Innanzitutto è bene sapere che la legge consente di impugnare le cartelle esattoriali entro tempi predeterminati e molto ristretti (variabili a seconda del tributo, dai 20 ai 60 giorni).
Generalmente, se è stato già avviato il pignoramento dello stipendio, significa che le cartelle si sono “solidificate”, ossia non sono state impugnate nei termini e, pertanto, sono divenute definitive.
Non vi è modo, quindi, di impugnare le stesse per vizi intrinseci, ossia attinenti all’atto stesso o al tributo.
Peraltro, proprio nel caso di cartelle esattoriali, la legge [1] prevede una procedura speciale di pignoramento presso terzi.
Essa consente all’Agente per la riscossione di pignorare le somme dovute, al contribuente, da terzi soggetti (per es. il datore di lavoro) senza bisogno di una procedura in tribunale, come invece avviene per tutti gli altri creditori. In altre parole, Equitalia effettua il pignoramento senza alcuna udienza davanti al giudice dell’esecuzione.
A questo punto, al contribuente non rimane che verificare se vi siano possibilità di opporsi al procedimento di esecuzione forzata.
Tali possibilità sono le seguenti: