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martedì 12 marzo 2024
venerdì 18 novembre 2022
Nessuna revoca dell'assegno sociale anche se i coniugi separati convivono (Corte d’Appello di Bologna, Sent. 24 marzo 2022 n. 252)
Requisiti per l’assegno sociale - Rif. Leg. art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
Né è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di ipotetiche condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
Si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito.
In tal senso si è pronunciata la Corte d’Appello di Bologna con Sentenza del 24 marzo 2022 n. 252.
giovedì 3 febbraio 2022
Il coniuge separato - per colpa o con addebito senza diritto agli alimenti - ha diritto alla pensione ai superstiti (Circolare INPS n° 19/2022)
Come precisato con la circolare n. 185 del 2015, anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti. Nel caso di addebito della separazione, lo stesso ha diritto al trattamento in argomento solo se titolare di assegno alimentare. Detta indicazione, nel recepire il contenuto della sentenza n. 450 del 1989 della Corte Costituzionale, subordina, pertanto, il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, alla sussistenza del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.
In merito, è stato tuttavia riscontrato che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.
Pertanto, nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).
Con circolare n° 19 del 01/02/2022, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si recepisce il menzionato orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione e si forniscono istruzioni in ordine alla gestione delle domande già presentate o respinte, nonché in merito alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.
mercoledì 7 ottobre 2020
Per il diritto all'assegno sociale è irrilevante la mancata richiesta di mantenimento al coniuge separato (Cass. Ord. n° 14513/2020)
La Corte di Cassazione ha finalmente dato seguito all’orientamento che si stava affermando nella giurisprudenza di merito, cassando la sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva rigettato la domanda della ricorrente volta ad ottenere l’assegno sociale, in quanto “non aveva richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione”.
La Suprema Corte non ha condiviso la tesi della Corte territoriale, che “ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato; con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza; pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, nè ai fini della misura dell'assegno sociale. (…) La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica”.
mercoledì 28 novembre 2018
Assegno sociale, separazione dei coniugi e assegno di mantenimento (Tribunale Napoli, Sez. Lavoro, sentenza 6808/2018)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, G.L. d.ssa Montuori, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso di specie si controverteva su un assegno sociale, negato in via amministrativa in quanto la cliente - separata dal marito - secondo l'INPS avrebbe espressamente rinunciato all'assegno di mantenimento (cosa ovviamente non corrispondente al vero).
La cosa più allucinante è che l'INPS, in giudizio, ha cambiato completamente la propria strategia difensiva: in estrema sintesi, anche se la ricorrente non aveva rinunciato all'assegno di mantenimento (semplice errore dell'ufficio amministrativo!!!), comunque l'AS non era dovuto in quanto la somma mensile concordata tra gli ex coniugi era troppo bassa rispetto al reddito annuo dichiarato dal marito.
A seguito di note autorizzate (di cui non vi anticipo nulla perchè la d.ssa Montuori ha egregiamente riportato in Sentenza tutta la nostra teoria difensiva), la causa è stata decisa con condanna dell'INPS a corrispondere la prestazione assistenziale.
Ovviamente la sentenza viene pubblicata solo oggi, essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica telematica al procuratore costituito dell'Istituto... fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!!!
Buona lettura,
Carmine Buonomo
lunedì 5 settembre 2016
Reiezione domanda di assegno sociale per separazione legale senza assegno di mantenimento
l'INPS ha iniziato a respingere le domande di
assegno sociale di cittadini che, pur in
possesso del requisito reddituale richiesto,
sono separati legalmente senza assegno di
mantenimento in quanto negli accordi tra le
parti, non è stato previsto.
Le sedi territoriali dell’Inps stanno
applicando le direttive della sede centrale
dell’Istituto impartite con una nota interna.
L'Inps, nel sottolineare che l’assegno sociale
è subordinato alla sussistenza di uno stato di
bisogno economico e che ha “natura
meramente sussidiaria e spetta solo in
mancanza di altre concrete e possibili fonti
di reddito” deduce l'esistenza o meno dello
stato di bisogno dall'unica circostanza che il
richiedente abbia chiesto o meno l'assegno
di mantenimento.
Secondo l’Inps con la rinuncia al
mantenimento si deduce l’autosufficienza
economica che non può cambiare in un
“breve lasso di tempo” diventando
situazione di bisogno che “sarebbe
comunque conseguente ad un atto
volontario di rinuncia alla percezione di un
reddito”, per cui la prestazione
assistenziale….(che come detto ha natura
sussidiaria) non potrebbe essere
riconosciuta.
Il parere della Consulenza Legale INCA ,
circa la possibilità di contrastare in
contenzioso la posizione INPS, non è
positivo, visti anche i precedenti giudizi.
Recentemente, si è concluso avanti la
Corte di Cassazione un contenzioso
promosso a Torino da due cittadini
formalmente nullatenenti nel corso del
quale è stato dato rilievo a “indicatori”
collegati al tenore di vita quali, tra gli altri, il
pagamento di un elevato canone di
locazione abitativa e addirittura il sostegno
economico ricevuto dai figli (Cassazione, sentenza n. 14210
del 2013).
Il cittadino che si trova in stato di bisogno,
prima di rivolgersi alla solidarietà generale,
è tenuto a richiedere il sostegno del
coniuge in adempimento degli specifici
obblighi giuridici esistenti tra persone legate
dal vincolo coniugale che può continuare
ad avere effetti anche dopo lo
scioglimento del matrimonio e dopo la
morte attraverso la pensione di reversibilità
che si innesta proprio sul diritto agli alimenti.
La scelta da parte del coniuge più debole di
rinunciare all’assegno di mantenimento,
anche di irrisorio importo, optando per una
separazione consensuale senza obbligo di
alimenti a carico dell’altro coniuge che sia
titolare di un reddito seppur minimo, rischia di
metter in luce un intento elusivo e di dar
corpo ad una presunzione di possesso di
redditi occulti, ostativi all’accesso alla
prestazione.
Peraltro, se, successivamente alla
separazione, conclusasi con una
dichiarazione di autosufficienza reddituale, si
siano verificate le condizioni di bisogno, il
soggetto può chiedere una modifica degli
accordi e rivendicare un assegno a carico del
coniuge in ragione di detta sopravvenienza (Tratto da circolare INCA n°111 del 23 ottobre 2015).
Un interessante articolo che, viceversa, tratta il caso in cui la reiezione/revoca dell'assegno sociale avvenga perchè i coniugi separati continuano a condividere lo stesso tetto: LINK
Diverso è il caso, invece, in cui l'ex non provveda al versamento dell'assegno di mantenimento pattuito: LINK
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