martedì 21 gennaio 2014
lunedì 20 gennaio 2014
domenica 19 gennaio 2014
Tabelle INPS pensioni e limiti di reddito 2014
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per l'anno 2014 (Circolare INPS n. 7/2014, All. n. 4)
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2013.
Tipo di provvidenza | Importo | Limite di reddito | ||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
Pensione ciechi civili assoluti |
298,33
|
301,91
|
16.127,30
|
16.449,85
|
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) |
275,87
|
279,19
|
16.127,30
|
16.449,85
|
Pensione ciechi civili parziali |
275,87
|
279,19
|
16.127,30
|
16.449,85
|
Pensione invalidi civili totali |
275,87
| 279,19 |
16.127,30
|
16.449,85
|
Pensione sordi |
275,87
|
279,19
|
16.127,30
|
16.449,85
|
Assegno mensile invalidi civili parziali |
275,87
|
279,19
|
4.738,63
|
4.795,57
|
Indennità mensile frequenza minori |
275,87
|
279,19
|
4.738,63
|
4.795,57
|
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti |
846,16
|
863,85
|
Nessuno
|
Nessuno
|
Indennità accompagnamento invalidi civili totali |
499,27
|
504,27
|
Nessuno
|
Nessuno
|
Indennità comunicazione sordi |
249,04
|
251,22
|
Nessuno
|
Nessuno
|
Indennità speciale ciechi ventesimisti |
196,78
|
200,04
|
Nessuno
|
Nessuno
|
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major |
495,43
|
501,38
|
Nessuno
|
Nessuno
|
TRATTAMENTO MINIMO (anno 2014): € 501,37
TRATTAMENTO MINIMO (anno 2013): € 495,43
martedì 14 gennaio 2014
I nuovi requisiti di reddito per la pensione di inabilita' civile
Pensione a rischio per gli invalidi che hanno fatto ricorso contro l’Inps e per quelli che ne hanno fatto richiesta prima del 28 giugno 2013.
Fino a tale data, infatti, il riconoscimento della pensione d’invalidità si basa sul requisito familiare e non su quello personale principio che vale, invece, dal 28 giugno 2013 in poi.
Lo spiega la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27812/2013.
Interpretando la nuova norma del D.L. 76/2013 che, non senza “qualche ambiguità”, stabilisce appunto il diritto alla pensione d’invalidità in base solo al reddito personale, i giudici precisano che il nuovo indirizzo non tocca le vecchie istanze non ancora decise, ossia quelle presentate prima del 28 giugno 2013 e quelle che sono in contenzioso non ancora chiuso.
giovedì 9 gennaio 2014
La nuova durata dell'Aspi
Due mesi in più di Aspi ai lavoratori ultra55enni, ma a prestazione ridotta.
Dal 1° gennaio, infatti, a favore dei lavoratori disoccupati con almeno 55 anni di età, sale a 14 mesi (12 mesi nel 2013) la durata complessiva dell’indennità di disoccupazione, ma i due mesi in più sono a misura ridotta, cioè al 70 per cento dell’importo ordinario.
La nuova “indennità di disoccupazione”.
L’Aspi è la nuova prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2013, la disciplina della «indennità di disoccupazione ordinaria».
Fonte normativa è la legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (la riforma Fornero), che tra le altre novità, ha operato la ridistribuzione delle tutele all’impiego e la revisione degli strumenti di tutela del reddito.
Sono destinatari dell’Aspi tutti i lavoratori dipendenti (titolari di rapporto di lavoro subordinato); gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano con la cooperativa, oltre quello associativo, anche un rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico (ex Enpals confluito all’Inps) avente rapporto di lavoro subordinato.
Sono invece esclusi dalla tutela Aspi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (i cosiddetti «Otd» e «Oti»); i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale.
L’indennità Aspi è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
1. stato di disoccupazione;
2. involontarietà dello stato di disoccupazione;
3. due anni di anzianità di iscrizione previdenziale;
4. un anno di contribuzione previdenziale.
Richieste indebito INPS per insussistenza del requisito sanitario post verifica straordinaria ex L. 102/2009
In questi ultimi tempi stanno giungendo alla mia attenzione numerosissime richieste di indebito, avanzate dall'Inps post verifica straordinaria ex L. 102/2009, e conseguenziale revoca della prestazione assistenziale goduta.
Ciò che accomuna tutte queste richieste, è la deprecabile prassi dell'Istituto - a differenza di quanto accade per le revisioni ordinarie - di continuare ad erogare la prestazione anche dopo la visita di verifica.
Successivamente, e decorso un lasso di tempo nella maggior parte dei casi spropositato, l'INPS si "ricorda" di trasmettere il verbale di accertamento negativo, e contemporaneamente pretende la restituzione dei ratei percepiti sin dalla data della visita di verifica.
Fermo restando, quindi, la possibilità di impugnare in giudizio il relativo verbale di revoca, a seguire troverete alcuni spunti critici che ho predisposto sull'indebito assitenziale.
lunedì 30 dicembre 2013
venerdì 27 dicembre 2013
Prestazioni di invalidita' civile ai non residenti in Italia
Per il diritto alle prestazioni d’invalidità civile non basta la residenza anagrafica, ma occorre l’effettiva presenza stabile e abituale in Italia di almeno sei mesi nell’anno solare. Lo precisa l’Inps a risposta di alcune richieste di chiarimenti da parte degli uffici territoriali (messaggio n. 20966/2013).
Lo “status” di invalido civile, di cieco civile o sordo civile dà diritto ad una serie di benefici di carattere assistenziale, tra cui l’erogazione di prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità, etc.).
Per conseguire il diritto a tali prestazioni sono richiesti altri requisiti in aggiunta a quello sanitario che rappresenta il presupposto essenziale per il diritto (appunto lo “status” di invalidi civile, di cieco civile o sordo civile).
Tra questi ulteriori requisiti, che non incidono sullo stato invalidante, c’è quello della residenza in Italia.
La residenza, osserva l’Inps, ai sensi dell’articolo 43 del Codice Civile, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
L’interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato la situazione di fatto, intesa come l’effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo, rispetto all’elemento soggettivo, cioè all’intenzione di dimorarvi che è presunta fino a prova contraria.
Pertanto, conclude l’Inps, il requisito della residenza si deve ritenere soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile e abituale in Italia del soggetto interessato.
lunedì 23 dicembre 2013
La compagnia di assicurazione è tenuta a rimborsare prima l’Inps del costo per l’eventuale invalidità civile subìta dalla vittima e poi può risarcire quest'ultima, nei limiti dell’eventuale quota differenziale
Prima lo Stato poi la vittima nei risarcimenti degli incidenti stradali.
La compagnia di assicurazione, infatti, è tenuta a rimborsare prima l’Inps del costo per pagare l’eventuale invalidità civile subìta dalla vittima e poi può risarcire la stessa vittima, nei limiti dell’eventuale quota differenziale, cioè dell’importo che resta del totale risarcimento una volta rimborsato l’Inps.
Ad esempio se in seguito a un tale incidente stradale, liquidato con un risarcimento complessivo di 150mila euro, una persona viene riconosciuta invalida civile totale con diritto all’indennità di accompagnamento, la compagnia di assicurazione dovrà sborsare prima all’Inps 105.564 euro (dati riferiti all’anno 2013) e poi alla vittima la quota differenziale (150 mila meno 105.564 euro) di euro 44.436 euro).
A più di due anni di distanza diventa operativa la novità del ‘collegato lavoro’ (legge n. 183/2010) a seguito della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 23 settembre 2013 del decreto 19 marzo 2013 che approva le tariffe per determinare l’entità dei risarcimenti.
La novità è in vigore dal 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della predetta legge n. 183/2010) e, proprio questo eccessivo ritardo nella messa in opera aveva spinto l’Inps, il 26 ottobre 2011, a fornire istruzioni ai propri uffici per l’interruzione della prescrizioni dei risarcimenti da incidenti stradali, inviando una raccomandata a/r ai responsabili civili e rispettive compagnie di assicurazione (il termine di prescrizione è di due anni dall’incidente).
Invalidita' / Inabilita' civile: più facile "ritentare" a seguito di variazione delle condizioni reddituali
Se a risposta di una prima domanda di invalidità o inabilità civile la rendita è negata per mancanza del requisito reddituale, quando l’invalido presenterà una seconda domanda perché sono mutate le sue condizioni di reddito, NON dovrà sottoporsi nuovamente a verifica medica.
L’ha stabilito l’Inps nel messaggio n. 15972/2013.
Un solo accertamento sanitario.
Lo status di invalido civile, cieco civile e/o sordo civile dà titolo ad una serie di benefici di carattere sanitario e assistenziale, tra cui l’erogazione di prestazioni economiche (pensioni, assegni, etc.).
Per conseguire il diritto a tali prestazioni economiche sono richiesti diversi requisiti, oltre a quello sanitario che ne costituisce il presupposto essenziale (cioè il fatto di essere invalido civile o cieco civile oppure sordo civile).
Tra questi ulteriori requisiti, i quali sono rilevanti esclusivamente ai fini dell’erogazione della prestazione economica mentre non incidono sullo stato invalidante, c’è quello reddituale, ossia la necessità che l’invalido richiedente la prestazione possegga un reddito entro certi limiti prefissati per legge.
Secondo la prassi attualmente in uso la domanda per richiedere le prestazioni economiche coincide (è unica) con quella dell’accertamento sanitario dell’invalidità.
In pratica, quando un cittadino fa richiesta di riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile o sordo civile, con la stessa istanza fa pure richiesta di liquidazione della prestazione economica.
venerdì 20 dicembre 2013
Perchè il buco dell'Inps sta per sparire? Un provvedimento del governo cancella il rosso dell'Istituto della Previdenza. Ecco come.
Sorpresa, il buco dell'Inps fra poco non ci sarà più. A cancellarlo è un emendamento del governo alla Legge di Stabilità , che risistema i conti dell'istituto nazionale della previdenza.
In che modo? Semplicemente eliminando un artificio contabile che è stato adottato negli anni scorsi e che, di recente, ha creato non poche preoccupazioni sul futuro del sistema previdenziale italiano.
La storia è un po' lunga e, per capirla, bisogna compiere innanzitutto qualche passo indietro.
Lo scorso anno, per chi non lo sapesse ancora, l'Inps ha accorpato l'Inpdap , cioè l'ente previdenziale degli impiegati pubblici.
Quest'ultimo ha portato in dote nel bilancio del nuovo controllante un mega-passivo di circa 6 miliardi di euro, che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi.
E così, se prima i conti dell'Inps sembravano assolutamente in ordine, ora somigliano invece a un colabrodo.
Principio de "il più contiene il meno": come ovviare all'ipotesi in cui il CTU riconosce l'inabilita', mentre nel ricorso introduttivo è stata richiesta la sola invalidita'?
Numerosi
colleghi mi chiedono consigli su come ovviare all'ipotesi in cui nel ricorso introduttivo
sia stata richiesta la sola invalidità, mentre, a chiusura delle operazioni
peritali, il CTU ritiene addirittura di riconoscere l'assistito totalmente
inabile.
Le
strade percorribili sono essenzialmente due:
1)
Possibilità di avanzare nel corso del giudizio domanda di prestazione non
richiesta nel ricorso introduttivo; sull’argomento qualche tempo fa ho scritto un apposito articolo che troverete al seguente LINK.
2)
Possibilità di richiedere la prestazione originariamente richiesta, anche se il
CTU ha riconosciuto un complesso invalidante nettamente superiore (sulla base
del principio “il più contiene il meno”); a fondamento di ciò si vedano le
motivazioni addotte dal collegio giudicante della Sezione Lavoro della Corte
d’Appello di Napoli nella Sentenza n° 6669/07, a seguire dopo il salto.
Sull'argomento si legga anche la DISCUSSIONE NEL FORUM
Sull'argomento si legga anche la DISCUSSIONE NEL FORUM
Carmine Buonomo
mercoledì 18 dicembre 2013
l'Inps può sempre agire in via ordinaria per ottenere l'accertamento del proprio credito (Cass. Sentenza n° 26395/2013)
L'istituto di riscossione che notifichi una cartella esattoriale errata o lasci trascorrere il termine di decadenza ai fini della corretta iscrizione a ruolo del credito avanzato, può sempre chiedere al giudice un nuovo accertamento dello stesso.
Tale è l'orientamento della Suprema Corte, confermato nella Sentenza n° 26395 del 26 Novembre 2013 della Sezione Lavoro.
"In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui in cartella, senza che ne risulti mutata la domanda".
Nonostante sia trascorso il termine utile ad iscrivere a ruolo, il diritto di credito resta pur sempre valido, essendo sempre esperibile in sede accertativa relativa azione volta a far dichiarare l'esistenza ed a quantificare il proprio credito.
Infatti, "l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'istituto previdenziale per il recupero dei crediti contributivi, fermo restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie, come correttamente ritenuto dall'impugnata sentenza".
giovedì 12 dicembre 2013
Estinzione del debito dell'ente pubblico previdenziale: la prova del pagamento non può essere desunta dai prospetti contabili esibiti dall'INPS
Nei giudizi tendenti ad ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento di una determinata prestazione, capita spesso che l'ente si costituisca deducendone l'avvenuto pagamento e depositando un semplice prospetto di liquidazione interno, ovvero il c.d. mod. TE08.
Esperienze personali e di altri colleghi mi inducono a consigliare una ferma opposizione avverso l'eventuale declaratoria di cessata materia del contendere, dal momento che il TE08 non è una prova del pagamento ma solo un prospetto contabile interno dell'ente: il pagamento infatti - considerata anche la deprecabile prassi dell'Inps di trattenere gli importi superiori ad € 10.000 per la verifica della situazione debitoria al fine di procedere autonomamente ad eventuali conguagli - potrebbe avvenire dopo un giorno, una settimana, un mese, un anno oppure non avvenire mai.
Dal che, rinunciare ad una sentenza di condanna, equivarrebbe alla non tutela del proprio assistito, perdendo la possibilità di agire esecutivamente nei confronti dell'Istituto in caso di mancato pagamento.
A tal proposito, quindi, provvedo a postare un'interessantissima pronuncia della Cassazione (sent. n° 1105/2007) nonchè tre sentenze della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Napoli che hanno abbracciato, facendo proprie, le suddette argomentazioni.
Come sempre non posso che ringraziare i colleghi dello Studio Santochirico-Faggiano ed in particolare l'avv. Alessandro Faggiano, fraterno amico nonchè Vice Presidente della nostra associazione professionale, per il materiale fornitomi.
Dopo il salto, i relativi files da visualizzare, stampare e portare sempre con sè.
mercoledì 11 dicembre 2013
Opzione Mobilita' / Assegno ordinario di invalidità (L. 222/84)
La Legge n° 451/1994 ha introdotto un eccezione alla regola dell'incompatibilità dell'indennità di mobilità con le pensioni dirette, stabilendo che i titolari di assegno di invalidità possono scegliere se riscuotere la pensione o la mobilità.
L'indennità di mobilità se dunque è totalmente incompatibile con la pensione di inabilità, è soltanto INCUMULABILE con l'assegno temporaneo di invalidità.
"In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità, l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero, in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità".
Con la Circolare n° 144/1995 l'INPS ha chiarito che l'opzione a favore dell'indennità di mobilità non determina la revoca dell'assegno, ma solo la SOSPENSIONE dello stesso per tutto il periodo nel quale è attribuita l'indennità: la titolarità dell'assegno quindi resta.
In particolare, al termine del triennio dalla data della sua decorrenza, l'interessato deve essere comunque sottoposto a visita medica di revisione, anche se nel frattempo sta beneficiando della mobilità.
L'assegno di invalidità non in pagamento potrà anche essere trasformato in pensione di vecchiaia qualora l'interessato compia l'età pensionabile.
I titolari di assegno hanno diritto, in caso di opzione dell'indennità di mobilità, all'attribuzione della contribuzione figurativa prevista per il godimento dell'indennità di mobilità; tale contribuzione potrà dare luogo alla liquidazione di un supplemento dell'assegno, qualora al termine del periodo di mobilità l'assegno sia ancora attribuito.
I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l'indennità di mobilità, possono rinunciare a quest'ultima in qualsiasi momento, ripristinando il pagamento dell'assegno di invalidità.
La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, è definitiva ed il lavoratore non potrà più essere ammesso a percepire la parte residua di mobilità.
Fonte: Libero Seghieri, "Diritti Sociali dalla A alla Z", ed. 2013, Ed. Lavoro e Previdenza
lunedì 9 dicembre 2013
Indebito INPS e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991
Allego un interessantissimo precedente giudiziario del Giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, in cui il magistrato - applicando in maniera esemplare la disciplina prevista dall'art. 13 della L. 412/1991 - ha statuito la prescrizione del diritto dell'INPS a richiedere la restituzione delle somme (a proprio dire) illegittimamente percepite dall'assistito.
Ringrazio vivamente il collega avv. Mirko Palumbo per il prezioso materiale fornitomi.
venerdì 6 dicembre 2013
Festa di inaugurazione della UIF Sezione di Napoli Nord
Cari amici,
in occasione dell’inaugurazione
della Sezione Napoli Nord della UIF (Unione Italiana Forense), di cui ho
l’onore di esserne Segretario, allego il relativo invito (20/12/13 dalle ore
20,30) con le informazioni necessarie per raggiungere la sede.
Clicca sull'immagine per ingrandirla |
Come potrete notare, è stato stabilito un contributo “simbolico” di partecipazione pari a € 10 a persona per coprire i soli costi del locale, del buffet e dell’intrattenimento musicale.
Da martedì prossimo, gli inviti in originale potranno essere richiesti a Sergio presso la storica Sezione UIF di Napoli (Palazzo di Giustizia, Piazza Coperta), oppure direttamente ai membri del nuovo direttivo tra cui il sottoscritto, il Presidente avv. Gaetano Irollo, il Vice Presidente avv. Maria Elena Sassone oppure il Tesoriere avv. Patrizia Maestripieri.
Nel corso della serata verrà
anche predisposto uno stand dove gli interessati potranno compilare i moduli di
adesione e versare la quota associativa per l’anno 2014.
Per chi fosse interessato,
allego link alla pagina Facebook ufficiale, mentre a breve sarà online il
relativo portale web:
Saluti a tutti, Carmine
Buonomo
giovedì 5 dicembre 2013
Infortunio di lavoratore gia' invalido: la valutazione va fatta con riferimento all’attitudine al lavoro ridotta per effetto di preesistente inabilità lavorativa
Il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni, deve essere rapportato non all’attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità: lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 15073/13.
Il caso: infortunio di lavoratore già con percentuale di invalidità.
Secondo il ricorrente la Corte d’appello, nel calcolo di valutazione dello stato anteriore rispetto ad una menomazione in ambito INAIL, ossia a seguito di infortunio sul lavoro, avrebbe applicato in modo erroneo la c.d. formula Gabrielli.
Ciò, in quanto, a suo dire, i giudici di merito si erano limitati a recepire il responso del consulente d’ufficio, il quale aveva semplicemente sottratto dal danno funzionale della limitazione articolare dell’anchilosi, conseguente a infortunio sul lavoro e stimato nella misura del 10%, la percentuale di invalidità preesistente del 4%.
Al contrario, a parere del ricorrente, si sarebbe dovuto considerare il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l’infortunio e quello preesistente, non il grado di invalidità.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, chiarendo che in base alla suddetta formula il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo l’infortunio.
In pratica, gli Ermellini hanno rilevato che l’errore commesso dal ricorrente, nel tentativo di identificare il numeratore della frazione prevista dalla formula, è quello di pretendere di sottrarre l’intero valore del danno funzionale del 10%, che già inglobava la percentuale del danno anatomico preesistente all’infortunio lavorativo del 4%, dal grado di attitudine lavorativa del 96%.
Mentre, i giudici di legittimità, hanno spiegato che, correttamente, il diminuendo del numeratore deve essere rappresentato dal grado dell’attitudine al lavoro preesistente, che non può, di certo, tener conto del grado di invalidità successivo all’infortunio sul lavoro.
Fonte: La Stampa
Il pensionato in buona fede deve restituire eventuali maggiori somme percepite dall'INPDAP?
"Ripetibilità" o "irripetibilità" dell'indebito pensionistico accertato in sede di conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo.
La Magistratura Contabile (Corte dei Conti -Sez.Giur.le Toscana - 3 ottobre 2012, n.453) affronta tale tema, operando preliminarmente una ricognizione giurisprudenziale di precedenti orientamenti delle sezioni riunite della Corte dei Conti, sul tema dell’irripetibilità dell’indebito pensionistico, citando un primo orientamento di segno negativo (sent. Nr.1/QM 14/01/1999) notevolmente attenuato dalla successiva pronuncia (nr.7/QM del 7/07/2007) dove è stato ribadito che la sussistenza di elementi quali: l’allungamento dei termini procedimentali dell’azione amministrativa fissati dalla L.241/1990 unitamente alla buona fede del destinatario del provvedimento (ovvero nella specie del pensionato), la proposizione da parte dell’Ente Previdenziale Pubblico (INPDAP) della rispettiva azione diretta al recupero di somme corrisposte senza causa, sarebbe inopportuna e/o ingiustificata e come tale illegittima.
martedì 3 dicembre 2013
Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni: Istruzionioperative
Ringrazio l'amico Ettore Vita per la preziosa segnalazione.
Interessantissimo il punto 5 (Prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile).
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Messaggio INPS n° 220 del 04/01/2013
Premessa
Con i messaggi n. 14490 del 12 luglio 2011 e n. 16032 del 5 agosto 2011 è stata tra l’altro fornita una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nell’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il predetto decreto legge è entrato in vigore il 6 luglio 2011, data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 155.
Con il presente messaggio, nel quale sono state recepite le indicazioni contenute nella nota n. 4496 del 24 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le istruzioni operative riguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Le predette istruzioni modificano, relativamente alla durata del termine di prescrizione, quelle già impartite con la circolare n. 164 del 24 luglio 1989.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 27 giugno 2012 è stata pubblicata l’ordinanza del Tribunale di Roma dell’8 febbraio 2012 di remissione al giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nella parte in cui estende l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo 38 ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
Pertanto, si fa riserva di fornire eventuali ulteriori istruzioni riguardanti la norma in esame, all’esito del giudizio pendente innanzi la Corte Costituzionale.
1. Disposto normativo
L’art. 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98:
con il comma 1, lett. d), numero 2), ha aggiunto all’articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 il seguente articolo:
“47-bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”;
con il comma4 ha previsto che:
“Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
2. Termine quinquennale di prescrizione.
Per effetto delle novità legislative, il nuovo termine di prescrizione quinquennale si applica come di seguito indicato.
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