giovedì 17 ottobre 2013

Cartelle esattoriali non impugnate e pignoramento: come difendersi?

Innanzitutto è bene sapere che la legge consente di impugnare le cartelle esattoriali entro tempi predeterminati e molto ristretti (variabili a seconda del tributo, dai 20 ai 60 giorni).


Generalmente, se è stato già avviato il pignoramento dello stipendio, significa che le cartelle si sono “solidificate”, ossia non sono state impugnate nei termini e, pertanto, sono divenute definitive.

Non vi è modo, quindi, di impugnare le stesse per vizi intrinseci, ossia attinenti all’atto stesso o al tributo.

Peraltro, proprio nel caso di cartelle esattoriali, la legge [1] prevede una procedura speciale di pignoramento presso terzi. 

Essa consente all’Agente per la riscossione di pignorare le somme dovute, al contribuente, da terzi soggetti (per es. il datore di lavoro) senza bisogno di una procedura in tribunale, come invece avviene per tutti gli altri creditori. In altre parole, Equitalia effettua il pignoramento senza alcuna udienza davanti al giudice dell’esecuzione.

A questo punto, al contribuente non rimane che verificare se vi siano possibilità di opporsi al procedimento di esecuzione forzata.

Tali possibilità sono le seguenti:

martedì 15 ottobre 2013

Legge di Stabilità (bozza): indennità di accompagnamento e limiti reddituali



In queste ore circola la prima bozza della legge di Stabilità per il 2014: il testo sarà approvato dal Consiglio dei Ministri e poi inizierà il previsto iter alle Camere fino all’approvazione finale. 
Solitamente il testo definitivo, frutto di dibattiti, accordi, emendamenti, risulta molto diverso dalla stesura iniziale.
Nondimeno destano preoccupazione due commi contenuti nella prima bozza e relativi all’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento, come noto, è una provvidenza assistenziale concessa alle persone con invalidità totale che non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita o che non riescono a deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore. Si tratta quindi di persone con grave disabilità.
La provvidenza, che ha la natura di un’indennità per servizi che lo Stato non riesce a garantire, viene erogata a prescindere dell’età e a prescindere dal reddito personale.
L’importo mensile dell’indennità di accompagnamento agli invalidi civili è di 499,27 euro.
La normativa italiana prevede anche l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, ma la bozza della legge di Stabilità non ne tratta.
La prima misura ipotizzata è di porre un limite reddituale per le persone invalide che richiedono l’indennità di accompagnamento dopo il compimento del 65esimo anno di età.

mercoledì 9 ottobre 2013

Parametri forensi: novità in arrivo. Parcelle avvocati più alte Fonte



Il Ministero della Giustizia ha predisposto un regolamento che determina i nuovi importi dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.
Di qui a breve dunque ci sarà la possibilità di riequilibrare i pesanti tagli sulle liquidazione delle note spese che fu la conseguenza dell'abrogazione delle vecchie tariffe professionali e dell'introduzione dei parametri a cui i giudici debbono fare riferimento per liquidare le note spese giudiziali. 
Non si tratta di una piena vittoria del Consiglio Nazionale Forense dato che la sua proposta prevedeva più di un raddoppio degli importi, ma il decreto del Ministero della Giustizia porterebbe comunque ad un incremento di valore che sfiora il 50 per cento. 
Resterà invariata per il resto la suddivisione per materia e per fasi del procedimento (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
Tra le novità del decreto vi è anche quella che prevede una riduzione del 30 per cento dei compensi previsti per il gratuito patrocinio. 



giovedì 3 ottobre 2013

Pubblicata in G.U. l'ordinanza n. 204/13 di sollevamento della questione di legittimità costituzionale in materia di ATPO previdenziale.






Un sentito ringraziamento va agli amici avv.ti Aquilani da Viterbo e Devanna da Roma per la preziosa segnalazione.
In particolare, la collega Beatrice Devanna - cui va il mio più sentito ringraziamento per aver sollevato presso il Tribunale di Roma la questione di legittimità costituzionale ed ottenuto la remissione degli atti alla Corte - in data odierna mi ha comunicato telefonicamente che ci sono "solo" 20 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per il deposito di eventuali ricorsi "ad adiuvandum".
Invito, quindi, tutti gli avvocati previdenzialisti e/o cultori della materia, a contattarmi per concordare, con la massima urgenza, le opportune iniziative di supporto all'operato dei colleghi romani.


Carmine Buonomo

lunedì 23 settembre 2013

Notificazione della Sentenza al funzionario: Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n° 4690/2008


MASSIMA: allorchè l'amministrazione statale si sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all'art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso. 
(Cassa con rinvio, App. Firenze, 21 Giugno 2004)

Tribunale Napoli Nord: orario di apertura uffici


giovedì 19 settembre 2013

INPS: l'assegno ordinario di invalidita' e' cumulabile con l'indennita' per congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001

L'Inps, con Messaggio n. 14206 del 10 settembre 2013, a seguito di ridefinizione della natura dell'indennità per congedo straordinario da parte del Ministero del Lavoro, ha reso noto che le precedenti istruzioni vanno modificate nel senso che l'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l'indennità per congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, in quanto questa non è configurabile quale reddito da lavoro.

Nello specifico, si legge nella nota, l'Istituto con messaggio n. 8773 del 4 aprile 2007, aveva fornito indicazioni nell'ipotesi di percezione dell'indennità per congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001 e di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro e, muovendo dal presupposto che l'indennità per congedo straordinario avesse natura sostitutiva della retribuzione, era stato affermato il principio secondo cui l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, in presenza di detta indennità doveva essere assoggettato alle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 ed alle trattenute per incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 503 del 1992.

mercoledì 18 settembre 2013

Richiesta nominativi di colleghi, specializzati in materia previdenziale ed operanti in regioni diverse dalla Campania


Il nostro studio riceve mensilmente decine di richieste da persone (residenti in regioni diverse dalla Campania) che vorrebbero essere assistite nell'espletamento di pratiche previdenziali.
Purtroppo per noi è impossibile accontentare tutti.
Non cerchiamo domiciliatari, ma direttamente colleghi operanti nelle regioni diverse dalla Campania, cui indirizzare i clienti che si rivolgono al nostro studio.
IMPORTANTISSIMO: verranno presi in considerazione solo i nominativi di avvocati che trattano esclusivamente la materia previdenziale ed assistenziale.
Chi fosse interessato può mandare il proprio C.V. (preferibilmente con indicazione di eventuale sito internet, pubblicazioni e/o convegni o seminari in materia previdenziale cui ha partecipato come relatore) al seguente indirizzo:
Grazie per l'attenzione,
Lo staff dello Studio Legale Buonomo

martedì 17 settembre 2013

lunedì 9 settembre 2013

17/09/2013, Tavola rotonda, Tribunale Napoli, Sala UIF: "Le nuove disposizioni relative alla geografia giudiziaria e recenti modifiche ed innovazioni nel procedimento previdenziale ed assistenziale"

Allego locandina del prossimo incontro in cui avrò il piacere di intervenire in qualità di relatore.

Carmine Buonomo
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Programma GSA (Gestione Servizi Avvocati): software gestionale gratuito per la presentazione delle richieste di notificazione allo sportello degli Uffici Notifiche, Esecuzioni e Protesti



Il Programma GSA (Gestione Servizi Avvocati), è un software gestionale gratuito per la presentazione delle richieste di notificazione allo sportello degli Uffici Notifiche, Esecuzioni e Protesti.

Inserendo i dati richiesti dal software e stampando la relativa scheda completa di codici a barre, si eviterà la fila per il "controllo titoli" e si minimizzeranno i tempi per la presentazione degli atti allo sportello Unep e la determinazione dei costi di specifica, ove previsti.



E' possibile utilizzare la definizione dello stradario dell'UNEP di competenza scaricando il file di aggiornamento "stradario". 

venerdì 30 agosto 2013

La prescrizione del credito contributivo non si interrompe con l’ordinanza-ingiunzione e il verbale ispettivo



In materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, l’ordinanza-ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro non interrompono la prescrizione del credito contributivo. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 13218 del 28.05.2013.


Infatti, sostiene la Suprema Corte:

- l’ordinanza-ingiunzione non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell’evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi;

- il verbale ispettivo, invece, costituisce un atto posto in essere da un soggetto, l’Ispettorato del lavoro, diverso dall’ente impositore.

Pertanto, tanto l’ordinanza-ingiunzione relativa a sanzioni amministrative, tanto il verbale dell’Ispettorato del lavoro non valgono a interrompere la prescrizione del credito contributivo.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale. Danno biologico e criteri di calcolo


In caso di infortunio o di malattia professionale, per valutare il grado di inabilità subito dal danneggiato bisogna prendere a riferimento una specifica tabella – denominata “tabella delle menomazioni” – che prevede tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o malattie professionali, comprendendovi sia i riflessi sulla capacità lavorativa, sia gli aspetti dinamico-relazionali, ossia, il danno alla persona intesa nella sua globalità.

La descrizione della menomazione riportata nelle singole voci della tabella si riferisce al valore massimo (“fino a…”). Pertanto, per verificare il danno, bisognerà commisurarlo alla sua effettiva gravità: si parte da un minimo pari a 1 e si va, via via, crescendo.

Nel caso di danni composti, costituiti cioè di più menomazioni, non si può fare una semplice somma delle singole menomazioni indicate in tabella, ma bisogna valutare il danno nel suo complesso e in concreto, in relazione a specifici elementi medico-legali, considerati anche nella loro reciproca influenza. In questo senso, si è espressa la Cassazione [1]. In pratica, in questi casi, la valutazione avviene adottando criteri e metodi diversi, tra i quali il più usato e il “metodo proporzionalistico a scalare”. Tale formula viene applicata non con un rigore matematico assoluto, ma come punto di partenza indicativo per avere un’idea dell’ordine di grandezza attorno al quale deve aggirarsi la valutazione del danno complessivo.

La valutazione medico legale richiede, inoltre, anche l’indicazione di un coefficiente, da rilevare dall’apposita “tabella dei coefficienti”. Tale coefficiente serve a stabilire quanto incide la menomazione sulla capacità lavorativa dell’assicurato e sulla sua ricollocabilità nella stessa categoria lavorativa.

domenica 25 agosto 2013

900 utenti registrati e 640 Facebook fan



Oggi è stato raggiunto un nuovo record: grazie ai 900 utenti registrati ed ai 640 Facebook fan per la stima dimostrata!!!

Carmine Buonomo

lunedì 12 agosto 2013

Maggiorazioni sociali per ultra 70enni e per inabili civili, ciechi assoluti e sordomuti ultra 60enni (art. 38, Legge 448/01)


I titolari di pensioni di importo modesto che non hanno altri redditi oppure, che hanno redditi inferiori ai limiti di legge, possono avere diritto a un aumento dell'assegno pensionistico: la maggiorazione sociale

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che garantisca un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità. Per gli anni successivi l'importo viene aumentato in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle prestazioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Spetta ai titolari di:
- pensione di anzianità o vecchiaia
- assegno ordinario di invalidità (L. 222/84)
- pensione ai superstiti.

L'incremento è concesso ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni; per i pensionati di età compresa fra 65 e 70 anni, l'età anagrafica è ridotta in relazione alle settimane di contribuzione versate (spiegazione a seguire).

La maggiorazione sarà, invece, concessa con una età minima di 60 anni per:
- gli inabili civili
- inabili al lavoro (art. 2, L. 222/84)
- i ciechi assoluti
- i sordomuti

domenica 11 agosto 2013

Legge n. 99/2013 e pensione di inabilità civile: finalmente il limitereddituale e' personale



Nella Legge n. 99/2013 (conversione del D.L. n. 76/2013, "Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti"), è stata inserita un'importantissima disposizione che pone finalmente fine all'annosa questione dei redditi da considerare per la concessione della pensione agli inabili civili.

Finalmente all'art. 10 ("Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali"), comma 5, si precisa espressamente che «IL LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITÀ IN FAVORE DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI CIVILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, È CALCOLATO CON RIFERIMENTO AL REDDITO AGLI EFFETTI DELL’IRPEF, CON ESCLUSIONE DEL REDDITO PERCEPITO DA ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI IL SOGGETTO INTERESSATO FA PARTE».

Al successivo comma 6 si specifica, inoltre, che la suddetta disposizione si applica "... anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e a i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".

Carmine Buonomo  

giovedì 1 agosto 2013

Indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione: esonero dalle visite di revisione e di controllo (art. 6, comma 3, Legge80/2006 e D.M. 02/08/2''7)


Sono già sei anni che è stato emanato il Decreto 2 agosto 2007 il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute individuando l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità ed è attuativo dell'art. 6 della Legge 80 del 2006. Il decreto è entrato in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 27 settembre 2007, n. 225).


Art. 6, comma 3 della Legge 9 Marzo 2006, n. 80:

2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell' indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».

Il citato decreto ha approvato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono state individuate 12 voci relative a condizioni patologiche per le quali non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante. L'individuazione si basa su due elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento. 

Pertanto, le persone la cui patologia o menomazione rientri tra quelle elencate nel decreto e siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante, a meno che non siano gli stessi interessati a chiedere la revisione.

Occorre precisare che anche se il decreto risale ormai al 2007, i casi in cui l'esonero è riconosciuto sono sempre meno frequenti non ostante si rientri nei requisiti richiesti dalla norma. Quest'attuazione non trova giustificazione nella normativa ma bensì in una prassi che, ormai purtroppo, si sta consolidando. E' importante, dunque, conoscere quanto stabilito dalla norma al momento di effettuare una visita di accertamento, revisione ,aggravamento o controllo.

Nel caso, però, si venga convocati per i controlli straordinari che l'Inps sta attualmente effettuando o risulti fissata una data di scadenza nel verbale di invalidità (revisione programmata) è indispensabile presentarsi a visita, facendo presente in questa sede il diritto alla non rivedibilità della patologia (sempreché sussistano i requisiti) e anche a non essere più sottoposti ad ulteriori visite di controllo.

Riferimenti normativi:

Conversione in legge del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.


Domanda di accesso agli atti: la Pubblica Amministrazione deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.


Pur non trattandosi di tematica prettamente previdenziale, ritengo utile segnalare questo importantissimo precedente del TAR Sardegna dal momento che, sovente, le nostre istanze di accesso agli atti (all'INPS o all'ASL) rimangono sempre "lettera morta".

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Con lettera del 14.1.2013, agli atti in data 1.2.2013 il signor P. S., aveva chiesto al Sindaco del comune di Guspini l'accesso "agli atti della procedura relativa all'approvazione dell'atto aggiuntivo al PIA CA 01 - Ovest - Nord Ovest da parte del Comune di Guspini, nonché al contratto preliminare stipulato tra il Sindaco ed il sig. P. S. in data 28.12.2009".

Non avendo ottenuto risposta il signor Scalas aveva proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna per l'ottenimento dell'ordine di esibizione dei documenti richiesti a carico del Comune intimato.

Il Comune di Guspini ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che i documenti richiesti non esistevano presso il Comune, chiedendone comunque il rigetto perché infondato.
I giudici della Seconda Sezione (sentenza N. 00569/2013 del 12 giugno 2013 depositata in segreteria il 23/07/2013) hanno ritenuto il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, non senza tuttavia qualificare come illegittimo il silenzio serbato dal Comune, e di conseguenza condannare l' Ente alla rifusione delle spese del giudizio.

venerdì 26 luglio 2013

Facsimile istanza di autorizzazione al CTU a valutare documentazione sanitaria successiva alla domanda giudiziale

Viste le continue richieste, e nella speranza di fare cosa gradita a tutti i lettori, provvedo a pubblicare il relativo modello.
Carmine Buonomo

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