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Massima non ufficiale: Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni, non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono né negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'Inps di erogarla.
Quando il procedimento si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete.
Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti.
Ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta.
Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità.
Sono del tutto ininfluenti i rilievi (eventualmente errati) del giudice contenuti nel decreto di omologa, perché in detto provvedimento il giudice medesimo deve "necessariamente" limitarsi ad asseverare le conclusioni del CTU, e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni.
Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445-bis cpc per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile.