viene stabilito un assoluto ed inderogabile divieto di procedere con la richiesta dell'autocertificazione a mezzo del c.d. mod. AP70 in quanto l'Istituto può autonomamente procedere alla liquidazione delle provvidenze eventualmente spettanti, grazie all'accesso alle varie banche dati.
Ringrazio lo "Studio Legale Santochirico-Faggiano" ed in particolare l'avv. Isabella Maselli per la preziosa segnalazione.

giovedì 10 aprile 2014

Indennità di accompagnamento agli stranieri senza carta di soggiorno (Cassazione, sentenza n° 8069/2014)


Anche se titolare del solo permesso di soggiorno, il cittadino straniero ha diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, non essendo più necessaria, a seguito di pronunce della Corte Costituzionale, l’ulteriore condizione della titolarità della carta di soggiorno. 
Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 8069 del 7 aprile 2014
La Suprema corte ha così accolto il ricorso dell’unica erede - straniera - di una assistita INPS, che si era vista negare il diritto a riscuotere i ratei arretrati dell’indennità di accompagnamento spettante a detta assistita: secondo l’Istituto, l’erede non aveva diritto alla prestazione in quanto straniera priva della carta di soggiorno. 
Il diritto in parola era stato riconosciuto dal giudice di primo grado, ma la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione dell’Istituto, ritenendo che la spettanza del diritto, ai sensi dell’art. 80, co. 19, Legge n. 388/2000, fosse subordinata non solo al possesso del permesso di soggiorno ma anche alla titolarità della carta. 
I Giudici di legittimità, cui l’erede aveva fatto ricorso per la Cassazione della sentenza d’appello, avevano richiamato le sentenze nn. 306/2008, 11/2009 e 187/2010, con le quali la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 80 nella parte in cui escludeva il diritto all’indennità in esame per gli stranieri privi della carta di soggiorno. 

Parere del Consiglio di Stato: contributo unificato giudizio ottemperanza in materia assistenziale e previdenziale

Allego parere del Consiglio di Stato relativo al versamento del Contributo Unificato per i ricorsi per l'ottemperanza del giudicato.
Accogliendo le controdeduzioni dell'avv. Cesare Formato, il Consiglio di Stato ha confermato l'esenzione dal pagamento del contributo per la parte ricorrente titolare di un reddito imponibile inferiore a tre volte il reddito previsto dall'art. 76 del T.U, mente nel caso contrario è dovuto un contributo di € 37,00.
Ringrazio l'amico avv. Roberto Avallone per la preziosa segnalazione.


mercoledì 9 aprile 2014

Fondo di garanzia INPS: come ottenere il pagamento di TFR, buste paga e crediti diversi dall’impresa fallita


Il Fondo di garanzia è un Fondo gestito dall'Inps che paga il trattamento di fine rapporto (TFR) e le ultime tre mensilità in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

A CHI SPETTA
A tutti i lavoratori dipendenti da aziende private, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi .
Dall'1/7/1997 anche ai soci delle cooperative di lavoro.

LA DOMANDA
Deve essere presentata, in caso di:
Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
Concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

QUANDO SPETTA
Il Fondo interviene nel caso in cui il datore di lavoro sia insolvente.

REQUISITI PER OTTENERE LA PRESTAZIONE
Datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria):
cessazione del rapporto di lavoro;
apertura di una procedura concorsuale;
accertamento del credito per TFR (stato passivo).
Datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali (esecuzione forzata o individuale):
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.;
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
L'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.

QUANTO SPETTA
Il Fondo corrisponde per intero il TFR dovuto dall'imprenditore insolvente nella misura in cui risulta ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale o, più in generale, accertato giudizialmente.

Sono coperte dalla garanzia del Fondo le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, a condizione che rientrino nei 12 mesi che precedono:
la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale, a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa;
la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l'intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l'apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

Il pagamento non può essere superiore a una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria mensile (CIGS) al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali. 
Il Fondo corrisponde interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino a quella di effettivo pagamento.

IL PAGAMENTO
La prestazione può essere riscossa esclusivamente allo sportello bancario previo rilascio della quietanza delle somme ricevute.

TRATTAMENTI COLLEGATI: PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Fondo di Garanzia interviene nel caso in cui il datore sia insolvente e abbia omesso di versare i contributi al fondo di previdenza complementare.

Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi/beneficiari.

Requisiti per ottenere la prestazione:
Datore di lavoro assoggettabile alle procedure concorsuali:
iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
cessazione del rapporto di lavoro;
apertura di una procedura concorsuale;
accertamento del credito per TFR (stato passivo).
Datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali:
iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.;
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata;
Accertamento giudiziale dell'omissione contributiva.

La domanda deve essere presentata:
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione.

Il Fondo di Garanzia non indennizza direttamente i lavoratori, ma le somme verranno versate al fondo di previdenza da loro indicato.

martedì 8 aprile 2014

Modello da trasmettere via PEC all'INPS di Napoli per consentire la registrazione e l'archiviazione delle procedure negative concluse

Si allega il modello da trasmettere via PEC all'INPS di Napoli per consentire la registrazione e l'archiviazione delle procedure negative concluse; in tal modo i ricorrenti potranno presentare nel più breve tempo possibile una nuova domanda amministrativa di invalidità.



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mercoledì 2 aprile 2014

Nuovi parametri forensi: pubblicato il D.M. n° 55/2014 in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02/04/2014


E' stato pubblicato oggi, nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2014, il Decreto Ministeriale n. 55/2014 recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento professionale. 
I nuovi Parametri entreranno in vigore da domani 3 Aprile 2014.
Il nuovo sistema garantisce la prevedibilità dei costi delle prestazioni professionali, una corretta concorrenza tra i professionisti, trasparenza nei confronti di cittadini e imprese e sopratutto riconosce la dignità dei compensi per la categoria forense, recuperando gli ingiustificati abbattimenti dei valori rispetto a quelli pur fermi al 2004, contenuti nel precedente decreto 140/2012, adottato sulla base del decreto Cresci-Italia senza alcuna interlocuzione con la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura, e nelle successive ipotesi di sue modifiche, insufficienti e parziali.


Scarica il Testo Ufficiale

lunedì 31 marzo 2014

Irrecuperabilità dei ratei di pensione di inabilita' civile erogati prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 D.L. 76/2013, se il reddito personale era comunque inferiore al limite previsto ex Lege: non dovuti per superamento del limite reddituale a seguito del cumulo con il coniuge (Cassazione, Sentenza n° 6262/2014)


Decreto di omologa del requisito sanitario (art. 445-bis cpc): ammissibilita' ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. solo limitatamente alla statuizione sulle spese (Cassazione, Sentenza n. 6085/2014)



Massima non ufficiale: Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni, non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono né negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'Inps di erogarla.
Quando il procedimento si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete.
Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti.
Ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta.
Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità.
Sono del tutto ininfluenti i rilievi (eventualmente errati) del giudice contenuti nel decreto di omologa, perché in detto provvedimento il giudice medesimo deve "necessariamente" limitarsi ad asseverare le conclusioni del CTU, e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni.
Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445-bis cpc per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.

lunedì 24 marzo 2014

La dichiarazione di inammissibilità dell'ATPO (art. 445-bis cpc) non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza (Cassazione, sent. n. 5338/2014)



Ringrazio il Presidente della UIF Napoli Nord, nonchè fraterno amico, avv. Gaetano Irollo, per la preziosa segnalazione.

MASSIMA: L'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza.

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mercoledì 19 marzo 2014

FAND e FISH contro i tagli dell’indennità di accompagnamento


Sono state diffuse le “Proposte di revisione della spesa pubblica” redatte dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa, Paolo Cottarelli.

Fra le ipotesi di spending review sono previsti anche preoccupanti interventi sulla spesa per le invalidità civili.
Nel mirino soprattutto l’indennità di accompagnamento, attualmente l’unico sostegno certo alle persone con grave disabilità e alle famiglie che prevalentemente rappresentano per loro l’unico supporto in assenza o carenza di servizi pubblici.
Secondo Cottarelli bisogna introdurre un limite reddituale alle indennità di accompagnamento, specialmente per gli ultrasessantacinquenni, e intensificare i controlli verso i presunti abusi.
Il documento del Commissario straordinario ripropone vetuste e discutibili proiezioni evidenziando come in alcune Regioni vi siano percentuali maggiori di indennità di accompagnamento rispetto ad altre. Abusi, quindi, che sarebbero dimostrati appunto dai “picchi territoriali” e da un aumento della spesa non dimostrata da “flussi demografici”.
Il Commissario non ha incrociato i dati con la spesa per i non autosufficienti in quelle stesse Regioni. Scoprirebbe che, laddove le Regioni (esempio Calabria) spendono pochissimo per i disabili gravi, il numero delle indennità di accompagnamento lievita proporzionalmente.