Per regola previdenziale ormai consolidata, il diritto del non vedente al mantenimento della pensione di invalidità civile erogata ex l. 66/1962 viene subordinato alla persistenza del requisito reddituale previsto, in via generale, per tutti i trattamenti assistenziali di invalidità civile e, conseguentemente, revocato nel caso in cui tale requisito venga meno a causa dell'attività lavorativa intrapresa dall'invalido.
E ciò, nonostante precise norme di legge, ossia gli artt. 68 l. 153/1969 e 8 del d.l. n. 463 del 1983, tuttora in vigore, prevedano espressamente che "le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n.636 (secondo cui la pensione di invalidità viene soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti previsti dalla legge), non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa", e sebbene la S.C., con pronuncia a Sezioni Unite n. 3814/2005, abbia espressamente confermato la piena vigenza tale eccezionale previsione, chiarendone, poi, limiti e portata normativa con la recente pronuncia n. 15646 del 18 settembre 2012.
Obiettivi di spending review autoritativamente attuati in ambito assistenziale ed in danno di una delle più deboli fasce sociali del Paese, quale quella dei non vedenti? Sicuramente.
Bisogna, però, riconoscere che l'INPS ha sinora agito con il conforto della prevalente giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che la regola dell'irrilevanza del reddito ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità ai non vedenti riguarderebbe unicamente le pensioni erogate in regime obbligatorio (o contributivo) ex l. n. 222/1984 e, quindi, non consentirebbe di ravvisare, nel combinato disposto di cui ai sopra menzionati artt. 68 l. 153/1969 e 8 l. 463/1983, l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale dei soggetti affetti da tale particolare tipo di invalidità , estensibile anche ai fini del conseguimento della pensione di invalidità civile (Cfr. Corte di Appello di Firenze Sez. lav., 27 maggio 2011, n. 622; Corte di Appello di Roma,26/01/2009, n.1574/2008; Corte di Appello di Napoli, Sez. Lav., n. 8478/10 del 17/12/2010; Trib. Napoli, Sez. Lav. n. 3175/08 del 12/11/2008; Tribunale Avellino, Sez. Lav., n. 789/10 del 31/03/2010; Corte di Appello di Salerno, Sez. Lav. n. 712/07 del 07/03/2007).