domenica 8 settembre 2024
giovedì 18 gennaio 2024
mercoledì 20 dicembre 2023
martedì 21 novembre 2023
martedì 10 ottobre 2023
martedì 19 luglio 2022
Pignoramento presso terzi AdER: illegittimità della trattenuta cautelativa effettuata dall'INPS, in qualità di terzo pignorato, sia sul TFS che sulla pensione (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 2368/22)
In riferimento al titolo del post ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente giudiziario reso dal Tribunale di Napoli Nord in un giudizio patrocinato dal nostro studio congiuntamente all'amica e collega avv. Immacolata Marsilio.
Nel caso specifico si controverteva su una procedura di pignoramento presso terzi attivata da AdER (creditore) nei confronti del nostro assistito (debitore) con indicazione dell'INPS quale terzo pignorato.
L'Istituto previdenziale, a seguito dell'elaborazione della dichiarazione di quantità (positiva), aveva provveduto ad accantonare a titolo cautelativo la somma precettata da AdER (aumentata del 50% come per legge) sia dal TFS che, inspiegabilmente, anche dalla pensione mensile in pagamento.
Con la Sentenza in oggetto, la sempre ineccepibile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver effettuato un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale sulla disciplina della "ripetibilità dell'indebito", accoglie la nostra domanda giudiziale con la seguente motivazione: "Le trattenute operate ... sulla pensione dell'istante sono illegittime sia perchè non dovute (tutti gli importi sono stati già trattenuti dal TFS), sia perchè in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, la legge ... ha disposto la sospensione dei pignoramenti su pensioni sino al 30/06/21".
A seguire il provvedimento liberamente scaricabile in formato .pdf
Buona lettura
Carmine Buonomo
giovedì 23 dicembre 2021
Indebito assitenziale per motivi reddituali: sono irripetibili le somme riscosse in buona fede prima della notifica del provvedimento restitutorio INPS (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4669/2021)
In riferimento all'oggetto, ho il piacere di condividere questo interessantissimo precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli Nord, gentilmente messo a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessio e Giuseppe D'Aniello.
Nel caso specifico si controverteva su un indebito assitenziale (precisamente su assegno di invalidità civile) per superamento dei limiti reddituali.
Con una dettagliatissima ricostruzione logico-giuridica il dr. Marco Cirillo del foro normanno così motiva l'irripetibilità delle somme richieste dall'INPS:
<< In materia è consolidato il principio secondo cui "in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223). ....................... Facendo quindi applicazione dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale è ufficiente osservare che la prestazione di cui l'INPS richiede la restituzione è stata erogata in un momento antecedente rispetto alla comunicazione di ricalcolo della prestazione e conseguente richiesta di indebito >>
Carmine Buonomo
mercoledì 22 dicembre 2021
Gli emolumenti percepiti dai funzionari onorari che esercitano una funzione pubblica hanno mera natura indennitaria e come tali non sono incompatibili con l'indennità NASPI (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4854/2021)
In riferimento all'oggetto, ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro sudio.
Nel caso specifico si controverteva su un indebito previdenziale su disoccupazione in quanto, ad avviso dell'INPS, gli emolumenti percepiti dalla ricorrente a titolo di "gettoni di presenza" come consigliere comunale erano equiparabili a redditi da lavoro e come tali incompatibili con la Naspi percepita nel medesimo periodo.
Il sempre impeccabile dr. Barbato, Rosario Capolongo così motiva in merito alla natura indennitaria di tali emolumenti, dichiarandoli peretanto pacificamente compatibili con la indennità Naspi e rigettando la pretesa restitutoria dell'INPS:
<< Parte ricorrente, però, ha allegato e documentato di aver presentato per le annualità in esame le dichiarazioni dei redditi e, come emerge dall'estratto contributivo, non risulta il possesso di redditi da lavoro dipendente per tali annualità. "Parte ricorrente, infatti, allega di aver percepito l'indennità di cui all'art. 82 D.Lgs. 267/2000 in ragione dell'incarico ricoperto nell'ambito dell'ente locale di residenza. In ordine alla natura giuridica di tale indennità, secondo la Suprema Corte (Cass. 22569/2015) "La competenza per le cause aventi ad oggetto il trattamento economico spettante ai funzionari onorari che esercitano una funzione pubblica (nella specie, quella di consigliere circoscrizionale) non spetta al giudice del lavoro ma va determinata in base al valore della causa, trattandosi di rapporto non inquadrabile nella parasubordinazione, che trae la fonte della sua legittimazione dall'art. 54 Cost. e i cui compensi (nella specie, i ca. gettoni di presenza) non costituiscono una forma di retribuzione ma hanno natura indennitaria, sicché tra esercizio delle funzioni e compenso non sussiste alcun connotato di sinallagmaticità">>.
La Sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni dalla notifica al procuratore costituito (nel caso specifico alla sede legale, attesa la contumacia dell'Istituto).
Carmine Buonomo
giovedì 22 luglio 2021
Indebito assistenziale: le somme liquidate in una polizza vita non producono redditi rilevanti ai fini previdenziali (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 2998/2021)
In riferimento all'annosa questione degli indebiti assistenziali per motivi reddituali, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico, la sempre impeccabile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver sviscerato un interessantissimo excursus sull'evoluzione normativa degli indebiti assistenziali, si pronuncia sulla questione dell'imputazione dei capitali liquidati in una polizza vita, accogliendo la nostra tesi secondo cui la somma riscossa, non essendo fiscalmente imponibile, non ha contribuito alla produzione di redditi rilevanti ai fini previdenziali.
Come sempre il provvedimento viene pubblicato solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notifica del titolo al procuratore costituito.
Buona lettura
Carmine Buonomo
mercoledì 28 aprile 2021
Indebito assistenziale per motivi reddituali: salvo il caso dolo, non sono ripetibili le somme in presenza di rituale dichiarazione dei redditi (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1287/2021)
Come avevo avuto modo di parlarne in un mio precedente articolo (LINK), l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Questo principio, sancito più e più volte dalla Cassazione, era stato recepito dal Tribunale Nola con Sentenza n° 1880/2019 resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Non contento dell'esito del giudizio, l'Istituto soccomente impugnava la citata Sentenza, riproponendo in pratica le stesse argomentazioni del primo grado.
Con Sentenza n° 1287/2021 la Corte d'Appello di Napoli, a seguito delle nostre difese e con un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale, nello statuire che "... deve rilevarsi che per tali anni la condizione reddituale dell'appellato era conosciuta o comunque conoscibile dall'INPS, avendo questi presentato rituale dichiarazione dei redditi", ha rigettato il gravame dell'INPS confermando l'irripetibilità delle somme contestate.
Carmine Buonomo
martedì 15 dicembre 2020
Indebito assistenziale: non sono ripetibili le somme riscosse in buona fede dall'accipiens (Tribunale Taranto, Sentenza n° 596/2018)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente gentilmente condiviso dalla collega avv. Elisabetta Barnaba del foro di Lecce.
Nel caso specifico l'INPS richiedeva la restituzione di un'ingente somma (€ 19,665) avendo erroneamente pagato le prestazioni di cieco assoluto ad un soggetto che era stato invece riconosciuto cieco parziale.
L'atttentissimo G.L. dr. Lorenzo De Napoli, facendo leva sulla buona fede dell'accipiens e sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, ha annullato l'indebito con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Troverete altri post sugli indebiti assistenziali al seguente LINK.
Carmine Buonomo
giovedì 3 dicembre 2020
Irripetibilità dell'indebito su Indennità NASPI per contemporaneo svolgimento di lavoro "part-time" (Tribunale di Bari, Sentenza n. 4040/2020)
Questi, in estrema sintesi i fatti:
- Dal 1.1.2014 al 8.10.2015 il ricorrente prestava servizio presso la Soc Coop "A", con qualifica di addetto alle pulizie;
- In data 13.10.2015 il ricorrente presentava all’INPS domanda finalizzata al riconoscimento, in suo favore, dell’indennità di disoccupazione NASpI;
- L’Istituto, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, accoglieva la richiesta, liquidando la somma di € 2.432,76 quale acconto, ma non provvedeva alla liquidazione delle ulteriori somme dovute;
- Difatti, con lettera dell’11.8.2016, l’INPS ne reclamava la
restituzione, asserendo che mancassero i requisiti di legge utili alla
fruizione della stessa;
mercoledì 21 ottobre 2020
Indebito assistenziale reddituale: sono ripetibili solo le somme versate dal momento in cui l'ente accerti il superamento dei requisiti (Tribunale Foggia, Sentenza n° 5026/2019)
In riferimento all'annosa questione degli indebiti assitenziali connessi a carenza del c.d. requisito reddituale, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente del Tribunale di Foggia, gentilmente condiviso dal collega avv. Antonio Tota dell'omonimo foro.
Nel suddetto provvedimento il Tribunale - partendo dall'orientamento della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n° 28771/2018 e poi confermato con ordinanza n° 10642/2019 - stabilisce inequivocabilmente che l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti redituali; ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione in situazione di dolo rispetto alò venir meno del suo diritto.
Carmine Buonomo
mercoledì 5 agosto 2020
Indebito pensionistico, genericità della richiesta e sanatoria ex art. 13 L. 412/1991 (Tribunale Bari, Sentenza n° 2205/2020)
martedì 7 maggio 2019
Insussistenza degli indebiti INPS carenti di indicazione delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 1292/2019)
venerdì 27 gennaio 2017
Indebito da trasformazione di pensione provvisoria in definitiva: la legittimità dell'azione di recupero va valutata caso per caso
giovedì 26 gennaio 2017
Sanatoria indebiti ex art. 13 L. 412/1991: il requisito oggettivo e soggettivo previsti dal primo comma non devono necessariamente coesistere con quello cronologico indicato nel secondo comma
A) art. 52 (Prestazioni Indebite), LEGGE 9 marzo 1989, n. 88
1- Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale (NDR OGGI ASSEGNO SOCIALE), di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2- Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
B) art. 13 (Norme di interpretazione autentica) LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412
1- Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.
2- L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Quindi, in sintesi, in base al combinato disposto delle suddette disposizioni, entrambe espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (si veda anche Cass. n° 328/2002) dal momento che la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c, le pensioni corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato, possono in ogni momento essere rettificate dagli enti erogatori in caso di "errore di qualsiasi natura" commesso in sede di attribuzione o di erogazione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato.
E' opportuno specificare che l'unica prestazione assistenziale prevista dalla suddetta normativa è l'assegno (già pensione) sociale; per tutte le altre, bisogna fare riferimento a quanto scrissi QUI.
Nel caso specifico in particolare, il supremo collegio ha ravvisato la sussistenza dei soli requisiti previsti dall'art. 52 L. 88/1989 (come interpretato dal comma 1 dell'art. 13 L. 412/1991), non facendo alcun riferimento al criterio temporale introdotto dal successivo comma 2.