lunedì 22 febbraio 2021
Gestione separata: il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti, anche in assenza di compilazione del quadro RR del modello UNICO (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4500/2020)
mercoledì 3 febbraio 2021
Verbale revisione sanitaria e necessità nuova domanda e opposizione ad ATPO carente di argomenti scientifici e/o obiettivi (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 5015/2020)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un procedimento patrociunato dal nostro studio.
Nel caso specifico si controverteva su un giudizio di opposizione ad ATPO, proposto dall'INPS.
Nella seconda fase l'INPS, oltre al merito sanitario, riproponeva acriticamente anche l'eccezione "verbale di revsione sanitario / improponibilità giudizio per mancanza di nuova domanda mministrativa" già superata dal Giudice nella fase di ATPO (LINK).
La sempre ineccepibile d.ssa Fabiana Colameo in primis provvede così a rigettare la suddetta eccezione, prendendo anche spunto dalle recentissime pronunce della Cassazione n° 27914/2020 e 28445/2019: "... nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento formale di revoca della prestazione, non occorreva affatto la presentazione di una nuova domanda, considerato, peraltro, che il verbale sanitario risulta tempestivamente impugnato dall'istante nei termini di legge".
Per quanto invece riguarda i motivi dell'opposizione sanitaria proposta dall'INPS, il Giudice rigetta la richiesta di una nuova CTU, omologando il requisito sanitario accertato nell'ATPO, sostenendo che "... la valutazione sepressa dal CTU in base alla scienza medico-legale non viene confutata con argomenti scientifici nè di natura obiettiva. Le contestazioni dell'INPS si prestano ad essere considerate deduzioni espressive di un mero dissenso diagnostico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritale".
Il tutto con condanna al pagamento delle spese della doppia fase di giudizio.
Buona lettura.
Carmine Buonomo
lunedì 18 gennaio 2021
Anche il provvedimento di revoca, al pari del verbale di revisione negativo, è pacificamente impugnabile in giudizio (Cassazione, ord. 15710/2020).
Come tutti saprete la Cassazione, con la Sentenza n° 28445/2019, pur rigettando la domanda giudiziaria del ricorrente, nell’ambito della propria funzione nomofilattica ha dettato delle importantissime linee guida sul procedimento da seguire quando, in ambito assistenziale, venga notificato un verbale di revisione negativo o un provvedimento di revoca.
La stessa, infatti, NELLO SVISCERARE UN INTERESSANTISSIMO EXCURSUS NORMATIVO,
NON FA ALTRO CHE
CONFERMARE LA DIFFERENZA ABISSALE TRA VERBALE SANITARIO E PROVVEDIMENTO DI REVOCA.
Andando a esaminare, infatti, i
punti da 18 a 20 della parte motiva della
"illuminante" Sentenza n° 28445/2019, si legge:
18. Inoltre, poiché l'art. 20,
comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha richiamato il disposto dell'art. 5, comma 5,
d.P.R. n. 698 del 1994, LA REVOCA È PRECEDUTA DALLA SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLA PRESTAZIONE,
che viene comunicata entro trenta giorni all'interessato.
19. DUNQUE, NULLA VIETA
ALL'INTERESSATO, CHE RITENGA INFONDATA L'AZIONE
AMMINISTRATIVA DI VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO, DI TUTELARE
GIÀ IN SEDE DI SOSPENSIONE IL DIRITTO
ALLA PRESTAZIONE (L'EROGAZIONE È APPUNTO SOLO SOSPESA E IL DIRITTO NON È ANCORA
ESTINTO), MEDIANTE TEMPESTIVA AZIONE GIUDIZIARIA che si giustifica quanto ad
interesse ad agire per l'indubbia attualità della lesione patrimoniale che
deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede
alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista
espressamente dalla legge (vd. Cass. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi
effettuati).
20. VICEVERSA, OVE LA REVOCA SIA
STATA DEFINITIVAMENTE ADOTTATA, con il consequenziale definitivo effetto
estintivo, L'INTERESSATO DEVE PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA e ciò può avvenire
anche il giorno successivo a quello in cui la revoca viene formalizzata e
comunicata".
Purtroppo, peró, quando “il saggio indica
la luna, lo stolto guarda il dito”….
Perché dico questo? Perché qualche scienziato all’INPS ha ben pensato di considerare solo la parte della Sentenza in cui viene rigettato il ricorso e, stravolgendo a proprio uso e costume quanto detto nel citato provvedimento ha ideato il paradossale Messaggio n°138 del 15/01/2021.
martedì 29 dicembre 2020
La formula esecutiva è finalmente telematica. Normativa di riferimento e facsimile
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare il c.d. "Decreto Ristori" è stato convertito in Legge lo scorso 18 dicembre, con l'inserimento nell' art. 23 del comma 9-bis, il quale prevede che il difensore possa ottenere il rilascio della copia esecutiva digitale delle sentenze e dei provvedimenti da mettere in esecuzione, previa istanza da depositarsi in modalità telematica.
Ritenendo di fare cosa gradita ho predisposto un modello generico di istanza che andrà trasmessa telematicamente, mediante deposito all’interno del fascicolo informatico della causa come “ISTANZA GENERICA” indicando nelle “note per la cancelleria”: “Richiesta FORMULA ESECUTIVA SENTENZA”.
Ovviamente il modello, una volta personalizzato, potrà essere utilizzato per richiedere qualsiasi titolo esecutivo (sentenze, decreti ingiuntivi, decreti, ordinanze).
Carmine Buonomo
mercoledì 23 dicembre 2020
Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"
martedì 22 dicembre 2020
Tabelle INPS prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito anno 2021 (Circolare INPS n° 148/2020)
Fonte: Pensionioggi.it
venerdì 18 dicembre 2020
E' illegittima la compensazione tra ratei di indennità di accompagnamento e assegno sociale (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3559/2020)
giovedì 17 dicembre 2020
Ordinanza del Tribunale di Chieti sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione"
martedì 15 dicembre 2020
Indebito assistenziale: non sono ripetibili le somme riscosse in buona fede dall'accipiens (Tribunale Taranto, Sentenza n° 596/2018)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente gentilmente condiviso dalla collega avv. Elisabetta Barnaba del foro di Lecce.
Nel caso specifico l'INPS richiedeva la restituzione di un'ingente somma (€ 19,665) avendo erroneamente pagato le prestazioni di cieco assoluto ad un soggetto che era stato invece riconosciuto cieco parziale.
L'atttentissimo G.L. dr. Lorenzo De Napoli, facendo leva sulla buona fede dell'accipiens e sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ha annullato l'indebito con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Troverete altri post sugli indebiti assistenziali al seguente LINK.
Carmine Buonomo
giovedì 3 dicembre 2020
Irripetibilità dell'indebito su Indennità NASPI per contemporaneo svolgimento di lavoro "part-time" (Tribunale di Bari, Sentenza n. 4040/2020)
Questi, in estrema sintesi i fatti:
- Dal 1.1.2014 al 8.10.2015 il ricorrente prestava servizio presso la Soc Coop "A", con qualifica di addetto alle pulizie;
- In data 13.10.2015 il ricorrente presentava all’INPS domanda finalizzata al riconoscimento, in suo favore, dell’indennità di disoccupazione NASpI;
- L’Istituto, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, accoglieva la richiesta, liquidando la somma di € 2.432,76 quale acconto, ma non provvedeva alla liquidazione delle ulteriori somme dovute;
- Difatti, con lettera dell’11.8.2016, l’INPS ne reclamava la
restituzione, asserendo che mancassero i requisiti di legge utili alla
fruizione della stessa;
lunedì 16 novembre 2020
Come consultare i fascicoli telematici e scaricare i relativi documenti gratuitamente dal proprio pc o smartphone senza usare alcun software.
giovedì 12 novembre 2020
Raccolta delle massime più significative della Cassazione in tema di procedimento di ATPO ex art. 445 bis cpc
giovedì 22 ottobre 2020
La previsione di cui all'art. 149 disp.att. cpc si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis cpc (Cass. ord. n° 23149/2020)
mercoledì 21 ottobre 2020
Indebito assistenziale reddituale: sono ripetibili solo le somme versate dal momento in cui l'ente accerti il superamento dei requisiti (Tribunale Foggia, Sentenza n° 5026/2019)
In riferimento all'annosa questione degli indebiti assitenziali connessi a carenza del c.d. requisito reddituale, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente del Tribunale di Foggia, gentilmente condiviso dal collega avv. Antonio Tota dell'omonimo foro.
Nel suddetto provvedimento il Tribunale - partendo dall'orientamento della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n° 28771/2018 e poi confermato con ordinanza n° 10642/2019 - stabilisce inequivocabilmente che l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti redituali; ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione in situazione di dolo rispetto alò venir meno del suo diritto.
Carmine Buonomo
martedì 20 ottobre 2020
Anche il Tribunale di Messina si pronuncia sull'eccezione INPS "verbale revisione negativo = revoca della prestazione" (ordinanza del 23/09/2020)
martedì 13 ottobre 2020
L'indebito assistenziale, salvo il caso di dolo, è ripetibile solo per i ratei succesivi al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (Tribunale Palermo, Sentenza 3896/2019)
lunedì 12 ottobre 2020
La prescrizione quinquennale del credito contributivo inizia a decorrere dalla data di scadenza del relativo versamento (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2512/2020)
venerdì 9 ottobre 2020
Indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti sanitari: sono irripetibili le somme percepite in buona fede se il verbale di revisione non è mai stato notificato (Tribunale Della Spezia, Sentenza n° 61/2020)
mercoledì 7 ottobre 2020
Per il diritto all'assegno sociale è irrilevante la mancata richiesta di mantenimento al coniuge separato (Cass. Ord. n° 14513/2020)
La Corte di Cassazione ha finalmente dato seguito all’orientamento che si stava affermando nella giurisprudenza di merito, cassando la sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva rigettato la domanda della ricorrente volta ad ottenere l’assegno sociale, in quanto “non aveva richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione”.
lunedì 28 settembre 2020
Nei giudizi aventi ad oggetto l'indennità di accompagnamento, non è richiesta alcuna dicitura particolare nel certificato medico introduttivo (Trib. Napoli Nord, Sentenza n° 2910/2020)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord (Sentenza n° 2910/2020, G.L. d.ssa Federica Izzo), reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico, alla ricorrente (infrasessantasettenne) nella fase di ATPO venivano riconosciuti i requisiti sanitari di "non autonomia", necessari per l'invocata indennità di accompagnamento, sin dalla domanda amministrativa.
L'INPS quindi proponeva opposizione all'accertamento sanitario, eccependo la mancanza di idonea domanda amministrativa in ragione del mancato "flag" da parte del medico curante di una o entrambe le voci di non autonomia nel certificato introduttivo.
Interessante l'excursus giurisprudenziale che, partendo dalla giurisprudenza di primo e secondo grado per poi passare a quella recentissima di Cassazione, giungendo infine al Messaggio INPS n° 3383/2019 che ha posto un punto fermo alla questione, viene posto alla base del rigetto dell'opposizione dell'Istituto.
Carmine Buonomo