martedì 17 settembre 2013

lunedì 9 settembre 2013

17/09/2013, Tavola rotonda, Tribunale Napoli, Sala UIF: "Le nuove disposizioni relative alla geografia giudiziaria e recenti modifiche ed innovazioni nel procedimento previdenziale ed assistenziale"

Allego locandina del prossimo incontro in cui avrò il piacere di intervenire in qualità di relatore.

Carmine Buonomo
Clicca sull'immagine per ingrandirla

Programma GSA (Gestione Servizi Avvocati): software gestionale gratuito per la presentazione delle richieste di notificazione allo sportello degli Uffici Notifiche, Esecuzioni e Protesti



Il Programma GSA (Gestione Servizi Avvocati), è un software gestionale gratuito per la presentazione delle richieste di notificazione allo sportello degli Uffici Notifiche, Esecuzioni e Protesti.

Inserendo i dati richiesti dal software e stampando la relativa scheda completa di codici a barre, si eviterà la fila per il "controllo titoli" e si minimizzeranno i tempi per la presentazione degli atti allo sportello Unep e la determinazione dei costi di specifica, ove previsti.



E' possibile utilizzare la definizione dello stradario dell'UNEP di competenza scaricando il file di aggiornamento "stradario". 

venerdì 30 agosto 2013

La prescrizione del credito contributivo non si interrompe con l’ordinanza-ingiunzione e il verbale ispettivo



In materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, l’ordinanza-ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro non interrompono la prescrizione del credito contributivo. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 13218 del 28.05.2013.


Infatti, sostiene la Suprema Corte:

- l’ordinanza-ingiunzione non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell’evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi;

- il verbale ispettivo, invece, costituisce un atto posto in essere da un soggetto, l’Ispettorato del lavoro, diverso dall’ente impositore.

Pertanto, tanto l’ordinanza-ingiunzione relativa a sanzioni amministrative, tanto il verbale dell’Ispettorato del lavoro non valgono a interrompere la prescrizione del credito contributivo.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale. Danno biologico e criteri di calcolo


In caso di infortunio o di malattia professionale, per valutare il grado di inabilità subito dal danneggiato bisogna prendere a riferimento una specifica tabella – denominata “tabella delle menomazioni” – che prevede tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o malattie professionali, comprendendovi sia i riflessi sulla capacità lavorativa, sia gli aspetti dinamico-relazionali, ossia, il danno alla persona intesa nella sua globalità.

La descrizione della menomazione riportata nelle singole voci della tabella si riferisce al valore massimo (“fino a…”). Pertanto, per verificare il danno, bisognerà commisurarlo alla sua effettiva gravità: si parte da un minimo pari a 1 e si va, via via, crescendo.

Nel caso di danni composti, costituiti cioè di più menomazioni, non si può fare una semplice somma delle singole menomazioni indicate in tabella, ma bisogna valutare il danno nel suo complesso e in concreto, in relazione a specifici elementi medico-legali, considerati anche nella loro reciproca influenza. In questo senso, si è espressa la Cassazione [1]. In pratica, in questi casi, la valutazione avviene adottando criteri e metodi diversi, tra i quali il più usato e il “metodo proporzionalistico a scalare”. Tale formula viene applicata non con un rigore matematico assoluto, ma come punto di partenza indicativo per avere un’idea dell’ordine di grandezza attorno al quale deve aggirarsi la valutazione del danno complessivo.

La valutazione medico legale richiede, inoltre, anche l’indicazione di un coefficiente, da rilevare dall’apposita “tabella dei coefficienti”. Tale coefficiente serve a stabilire quanto incide la menomazione sulla capacità lavorativa dell’assicurato e sulla sua ricollocabilità nella stessa categoria lavorativa.

domenica 25 agosto 2013

900 utenti registrati e 640 Facebook fan



Oggi è stato raggiunto un nuovo record: grazie ai 900 utenti registrati ed ai 640 Facebook fan per la stima dimostrata!!!

Carmine Buonomo

lunedì 12 agosto 2013

Maggiorazioni sociali per ultra 70enni e per inabili civili, ciechi assoluti e sordomuti ultra 60enni (art. 38, Legge 448/01)


I titolari di pensioni di importo modesto che non hanno altri redditi oppure, che hanno redditi inferiori ai limiti di legge, possono avere diritto a un aumento dell'assegno pensionistico: la maggiorazione sociale

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che garantisca un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità. Per gli anni successivi l'importo viene aumentato in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle prestazioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Spetta ai titolari di:
- pensione di anzianità o vecchiaia
- assegno ordinario di invalidità (L. 222/84)
- pensione ai superstiti.

L'incremento è concesso ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni; per i pensionati di età compresa fra 65 e 70 anni, l'età anagrafica è ridotta in relazione alle settimane di contribuzione versate (spiegazione a seguire).

La maggiorazione sarà, invece, concessa con una età minima di 60 anni per:
- gli inabili civili
- inabili al lavoro (art. 2, L. 222/84)
- i ciechi assoluti
- i sordomuti

domenica 11 agosto 2013

Legge n. 99/2013 e pensione di inabilità civile: finalmente il limitereddituale e' personale



Nella Legge n. 99/2013 (conversione del D.L. n. 76/2013, "Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti"), è stata inserita un'importantissima disposizione che pone finalmente fine all'annosa questione dei redditi da considerare per la concessione della pensione agli inabili civili.

Finalmente all'art. 10 ("Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali"), comma 5, si precisa espressamente che «IL LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITÀ IN FAVORE DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI CIVILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, È CALCOLATO CON RIFERIMENTO AL REDDITO AGLI EFFETTI DELL’IRPEF, CON ESCLUSIONE DEL REDDITO PERCEPITO DA ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI IL SOGGETTO INTERESSATO FA PARTE».

Al successivo comma 6 si specifica, inoltre, che la suddetta disposizione si applica "... anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e a i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".

Carmine Buonomo  

giovedì 1 agosto 2013

Indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione: esonero dalle visite di revisione e di controllo (art. 6, comma 3, Legge80/2006 e D.M. 02/08/2''7)


Sono già sei anni che è stato emanato il Decreto 2 agosto 2007 il Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute individuando l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità ed è attuativo dell'art. 6 della Legge 80 del 2006. Il decreto è entrato in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 27 settembre 2007, n. 225).


Art. 6, comma 3 della Legge 9 Marzo 2006, n. 80:

2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell' indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».

Il citato decreto ha approvato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono state individuate 12 voci relative a condizioni patologiche per le quali non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante. L'individuazione si basa su due elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento. 

Pertanto, le persone la cui patologia o menomazione rientri tra quelle elencate nel decreto e siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante, a meno che non siano gli stessi interessati a chiedere la revisione.

Occorre precisare che anche se il decreto risale ormai al 2007, i casi in cui l'esonero è riconosciuto sono sempre meno frequenti non ostante si rientri nei requisiti richiesti dalla norma. Quest'attuazione non trova giustificazione nella normativa ma bensì in una prassi che, ormai purtroppo, si sta consolidando. E' importante, dunque, conoscere quanto stabilito dalla norma al momento di effettuare una visita di accertamento, revisione ,aggravamento o controllo.

Nel caso, però, si venga convocati per i controlli straordinari che l'Inps sta attualmente effettuando o risulti fissata una data di scadenza nel verbale di invalidità (revisione programmata) è indispensabile presentarsi a visita, facendo presente in questa sede il diritto alla non rivedibilità della patologia (sempreché sussistano i requisiti) e anche a non essere più sottoposti ad ulteriori visite di controllo.

Riferimenti normativi:

Conversione in legge del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione

Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.


Domanda di accesso agli atti: la Pubblica Amministrazione deve concludere il procedimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.


Pur non trattandosi di tematica prettamente previdenziale, ritengo utile segnalare questo importantissimo precedente del TAR Sardegna dal momento che, sovente, le nostre istanze di accesso agli atti (all'INPS o all'ASL) rimangono sempre "lettera morta".

---------------------

Con lettera del 14.1.2013, agli atti in data 1.2.2013 il signor P. S., aveva chiesto al Sindaco del comune di Guspini l'accesso "agli atti della procedura relativa all'approvazione dell'atto aggiuntivo al PIA CA 01 - Ovest - Nord Ovest da parte del Comune di Guspini, nonché al contratto preliminare stipulato tra il Sindaco ed il sig. P. S. in data 28.12.2009".

Non avendo ottenuto risposta il signor Scalas aveva proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna per l'ottenimento dell'ordine di esibizione dei documenti richiesti a carico del Comune intimato.

Il Comune di Guspini ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che i documenti richiesti non esistevano presso il Comune, chiedendone comunque il rigetto perché infondato.
I giudici della Seconda Sezione (sentenza N. 00569/2013 del 12 giugno 2013 depositata in segreteria il 23/07/2013) hanno ritenuto il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, non senza tuttavia qualificare come illegittimo il silenzio serbato dal Comune, e di conseguenza condannare l' Ente alla rifusione delle spese del giudizio.

venerdì 26 luglio 2013

Facsimile istanza di autorizzazione al CTU a valutare documentazione sanitaria successiva alla domanda giudiziale

Viste le continue richieste, e nella speranza di fare cosa gradita a tutti i lettori, provvedo a pubblicare il relativo modello.
Carmine Buonomo

Clicca sull'immagine per ingrandirla

lunedì 22 luglio 2013

In tema di pensione di inabilità civile, ai fini del requisito reddituale, non va calcolato il reddito della casa di abitazione (Cassazione civile sez. VI, 08 luglio 2013, n. 16972)


La Corte d'appello di Bologna aveva accolto il ricorso proposto da un disabile con riferimento all’inesistenza dell'indebito che, secondo l'Inps, si era formato a suo carico per superamento del limite di reddito prescritto per godere della pensione di inabilità civile di cui all’ art. 12 della legge n. 118/1971, secondo i Giudici della Corte d’appello, invero, tra i redditi da prendere in considerazione non andava computato quello della casa di abitazione. L’inps ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, nella ordinanza qui commentata, in primis evidenzia le norme applicabili al caso di specie e la loro evoluzione nel tempo. L’art. 8 della legge n. 114/1974, di conversione del D.L. n. 30/1974, stabiliva che le condizioni economiche per la concessione sia della pensione di cui all'art. 12 legge 118/71, sia per l'assegno di cui all'art. 13, fossero quelle previste dall'art. 3, della stessa legge per la concessione della pensione sociale, mentre il succitato articolo 3, dopo avere condizionato il diritto alla pensione a determinati limiti di reddito, prevedeva che dal computo del reddito fossero esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione. L’art. 14 septies comma 4 del D.L. n. 663/1979, conv. in legge n. 33/1980, successivamente elevava i limiti di reddito di cui al suddetto articolo, ma non modificava la disposizione che escludeva il reddito della casa di abitazione ai fini del limite di legge.

venerdì 19 luglio 2013

Corte Costituzionale: congedi anche ai parenti e affini di terzo grado


La Corte Costituzionale con Sentenza 18 luglio 2013, n. 203 è intervenuta nuovamente sulla materia dei congedi retribuiti (fino ai due anni) concessi ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità (in possesso di verbale di handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992).

Per comprendere la portata e l’impatto della Sentenza è necessario ripercorrere la storia normativa.

I congedi retribuiti biennali sono stati inizialmente introdotti dalla Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. Medesima opportunità veniva offerta ai lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori fossero “scomparsi”.

Successivamente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto (al coniuge, ai figli conviventi).

Ma è stato il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 a rivedere profondamente la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all’agevolazione. 

lunedì 15 luglio 2013

Falsi invalidi doc? finalmente l'INPS dà i numeri


Da metà del 2009 si è sviluppata sulla stampa, ed è tutt'ora in corso, una vasta campagna, l'ennesima (almeno la quinta/sesta da metà degli anni '80) verso i cosiddetti "falsi invalidi", ovvero coloro che ricevono una pensione di invalidità senza essere persone invalide, a seguito di truffe, magari con connivenze con funzionari di enti o medici delle commissioni mediche.

Una campagna che ha ben veleggiato sorretta dai venti della crisi e della moralizzazione (della politica, dei fannulloni nelle pubbliche amministrazioni, dei bamboccioni, ecc).
I titoli sui giornali si sono sprecati: "Napoli: falsi invalidi leggono e camminano", "E' falso un invalido su 4", "Con i soldi dei falsi invalidi la camorra paga gli stipendi del clan", "Cieco e guida l'auto", "Ciechi che leggono i giornali. Paralitici che guidano e camminano.
Quello dei falsi invalidi in Italia è un universo che non conosce confini", "..si risparmieranno miliardi" in cui oltre al tema della truffa si annidano anche i luoghi comuni per cui i disabili non leggerebbero, non camminerebbero, non guiderebbero l'auto, non lavorerebbero.....
Ora a distanza di tre anni l'INPS comunica finalmente i dati per bocca del presidente Mastropasqua in una intervista sul Corriere della sera : "Dall'inizio del 2010 a oggi le persone indagate sono state 1.439 e quelle arrestate 301"

lunedì 8 luglio 2013

Facsimile dichiarazione dissenso alle conclusioni della CTU

Viste le continue richieste, allego facsimile di dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Ricordo che il successivo giudizio di merito deve essere incardinato entro 30 giorni dalla formulazione del dissenso e deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Carmine Buonomo
Clicca sull'immagine per ingrandirla

lunedì 1 luglio 2013

Pensione di inabilità civile e limite reddituale personale: art. 10, commi 5 e 6, D.L. 28/06/2013 n° 76



Nel Decreto Legge 28/06/2013 n° 76 ("Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti")  è stata inserita un'importantissima disposizione che porrà fine (se convertita in legge) all'annosa questione sui limiti reddituali da conteggiare ai fini della concessione della pensione agli inabili civili.

Finalmente al comma 5 dell'art. 10 ("Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali") si precisa espressamente che «IL LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITÀ IN FAVORE DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI CIVILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, È CALCOLATO CON RIFERIMENTO AL REDDITO AGLI EFFETTI DELL’IRPEF CON ESCLUSIONE DEL REDDITO PERCEPITO DA ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI IL SOGGETTO INTERESSATO FA PARTE».

Ma il Governo si spinge anche a specificare, al successivo comma 6, che la suddetta disposizione si applica "... anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto  provvedimento definitivo e a i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".

mercoledì 26 giugno 2013

Pensione di invalidità, Governo chiarirà su cumulo redditi


Il Governo potrebbe anticipare già nel CdM di domani la proposta di legge 538, che ha l’obiettivo di sanare la questione che versa in un caos interpretativo. A fine 2012 l’Inps aveva introdotto il criterio del “reddito familiare” ma la decisione era stata messa in standby dal ministero dopo le proteste delle associazioni

Il Governo deciso a fare chiarezza sulla questione del cumulo dei redditi per la pensione di invalidità civile.
Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbe arrivare la proposta di introdurre una norma chiarificatrice per sanare la situazione, che versa in un caos interpretativo.
Lo ha annunciato il viceministro alle Politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, intervenendo a Roma alla presentazione del rapporto di Cittadinanzattiva. 
Il nostro obiettivo é accelerare il percorso del disegno legge 538 per fare chiarezza sui criteri, sottolinea Guerra.

Ma stiamo anche cercando di anticiparlo introducendo una norma per sanare la situazione interpretativa. 
La discussione su questo punto potrebbe andare nel Consiglio dei ministri di domani.