La Corte d'appello di Bologna aveva accolto il ricorso proposto da un disabile con riferimento all’inesistenza dell'indebito che, secondo l'Inps, si era formato a suo carico per superamento del limite di reddito prescritto per godere della pensione di inabilità civile di cui all’ art. 12 della legge n. 118/1971, secondo i Giudici della Corte d’appello, invero, tra i redditi da prendere in considerazione non andava computato quello della casa di abitazione. L’inps ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte, nella ordinanza qui commentata, in primis evidenzia le norme applicabili al caso di specie e la loro evoluzione nel tempo. L’art. 8 della legge n. 114/1974, di conversione del D.L. n. 30/1974, stabiliva che le condizioni economiche per la concessione sia della pensione di cui all'art. 12 legge 118/71, sia per l'assegno di cui all'art. 13, fossero quelle previste dall'art. 3, della stessa legge per la concessione della pensione sociale, mentre il succitato articolo 3, dopo avere condizionato il diritto alla pensione a determinati limiti di reddito, prevedeva che dal computo del reddito fossero esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione. L’art. 14 septies comma 4 del D.L. n. 663/1979, conv. in legge n. 33/1980, successivamente elevava i limiti di reddito di cui al suddetto articolo, ma non modificava la disposizione che escludeva il reddito della casa di abitazione ai fini del limite di legge.