lunedì 17 marzo 2014

Ricongiunzione o totalizzazione dei contributi?


Due modi alternativi per rimettere assieme tutti i contributi versati nel corso della carriera, in diversi enti o fondi previdenziali. 

Una breve carriera da precario e poi l’assunzione come impiegato pubblico, dopo aver vinto un concorso. 
Oppure dieci anni di duro lavoro da dipendente e poi, finalmente, la decisione di mettersi in proprio e diventare imprenditore o libero professionista con la partita Iva.
Sono situazioni che capitano a parecchi lavoratori italiani, almeno a quelli che sono abituati a cambiare spesso mestiere. 
Di conseguenza, per molti, il calcolo della pensione rischia di diventare una specie di “rebus” visto che in Italia esistono decine di enti e di fondi previdenziali diversi, destinati a particolari categorie professionali.
Ci sono per esempio le casse private dei liberi professionisti (come gli avvocati, i commercialisti o gli architetti) e, fino al 2012, esisteva anche un ente pensionistico creato apposta per gli impiegati pubblici: l’Inpdap, che ora è stato accorpato dall’Inps. 
Ogni istituto segue delle regole diverse per il calcolo degli assegni da liquidare ai futuri pensionati. 
E così, quando decidono di mettersi a riposo, molte persone che hanno alle spalle diverse esperienze di lavoro sono costrette, a fatica, a rimettere assieme tutti i contributi versati in differenti fondi previdenziali. Per riuscirci, ci sono sostanzialmente due modi diversi: la ricongiunzione o, in alternativa, la totalizzazione dei contributi. 
Ecco come funzionano e a chi convengono.

domenica 16 marzo 2014

Pluriminorazioni e possibilità di cumulo delle provvidenze (art. 2, L. 429/1991)



Concetto di pluriminorazione

La pluriminorazione può definirsi come quella condizione sanitaria caratterizzata dalla compresenza di distinte minorazioni invalidanti (ad esempio cecità e cardiopatia)
Nella valutazione della invalidità civile, le distinte minorazioni contribuiscono tutte alla determinazione della percentuale di inabilità lavorativa. 
Esse, però, non vengono semplicemente sommate tra di loro, bensì globalmente ponderate in misura e con modalità diverse secondo debbano definirsi "funzionalmente in concorso" o meramente "coesistenti".
Qualora sussistano diverse minorazioni, ciascuna relativa a differenti status di invalidità, è possibile ottenere il riconoscimento di ciascuno di essi, in quanto l'appartenenza ad una determinata categoria di invalidi non esclude la possibilità di appartenere contemporaneamente ad un'altra.
Il riconoscimento di più condizioni di invalidità non comporta però automaticamente il diritto alle erogazione di tutte le provvidenze economiche per esse spettanti, potendo intervenire, in tali circostanze, specifici divieti di cumulo imposti dal legislatore (per esempio:l'indennità di frequenza o l'assegno mensile).

Cumulo delle provvidenze

Per distinte patologie, una stessa persona può ottenere più riconoscimenti di invalidità: ad esempio, quello di invalido civile e quello di cieco civile. 
Ne discende il diritto al cumulo delle provvidenze economiche spettanti, sempre che, ovviamente, sussistano i requisiti previsti dalle norme relative alle singole provvidenze (per esempio, requisiti sanitari, assenza di ricovero gratuito per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ecc.).
Riguardo all'indennità di accompagnamento, la normativa anteriore alla Legge 429/91, prevedeva, nel caso di pluriminorazioni, il diritto ad una sola indennità. 
Successivamente la Legge 429/91, all'art. 2, ha ammesso la cumulabilità delle indennità connesse alle singole minorazioni (ad esempio: l'invalido civile non deambulante affetto anche da cecità assoluta, ha diritto ad una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità di accompagnamento previste per entrambe le minorazioni). 

mercoledì 12 marzo 2014

Comunicato Stampa FISH - Governo Renzi: le risorse saranno prese da invalidi e vedove?

Come sempre ringrazio il caro amico Ernesto Basso, Presidente della Onlus "Amici dei Disabili" di Ventimiglia (Im), per la preziosa segnalazione.
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Parametri forensi 2014: approvato il nuovo regolamento per la liquidazione dei compensi.



In data 10/03/2014 il Ministro della Giustizia ha approvato i nuovi parametri forensi che sostituiscono quelli introdotti dal DM 140 del 2012; il regolamento deve essere ancora pubblicato sulla G.U. per la sua ufficializzazione.



Il testo del regolamento consta di una parte normativa e di una parte parametrica, che si compone di 25 tabelle per il civile, ripartite per tipo specifico di procedimento, anche tributario e amministrativo, di una tabella per l’attività stragiudiziale(anche per prestazioni svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali) e di una tabella per il penale.

Ciascuna tabella è divisa nelle quattro fasi principali del procedimento (studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale) e inscaglioni di valore.

Da notare che il numero complessivo delle tabelle non cambia rispetto alla bozza del 2013 ma attendiamo comunque la pubblicazione sulla G.U. per valutare le eventuali variazioni.

Sono state introdotte alcune modifiche rispetto alla normativa precedente:

1) è stato reintrodotto il rimborso per spese forfettarie, che è stato fissato nella misura fissa del 15% del compenso totale;

2) viene espressamente disciplinato il compenso spettante all'avvocato domiciliatario, al quale spetta un onorario non inferiore al 20% dell'importo previsto dai parametri per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha svolto;

3) è stato introdotto il diritto del legale, che debba svolgere attività fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, di percepire una indennità di trasferta e il rimborso per le spesesostenute;

4) sono state previste nuove tabelle dedicate ad attività professionalifrequenti, che non erano state considerate dal precedente decreto, come le tabelle per l'atto di Precetto, per i procedimenti monitori, e per i procedimenti per convalida di sfratto.

mercoledì 5 marzo 2014

Indennità di frequenza per minore: non occorre l'ok del giudice tutelare (Trib. Milano, sez. IX civile, decreto 31.10.13)


Il giudice tutelare deve vigilare sugli interessi dei minori sottoposti alla potestà dei genitori. 
Per questo motivo la legge individua una serie di atti che i genitori, in qualità di rappresentanti del minore, possono compiere soltanto con l’autorizzazione del Giudice tutelare. 
L’art. 320 c.c. individua una serie di atti che vanno ad incidere sulla sfera patrimoniale del minore che il giudice autorizzerà in base al criterio del vantaggio che l’atto possa o meno arrecare al minore. 
Secondo la giurisprudenza, l’autorizzazione sarà necessaria sempre quando si è in presenza di un atto di amministrazione straordinaria che possa arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio del minore, con esclusione degli atti diretti al miglioramento alla conservazione dei beni (Cass. Civ. n. 742/2012).

Il problema si pone in quanto l’art. 320 al IV comma include negli atti soggetti alla preventiva autorizzazione, la riscossione di capitali, senza specificare se nella previsione debba essere ricompresa ogni riscossione di somme di denaro dovute al minore.

Il Tribunale di Milano, con il decreto 31 ottobre 2013, ha escluso la necessarietà dell’autorizzazione per la riscossione di somme derivanti dall’”indennità di frequenza” attribuita ad una minore con disabilità, da parte dei genitori esercenti la potestà.

mercoledì 26 febbraio 2014

Il non vedente conserva la pensione di invalidità civile a prescindere dal suo reddito lavorativo

Sull'annosa questione sulla compatibilità tra pensione per cecità civile e reddito da lavoro, allego un interessantissimo precedente, gentilmente inviatomi dal collega avv. Antonio Tota del Foro di Foggia.

Sull'argomento, troverete altri precedenti della Cassazione (in particolare a Sezioni Unite) al seguente LINK.


lunedì 17 febbraio 2014

Il Tribunale di Bergamo riconosce ai collaboratori a progetto il principio dell’automaticità delle prestazioni


Pubblichiamo questa recente ed importante sentenza (n. 941 del 12 dicembre 2013) del Tribunale di Bergamo che ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice impiegata con contratti di collaborazione a progetto a vedersi riconosciuti dall’INPS i contributi dovuti e non versati dal proprio datore di lavoro, in virtù dell’applicazione del principio sancito dall'art. 2116 del codice civile (automaticità delle prestazioni).

Riepiloghiamo brevemente i termini della questione e la decisione assunta dal Tribunale di Bergamo.

L’art. 2116 del codice civile prevede per il lavoro subordinato che la prestazione (sia quella temporanea che quella pensionistica), normalmente garantita dal versamento contributivo, è dovuta anche qualora il datore di lavoro si renda responsabile del mancato o irregolare versamento dei contributi a cui è tenuto per legge. Per i lavoratori della Gestione separata che hanno un committente obbligato a versare i contributi, questo principio non opera.

Non è di questo avviso però il giudice del Tribunale di Bergamo che nel caso specifico argomenta come la non applicabilità del principio di automatismo delle prestazioni ha una sua coerenza nei casi di rapporti di lavoro autonomo (ad esempio per i professionisti); in questi casi, infatti, l'obbligo di pagamento della contribuzione previdenziale grava sui lavoratori stessi assicurati e sui quali ovviamente non può che ricadere la conseguenza dell'eventuale omesso versamento.

venerdì 7 febbraio 2014

Domanda di indennità di accompagnamento abbinata a certificato medicoprivo della spunta dei campi relativi alla disautonomia

Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sulla idoneità della domanda amministrativa di indennità di accompagnamento preceduta da invio di certificato medico privo della spunta dei campi relativi alle due condizioni di disautonomia di cui all'art. 1 L. 18/1980.

Ringrazio la carissima amica avv. Maria Paola Monti, amministratrice tra l'altro, della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la preziosa segnalazione. 
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giovedì 6 febbraio 2014

Invalidità ed inabilità civile: si considera il reddito netto o lordo?



Articolo dell'amico Carlo Giacobini, Direttore di Handylex.org.

La domanda di fondo rimane quella che riguarda anche le altre prestazioni riservate agli invalidi civili: la risposta cela una dei veri e propri «misteri» della nostra burocrazia assistenziale.Un po’ di storia non guasta, per capire meglio.

L’ORIGINE - Agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti vengono erogate delle provvidenze economiche rapportate al loro grado di invalidità. Uno degli elementi che determina la concessione è il limite reddituale. Prima di concedere o confermare pensioni, assegni o indennità di frequenza, viene quindi verificato il reddito personale annuo dell’interessato. Fanno eccezione le indennità di accompagnamento per ciechi e invalidi civili, l’indennità di comunicazione per i sordomuti e l’indennità per i ciechi ventesimisti, per le quali non è previsto alcun limite reddituale. 

Ma a quale reddito si deve far riferimento? La normativa di riferimento per i limiti reddituali è l’articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33: “i limiti di reddito […], sono elevati a L. […] annui, calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari”. Sono possibili due ipotesi interpretative: considerare il reddito complessivo cioè tutti i redditi che non siano esenti per legge dal calcolo dell’IRPEF, oppure considerare ilreddito imponibile ai fini IRPEF. La differenza ovviamente è sostanziale.

Qualificazione del rapporto di lavoro, verbali ispettivi e pretese contributive INPS


Ringrazio l'amico prof. avv. Ottavio Pannone per questo interessantissimo articolo pubblicato su "Diritto24".

Una pregevole sentenza della Corte d'Appello Genova, Sezione Lavoro civile, Sentenza 11 gennaio 2013, n. 18 (Pres. Vigotti, rel. Ponassi) esamina, con particolare attenzione, il tema della esatta qualificazione del rapporto di lavoro e delle risultanze emerse dai verbali ispettivi.
Nel caso in esame, la Corte genovese ha ritenuto fondato il ricorso in appello con il quale l'appellante chiedeva accertarsi l'insussistenza dell’asserito rapporto di lavoro subordinato contestatogli dall'Inps, con il verbale di accertamento ispettivo, intrattenuto con una persona straniera, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme pretese dall'istituto, a titolo di contributi, anche in considerazione del fatto che i testi escussi avevano confermato l'insussistenza di rapporto di lavoro di cui sopra.
Nella fattispecie, la prospettazione dell’Inps si fondava unicamente sulla riscontrata presenza della donna nel locale, intenta a svolgere le pulizie, in un momento di assenza del titolare.
In tale occasione, la donna, riconoscendo un legame affettivo con il titolare, riferiva di essersi recata in azienda per aiutare lo stesso a fare un po' di pulizia, senza però fornire alcuna ulteriore precisazione in ordine al concetto di 'aiuto', finalizzato cioè a comprendere se esso integrasse o meno gli estremi di un rapporto di lavoro.

mercoledì 5 febbraio 2014

Il reclamo nell'ATPO ex art. 445-bis cpc


L'ATPO di cui all'art 445-bis cpc non ha natura cautelare, ma costituisce mera condizione di procedibilità finalizzata all'accertamento del requisito sanitario che la parte deve esperire prima di dar corso al giudice di merito sicchè, avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso non è proponibile il reclamo. 
Di conseguenza, una volta espletata tale fase dell'ATPO, indipendentemente dall'esito (e quindi anche nel caso di pronuncia di inammissibilità) la parte ben può introdiurre il giudizio di merito nel quale farà valere ogni sua ragione, anche connessa alla pronuncia conclusiva della fase di ATP (Tribunale Roma, Sez. Lavoro, 17/12/2012).
Ringrazio sentitamente l'amico avv. Fulvio Mastrantuono per la preziosa segnalazione.

martedì 4 febbraio 2014

Manifestazione nazionale avvocatura del 20.02.2014


Per giovedì 20 febbraio è indetta la manifestazione di protesta a Roma dell'Avvocatura a livello nazionale.
Il nostro Consiglio forense ha messo a disposizione gratuitamente treni e bus per convogliare a Roma gli avvocati napoletani.
Per partecipare alla manifestazione è necessario ed indispensabile compilare e sottoscrivere il modulo di adesione, che troverete in allegato, depositandolo tempestivamente presso la sede del nostro Consiglio forense.
Per la notevole improcrastinabile importanza della manifestazione, dobbiamo essere tutti presenti e in maniera massiccia.
I previdenzialisti napoletani saranno in prima linea!!!


Carmine Buonomo


venerdì 31 gennaio 2014

La tecnopatia va dimostrata con prove certe. Sono ininfluenti le ricerche mediche (Cassazione, sentenza n. 28619/2013)


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere - Dott. TRICOMI Irene - Consigliere - 


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 13883/2010 proposto da: G.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA, LA PECCERELLA LUIGI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 670/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/12/2009 R.G.N. 140/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA; udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO; udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto 

domenica 19 gennaio 2014

Tabelle INPS pensioni e limiti di reddito 2014



Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per l'anno 2014 (Circolare INPS n. 7/2014, All. n. 4)



Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2013.
Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2013201420132014
Pensione ciechi civili assoluti
298,33
301,91
16.127,30
16.449,85
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Pensione ciechi civili parziali
275,87
279,19
16.127,30 
16.449,85
Pensione invalidi civili totali
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Pensione sordi
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali
275,87
279,19
4.738,63
4.795,57
Indennità mensile frequenza minori
275,87
279,19
4.738,63 
4.795,57
Indennità accompagnamento
ciechi civili assoluti
846,16
863,85
Nessuno
Nessuno
Indennità accompagnamento
invalidi civili totali
499,27
504,27
Nessuno
Nessuno
Indennità comunicazione sordi
249,04
251,22
Nessuno
Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti
196,78
200,04
Nessuno
Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
495,43
501,38
Nessuno
Nessuno

TRATTAMENTO MINIMO (anno 2014): €  501,37
TRATTAMENTO MINIMO (anno 2013): €  495,43

A seguire il file liberamente scaricabile:

martedì 14 gennaio 2014

I nuovi requisiti di reddito per la pensione di inabilita' civile


Pensione a rischio per gli invalidi che hanno fatto ricorso contro l’Inps e per quelli che ne hanno fatto richiesta prima del 28 giugno 2013. 

Fino a tale data, infatti, il riconoscimento della pensione d’invalidità si basa sul requisito familiare e non su quello personale principio che vale, invece, dal 28 giugno 2013 in poi. 

Lo spiega la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27812/2013

Interpretando la nuova norma del D.L. 76/2013 che, non senza “qualche ambiguità”, stabilisce appunto il diritto alla pensione d’invalidità in base solo al reddito personale, i giudici precisano che il nuovo indirizzo non tocca le vecchie istanze non ancora decise, ossia quelle presentate prima del 28 giugno 2013 e quelle che sono in contenzioso non ancora chiuso. 

giovedì 9 gennaio 2014

La nuova durata dell'Aspi


Due mesi in più di Aspi ai lavoratori ultra55enni, ma a prestazione ridotta. 
Dal 1° gennaio, infatti, a favore dei lavoratori disoccupati con almeno 55 anni di età, sale a 14 mesi (12 mesi nel 2013) la durata complessiva dell’indennità di disoccupazione, ma i due mesi in più sono a misura ridotta, cioè al 70 per cento dell’importo ordinario. 



La nuova “indennità di disoccupazione”.

L’Aspi è la nuova prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2013, la disciplina della «indennità di disoccupazione ordinaria». 

Fonte normativa è la legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (la riforma Fornero), che tra le altre novità, ha operato la ridistribuzione delle tutele all’impiego e la revisione degli strumenti di tutela del reddito. 

Sono destinatari dell’Aspi tutti i lavoratori dipendenti (titolari di rapporto di lavoro subordinato); gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano con la cooperativa, oltre quello associativo, anche un rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico (ex Enpals confluito all’Inps) avente rapporto di lavoro subordinato. 

Sono invece esclusi dalla tutela Aspi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (i cosiddetti «Otd» e «Oti»); i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. 
L’indennità Aspi è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
1. stato di disoccupazione;
2. involontarietà dello stato di disoccupazione;
3. due anni di anzianità di iscrizione previdenziale;
4. un anno di contribuzione previdenziale.

Richieste indebito INPS per insussistenza del requisito sanitario post verifica straordinaria ex L. 102/2009


In questi ultimi tempi stanno giungendo alla mia attenzione numerosissime richieste di indebito, avanzate dall'Inps post verifica straordinaria ex L. 102/2009, e conseguenziale revoca della prestazione assistenziale goduta.

Ciò che accomuna tutte queste richieste, è la deprecabile prassi dell'Istituto - a differenza di quanto accade per le revisioni ordinarie - di continuare ad erogare la prestazione anche dopo la visita di verifica.

Successivamente, e decorso un lasso di tempo nella maggior parte dei casi spropositato, l'INPS si "ricorda" di trasmettere il verbale di accertamento negativo, e contemporaneamente pretende la restituzione dei ratei percepiti sin dalla data della visita di verifica. 

Fermo restando, quindi, la possibilità di impugnare in giudizio il relativo verbale di revoca, a seguire troverete alcuni spunti critici che ho predisposto sull'indebito assitenziale.