venerdì 9 settembre 2022
Non impugnabilità estratti di ruolo ex art. 3-bis D.L. 146/2021: nei giudizi in corso la prova del pregiudizio salva il ricorso (SS.UU. Cass. n° 26283/2022)
lunedì 9 maggio 2022
Il provvedimento di revoca di una prestazione assistenziale è sempre impugnabile in giudizo (S.S. U.U. Cassazione n° 14561/2022 del 09/05/2022)
Sull'annosa questione "revoca/nuova domanda" si sono finalmente pronunciate in data odierna le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n° 14561/2022) con il seguente principio di diritto (punto 20):
"Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, NON È NECESSARIO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA".
Importantissima anche la parte in cui le S.S.U.U. si pronunciano sulla pacifica applicabilità dell'art. 149 d.a. cpc (aggravamenti sanitari intervenuti in corso di giudizio) ai giudizi avverso i verbali di mancata conferma (punto 19.3):
"A tale soluzione non è di ostacolo l'eventualità che nel corso del giudizio si accerti che i requisiti per beneficiare della prestazione fossero effettivamente venuti meno al momento della revoca e che se ne fossero realizzate nuovamente le condizioni successivamente posto che a norma dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. resta comunque nella facoltà del giudice di tener conto degli aggravamenti intervenuti nel corso del procedimento".
Un sentito ringraziamento e le nostre più vive congratulazioni a tutto lo Studio legale dell'avv. Leonardo Maiolica, all’avv. Luigi Taffuri e all'avv. Gaetano Irollo per la strepitosa ed epocale vittoria ottenuta.
Finalmente giustizia è fatta!!!
LINK: CASS. SS.UU., SENT. 14561/2022
Carmine Buonomo
mercoledì 23 febbraio 2022
Nuovi principi di diritto in tema di impugnazione/contestazione alla CTU (Cassazione SS.UU. n. 5624/22)
lunedì 31 luglio 2017
Invalidità civile: reddito di riferimento calcolato per competenza (Messaggio INPS n° 3098/2017)
giovedì 17 novembre 2016
Anche in caso di cartella esattoriale non opposta, il termine di prescrizione è sempre quinquennale (SS.UU. Cassazione, Sentenza n° 23397/2016)
Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo anni di orientamenti giurisprudenziali totalmente altalenanti, hanno finalmente preso una posizione ferma ed irremovibile sul termine prescrizionale da applicare in caso di esecuzione fondata su cartella esattoriale per crediti contributivi INPS non opposta.
martedì 26 luglio 2016
Notifica non andata a buon fine: il notificante deve riattivarsi con immediatezza e tempestività (Cassazione S.S.U.U., Sentenza n° 14594 del 15/07/16)
Se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato al momento in cui è stata richiesta la notifica.