I titolari di pensioni di importo modesto che non hanno altri redditi oppure, che hanno redditi inferiori ai limiti di legge, possono avere diritto a un aumento dell'assegno pensionistico: la maggiorazione sociale.
A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che garantisca un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità. Per gli anni successivi l'importo viene aumentato in misura pari all'incremento del trattamento minimo delle prestazioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Spetta ai titolari di:
- pensione di anzianità o vecchiaia
- assegno ordinario di invalidità (L. 222/84)
- pensione ai superstiti.
- pensione di anzianità o vecchiaia
- assegno ordinario di invalidità (L. 222/84)
- pensione ai superstiti.
L'incremento è concesso ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni; per i pensionati di età compresa fra 65 e 70 anni, l'età anagrafica è ridotta in relazione alle settimane di contribuzione versate (spiegazione a seguire).
La maggiorazione sarà, invece, concessa con una età minima di 60 anni per:
- gli inabili civili
- inabili al lavoro (art. 2, L. 222/84)
- i ciechi assoluti
- i sordomuti
- gli inabili civili
- inabili al lavoro (art. 2, L. 222/84)
- i ciechi assoluti
- i sordomuti