Capita spessissimo che alcuni verbali INPS di accertamento dell'handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) o della sordità (L. 381/1970), riportino la frase "L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5".
Ma la cosa ancora più grave è che anche quando sussistono i requisiti di cui all'art. 4 D.L. 5/2012 viene comunque eccepita l'assenza delle seguenti voci:
1) portatore di handicap con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti (art.8, L.449/1997) per acquisto auto con modifiche (*);
2) invalido con gravi limitazioni della capacità di
deambulazione o affetto da pluri-amputazioni (art.30, comma 7, L.388/2000) per
acquisto auto, senza modifiche, con IVA agevolata e/o esenzione bollo (*);
3) invalido con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta (art.381 del DPR n.495/1992) per contrassegno invalidi ai sensi del
codice della strada.
(*) le richieste di cui ai punti 1 e 2 sono alternative e quindi non possono essere cumulate.
La diretta conseguenza è che l'Agenzia delle Entrate interpreta tali omissioni come motivo di esclusione del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali del settore auto: esenzione dal pagamento del bollo e detrazione Irpef del costo di acquisto dell'autovettura.
I concessionari auto rifiutano di applicare l'IVA al 4% sul costo di acquisito dell'autovettura.
Per non parlare, infine, della mancata concessione del c.d. contrassegno invalidi.
Per porre rimedio a tale "empasse" è possibile richiedere in autotutela al Centro Medico legale INPS di competenza territoriale la rettifica del verbale se, ovviamente, ricorrono i presupposti sanitari.
Ritenendo di fare cosa gradita, posto il realtivo modello da utilizzare e una scheda esemplificativa diciture / benefici.
Carmine Buonomo