LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere - Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 21576-2008 proposto da: G.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - e contro MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIP. TESORO; - intimati - e contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2686/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/08/2007 r.g.n. 8922/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI; udito l'Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI; udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda proposta da G.G. nei confronti dell'INPS, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento o, in subordine, la pensione di inabilità ovvero l'assegno mensile d'invalidità.
Dopo aver osservato che legittimato passivamente, ratione temporis, era esclusivamente l'INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, che aveva trasferito a tale Istituto la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili anche con riguardo alle questioni relative all'accertamento sanitario, la Corte di merito ha rilevato che, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato in grado d'appello, le cui conclusioni erano da condividere, solo a decorrere dal giugno 2005 la sig.ra G. presentava un grado di invalidità superiore al 74%. Ma, poichè a tale data l'assistita aveva superato l'età di sessantacinque anni, non poteva esserle riconosciuto l'assegno mensile d'invalidità che era soggetto a tale limite d'età.