La sentenza qui commentata riguarda la vexata quaestio della legittimazione passiva in tema d’indennizzo ex lege n. 210/92, indennizzo che si configura quale diritto soggettivo ad una prestazione economica a carattere assistenziale (Cass. sez. un., n. 10418/2006), riconosciuto a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie o di emotrasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Invero, qualche anno dopo l’introduzione del suddetto beneficio, le funzioni ed i compiti in materia di indennizzo furono trasferiti dal Ministero della Salute alle Regioni e, talvolta, le leggi regionali operarono un ulteriore trasferimento delle funzioni amministrative alle aziende sanitarie locali.