In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giudiziario reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio congiuntamente all'amica e collega avv. Immacolata Marsilio.
Nel caso specifico si controverteva su una procedura di pignoramento presso terzi attivata da AdER (creditore) nei confronti del nostro assistito (debitore) con indicazione dell'INPS quale terzo pignorato.
L'Istituto previdenziale, a seguito dell'elaborazione della dichiarazione di quantità (positiva), aveva provveduto ad accantonare a titolo cautelativo la somma precettata da AdER (aumentata del 50% come per legge) sia dal TFS che, inspiegabilmente, anche dalla pensione mensile in pagamento.
Con la Sentenza in oggetto, la sempre ineccepibile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver effettuato un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale sulla disciplina della "ripetibilità dell'indebito", accoglie la nostra domanda giudiziale con la seguente motivazione: "Le trattenute operate ... sulla pensione dell'istante sono illegittime sia perchè non dovute (tutti gli importi sono stati già trattenuti dal TFS), sia perchè in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, la legge ... ha disposto la sospensione dei pignoramenti su pensioni sino al 30/06/21".
A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in formato .pdf
Buona lettura
Carmine Buonomo