venerdì 3 maggio 2013

Pensione di reversibilità, riparto della pensione tra coniuge superstite e coniuge divorziato e decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso. Tribunale Milano 20 marzo 2013


Tribunale Milano 20 marzo 2013 - Pres. Servetti - Est. Buffone.


Pensione di reversibilità – Riparto della pensione tra coniuge superstite e coniuge divorziato – Sentenza del tribunale – Decorrenza della decisione – Dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso – Sussiste (art. 9, comma III, L. 898/1970).

Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 gennaio 2007 n. 2092). (Giuseppe Buffone)

Fonte: IL CASO.IT

martedì 30 aprile 2013

Controversie ex lege 210/92: ribadita la legittimazione passiva del Ministero della Salute (Cassazione, sentenza 4836/2013)


La sentenza qui commentata riguarda la vexata quaestio della legittimazione passiva in tema d’indennizzo ex lege n. 210/92, indennizzo che si configura quale diritto soggettivo ad una prestazione economica a carattere assistenziale (Cass. sez. un., n. 10418/2006), riconosciuto a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie o di emotrasfusioni e somministrazioni di emoderivati. 

Invero, qualche anno dopo l’introduzione del suddetto beneficio, le funzioni ed i compiti in materia di indennizzo furono trasferiti dal Ministero della Salute alle Regioni e, talvolta, le leggi regionali operarono un ulteriore trasferimento delle funzioni amministrative alle aziende sanitarie locali. 

Spina bifida: errata valutazione medico legale e risarcimento del danno (Cassazione civile, 22 marzo 2013, n. 7269)



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE
Cassazione civile sez. III, 22 marzo 2013, n. 7269


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 17367/2007 proposto da:

P.P. e G.M.C. - ricorrente -

contro

AZIENDA USL N. (OMISSIS), C.P.; - intimati


sul ricorso 20799/2007 proposto da:

C.P. - ricorrente -

contro

G.M.C., P.P., AZIENDA USL N. (OMISSIS); - intimati 

avverso la sentenza n. 222/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata l'08/02/2007, R.G.N. 1570/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l'Avvocato MARCO PASTACALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.

FATTO
Il (OMISSIS) la signora G.M.C., in stato di gravidanza, si rivolse al Dott. C. per un controllo della gestazione. Un nuova visita ebbe luogo il successivo (OMISSIS), allorchè fu eseguita anche una ecografia, senza che venisse rilevata alcuna anomalia. Il (OMISSIS), infine, nacque il piccolo M., che risultò affetto dalla patologia denominata spina bifide.

Con citazione notificata il 30 aprile 1997 P.P. e G. M.C., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio M., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca, il Dott. C., allegando la responsabilità dello stesso per la mancata, tempestiva diagnosi delle malformazioni fetali, la quale aveva impedito alla gestante di esercitare il diritto di chiedere l'interruzione della gravidanza, secondo le prescrizioni della L. n. 194 del 1978, art. 6.

venerdì 26 aprile 2013

Decine di immigrati ricevevano pensioni senza averne diritto


Avezzano. Avevano falsamente stabilito la propria residenza in Italia e sfruttando la famosa legge del governo Prodi del 2007, dichiaravano all’INPS redditi minimi per potere accedere all’assegno sociale di sostentamento.

In realtà si trattava di stranieri (marocchini, libanesi, siriani, dominicani, iraniani, venezuelani e macedoni) provenienti da Paesi extra-UE dichiaratamente residenti in Italia da almeno 10 anni. I finanzieri della Compagnia di Avezzano li hanno denunciati per truffa ai danni dello Stato, unitamente ai loro parenti/amici, da essi delegati a riscuotere gli assegni in Italia. Sono stati bloccati/recuperati dalla Guardia di Finanza 411mila eur indebitamente percepiti.

Ma il fenomeno dei falsi residenti stranieri genitori di altri immigrati presenti in Italia, è molto diffuso e sfrutta una legge vergogna che permette a chi non è Italiano e non ha mai lavorato in Italia, di percepire la pensione sociale per il solo fatto di risiedervi ed essere over 65.

giovedì 18 aprile 2013

Indennità di accompagnamento in caso di ricovero in Istituto (Messaggio INPS n° 18291/2011)

Viste le richieste che ricevo pressochè quotidianamente in merito alla compatibilità tra indennità di accompagnamento ed il ricovero ospedaliero a breve degenza, allego  l'illuminante messaggio INPS n° 18291/2011 nel quale, tra le altre informazioni, si evince che ... "di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell'indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni".    

giovedì 11 aprile 2013

L'indennità di accompagnamento spetta anche in caso di ricovero in un ospedale pubblico (Cassazione, sentenza 2270/2007)


La perdita del diritto all’indennità di accompagnamento prevista dall’art. 1 della Legge n. 18/1980 per gli invalidi civili per i periodi durante i quali gli stessi siano ricoverati gratuitamente in una struttura pubblica non è più tassativa nel caso che il ricovero sia avvenuto in un ospedale pubblico che non sia in grado di assicurare oltre alle cure mediche una assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita del ricoverato.


Lo ha stabilito la sentenza n. 2270/2007 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro che ha accolto il ricorso avanzato dal familiare di una invalida il quale era stato condannato dal tribunale di Verona a restituire all’INPS quanto riscosso a titolo di Indennità di Accompagnamento in qualità di tutore della figlia dal 1 Febbraio 1995 in poi durante il ricovero gratuito in via permanente della figlia presso la struttura pubblica dell’Ospedale.

mercoledì 10 aprile 2013

Pensioni di inabilità, Associazioni e sindacati insieme: "il reddito del coniuge non deve contare"


Incontro a Roma fra i responsabili di dieci sigle fra sindacati e associazioni rappresentative delle persone con disabilità: verrà predisposto un testo normativo per chiarire che il reddito di riferimento per la pensione è solo quello personale


L'unica soluzione possibile e definitiva per risolvere la questione della considerazione del reddito del coniuge per le pensioni di invalidità civile è la predisposizione di un testo normativo interpretativo che precisi che anche per gli invalidi totali il reddito da considerare ai fini della concessione della provvidenza economica è solo quello del beneficiario. A confermarlo sono le associazioni e i sindacati che oggi hanno partecipato, presso la sede nazionale dell'Anmic (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili), ad un confronto sulle problematiche connesse alle recenti sentenze della Corte di Cassazione che, ai fini della concessione della pensione di inabilità agli invalidi civili totali, ritengono che si debba far riferimento non solo al reddito del beneficiario ma anche a quello del coniuge.

Domanda di invalidità civile e visita domiciliare: chiarimenti

Impossibilità originaria a presentarsi a visita
Nel caso in cui l'interessato non possa essere trasportato alla visita di accertamento dell'invalidità civile per motivi di salute è possibile fare richiesta per la visita domiciliare. 
Tale richiesta dovrà essere compilata dal medico di famiglia al momento di redigere il certificato su apposito modello, dove è specificato che: "...la persona è in condizioni di intrasportabilità necessitando di visita domiciliare".


Impossibilità sopravvenuta a presentarsi a visita
Qualora, invece, subentri successivamente alla presentazione della domanda, l'impossibilità di presentarsi a visita ambulatoriale e sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare (sempre per via telematica) il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

Per esempio: nel caso l'interessato abbia presentato normale domanda di visita di accertamento e in seguito la patologia sia peggiorata, sia subentrata un'altra infermità o qualsiasi situazione abbia compromesso la sua salute non permettendo lo spostamento in ambulatorio, è possibile fare richiesta di visita domiciliare.

lunedì 8 aprile 2013

Abolito di fatto il limite del “quinto” pignorabile: pensioni integralmente aggredibili


Il pignoramento presso terzi della pensione può essere effettuato ormai integralmente, con estrema facilità, e non più nei limiti di un quinto, per come previsto invece dalla legge.

Dopo l’approvazione del decreto legge “Salva Italia” [1], i pensionati che subiscono un pignoramento della pensione (cosiddetto pignoramento presso terzi) rischiano di perdere tutta la rata mensile e non più solo un quinto come invece previsto dal codice di procedura civile [2]. Lo stesso pericolo riguarda i lavoratori dipendenti con il salario mensile.

Si tratta di un modo ormai di fatto legalizzato per superare il limite del “quinto pignorabile” imposto invece dal codice di procedura civile e che, ad oggi, nonostante l’allarme da noi lanciato all’alba della nuova normativa, non ha trovato ancora un correttivo nella legge.

venerdì 5 aprile 2013

Proponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata convocazione a visita/mancata comunicazione del verbale già dopo 120 giorni dalla domanda

Su gentile concessione del Vicepresidente dell'Associazione Forense di diritto del lavoro e della Previdenza Sociale di Napoli, avv. Alessandro Faggiano, provvedo a postare le normative che stabiliscono in maniera perentoria il termine massimo di 120 giorni per la definizione di una domanda di invalidità civile.

martedì 2 aprile 2013

Pignoramento della pensione: il limite della pensione sociale


Il pignoramento (presso terzi) del quinto della pensione non può avvenire nei confronti di coloro che ricevano pensioni già particolarmente basse: la giurisprudenza ritiene infatti impignorabile la quota della pensione o della stipendio sotto il cosiddetto “minimo vitale”.



Assegno sociale

Gli importi erogati dall’INPS a titolo di assegno sociale non possono essere pignorati per via del loro carattere assistenziale.

L’assegno sociale è una prestazione riconosciuta ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate, ossia che abbiano un reddito basso o pari a zero. Questa prestazione è anche conosciuta come pensione casalinghe, perché viene erogata dall’Inps anche in assenza di versamenti contributivi.


Pensione di anzianità

Diversa questione invece va fatta con riferimento alle pensioni di anzianità.

In generale, la pensione è pignorabile nei limiti di un quinto. La misura della quota pignorabile va determinata al netto delle ritenute di legge.


Dopo la storica sentenza n° 506/2002 della Corte Costituzionale , si ritiene impignorabile quella parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita.

giovedì 28 marzo 2013

Facsimile istanza di ricusazione del CTU

Su gentile concessione del Presidente dell'Associazione Forense di diritto del lavoro e della Previdenza Sociale di Napoli, avv. Sergio D’Andrea, posto modello di istanza di ricusazione del CTU, da utilizzare qualora nel giudizio in opposizione il Giudice abbia provveduto a nominare lo stesso consulente della fase dell’ATPO.

lunedì 25 marzo 2013

Pensioni di invalidità e limiti di reddito: appello al Parlamento



Giungono alla FISH forti segnali di preoccupazione dopo il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013) sulla questione dei limiti reddituali da applicare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili.
La Corte, dopo indicazioni di segno opposto, afferma che il reddito a cui fare riferimento non è solo quello individuale, ma deve essere sommato a quello del coniuge, se presente. Ribadisce, quindi, quanto già affermato nella Sentenza del 2011 (Sezione Lavoro, n. 4677 del 25 febbraio 2011).
La Sentenza non è legge e non incide immediatamente sulle prestazioni di milioni di invalidi civili, ma potrebbe condizionare il confronto in corso fra INPS e Ministero del Lavoro proprio su questo tema.
Ricordiamo che a fine 2012 INPS aveva emanato una circolare che già prevedeva il computo del reddito coniugale (e non più individuale) ai fini della concessione della pensione. In seguito alle proteste delle Associazioni e dei Sindacati e al conseguente intervento del Ministero del Lavoro, la circolare era stata ritirata da INPS in attesa, appunto, di un’istruttoria fra il Dicastero e l’Istituto.

sabato 23 marzo 2013

Per l'inabilità civile si fa riferimento al reddito familiare (Cassazione, sentenza 7320/2013)


Per la concessione della pensione agli invalidi civili si deve terne conto del "cumulo dei redditi familiari". Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza 7320/2013, respingendo il ricorso di una signora della provincia di Roma, volto ad ottenere l'accertamento del suo diritto alla pensione di inabilità.


E secondo il Supremo collegio non ricorrano neppure i presupposti “per il sollecitato intervento delle Sezioni unite sulla questione controversa, ove si consideri che le conclusioni espresse nelle decisioni di questa Corte numero 5003 e 4677 del 2011 costituiscono il risultato di una compiuta considerazione e valutazione delle variegate disposizioni normative succedutesi nel tempo” al punto che “può dirsi ormai superato il denunciato contrasto giurisprudenziale e consolidato l’orientamento” adottato nel caso concreto.

Il principio
Per i giudici di Piazza Cavour, dunque, "deve ritenersi giuridicamente corretto l'orientamento seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla legge 118 del 1971, articolo 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma".

lunedì 18 marzo 2013

La Corte Costituzionale dice si alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento ai cittadini extracomunitari senza carta di soggiorno


La Corte Costituzionale dice si alla pensione di inabilità civile e all’indennità di accompagnamento anche ai cittadini extracomunitari senza carta di soggiorno: incostituzionale una norma della finanziaria 2001 che la negava. 
Con una sentenza destinata a far scalpore la Corte Costituzionale ha stabilito che l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità ai cittadini non comunitari può essere concessa anche a chi non è titolare della carta di soggiorno purché gli stessi siano legalmente soggiornanti in Italia. 
La sentenza n. 40 del 15 marzo 2013, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di un comma dell'articolo 80 della legge 388/2000 (legge finanziaria del 2001). 

venerdì 15 marzo 2013

Nuovo record: 700 utenti registrati!


In data odierna il Forum ha raggiunto il nuovo record di 700 utenti registrati. Grazie a tutti i lettori per l'affetto dimostrato!

Carmine Buonomo

giovedì 14 marzo 2013

Procedimento civile - Condanna alle spese - Causa di valore inferiore ad euro 1.100 - Mancanza di un serio ristoro delle spese sostenute dalla parte - Questione di illegittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.



Tribunale Padova, 28 febbraio 2013 - Sez. Dist. Este - Est. Bertola.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 91 c.p.c. in relazione all'articolo 82 c.p.c. per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nelle cause di valore inferiore ad euro 1.100, obbliga il giudice a liquidare una somma non superiore al valore della causa e di entità talmente modesta da non rappresentare un serio ristoro delle spese che la parte ha dovuto affrontare per ottenere un provvedimento totalmente a se favorevole. (Franco Benassi) 

Segnalazione dell'Avv. Italo Begozzo

venerdì 8 marzo 2013

Ordinanza collegiale del Tribunale di Latina, sezione lavoro: il rigetto dell'istanza di ATPO (art. 445 bis cpc) non impedirebbe la proponibilità del ricorso di merito

Il allegato troverete un’interessantissima ordinanza collegiale del Tribunale di Latina, emessa a definizione di un reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso ex art. 445-bis cpc (in materia di invalidità civile). 

Il Collegio ritiene il reclamo inammissibile, ma aggiunge che l'espletamento della fase preliminare per mezzo di accertamento tecnico preventivo costituisce una mera condizione di procedibilità della domanda e che l'esito della stessa, qualora non sia trasfuso nel decreto di omologa, non è in alcun modo definitivo né vincolate per il giudice di merito. 

Una volta espletata tale fase, quindi, per il Tribunale la parte può introdurre il giudizio di merito. 

Sentiti ringraziamenti al collega avv. Marco Mantello per la preziosissima segnalazione

lunedì 4 marzo 2013

ANF e assegno di maternità concessi dai Comuni, importi e requisiti per l'anno 2013



Il Dipartimento delle politiche per la famiglia ha comunicato che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicare agli ANF e all'assegno di maternità concessi dai Comuni, è risultato pari al 3 per cento.

Sulla scorta di tale comunicazione l'INPS ha emesso la circolare n. 34 del 28 febbraio 2013 con la quale precisa gli importi delle prestazioni in argomento.

L'assegno per il nucleo familiare (ANF) per l'anno 2013 è pari a Euro 139,49.

Per le domande del 2013, cambia anche il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) che, con riferimento ai nuclei familiari composti di cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Euro 25.108,71.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2013, ammonta a Euro 334,53 per cinque mensilità, per complessivi 1.672,65 euro.

Il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti di tre componenti, è pari a Euro 34.873,24.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea boccia la formazione professionale “obbligatoria”.


Con sentenza 28.2.2013, definitoria della causa C-1/12 nei confronti dell’Ordine portoghese degli esperti contabili, la Corte di Giustizia Europea - per il suo solito "pallino" che gli ordini professionali sarebbero associazioni di imprese e che come tali debbono rispettare le regole della concorrenza - ha stabilito che, perfino se la formazione obbligatoria fosse prevista per legge, un tale sistema di crediti formativi obbligatori, così eliminante anche solo parzialmente la concorrenza, è contrario al diritto dell’Unione Europea che prevale sulla legislazione nazionale.

Un sentito ringraziamento va all'avv. Maria Paola Monti, curatrice della pagina FaceBook "Previdenzialisti Romani", per la preziosissima segnalazione