mercoledì 26 febbraio 2014

Il non vedente conserva la pensione di invalidità civile a prescindere dal suo reddito lavorativo

Sull'annosa questione sulla compatibilità tra pensione per cecità civile e reddito da lavoro, allego un interessantissimo precedente, gentilmente inviatomi dal collega avv. Antonio Tota del Foro di Foggia.

Sull'argomento, troverete altri precedenti della Cassazione (in particolare a Sezioni Unite) al seguente LINK.


lunedì 17 febbraio 2014

Il Tribunale di Bergamo riconosce ai collaboratori a progetto il principio dell’automaticità delle prestazioni


Pubblichiamo questa recente ed importante sentenza (n. 941 del 12 dicembre 2013) del Tribunale di Bergamo che ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice impiegata con contratti di collaborazione a progetto a vedersi riconosciuti dall’INPS i contributi dovuti e non versati dal proprio datore di lavoro, in virtù dell’applicazione del principio sancito dall'art. 2116 del codice civile (automaticità delle prestazioni).

Riepiloghiamo brevemente i termini della questione e la decisione assunta dal Tribunale di Bergamo.

L’art. 2116 del codice civile prevede per il lavoro subordinato che la prestazione (sia quella temporanea che quella pensionistica), normalmente garantita dal versamento contributivo, è dovuta anche qualora il datore di lavoro si renda responsabile del mancato o irregolare versamento dei contributi a cui è tenuto per legge. Per i lavoratori della Gestione separata che hanno un committente obbligato a versare i contributi, questo principio non opera.

Non è di questo avviso però il giudice del Tribunale di Bergamo che nel caso specifico argomenta come la non applicabilità del principio di automatismo delle prestazioni ha una sua coerenza nei casi di rapporti di lavoro autonomo (ad esempio per i professionisti); in questi casi, infatti, l'obbligo di pagamento della contribuzione previdenziale grava sui lavoratori stessi assicurati e sui quali ovviamente non può che ricadere la conseguenza dell'eventuale omesso versamento.

venerdì 7 febbraio 2014

Domanda di indennità di accompagnamento abbinata a certificato medicoprivo della spunta dei campi relativi alla disautonomia

Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sulla idoneità della domanda amministrativa di indennità di accompagnamento preceduta da invio di certificato medico privo della spunta dei campi relativi alle due condizioni di disautonomia di cui all'art. 1 L. 18/1980.

Ringrazio la carissima amica avv. Maria Paola Monti, amministratrice tra l'altro, della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" per la preziosa segnalazione. 
Clicca sull'immagine per ingrandirla





giovedì 6 febbraio 2014

Invalidità ed inabilità civile: si considera il reddito netto o lordo?



Articolo dell'amico Carlo Giacobini, Direttore di Handylex.org.

La domanda di fondo rimane quella che riguarda anche le altre prestazioni riservate agli invalidi civili: la risposta cela una dei veri e propri «misteri» della nostra burocrazia assistenziale.Un po’ di storia non guasta, per capire meglio.

L’ORIGINE - Agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti vengono erogate delle provvidenze economiche rapportate al loro grado di invalidità. Uno degli elementi che determina la concessione è il limite reddituale. Prima di concedere o confermare pensioni, assegni o indennità di frequenza, viene quindi verificato il reddito personale annuo dell’interessato. Fanno eccezione le indennità di accompagnamento per ciechi e invalidi civili, l’indennità di comunicazione per i sordomuti e l’indennità per i ciechi ventesimisti, per le quali non è previsto alcun limite reddituale. 

Ma a quale reddito si deve far riferimento? La normativa di riferimento per i limiti reddituali è l’articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33: “i limiti di reddito […], sono elevati a L. […] annui, calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari”. Sono possibili due ipotesi interpretative: considerare il reddito complessivo cioè tutti i redditi che non siano esenti per legge dal calcolo dell’IRPEF, oppure considerare ilreddito imponibile ai fini IRPEF. La differenza ovviamente è sostanziale.

Qualificazione del rapporto di lavoro, verbali ispettivi e pretese contributive INPS


Ringrazio l'amico prof. avv. Ottavio Pannone per questo interessantissimo articolo pubblicato su "Diritto24".

Una pregevole sentenza della Corte d'Appello Genova, Sezione Lavoro civile, Sentenza 11 gennaio 2013, n. 18 (Pres. Vigotti, rel. Ponassi) esamina, con particolare attenzione, il tema della esatta qualificazione del rapporto di lavoro e delle risultanze emerse dai verbali ispettivi.
Nel caso in esame, la Corte genovese ha ritenuto fondato il ricorso in appello con il quale l'appellante chiedeva accertarsi l'insussistenza dell’asserito rapporto di lavoro subordinato contestatogli dall'Inps, con il verbale di accertamento ispettivo, intrattenuto con una persona straniera, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme pretese dall'istituto, a titolo di contributi, anche in considerazione del fatto che i testi escussi avevano confermato l'insussistenza di rapporto di lavoro di cui sopra.
Nella fattispecie, la prospettazione dell’Inps si fondava unicamente sulla riscontrata presenza della donna nel locale, intenta a svolgere le pulizie, in un momento di assenza del titolare.
In tale occasione, la donna, riconoscendo un legame affettivo con il titolare, riferiva di essersi recata in azienda per aiutare lo stesso a fare un po' di pulizia, senza però fornire alcuna ulteriore precisazione in ordine al concetto di 'aiuto', finalizzato cioè a comprendere se esso integrasse o meno gli estremi di un rapporto di lavoro.

mercoledì 5 febbraio 2014

Il reclamo nell'ATPO ex art. 445-bis cpc


L'ATPO di cui all'art 445-bis cpc non ha natura cautelare, ma costituisce mera condizione di procedibilità finalizzata all'accertamento del requisito sanitario che la parte deve esperire prima di dar corso al giudice di merito sicchè, avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso non è proponibile il reclamo. 
Di conseguenza, una volta espletata tale fase dell'ATPO, indipendentemente dall'esito (e quindi anche nel caso di pronuncia di inammissibilità) la parte ben può introdiurre il giudizio di merito nel quale farà valere ogni sua ragione, anche connessa alla pronuncia conclusiva della fase di ATP (Tribunale Roma, Sez. Lavoro, 17/12/2012).
Ringrazio sentitamente l'amico avv. Fulvio Mastrantuono per la preziosa segnalazione.

martedì 4 febbraio 2014

Manifestazione nazionale avvocatura del 20.02.2014


Per giovedì 20 febbraio è indetta la manifestazione di protesta a Roma dell'Avvocatura a livello nazionale.
Il nostro Consiglio forense ha messo a disposizione gratuitamente treni e bus per convogliare a Roma gli avvocati napoletani.
Per partecipare alla manifestazione è necessario ed indispensabile compilare e sottoscrivere il modulo di adesione, che troverete in allegato, depositandolo tempestivamente presso la sede del nostro Consiglio forense.
Per la notevole improcrastinabile importanza della manifestazione, dobbiamo essere tutti presenti e in maniera massiccia.
I previdenzialisti napoletani saranno in prima linea!!!


Carmine Buonomo


venerdì 31 gennaio 2014

La tecnopatia va dimostrata con prove certe. Sono ininfluenti le ricerche mediche (Cassazione, sentenza n. 28619/2013)


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere - Dott. TRICOMI Irene - Consigliere - 


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 13883/2010 proposto da: G.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA, LA PECCERELLA LUIGI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 670/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/12/2009 R.G.N. 140/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA; udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO; udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto 

domenica 19 gennaio 2014

Tabelle INPS pensioni e limiti di reddito 2014



Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per l'anno 2014 (Circolare INPS n. 7/2014, All. n. 4)



Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2013.
Tipo di provvidenzaImportoLimite di reddito

2013201420132014
Pensione ciechi civili assoluti
298,33
301,91
16.127,30
16.449,85
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Pensione ciechi civili parziali
275,87
279,19
16.127,30 
16.449,85
Pensione invalidi civili totali
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Pensione sordi
275,87
279,19
16.127,30
16.449,85
Assegno mensile invalidi civili parziali
275,87
279,19
4.738,63
4.795,57
Indennità mensile frequenza minori
275,87
279,19
4.738,63 
4.795,57
Indennità accompagnamento
ciechi civili assoluti
846,16
863,85
Nessuno
Nessuno
Indennità accompagnamento
invalidi civili totali
499,27
504,27
Nessuno
Nessuno
Indennità comunicazione sordi
249,04
251,22
Nessuno
Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti
196,78
200,04
Nessuno
Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
495,43
501,38
Nessuno
Nessuno

TRATTAMENTO MINIMO (anno 2014): €  501,37
TRATTAMENTO MINIMO (anno 2013): €  495,43

A seguire il file liberamente scaricabile:

martedì 14 gennaio 2014

I nuovi requisiti di reddito per la pensione di inabilita' civile


Pensione a rischio per gli invalidi che hanno fatto ricorso contro l’Inps e per quelli che ne hanno fatto richiesta prima del 28 giugno 2013. 

Fino a tale data, infatti, il riconoscimento della pensione d’invalidità si basa sul requisito familiare e non su quello personale principio che vale, invece, dal 28 giugno 2013 in poi. 

Lo spiega la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27812/2013

Interpretando la nuova norma del D.L. 76/2013 che, non senza “qualche ambiguità”, stabilisce appunto il diritto alla pensione d’invalidità in base solo al reddito personale, i giudici precisano che il nuovo indirizzo non tocca le vecchie istanze non ancora decise, ossia quelle presentate prima del 28 giugno 2013 e quelle che sono in contenzioso non ancora chiuso. 

giovedì 9 gennaio 2014

La nuova durata dell'Aspi


Due mesi in più di Aspi ai lavoratori ultra55enni, ma a prestazione ridotta. 
Dal 1° gennaio, infatti, a favore dei lavoratori disoccupati con almeno 55 anni di età, sale a 14 mesi (12 mesi nel 2013) la durata complessiva dell’indennità di disoccupazione, ma i due mesi in più sono a misura ridotta, cioè al 70 per cento dell’importo ordinario. 



La nuova “indennità di disoccupazione”.

L’Aspi è la nuova prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2013, la disciplina della «indennità di disoccupazione ordinaria». 

Fonte normativa è la legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (la riforma Fornero), che tra le altre novità, ha operato la ridistribuzione delle tutele all’impiego e la revisione degli strumenti di tutela del reddito. 

Sono destinatari dell’Aspi tutti i lavoratori dipendenti (titolari di rapporto di lavoro subordinato); gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano con la cooperativa, oltre quello associativo, anche un rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico (ex Enpals confluito all’Inps) avente rapporto di lavoro subordinato. 

Sono invece esclusi dalla tutela Aspi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (i cosiddetti «Otd» e «Oti»); i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. 
L’indennità Aspi è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
1. stato di disoccupazione;
2. involontarietà dello stato di disoccupazione;
3. due anni di anzianità di iscrizione previdenziale;
4. un anno di contribuzione previdenziale.

Richieste indebito INPS per insussistenza del requisito sanitario post verifica straordinaria ex L. 102/2009


In questi ultimi tempi stanno giungendo alla mia attenzione numerosissime richieste di indebito, avanzate dall'Inps post verifica straordinaria ex L. 102/2009, e conseguenziale revoca della prestazione assistenziale goduta.

Ciò che accomuna tutte queste richieste, è la deprecabile prassi dell'Istituto - a differenza di quanto accade per le revisioni ordinarie - di continuare ad erogare la prestazione anche dopo la visita di verifica.

Successivamente, e decorso un lasso di tempo nella maggior parte dei casi spropositato, l'INPS si "ricorda" di trasmettere il verbale di accertamento negativo, e contemporaneamente pretende la restituzione dei ratei percepiti sin dalla data della visita di verifica. 

Fermo restando, quindi, la possibilità di impugnare in giudizio il relativo verbale di revoca, a seguire troverete alcuni spunti critici che ho predisposto sull'indebito assitenziale.

venerdì 27 dicembre 2013

Prestazioni di invalidita' civile ai non residenti in Italia


Per il diritto alle prestazioni d’invalidità civile non basta la residenza anagrafica, ma occorre l’effettiva presenza stabile e abituale in Italia di almeno sei mesi nell’anno solare. Lo precisa l’Inps a risposta di alcune richieste di chiarimenti da parte degli uffici territoriali (messaggio n. 20966/2013).



Lo “status” di invalido civile, di cieco civile o sordo civile dà diritto ad una serie di benefici di carattere assistenziale, tra cui l’erogazione di prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità, etc.). 

Per conseguire il diritto a tali prestazioni sono richiesti altri requisiti in aggiunta a quello sanitario che rappresenta il presupposto essenziale per il diritto (appunto lo “status” di invalidi civile, di cieco civile o sordo civile). 
Tra questi ulteriori requisiti, che non incidono sullo stato invalidante, c’è quello della residenza in Italia. 



La residenza, osserva l’Inps, ai sensi dell’articolo 43 del Codice Civile, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 
L’interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato la situazione di fatto, intesa come l’effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo, rispetto all’elemento soggettivo, cioè all’intenzione di dimorarvi che è presunta fino a prova contraria. 
Pertanto, conclude l’Inps, il requisito della residenza si deve ritenere soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile e abituale in Italia del soggetto interessato.

lunedì 23 dicembre 2013

La compagnia di assicurazione è tenuta a rimborsare prima l’Inps del costo per l’eventuale invalidità civile subìta dalla vittima e poi può risarcire quest'ultima, nei limiti dell’eventuale quota differenziale



Prima lo Stato poi la vittima nei risarcimenti degli incidenti stradali. 

La compagnia di assicurazione, infatti, è tenuta a rimborsare prima l’Inps del costo per pagare l’eventuale invalidità civile subìta dalla vittima e poi può risarcire la stessa vittima, nei limiti dell’eventuale quota differenziale, cioè dell’importo che resta del totale risarcimento una volta rimborsato l’Inps. 
Ad esempio se in seguito a un tale incidente stradale, liquidato con un risarcimento complessivo di 150mila euro, una persona viene riconosciuta invalida civile totale con diritto all’indennità di accompagnamento, la compagnia di assicurazione dovrà sborsare prima all’Inps 105.564 euro (dati riferiti all’anno 2013) e poi alla vittima la quota differenziale (150 mila meno 105.564 euro) di euro 44.436 euro). 
A più di due anni di distanza diventa operativa la novità del ‘collegato lavoro’ (legge n. 183/2010) a seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 23 settembre 2013 del decreto 19 marzo 2013 che approva le tariffe per determinare l’entità dei risarcimenti. 
La novità è in vigore dal 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della predetta legge n. 183/2010) e, proprio questo eccessivo ritardo nella messa in opera aveva spinto l’Inps, il 26 ottobre 2011, a fornire istruzioni ai propri uffici per l’interruzione della prescrizioni dei risarcimenti da incidenti stradali, inviando una raccomandata a/r ai responsabili civili e rispettive compagnie di assicurazione (il termine di prescrizione è di due anni dall’incidente).

Invalidita' / Inabilita' civile: più facile "ritentare" a seguito di variazione delle condizioni reddituali

Se a risposta di una prima domanda di invalidità o inabilità civile la rendita è negata per mancanza del requisito reddituale, quando l’invalido presenterà una seconda domanda perché sono mutate le sue condizioni di reddito, NON dovrà sottoporsi nuovamente a verifica medica. 
L’ha stabilito l’Inps nel messaggio n. 15972/2013. 


Un solo accertamento sanitario.
Lo status di invalido civile, cieco civile e/o sordo civile dà titolo ad una serie di benefici di carattere sanitario e assistenziale, tra cui l’erogazione di prestazioni economiche (pensioni, assegni, etc.). 
Per conseguire il diritto a tali prestazioni economiche sono richiesti diversi requisiti, oltre a quello sanitario che ne costituisce il presupposto essenziale (cioè il fatto di essere invalido civile o cieco civile oppure sordo civile). 
Tra questi ulteriori requisiti, i quali sono rilevanti esclusivamente ai fini dell’erogazione della prestazione economica mentre non incidono sullo stato invalidante, c’è quello reddituale, ossia la necessità che l’invalido richiedente la prestazione possegga un reddito entro certi limiti prefissati per legge. 
Secondo la prassi attualmente in uso la domanda per richiedere le prestazioni economiche coincide (è unica) con quella dell’accertamento sanitario dell’invalidità. 
In pratica, quando un cittadino fa richiesta di riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile o sordo civile, con la stessa istanza fa pure richiesta di liquidazione della prestazione economica.

venerdì 20 dicembre 2013

Perchè il buco dell'Inps sta per sparire? Un provvedimento del governo cancella il rosso dell'Istituto della Previdenza. Ecco come.


Sorpresa, il buco dell'Inps fra poco non ci sarà più. A cancellarlo è un emendamento del governo alla Legge di Stabilità , che risistema i conti dell'istituto nazionale della previdenza. 
In che modo? Semplicemente eliminando un artificio contabile che è stato adottato negli anni scorsi e che, di recente, ha creato non poche preoccupazioni sul futuro del sistema previdenziale italiano.


La storia è un po' lunga e, per capirla, bisogna compiere innanzitutto qualche passo indietro. 
Lo scorso anno, per chi non lo sapesse ancora, l'Inps ha accorpato l'Inpdap , cioè l'ente previdenziale degli impiegati pubblici. 
Quest'ultimo ha portato in dote nel bilancio del nuovo controllante un mega-passivo di circa 6 miliardi di euro, che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi. 
E così, se prima i conti dell'Inps sembravano assolutamente in ordine, ora somigliano invece a un colabrodo.

Principio de "il più contiene il meno": come ovviare all'ipotesi in cui il CTU riconosce l'inabilita', mentre nel ricorso introduttivo è stata richiesta la sola invalidita'?

Numerosi colleghi mi chiedono consigli su come ovviare all'ipotesi in cui nel ricorso introduttivo sia stata richiesta la sola invalidità, mentre, a chiusura delle operazioni peritali, il CTU ritiene addirittura di riconoscere l'assistito totalmente inabile.

Le strade percorribili sono essenzialmente due:
1) Possibilità di avanzare nel corso del giudizio domanda di prestazione non richiesta nel ricorso introduttivo; sull’argomento qualche tempo fa ho scritto un apposito articolo che troverete al seguente LINK

2) Possibilità di richiedere la prestazione originariamente richiesta, anche se il CTU ha riconosciuto un complesso invalidante nettamente superiore (sulla base del principio “il più contiene il meno”); a fondamento di ciò si vedano le motivazioni addotte dal collegio giudicante della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Napoli nella Sentenza n° 6669/07, a seguire dopo il salto.

Sull'argomento si legga anche la DISCUSSIONE NEL FORUM  

Carmine Buonomo